Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
La sospensione dell'esecuzione di condanna inflitta per il delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'art. 609-quater cod. pen. non può essere disposta ai sensi dell'art. 656, comma nono, cod. proc. pen., neanche ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale prevista dal comma quarto della citata disposizione, in quanto la concessione di benefici penitenziari ai condannati per tale delitto è subordinata all'osservazione scientifica e collegiale della personalità condotta per almeno un anno. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, nella parte in cui irrazionalmente discriminerebbe, quanto all'accesso ai benefici penitenziari, i condannati "ex" art. 609-bis e quelli "ex" art. 609-quater cod. pen. cui sia stata egualmente concessa l'attenuante della minore gravità del fatto)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2009, n. 41958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41958 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento
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