Sentenza 11 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69, è necessario l'accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, da svolgere, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l'interessato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficienti le informazioni fornite dalla Repubblica di Romania in merito alle condizioni di detenzione del soggetto richiesto in consegna in quanto: non individuavano con certezza l'istituto di detenzione, né il relativo regime, prospettando l'alternativa tra quello aperto ed il semi-aperto; con riferimento a quest'ultimo regime detentivo, non indicavano con precisione gli orari per lo svolgimento delle attività all'esterno delle celle; indicavano, in entrambi i casi, uno spazio minimo individuale di due metri quadrati, comprensivi del letto e del mobilio, senza indicare quale fosse lo spazio riservato negli altri casi, né il periodo di detenzione da trascorrere in siffatto regime che, se di breve durata, secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa Mursic c. Croazia, poteva essere idoneo a compensare il deficit di spazio minimo individuale).
Commentari • 6
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Se nel procedimento MAE lo Stato emittente ha fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutarsi di eseguire la richiesta solo quando, sulla base di elementi precisi, riscontri comunque il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie all'art. 4 della Carta di Nizza. Corte di Cassazione Sez. Feriale penale Sentenza Num. 32465 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 08/08/2024 – deposito 9 agosto 2024 sul ricorso proposto da: SDA (CUI **) nato il **/1983 avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la …
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In tema di mandato di arresto Europeo per accertare l'effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all'autorità dello Stato membro di emissione, occorre l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria remittente, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione. Corte di Cassazione sez. VI Penale sentenza 17 – 20 luglio 2020, n. 21577 Presidente Fidelbo – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto Europeo emesso il 26 novembre 2019 dal Tribunale …
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(Ricorso rigettato) Il fatto La Corte di appello di Brescia dichiarava l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Serbia nei confronti del cittadino serbo S. K., pure cittadino svedese, in relazione all'ordine di arresto emesso il 08/11/2018 dall'autorità giudiziaria serba per dare esecuzione alla sentenza definitiva del 27/04/2017 con la quale il Tribunale di Belgrado aveva condannato il prevenuto alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione in relazione al reato di ‘violenza domestica‘ previsto dall'art. 194 del codice penale serbo. Rilevava la Corte di appello bresciana come sussistessero tutte le condizioni previste …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2017, n. 47891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47891 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2017 |
Testo completo
47 89 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 1926 Giovanni Conti Massimo Ricciarelli CC 11/10/2017 Ersilia Calvanese - Relatore - R.G.N. 38226/2017 Fabrizio D'Arcangelo Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA ST EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2017 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio limitatamente al trattamento carcerario garantito dallo Stato di emissione;
udito il difensore, avv. Ilaria Felini, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia disponeva la consegna di ST EL NA alle autorità giudiziarie rumene, che ne avevano fatto richiesta con mandato di arresto europeo, per l'esecuzione della pena per il reato di guida in stato di ebrezza e circolazione con targhe false, commessi nell'aprile 2015. La sentenza dava atto che il predetto era stato condannato dalle autorità rumene perché sorpreso alla guida di un autoveicolo con targa rubata, senza patente e in stato di ebrezza alcolica e che i fatti corrispondevano nell'ordinamento italiano ai reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), cod. strada e 648 cod. pen.; che le condizioni carcerarie alle quali lo Stato rumeno aveva dichiarato di sottoporre il consegnando era da ritenersi in linea con le prescrizioni della giurisprudenza della Corte EDU, in quanto era comunque garantito un regime tale da compensare, con la libertà di movimento durante il giorno, l'insufficiente assegnazione dello spazio chiuso nella cella.
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre, a mezzo del suo difensore, l'interessato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Il vizio di motivazione e la falsa ed erronea applicazione dell'art. 16 della I. n. 69 del 2005. Le autorità rumene non avrebbero dato seguito alla richiesta della Corte di appello volta ad ottenere informazioni integrative, riguardanti la provenienza furtiva della targa del veicolo guidato dal ricorrente al momento dei fatti, e la stessa Corte di appello avrebbe dovuto quindi respingere la consegna, come previsto dalla citata norma. Su punto la sentenza impugnata non avrebbe offerto alcuna motivazione.
2.2. La violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 69 del 2005, in relazione all'art. 9 1. n. 689 del 19981, e l'erronea sussistenza del reato di ricettazione. La Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato il fatto oggetto della sentenza rumena come ricettazione, descritto invece come «guida sulle strade pubbliche di un veicolo con targa falsa». La richiesta integrativa indicata nel precedente motivo era rilevante per verificare esattamente la doppia incriminabilità. In assenza della documentazione e sulla base di quanto emergeva dagli atti, il fatto doveva essere correttamente inquadrato, per il principio di specialità dettato dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, nella fattispecie amministrativa prevista dall'art. 100, comma 12, cod. strada., non risultando, per contro, che il ricorrente avesse commesso la diversa ipotesi indicata dal successivo comma 14 dell'art. 100 cit., per la quale è fatto rinvio alle disposizioni del codice penale (chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale»). 2 2.3. Il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 7, comma 1, I. n. 69 del 2005, con riferimento all'art. 186 cod. strada. Dagli atti del procedimento rumeno sarebbe emerso che le prime prove sul tasso alcolemico effettuate al momento del fermo riportavano valori inferiori alle soglie previste dalla normativa italiana per la punibilità come reato del fatto, mentre i diversi valori utilizzati dalla Corte di appello sarebbero emersi da analisi condotte solo dopo alcune ore in ospedale.
2.4. La violazione dell'art. 18, comma 1, lett. h), I. n. 69 del 2005. Quanto al trattamento carcerario che il ricorrente dovrà subire in Romania, le informazioni fornite dalle autorità rumene risulterebbero imprecise e non individualizzanti (non sarebbe indicato con sicurezza il carcere di destinazione, il tipo di regime di detenzione (se o meno semi-aperto), le condizioni di detenzione (numero di detenuti, numero dei bagni e docce, presenza di acqua calda, la privacy dei bagni, le modalità di somministrazione dei pasti, il riscaldamento, l'effettiva pulizia delle celle, lo spazio individuale minimo, esclusi il mobilio).
3. All'udienza del 19 settembre 2017, il Collegio ha disposto l'acquisizione di informazioni integrative presso le autorità rumene al fine di stabilire l'esatto spazio minimo individuale di cui potrà disporre il ricorrente durante la sua detenzione in Romania. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Il primo motivo non ha fondamento. Questa Corte ha più affermato il condivisibile principio, secondo cui è legittima la decisione di consegna in forza di un m.a.e. esecutivo anche se lo Stato di emissione non dia corso alla richiesta integrativa (formulata ai sensi degli artt. 6 e 16 della legge n. 69 del 2005) di acquisire ulteriori dati in ordine alla condanna che ha dato luogo alla richiesta, qualora il m.a.e. e l'ulteriore documentazione in atti contengano gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa (tra tante, Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015, Bertinato, Rv. 262805). Nella specie, come si avrà modo di meglio evidenziare nel paragrafo seguente, l'informazione, che si assume non trasmessa, risultava irrilevante ai fini della verifica della doppia punibilità di cui all'art. 7 I. n. 69 del 2005. 3 Va ribadito che, perché sia sussistente la condizione prevista dall'art. 7 ora citato, è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (ex multis, Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovsky, Rv. 235947; Sez. 6, n. 24771 del 18/6/2007, Porta, non mass. sul punto;
Sez. 6, n. 4538 del 01/02/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, Ferrari, Rv. 252723; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernard, non mass.). Per consentire al giudice italiano tale verifica, la stessa legge prevede che lo Stato di emissione trasmetta una «relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna», con l'indicazione del tempo di commissione dei fatti stessi (art. 6, comma 4, lett. b, I. cit.). Relazione che ben può essere sostituita dalla documentazione trasmessa dallo Stato di emissione che consenta comunque all'autorità giudiziaria italiana di espletare il controllo affidatole dalla legge (tra tante, Sez. 6, n. 38850 del 20/10/2011, Estrada Ortiz, Rv. 250793). Orbene, la sentenza impugnata dà atto che la Corte di appello aveva acquisito, a seguito della richiesta di integrazione documentale, sia la sentenza di condanna sia il mandato di arresto emessi dal Tribunale rumeno nei confronti del ricorrente, e che dagli stessi titoli risultavano chiaramente delineati i fatti addebitati. Fuoriesce in ogni caso dalla verifica della doppia punibilità di cui all'art. 7 1. n. 69 del 2005 (viepiù in presenza di una condanna definitiva) il controllo da parte del giudice italiano circa la effettiva consistenza dei fatti addebitati (nella specie, la provenienza furtiva della targa).
3. Quanto al secondo motivo, se ne deve constatare parimenti la infondatezza. Secondo quanto affermato dalla Corte di appello, dalla sentenza di condanna rumena emergeva che il ricorrente era stato sorpreso alla guida di un autoveicolo con targhe "rubate" da un'altra autovettura. Le medesime circostanze sono state descritte dalle autorità dello Stato di emissione nel mandato di arresto europeo, allegato all'impugnazione dallo stesso ricorrente. Dunque, la questione circa l'applicabilità о meno della ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 100, comma 12, cod. strada, che sanziona «l'atto della circolazione» con targa contraffatta o non propria, risulta irrilevante.
4. Deve ritenersi infondato anche il terzo motivo. 4 Sulla base di quanto già premesso, la verifica della condizione di cui all'art. 7 I. n. 69 del 2005 non richiede che il fatto per il quale è stata chiesta la consegna sia punibile in concreto nello Stato italiano, né tantomeno che siano applicate le stesse regole probatorie previste dall'ordinamento nazionale. Nel caso in esame va osservato che il fatto oggetto del mandato di arresto (guida in stato di ebrezza) è punito come reato in Romania sempre che il tasso alcolemico sia superiore al 0,80 grammi per litro (art. 336 del codice penale). Pertanto tutte le questioni sollevate dal ricorrente circa l'accertamento dello stato alcolemico sono irrilevanti, essendo sufficiente constatare che era stato accertato dalle autorità giudiziarie rumene il superamento di tale tasso e non essendo consentito allo Stato di esecuzione porre in discussione il compendio probatorio che ha portato alla condanna del consegnando.
5. E' fondato l'ultimo motivo. Questa Corte ha più volte affermato, in relazione alla consegna verso Stati, come la Romania, le cui condizioni carcerarie risultino sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati affette da gravi carenze sistemiche o generalizzate, che è necessario accertare la sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano e degradante in ordine al regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna (tra tante, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296). (sent.Come ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione europea 05/04/2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, § 95 e ss.), tale accertamento supplementare, che va condotto richiedendo con urgenza allo Stato membro emittente tutte le informazioni necessarie, deve avere carattere "concreto e preciso", nel senso che deve riguardare le specifiche condizioni di detenzione previste per l'interessato. Venendo al caso in esame, va osservato che le autorità rumene hanno fornito informazioni insufficienti a consentire la verifica delle future condizioni di detenzione del ricorrente nello Stato di emissione. Non risulta infatti individuato con certezza l'istituto di destinazione né il regime di detenzione (si indica "molto probabilmente" il carcere di BR e un regime di tipo semi-aperto o aperto); quanto poi alle caratteristiche del regime semi-aperto, mentre si chiarisce che esso comporta la apertura delle porte delle celle per tutta la giornata, dall'altro si rinvia per lo svolgimento delle attività all'esterno di esse ad un orario imprecisato, da determinarsi di volta in volta dalla direzione del carcere;
si stabilisce infine che, con il regime semi-aperto o aperto, lo spazio minimo individuale sarà comunque di due metri quadrati (comprensivi del letto e del mobilio attinente), mentre non è precisato, -) 5 nonostante il supplemento istruttorio, quale sia lo spazio minimo individuale negli altri casi. Ne consegue che è necessario effettuare, prima di abbandonare la procedura di consegna (nello spirito della salvaguardia dello strumento di cooperazione giudiziaria invocato dalla Corte di Giustizia nella citata pronuncia), un ulteriore accertamento che definisca in termini meno vaghi e meramente probabilistici il concreto regime che lo Stato rumeno intende riservare al ricorrente. E' opportuno richiamare, quanto in particolare al tema dello spazio minimo individuale, i seguenti principi di recente affermati dalla Grande Camera della Corte EDU (sent. 20/10/2016, IĆ
contro
Croazia). Secondo la Corte EDU, la valutazione della compatibilità con l'art. 3 CEDU delle condizioni di detenzione carceraria, se non può essere ridotta ad un mero calcolo dei metri quadrati assegnati al detenuto (dovendosi esaminare l'intera gamma delle condizioni di detenzione), comunque deve attribuire al fattore spazio una decisiva importanza, qualora lo spazio personale a disposizione del detenuto in una cella collettiva sia inferiore ai 3 mq. (da calcolare con esclusione delle strutture sanitarie, ma non degli arredi, purché il detenuto possa liberamente muoversi tra i mobili, § 114): in tal caso si è in presenza di una forte presunzione» di violazione dell'articolo 3 cit. (§ 125), che è compito dello Stato interessato smentire in modo convincente»>, dimostrando la “contemporanea" presenza di tre fattori che suppliscano adeguatamente alla mancanza di spazio personale, quali a) la durata breve, occasionale e di modesta entità della detenzione nel suddetto regime, b) la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività e c) la presenza di dignitose complessive condizioni carcerarie (§ 138). E' stata ritenuta adeguata a tal fine la libertà di circolazione di almeno un'ora di esercizio all'aperto ogni giorno, quale parte comunque di un più ampio programma di attività esterna alla cella (che deve interessare una "parte ragionevole" della giornata per attività di natura diversa, quali lavoro, ricreazione e formazione) (§§ 132 e 133). Quanto alla durata del periodo di detenzione, al di sotto dello spazio sopra indicato, non è stato ritenuto breve, ad esempio, nel caso IĆ un periodo di 27 giorni trascorso continuativamente dal detenuto in uno spazio individuale di 2,62 mq. Conclusivamente, il ricorso al regime semi-aperto può compensare il deficit di spazio minimo individuale sopra indicato, sempre che si sia comunque in presenza di periodi di detenzione, in siffatte condizioni, molto contenuti e occasionali, nel senso indicato dalla Corte EDU. Aspetto questo che non sembra emergere dalle informazioni fornite dalle autorità rumene. 6 6. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle condizioni di detenzione presso lo Stato di esecuzione, affinché venga nuovamente accertato, alla luce dei principi sopra richiamati, se sussistono motivi seri e comprovati per ritenere che il ricorrente, a causa delle condizioni di detenzione nello Stato membro di esecuzione, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, in caso di consegna al suddetto Stato. Per il resto il ricorso va rigettato. La cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle condizioni di detenzione presso lo Stato di esecuzione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 11/10/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Giovanni Conti D ut DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 OTT 2017 DIC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 7