Sentenza 29 gennaio 1998
Massime • 2
La concessione in sanatoria ex artt. 13 e 22 legge 28 febbraio 1985 n.47 estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ed alla nozione di norme urbanistiche non può ricondursi la legge 2 febbraio 1974 n.64, che prevede la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, in quanto avente oggettività diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio.
In caso di rilascio di concessione in sanatoria ex art. 13 legge 28 febbraio 1985 n. 47, la speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 22 si estende a tutti i responsabili dell'abuso (come individuati dall'art. 6 stessa legge)e non ai soli soggetti che abbiano chiesto ed ottenuto il provvedimento. In proposito occorre tenere conto della valenza sostanziale ed oggettiva dell'accertamento di conformità disciplinato dall'art.13;nonché che il meccanismo di estinzione in questione, diversamente da quanto stabilito per la procedura di "condono", non si fonda sul pagamento di una somma a titolo di oblazione, ma sull'effettivo rilascio della concessione sanante. (Cfr Corte Cost.23 marzo 1988 n. 370).
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- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/1998, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 29.1.1998
1. Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. " Pierluigi ONORATO " N. 287
3. " Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " Amedeo RA " N. 20391/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1 - DI DO, n. a Prossedi (LT) il 27.7.1934
2 - TI MI Armando, n. a Priverno il 22.11.1961 avverso la sentenza 17.10.1996 della Corte di Appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Pierluigi ONORATO.
Estensione della sentenza affidata al Consigliere Dr. Aldo FIALE. Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Bruno FRANGINI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A), poiché estinto per concessione in sanatoria. Rigetto dei ricorsi nel resto. Udito il difensore, avv.to Alessandro ORSINI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza, senza rinvio, in accoglimento di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza 24.11996 il Pretore di Latina-Sezione distaccata di Priverno affermava la penale responsabilità di:
Monti MI Armando in ordine ai reati di cui:
a) all'art.20, lett.b), legge n.47/1985 (per avere realizzato, quale costruttore, in assenza della prescritta concessione edilizia, un capannone con struttura portante in ferro delle dimensioni di mt.7,90 x 4,60, alto mt.3,70 circa - acc. in Prossedi, il 29.3.1994);
b) agli artt.2 e 4 legge n. 1086/1971;
c) agli artt. 17, 18 e 20 legge n.64/1974 e di AR DO, quale proprietario, in ordine agli stessi reati di cui ai capi a) e c).
Per l'effetto condannava il TI alla pena di giorni 15 di arresto e lire 11.500.000 di ammenda ed il DI a quella di giorni 15 di arresto e lire 11.000.000 di ammenda;
ordinava la demolizione del manufatto abusivo e concedeva ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo alla demolizione dell'opera abusiva.
Sul gravame degli imputati, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17.10.1996, revocava la subordinazione del beneficio alla demolizione e confermava nel resto.
Avverso quest'ultima sentenza hanno proposto separati ma identici ricorsi gli imputati, per mezzo del loro difensore, ed hanno dedotto che erroneamente la Corte di merito non aveva sospeso il procedimento, avendo accertato che i lavorì edilizi in oggetto non erano terminati entro il 31.12.1993: il DI, infatti, aveva presentato istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 13 e non deglì artt.31 e segg. della legge n.47/1985 come richiamati dall'art.39 della legge n.724/1994 ed il provvedimento sanante, allegato in copia, gli era stato rilasciato in data 7.3.1997.
I ricorrenti, conseguentemente, hanno chiesto la declaratoria di estinzione dei reati per sanatoria.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso del TI è inammissibile, poiché tardivo.
L'estratto contumaciale della sentenza, infatti, risulta notificato al medesimo imputato il 20.12.1996 ed al suo difensore il 12.12.1996, mentre l'atto di impugnazione è stato depositato soltanto il 19.3.1997.
Quanto al rituale gravame del DI si impongono, invece, le seguenti considerazioni:
A) Nell'ipotesi in cui il giudice di merito non abbia sospeso, ex art.22 della legge n.47/1985, il procedimento relativo ai reati di cui all'art.20 della stessa legge, non consegue alcuna nullità, mancando qualsiasi previsione normativa in tal senso e non configurandosi pregiudizi al diritto di difesa dell'imputato, poiché questi può far valere nei successivi gradi di giudizio (come è appunto avvenuto nella fattispecie in esame) l'esistenza o la sopravvenienza della causa estintiva.
B) La concessione ottenuta dal DI, ex art. 13 della legge n.47/1985, estingue - ai sensi del successivo art.22 - il reato di cui all'art.20, lett.b), della stessa legge, contestato al capo a) della rubrica. Deve essere conseguentemente eliminato l'ordine di demolizione impartito ex art.7, ultimo comma.
L'effetto estintivo non si estende, invece, alle violazioni della legge n. 64/1974 poiché, a norma del 3^ comma dell'art.22 dianzi citato, il rilascio della concessione in sanatoria "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" ed alla nozione di "norme urbanis1iche" non può ricondursi la legge n.64/1974, che pone la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio. Il provvedimento sanante, infatti, è emesso da autorità preposta a tutela di interessi diversi da quelli di cui alla normativa antisismica ed a seguito di accertamenti che non tengono conto delle prescrizioni tecnico-amministrative imposte da quest'ultima normativa.
Nella fattispecie in esame, però, il reato di cui alla legge n.64/1974, contestato al DI al capo c) della rubrica, è
estinto per prescrizione. Trattasi, invero, di contravvenzione punita con sola ammenda, accertata il 29.3.1994 ed il relativo termine massimo prescrizionale (di anni tre, ex artt. 157 e 160, ultimo comma, cod. pen.) si è definitivamente compiuto il 29.3.1997. A norma dell'art.26 della legge n.64/1974, copia della presente sentenza deve essere trasmessa all'Ufficio tecnico della Regione Lazio per le determinazioni di competenza.
C) Ulteriore questione - tenuto conto della già evidenziata tardività del ricorso del TI - è quella della valutazione, nei confronti di detto imputato, della possibile operatività dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art.587 c.p.p. Ciò deve essere escluso quanto all'anzidetta declaratoria di prescrizione del reato sub c). L'estensione dell'impugnazione, infatti, costituisce un rimedio che non è in grado di precludere il formarsi "ab initio" del giudicato, ma è solo rivolto ad impedire contraddittorietà di giudicati. Ne consegue che l'operatività, in via di estensione, di una causa estintiva del reato derivante - come la prescrizione - dal decorso del tempo presuppone che essa preesista alla proposizione del ricorso da parte dell'imputato il cui gravarne sia dichiarato inammissibile, restando altrimenti precluso l'effetto estensivo dall'anteriore passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti (vedi Cass., Sez. VI, 9.3.1995, n. 2381). Maggiore approfondimento deve riservarsi, invece, alla declaratoria di estinzione per sanatoria del reato urbanistico.
Va anzitutto ribadito, in proposito, il costante orientamento di questa Corte Suprema secondo cui la speciale causa di estinzione di cui all'art.22 della legge n.47/1985 si estende a tutti i responsabili dell'abuso (come individuati dall'art.6 della stessa legge) e non ai soli soggetti che abbiano chiesto ed ottenuto il provvedimento sanante.
Una recente ma del tutto isolata pronuncia in senso limitativo non tiene conto:
- della valenza sostanziale ed oggettiva dell'accertamento di conformità disciplinato dall'art. 13 della legge n.47/1985, pacificamente riconosciuta anche dalla giurisprudenza costituzionale;
- della circostanza che il meccanismo di estinzione "dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche", fissato dagli artt. 13 e 22 in esame, contrariamente a quanto stabilito per la procedura di "condono edilizio" disciplinata dal capo IV della stessa legge n.47/1985, richiamato dafl'art.39 della legge n.724/1994, non si fonda su un effetto estintivo o connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sul fatto diverso integrato dall'effettivo rilascio della concessione sanante previa verifica sostanziale della conformità (o non-contrasto) delle opere abusive con gli strumenti urbanistici vigenti (approvati o anche semplicemente adottati) nel momento della realizzazione ed in quello della richiesta;
- del conseguente uso improprio, nel 3^ comma dell'art. 13, dell'inciso "a titolo di oblazione" per qualificare il prescritto pagamento del contributo concessorio in misura doppia, considerato che l'oblazione è un istituto che determina in via immediata e diretta l'effetto estintivo del reato (ciò che è appunto previsto dagli artt.38, 2^ comma, e 39 della legge n.47/1985). Deve evidenziarsi, in proposito, che il pagamento della c.d. "oblazione" può essere richiesto una sola volta (e non a ciascun contravventore), trattandosi di un adempimento della procedura amministrativa che resta al di fuori dello schema penalistico. La correlazione al contributo concessorio del computo delle somme da versare (in misura doppia a quella dovuta per il rilascio della concessione in via ordinaria) rende evidente, infatti, l'intento del legislatore di aggravare la misura di detto contributo con un importo che ha una duplice finalità di partecipazione agli oneri urbanistici e di riparazione pecuniaria sia pure parziale(quest'ultima, invece, costituisce la finalizzazione unica del pagamento delle somme previste nelle ipotesi di concessione gratuita e per le opere soggette al regime autorizzatorio).
La stessa Corte Costituzionale - con la sentenza n. 370/1988 - ha testualmente affermato che "data la particolare natura della sanatoria ex art. 13 della legge n.47 del 1985, deve ritenersi che la sospensione del processo penale e l'estinzione del reato, chiesta da uno dei ricorrenti, giovi anche agli altri. Poiché la predetta sanatoria è concessa a seguito dell'accertamento che mai si è prodotto un danno urbanistico e poiché l'estinzione del reato, conseguentemente, è dovuta alla constatazione dell'inesistenza dell'antigiuridicità sostanziale del fatto imputato, a prescindere pertanto del tutto da valutazioni personali, sarebbe irrazionale che un'estinzione determinata da tale constatazione, e cioè da un dato che attiene all'oggettività lesiva del fatto, giovi ad uno e non ad altro concorrente".
Nella fattispecie in esame la concessione in sanatoria risulta rilasciata dopo la formazione del giudicato nel riguardi del TI, ma ciò non sì sarebbe verificato se la Corte territoriale avesse ritualmente sospeso il processo ai sensi dell'art.22 della legge n.47/1985: l'erroneo mancato riconoscimento della sospensione direttamente imposta dalla legge pertanto - tenuto conto del carattere meramente dichiarativo del relativo provvedimento del giudice (vedi Cass., Sez. III: 20.6.1989, Tonin e 27.3.1992, Passerotti) - non può svolgere un ruolo preclusivo in ordine all'operatività dell'effetto estensivo, risolvendosi altrimenti in una effettiva compromissione dei diritti della difesa. L'annullamento senza rinvio per il reato urbanistico deve estendersi, dunque, anche al TI e conseguentemente deve eliminarsi l'intera pena pecuniaria a lui inflitta e la pena detentiva di giorni otto di arresto, restando definitivamente fissata la residua pena - condizionalmente sospesa - in giorni sette di arresto per i reati di cui ai capi b) e c).
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.607, 615, 620 e 587 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui alla legge n.47/1985 (capo A), poiché estinto per sanatoria e, nei confronti del solo DI, in ordine al reato di cui alla legge n.64/1974 (capo C), poiché estinto per prescrizione.
Elimina, per il TI, la intera pena pecuniaria nonché quella detentiva di giorni otto di arresto.
Elimina l'ordine di demolizione.
Dispone che, ai sensi dell'art.26 della legge n.64/1974, copia della sentenza sia trasmessa all'Ufficio tecnico della Regione Lazio. Dichiara inammissibile il ricorso di TI.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 1998