Sentenza 18 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di reati sessuali, il delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies cod. pen.) si configura anche nel caso di una presenza temporanea del minore in occasione dello svolgimento di un rapporto sessuale tra adulti. (Fattispecie nella quale una minore aveva assistito ad un rapporto sessuale tra la madre ed un altro uomo, rapporto nel corso del quale era stata fatta allontanare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2008, n. 9111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9111 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 18/01/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 134
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 25397/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G., nato a (OMISSIS);
B.G., nata a (OMISSIS);
Avverso la sentenza emessa in data 20 Aprile 2007 dalla Corte di Appello di Catania, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 20 Luglio 2006, ha confermato la condanna nei confronti di entrambi gli appellanti in ordine ai reati previsti dall'art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p. e art. 609 quinquies c.p., ed ha ridotto a sei anni e sei mesi di reclusione la maggiore pena inflitta in primo grado alla Sig.ra B..
Fatti commessi dal (OMISSIS);
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. DI POPOLO ANGELO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i Difensori, Avv. Guzzone Gaetano e Avv. Napoli Giuseppe, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RILEVA IN FATTO
La Sig.ra B.G., madre della minore V. di anni
(OMISSIS), è stata tratta a giudizio assieme al Sig. P. G. in ordine ai reati previsti dall'art. 609 bis c.p., art. 609 ter, comma 1, nn. 1 e 5 e art. 609 quinquies c.p., per avere in concorso tra loro commesso due distinti episodi di violenza a sfondo sessuale in danno della minore, agendo il Sig. P. con il consenso e la presenza della donna, e per avere in occasione del secondo episodio consumato tra loro un rapporto sessuale alla presenza della minore stessa.
Il Tribunale di Catania in esito al giudizio ha condannato il Sig. P. alla pena di otto anni di reclusione e la Sig. B.
a quella di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie. Avverso tale sentenza hanno proposto appello entrambi gli imputati presentando numerosi motivi di impugnazione.
A fronte di tali motivi la Corte di Appello con la sentenza impugnata ha:
a) ritenuto assolutamente infondata la censura del Sig. P. in ordine alla nullità del decreto di citazione a giudizio per inosservanza delle norme in tema di rappresentanza della parte offesa in vista della possibile costituzione di parte civile;
b) ritenuto infondate le censure della Sig.ra B. in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e di quelle ambientali;
c) ritenuto infondata la censura in ordine al mancato accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionatamente proposta in primo grado dal Sig. P.;
d) ritenuto infondata la richiesta di rinnovazione dibattimentale presentata dal Sig. P. per la nuova audizione della persona offesa;
e) confermato nel merito il giudizio di responsabilità penale di entrambi gli appellanti, ritenendo di condividere le approfondite motivazioni della sentenza di primo grado in ordine all'attendibilità delle ripetute e coerenti dichiarazioni della persona offesa ed alla presenza di riscontri significativi provenienti dalle intercettazioni di conversazioni che, per prime, fornirono agli inquirenti notizia delle condotte illecite del Sig. P. nei confronti della minore;
f) confermato la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 609 bis c.p.;
g) confermato l'applicazione anche al Sig. P. delle circostanze aggravanti relative ai rapporti intercorrenti fra la Sig.ra B. e la persona offesa;
h) confermato la non applicabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3 e delle circostanze attenuanti generiche;
i) ridotto la pena inflitta alla Sig.ra B..
Nei confronti di tale sentenza entrambi gli imputati presentano ricorso per Cassazione.
La difesa del Sig. P. ha articolato plurimi motivi.
Con primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed c) in relazione all'art. 77 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p. per essere stata omessa la nomina di un curatore speciale e per avere la Corte irritualmente motivato sul punto, nella parte in cui ritiene che l'imputato non sia soggetto interessato a far valere detto vizio, con conseguente nullità sia del decreto che dispone il giudizio sia delle due successive sentenze di merito. Con secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 633 c.p.p. per avere immotivatamente la Corte territoriale rigettato l'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento al fine di procedere ad un nuovo esame della persona offesa che rimediasse ai limiti ed agli errori in cui si era incorsi nello svolgimento dell'incidente probatorio.
Con terzo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 609 bis c.p., e art. 609 ter c.p., commi 1 e 5, per avere la sentenza impugnata, con riferimento alla ricostruzione dei fatti ed alla loro qualificazione, integralmente rinviato alla prima sentenza omettendo di prendere in esame le censure svolte coi motivi di appello.
Con quarto motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 609 quater c.p., commi 1 e 2, per avere la Corte territoriale erroneamente e contraddittoriamente motivato in ordine alla sussistenza di atti sessuali non connotati da violenza. Con quinto motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 609 bis c.p., comma 3, per essere stata immotivatamente ed erroneamente esclusa la circostanza specifica attenuante.
Con sesto e ultimo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 62 bis c.p., artt. 132 e 133 c.p. per carenza e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa della Sig.ra B. con primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per essere state erroneamente ritenute utilizzabili le intercettazioni telefoniche assunte nell'ambito di separato procedimento ed acquisite nel presente procedimento avente ad oggetto reati per i quali l'arresto in flagranza è facoltativo e non obbligatorio (art. 270 c.p., comma 1). Autorizzate nell'ambito dell'originario procedimento aperto nei confronti del Sig. P. per il reato di tentata estorsione aggravata ex L. n. 152 del 1991, art. 7, le conversazioni non possono trovare ingresso nel separato procedimento avente ad oggetto i fatti a sfondo sessuale che furono appresi durante le intercettazioni ma che con l'originaria ipotesi di reato non hanno alcun collegamento (art. 270 c.p.p.). Erroneamente entrambe le decisioni di merito affermano che le conversazioni sono utilizzabili perché la separazione dei procedimenti in ordine alle diverse ipotesi di reato sarebbe avvenuta successivamente allo svolgimento delle operazioni. Ben diverso il giudizio operato dal Tribunale del riesame che sul punto avrebbe espresso condivisione della tesi difensiva.
Con secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per violazione della disciplina in tema di intercettazioni c.d. ambientali.
Al decreto di urgenza emesso il 16 settembre 2004 dal P.M., e quindi convalidato, ha fatto seguito l'inizio delle operazioni soltanto il 18 ottobre successivo, lasso di tempo incompatibile con la ratio della norma e incoerente con il fatto che pochi giorni dopo l'emissione del decreto la polizia giudiziaria dette inizio, come autorizzata alle attività di videoripresa.
Con terzo motivo lamenta carenza e illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) per avere la sentenza impugnata operato un generale richiamo alla sentenza di primo grado e così omesso, in particolare, di fornire idonea motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3: la tardività dell'intervento dell'autorità giudiziaria dopo la presa di conoscenza del primo episodio;
l'assenza di traumi nella giovane;
la personalità e la condotta processuale della ricorrente;
il contesto sociale in cu i fatti sono maturati sono elementi che la Corte ha omesso di considerare.
Con quarto motivo lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla riconosciuta sussistenza del capo C) della rubrica, essendo evidente dalle dichiarazioni della stessa parte offesa che questa non ebbe mai ad assistere a rapporti sessuali tra i due ricorrenti, circostanza che smentisce quanto, invece, ritenuto provato dai giudici di merito. OSSERVA IN DIRITTO
A fronte dell'ampiezza e del contenuto dei motivi di ricorso, la Corte ritiene opportuno formulare due premesse di ordine generale.
1. Va rilevato che questa Corte ha affermato in modo convincente che quando le sentenza, di primo e secondo grado "concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente" (Prima Sezione Penale, sentenza n. 8886 del 26 giugno - 8 agosto 2000, Sangiorgi, rv 216906), con la conseguenza che i motivi di ricorso devono essere esaminati alla luce della complessiva motivazione adottata da entrambe le decisioni di merito.
Il fatto che la sentenza qui impugnata abbia operato un ampio rinvio a quella di primo grado non costituisce di per sè vizio di motivazione, dovendosi piuttosto verificare se in tal modo la Corte di appello sia venuta meno all'obbligo di rispondere a precise censure di incompatibilità fra il materiale processuale e il contenuto della motivazione dei primi giudici sollevate in sede di impugnazione.
2. A parere di questa Corte il giudizio avanti la Corte di Cassazione risponde a logiche e finalità sue proprie, che non ripetono quelle del giudizio nei gradi di merito. Sul punto, con riferimento anche alla modifica apportata dalla L. n. 46 del 2006 all'art. 606 c.p.p., si rinvia all'ampia motivazione, che viene condivisa da questo Giudice, della sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte, 5 maggio - 7 giugno 2006, n. 19584, PR ed altra (rv 233773, rv 233774, rv 233775) e della sentenza della Sesta Sezione Penale, 24 marzo - 20 aprile 2006, n. 14054, NT (rv 233454). Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006 al potere di impugnazione del Pubblico Ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di Cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall'appello". Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di Cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e), non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.
Come fondatamente osservato dalla citata sentenza PR ed altra, il rapporto tra il disposto degli artt. 544 e 546 c.p.p., e cioè tra completezza e concisione della motivazione, comporta che la motivazione del giudice di merito non deve dare conto di tutti gli elementi di prova esaminati, ma concentrarsi su quelli che assumono valore decisivo ai fini della decisione, posto che la finalità della motivazione resta quello di rendere edotte le parti delle ragioni essenziali della decisione stessa e del percorso logico seguito. È all'interno di questa prospettiva di ordine generale che deve essere inteso il riferimento agli specifici atti del processo, con la conseguenza che il giudice di legittimità è chiamato a valutare l'incidenza di eventuali violazioni commesse dalla decisione impugnata sul risultato finale. Restano pertanto escluse dal controllo della Corte "non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova, ma anche le incongruenze logiche che non siano assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate in altri passaggi argomentativi adottati dai giudici;
cosicché non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti adottata dai ricorrenti ne' su altre spiegazioni fornite dalla difesa per quanto plausibili, ma comunque inidonee ad inficiare la decisione di merito. Al di là di questi limiti finirebbe per accreditarsi la Corte di Cassazione di poteri rivalutativi che, come tali, appartengono alla sola cognizione del giudice di merito.". In altri e conclusivi termini, questa Corte ritiene che il giudizio sulla completezza e correttezza della motivazione della sentenza impugnata non possa confondersi "con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporsi a quella fornita dal giudice di merito", con la conseguenza che una motivazione esauriente nell'affrontare i temi essenziali e coerente nella valutazione degli elementi probatori si sottrae al sindacato di legittimità. Conservano, dunque, piena validità anche dopo la novella del 2006 i principi essenziali fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995 - 23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767).
3. Alla stregua dei principi così affermati, questa Corte ritiene possibile, come sollecitato in sede di ricorso, esaminare le dichiarazioni rese dalla persona offesa in ottemperanza della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma pur sempre nei limiti fissati da tale disposizione e chiariti da altra recente giurisprudenza di legittimità.
In effetti, con le sentenze della Seconda Sezione Penale, n. 23419 del 23 maggio - 14 giugno 2007, PG in proc. GN (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15 - 21 giugno 2007, Musumeci (rv 237207) si è ribadito che può aversi vizio di travisamento della prova quando l'errore sia in grado "di disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione", e che questo può avvenire solo nei casi in cui "si introduce in motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo", oppure "si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione".
L'esame di uno specifico materiale processuale, dunque, non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata non sia incorsa nel vizio del travisamento della prova.
4. Fatte queste premesse, e passando all'esame dei motivi di ricorso, la Corte ritiene opportuno esaminare preliminarmente quelli che concernono il vizio di assistenza alla persona offesa e l'utilizzabilità delle fonti di prova, e cioè le intercettazioni telefoniche e le intercettazioni c.d. ambientali.
4.1 - Per quanto concerne la prospettata violazione dei diritti di assistenza della persona offesa, la Corte non può che condividere la motivazione della sentenza impugnata allorché, alle pagine 4 e 5, evidenzia che il disposto dell'art. 77 c.p.p. non contempla affatto l'obbligo di rappresentanza prospettato dal ricorrente e che, in ogni caso, si è in presenza di violazione non rilevante per le posizioni dei ricorrenti e comunque da loro non censurabile, posto che l'unico soggetto che potrebbe avere interesse a dolersi dell'eventuale omissione non può essere altri che la persona offesa. 4.2 - Venendo alle censure concernenti gli elementi di prova utilizzati, va detto subito che la lamentata censura alla utilizzabilità della intercettazione ambientale è priva di fondamento. Appare innanzitutto evidente che nessun riflesso può riverberare sui tempi di avvio delle operazioni di ascolto il fatto che abbiano avuto un più tempestivo avvio le operazioni di videoripresa: si tratta di operazioni diverse, che non incidono sulla libertà personale come tutelata dalle disposizioni costituzionali e dalle disposizioni in tema di captazione delle conversazioni e che non richiedono l'accesso a luoghi di privata dimora. Va, piuttosto, considerato che, come emerge dalla puntuale motivazione della sentenza di prime cure, le riprese video erano funzionali ad accertare con esattezza quali luoghi le persone interessate effettivamente frequentassero, posto che il Sig. P. aveva rilevato la presenza delle microspie nel primo dei domicili utilizzati ed aveva quindi modificato le proprie abitudini, il luogo e le modalità degli appuntamenti.
È del tutto ragionevole, tanto più in questo difficile contesto personale e ambientale, che le operazioni di intercettazione in luoghi privati abbiano avuto inizio quando si è concretamente rivelato possibile e utile procedere alla installazione degli apparecchi di ascolto. Inoltre nessuna disposizione fissa un termine iniziale di attuazione del provvedimento autorizzatorio, ne' collega a questo termine sanzioni di nullità o inutilizzabilità. La decisione di infondatezza del motivo di ricorso cui in tal modo si perviene assume una particolare rilevanza ai fini del preteso annullamento della sentenza impugnata;
infatti, come emerge dal tenore delle motivazioni delle due decisioni di merito, i colloqui acquisiti tramite le intercettazioni tra presenti costituiscono una fonte di prova assolutamente rilevante per ricostruire le relazioni tra i protagonisti della vicenda e le condotte poste in essere dai ricorrenti.
4.3 - Venendo così alla censura relativa alla illegittima acquisizione delle conversazioni telefoniche in procedimento "diverso" ed alla conseguente pretesa violazione del divieto di utilizzazione fissato dall'art. 270 c.p.p., la Corte osserva preliminarmente che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che la decisione in tema di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche adottata dal Tribunale del riesame non vincola il giudice di merito, cui la materia è devoluta senza alcun condizionamento (si vedano le decisioni della Quarta Sezione Penale, n. 19331 del 2007, PG in proc. Vacca e altri, rv. 236414, e della Sesta Sezione Penale, n. 14653 del 2007, Firenze e altri, rv. 236870).
Ciò premesso, la Corte rileva che il regime di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche stabilito dall'art. 270 c.p.p. mira fondamentalmente a regolare la migrazione degli elementi di prova in tal modo raccolti dal procedimento in cui furono acquisiti ad altro e fin dall'origine diverso procedimento in cui possono rivelarsi utili;
la legge, tuttavia, si fa carico della circostanza che nel procedimento di destinazione sono stati assenti i meccanismi di controllo e garanzia che precedono l'avvio delle intercettazioni e quindi ne regolano l'attuazione, prima, e l'utilizzabilità, poi, anche attraverso lo strumento del contraddittorio tra le parti. La definizione del punto di equilibrio tra i diversi interessi coinvolti dalla migrazione delle intercettazioni telefoniche e dei loro risultati fonda la ratio della disposizione contenuta nell'art. 270 c.p.p., così che può comprendersi la scelta di ancorare la possibilità di trasferimento degli elementi di prova al livello di rilevanza dei beni tutelati nel procedimento che dovrebbe ricevere gli elementi di prova altrove formati. Tale rilevanza è collegata alle caratteristiche e alla gravità dei reati, elementi compendiati nella formula che prevedere l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza.
A fronte di questa ricostruzione della ratio dell'art. 270 c.p.p., correttamente la sentenza impugnata rileva che nel caso in esame la situazione di fatto è del tutto differente da quella fin qui descritta. Le intercettazioni, infatti, furono effettuate nell'ambito di un procedimento che aveva ad oggetto inizialmente un altro e diverso reato, ma nel corso del quale, emergendo dalle conversazioni nuove ipotesi di illecito penale a carico della medesima persona, il Pubblico ministero procedette alla relativa iscrizione nel registro generale delle notizie di reato, agendo così in modo conforme al disposto dell'art. 335 c.p.p.. Deve, dunque, rilevarsi che le intercettazioni proseguirono nell'ambito dell'unico procedimento concernente più notizie di reato, e che il reato successivamente iscritto (e cioè quello relativo a violenza sessuale) prevede livelli di pena che a loro volta abiliterebbero l'autorità giudiziaria a procedere ad autonoma attività di intercettazione delle conversazioni.
Va conclusivamente escluso che le intercettazioni siano state disposte in procedimento "diverso" da quello per cui si procede in questa sede, non potendo tale ipotesi essere integrata dalla circostanza che successivamente all'avvio ed allo svolgimento delle intercettazioni in esame il Pubblico ministero abbia deciso di procedere separatamente per le due tipologie di reato ed abbia disposto lo stralcio degli atti, decisione che comporta l'estrazione di copia degli atti procedimentali rilevanti al fine di formare il nuovo fascicolo. In altri termini, la separazione dei procedimenti disposta dal Pubblico ministero per ragioni di economia processuale non fa venire meno l'iniziale utilizzabilità delle intercettazioni regolarmente disposte ed effettuate. Su questi aspetti può richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Corte che esclude che si abbia procedimento "diverso" per il solo fatto che esista la formazione di due diversi numeri di registro generale notizie di reato;
per tutte, Sezione Prima Penale, sentenza n. 29421 del 2006, Arena (rv 235104). Il motivo di ricorso presentato dalla difesa è pertanto infondato e deve essere respinto.
Così fissato il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, la Corte passa ad esaminare i motivi di ricorso relativi alla qualificazione giuridica dei fatti e al trattamento sanzionatorio.
5. Sulla base dei criteri affermati al punto 2 che precede, la Corte ritiene di dover disattendere i motivi di appello relativi alla sussistenza e qualificazione dei primi due episodi criminosi. La Corte di Appello, confermando il giudizio e la motivazione della prima sentenza, ha ritenuto sussistere ampia dimostrazione dei fatti e della loro natura. Va rilevato come la sentenza 20 luglio 2006 del Tribunale di Catania abbia esaminato in modo approfondito tutto il materiale probatorio in atti, dedicando una specifica attenzione ai contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, con particolare riguardo agli esiti delle intercettazioni c.d. ambientali ed agli incontri che il Sig. P. ebbe con la Sig.ra B.
e la figlia nei giorni del (OMISSIS) e dell'(OMISSIS) (pagine 41-52). A tale elementi di prova debbono aggiungersi le chiare dichiarazioni della persona offesa, che i giudici ritengono attendibili e coerenti con gli altri elementi di prova (si vedano le pagg.8 e seguenti della sentenza di appello).
In questo quadro emerge con chiarezza l'assoluta infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti alla sentenza impugnata, sia per quanto concerne la mancata rinnovazione del dibattimento sia per quanto concerne le valutazioni in punto responsabilità.
5.1 - Premesso che la rinnovazione anche parziale del dibattimento in grado di appello è, per espressa disposizione normativa (art. 603 c.p.p.), strumento eccezionale cui il giudice può fare ricorso solo nei limitatissimi casi previsti e dietro espressa motivazione, questa Corte rileva che la sentenza impugnata ha motivato in modo coerente e logico (pag. 7-8) le ragioni per cui ha disatteso la richiesta di rinnovazione contenuta nei motivi di appello, così che non vi sono gli estremi per il richiesto intervento censorio del giudice di legittimità.
5.2 - Manifesta risulta alla Corte l'infondatezza dei motivi di censura che concernono i reati sub A) e B). Una volta esclusa la fondatezza dei rilievi in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e tra presenti, non vi è dubbio che sia la prima sentenza sia quella di appello contengono una motivazione coerente con gli elementi probatori e priva di vizi logici. La ripetizione degli episodi consistiti in atti sessuali su persona di appena dodici anni assume, secondo i giudici di merito, il giusto rilievo se collocata all'interno del più ampio e documentato sistema di relazioni personali che vedeva la persona offesa frequentemente destinataria di morbose e ossessive attenzioni, fatte di parole e gesti fino alle vere e proprie attenzioni sessuali, da parte del Sig. P., mediante condotte tenute in presenza e con il consenso della Sig.ra B..
A fronte di tale ricostruzione dei fatti e della coerente loro qualificazione giuridica, le censure mosse dai ricorrenti non possono trovare ingresso in sede di legittimità. Dette censure finiscono per assumere carattere di genericità se confrontate con la dettagliata ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza del Tribunale di Catania, assai diffusa nel ripercorrere i contenuti delle conversazioni intercettate e nel dare di esse una interpretazione alla luce degli altri elementi probatori, e con le conformi valutazioni esplicitate dalla sentenza oggi impugnata (pagine 8-11 in particolare).
5.3 - Anche le più puntuali censure mosse in relazione al capo C) risultano non fondate. Sia la prima sentenza (in particolare, pag. 52) sia quella di appello (pag. 13) esaminano il materiale probatorio in atti e concludono, la sentenza di appello facendosi carico delle osservazioni critiche degli imputati, che nel più ampio contesto sopra descritto la parte offesa ebbe modo di assistere anche allo svolgimento del rapporto sessuale tra i due coimputati, non rilevando ai fini della sussistenza del reato che ad un certo punto di tale evento ella sia stata fatta allontanare, probabilmente prima che si giungesse alla fase conclusiva del rapporto. Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che anche una presenza solo temporanea della minore in occasione dello svolgimento di un rapporto sessuale tra gli adulti integri gli estremi del reato contestato.
6. Anche i motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio debbo essere respinti. La decisione impugnata non si è limitata a rinviare alle motivate valutazioni della prima sentenza, ma ha affrontato alle pagine 11, 12, 13 e 14 tutti gli aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, ivi compresa l'applicazione della contestata circostanza aggravante e le ragioni del diniego delle circostanze previste dall'art. 609 bis c.p., comma 3 e dall'art. 62 bis c.p.. Gli argomenti posti a fondamento di tali valutazioni appaiono pienamente aderenti ai fatti e privi di vizi sul piano logico, così che, alla luce di quanto esposto in premessa della presente decisione, le censure mosse dai ricorrenti devono essere disattese. Al rigetto dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna I ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008