Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2009, n. 41958
CASS
Sentenza 22 ottobre 2009

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La sospensione dell'esecuzione di condanna inflitta per il delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'art. 609-quater cod. pen. non può essere disposta ai sensi dell'art. 656, comma nono, cod. proc. pen., neanche ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale prevista dal comma quarto della citata disposizione, in quanto la concessione di benefici penitenziari ai condannati per tale delitto è subordinata all'osservazione scientifica e collegiale della personalità condotta per almeno un anno. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, nella parte in cui irrazionalmente discriminerebbe, quanto all'accesso ai benefici penitenziari, i condannati "ex" art. 609-bis e quelli "ex" art. 609-quater cod. pen. cui sia stata egualmente concessa l'attenuante della minore gravità del fatto)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2009, n. 41958
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41958
    Data del deposito : 22 ottobre 2009

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