Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di patteggiamento, nel caso in cui le parti abbiano concordato una richiesta di applicazione della pena che preveda il riconoscimento del cumulo giuridico per effetto della continuazione tra i reati contestati, il giudice, nell'accoglierla, non è tenuto a motivare le ragioni di fatto poste a fondamento dell'unicità del disegno criminoso così come prospettato dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2010, n. 14563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14563 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/12/2010
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1884
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 35920/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) EA IC N. IL 26/09/1988 C/;
avverso la sentenza n. 582/2010 TRIBUNALE di PORDENONE, del 20/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
lette le conclusioni del PG Dott. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1- Il Tribunale di Pordenone, con sentenza 20/7/2010, a norma degli artt. 444 e seg. c.p.p., applicava a Nicolae Manea, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, la pena concordata di un anno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 648 c.p. e L. n. 1423 del 1956, art. 2 (commessi il 12/7/2010), ritenuti in continuazione tra loro.
2- Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, deducendo la mancanza di motivazione in ordine al ritenuto vincolo della continuazione tra i reati addebitati all'imputato.
3- Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile. Nel caso in cui sia proposta richiesta concordata di applicazione della pena, con riconoscimento del cumulo giuridico per effetto della continuazione tra i reati contestati, il giudice, nell'accogliere la richiesta, non è tenuto a motivare le ragioni di fatto poste a fondamento dell'unicità del disegno criminoso prospettato concordemente dalle parti (cfr. Cass. sez. 5, 3/4/2007 il 20562). Una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento per mancanza di motivazione su una pena concordata nella misura di fatto - poi - irrogata. In caso contrario, verrebbe ad essere frustrata la finalità tipica del patteggiamento, che è quella di favorire la speditezza dei processi limitando la possibilità di impugnare ai soli casi di palese violazione di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011