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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. MI De RI Presidente
2) dott. IN CO Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 553 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello
D A Parte_1
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO DI PALERMO
- Appellante - C O N T R O
N.Q. DI , rappresentata Parte_2 Parte_3
e difesa dall'Avv. MARINO GIANLUCA
- Appellata -
E C O N T R O
Controparte_1
- Appellata contumace -
All'udienza del 16/10/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/03/2022 innanzi al Tribunale di Palermo
[...]
nella qualità di erede di conveniva in giudizio sia Pt_2 Parte_3
l' che l' Parte_1 CP_2
[..
[...] , chiedendo di accertare il diritto del proprio dante causa all'accesso al
[...] beneficio economico per le persone con disabilità gravissima. Con sentenza n. 2035/2023 dell'8/06/2023 il Tribunale, preliminarmente disattendendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro “atteso che sussiste una sua residuale competenza per i profili relativi al trasferimento all delle necessarie risorse CP_1 economiche per l'erogazione del beneficio”, condannava entrambi i resistenti in solido alla corresponsione, in favore della ricorrente, del beneficio economico di cui alla L. R. 4/2017 e al DPRS 545/2017, da febbraio 2022 sino al decesso del dante causa (10.09.2022). Avverso tale sentenza ha proposto appello l'
[...]
dolendosi del rigetto dell'eccezione di difetto di Parte_1 legittimazione passiva, per il cui accoglimento ribadisce che, in base al DPRS n. 545/GAB 2017, sono unicamente le gli enti Parte_4 preposti ad accertare, attraverso le Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.), la sussistenza dei requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento dello status di disabile gravissimo ai fini della percezione del beneficio economico di cui all'art. 3 del D.M. del 26 settembre 2016; soggiunge che “È ascritto in capo all'Assessorato il solo obbligo del trasferimento monetario del contributo in argomento, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle AA.SS.PP., in termini numerici complessivi”, mentre sono sempre le AA.SS.PP. obbligate a corrispondere l'assegno di cura al singolo avente diritto. Costituendosi in giudizio, nella spiegata qualità, ha dichiarato Parte_2 di aderire al motivo di appello proposto dall'Assessorato, rinunciando alla domanda proposta nei suoi confronti. L' , già contumace in primo grado, ritualmente evocata in CP_1 giudizio, non si è costituita neppure in appello. All'udienza del 16.10.2025, sulle conclusioni delle parti costituite, di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' di Palermo, CP_1 ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi;
nei suoi confronti si è pertanto formato il giudicato relativo alla condanna di cui alla sentenza impugnata, non appellata dall' medesima. In conformità alla richiesta concordemente avanzata dalle parti, deve poi darsi atto dell'intervenuta (parziale) cessazione della materia del contendere, in ragione dell'abbandono da parte dell'appellata della pretesa alla prestazione assistenziale, chiesta con il ricorso di primo grado, nei confronti dell'Assessorato
2 appellante. Come è noto “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015, n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023). Tenuto conto di quanto detto è evidente che una pronunzia “nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni motivo di (e di interesse alla) prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione in appello di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato;
e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. 3/03/2006, n. 4714). Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere in parte qua riformata, con effetti caducatori sulla statuizione in essa contenuta nei soli confronti dell'Assessorato appellante, con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tenuto conto del contegno processuale dell'appellata, che non ha resistito all'appello, e delle stesse concordi dichiarazioni delle parti costituite, si reputa opportuno compensare tra le stesse le spese del doppio grado del giudizio, nulla disponendosi nei confronti dell' rimasta contumace.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia dell , qui dichiarata, in parziale riforma della Controparte_1 sentenza n. 2035/2023 resa l'8/06/2023 dal Tribunale di Palermo, dichiara cessata
3 la materia del contendere con riferimento alla domanda spiegata da Parte_2 nei confronti dell' Parte_1
Compensa tra le parti costituite le spese del doppio grado. Conferma nel resto la sentenza appellata. Nulla per le spese di questo grado nei confronti dell' . CP_1
Palermo, 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN CO MI De RI
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