Sentenza 23 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, di apparecchi leciti da trattenimento e da gioco di abilità e per il gioco lecito, il regime transitorio prescrive la denuncia dei soli apparecchi per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'art. 110, comma settimo, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato da ultimo dalle Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dal D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326 (accordando un termine per il loro impiego, prorogato al 30 aprile 2004 dal citato D.L.), così che tale regime non è riferibile ai giochi individuati ai sensi del comma sesto (da trattenimento e di abilità) del citato art. 110, ne' a quelli di azzardo di cui al comma quarto dello stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 45695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45695 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
Dott. Guido DE MAIO Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
Dott. Luigi PICCIALLI Consigliere
Dott. Carlo GRILLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SE, n. il 20/4/1941 a Riva del Garda, ivi residente, elettivamente domiciliata in Trento, studio avv. Michele Busesti;
avverso l'ordinanza in data 18/3/2003 del Tribunale di Trento. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Piccialli;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. P.G. dott. Meloni V. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Domenico Lombardo, il quale ha concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza.
Fatto e Diritto
Con decreto in data 13/2/2003 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto convalidava il sequestro probatorio operato, in ravvisato cospetto degli estremi contravvenzionali di cui agli artt. 110 T.U.P.S e 718-719 cod. pen., da ufficiali di p.g. della G. di Finanza il giorno precedente presso, un pubblico esercizio di Riva del Garda, di tre macchine da "videogioco" perché ritenute non conformi alle disposizioni, regolanti i giochi automatici ed elettronici da trattenimento, con particolare riferimento alla riscontrata aleatorietà delle regole, riproducenti quelle del poker, ed alla erogazione delle vincite in gettoni anziché in moneta metallica.
A seguito di istanza di riesame proposta, unitamente al difensore, dalla indagata SE IN, responsabile del locale, con l'ordinanza in epigrafe, l'adito Tribunale respingeva l'impugnazione, con condanna della ricorrente alle spese. Avverso detta decisione la IN ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, deducenti altrettante violazioni di legge.
Nel primo si denuncia erronea o inesatta applicazione degli artt.125 e 253 c.p.p. per omessa o insufficiente motivazione del decreto di sequestro probatorio, in riferimento sia all'indicazione delle ipotesi di reato e relativo fumus, sia alle esigenze di apprensione delle cose ritenute corpo dei reati stessi.
Nel secondo si deduce inesatta o erronea applicazione degli artt. 110 T.U.P.S c. 6, 7 e 9, per avere il Tribunale del riesame erroneamente ravvisato gli estremi della fattispecie contravvenzionale in questione, sul solo rilievo della aleatorietà dei giochi, compatibile con la finalità di trattenimento, pur non essendo riscontrabile alcun elemento evidenziante il fine di lucro. Nel terzo si lamenta violazione dell'art. 14 bis D.P.R. 26/10/1972 n. 640, così come sostituito dall'art. 22 L. 289/2002, relativo al regime transitorio della disciplina degli apparecchi da divertimento e trattenimento, prevedente un termine per l'adeguamento alla nuova disciplina fino al 21/3/2003.
Nel quarto si deduce, infine, la violazione dell'art. 253 c.p.p. per insussistenza delle finalità probatorie e per insufficiente motivazione al riguardo.
I motivi sono tutti infondati.
Va anzitutto rilevato che il decreto di sequestro probatorio, a convalida di quello di p.g., adottato dal P.M., enuncia sia le ipotesi di reato ritenute configurabili, sia le esigenze di apprensione delle macchine e, facendo espresso riferimento all'atto convalidato, operato in contraddittorio con l'indagata e, dunque, noto alla stessa, non necessitava di ulteriori motivazioni in fatto. Disatteso, pertanto, il primo motivo, deve rilevarsi che anche il secondo è privo di fondamento.
Premesso che in sede di riesame di misure reali, ai fini della conferma del provvedimento impugnato non è richiesta la concreta verifica della denuncia, essendo invece sufficiente un semplice giudizio in ordine alla sussumibilità della fattispecie, riferita nella notitia criminis, sotto quella legate di reato ipotizzata dai denuncianti, è agevole rilevare che nel caso di specie tale valutazione è stata adeguatamente compiuta dai giudici trentini, sia pur limitatamente ad una delle due ipotesi di reato denunciate. Questi ultimi hanno, infatti, evidenziato la ricorrenza nel fatto degli estremi contravvenzionali di cui all'art. 110 T.U.P.S., per la natura puramente aleatoria del gioco consentito dalle macchine sequestrate, riproducente sia pure in parte le regole del poker, sicché, indipendentemente da ogni valutazione (che i giudici del riesame hanno ritenuto di non essere in grado di compiere allo stato) in ordine all'entità e modalità di erogazione delle vincite, la rilevata preponderanza in tutti i "videogiochi" sequestrati dell'elemento aleatorio ha consentito, pur nell'incertezza della concorrenza del fine di lucro, il riscontro del fumus della contravvenzione di cui al cit. art. 110.
Il comma 6 (5 nella previgente formulazione) di tale articolo espressamente esige, perché i giochi possano essere considerati leciti, la prevalenza delle finalità dell'abilità o del trattenimento rispetto all'alea, indipendentemente dalla natura ed entità della vincita conseguibile, che rilevano solo ai fini dell'altro reato, eventualmente (ma non necessariamente) concorrente, di cui all'art. 718 cod. pen.. Tale essenziale requisito chiaramente difetta nei tre videopoker sequestrati la cui illiceità, di per sé già derivante dalla assoluta aleatorietà delle regole, essendo l'esito del gioco rimesso esclusivamente alla macchina, senza alcuna incidenza dell'abilità del giocatore (come invece avviene nelle partite tra persone), risulta ormai inconfutabile alla stregua della disposizione chiarificatrice, contenuta nell'ultima parte del già citato co. 6, a termini del quale "in ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali".
La tassatività di tale disposizione non ammette dubbi di sorta circa l'intenzione del legislatore di porre definitivamente al bando siffatti giochi, il cui esito, dipendente esclusivamente dalla casuale combinazione delle "carte" apparse sul video, nel giro di pochi secondi, esclude non solo l'incidenza dell'abilità del giocatore, ma anche ogni ragionevole possibilità di "trattenimento" nella semplice e passiva attesa, comunque di brevissima durata, dell'uscita delle immagini rappresentanti le carte. Quanto al terzo motivo, inconferente è il richiamo al regime transitorio di cui all'art. 14 bis D.P.R. 640/72, come riscritto dalla citata L. 289/02, disposizione di carattere essenzialmente fiscale, che lungi dal consentire l'uso temporaneo degli apparecchi non conformi alle prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.P.S., prescrive la denuncia degli apparecchi per il "gioco lecito, come definiti ai sensi dell'art. 110 comma 7, installati prima del 1 gennaio 2003", accordando un termine, fino al 31/12/2003 (recentemente prorogato fino al 30 aprile 2004, a seguito delle modifiche apportate all'art. 110 cit. dall'art. 39 co. 7 del D.L. 30/9/2003 n. 269). In particolare il citato comma 7, sotto lettera b) contempla i giochi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da abilità, in cui tali elementi sono preponderanti rispetto a quello aleatorio, attivabili con moneta metallica di valore non superiore a 50 centesimi di euro e "che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino a un massimo di dieci volte", tollerando in via transitoria tale forma di vincita e disponendo che, dopo la scadenza del termine suddetto, in caso di impossibilità della conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi siano rimossi;
a tal ultimo riguardo, tra le già citate recenti modifiche, alla rimozione, già prevista a partire dal 1/1/2004, è stata sostituita la demolizione di tali apparecchi entro il 31/5/2004.
È evidente come tale limitata e temporanea proroga, dettata da preminenti ragioni tributarie, attenga ai soli preesistenti giochi di trattenimento o abilità, che, in tutto conformi agli altri parametri di liceità dettati dall'art. 110 T.U.P.S., consentono la ripetizione o il prolungamento della partita (in tale senso v. anche la circolare esplicativa n. 1/COA/D.G./2003, diramata il 12/2/2003 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), lasciando invece fuori dal campo di applicazione di tale regime provvisorio quelli nei quali, come nella specie, difettino gli altri requisiti normativi e, soprattutto, siano consentite vincite diverse dalla ripetizione o prolungamento della partita, subito dopo la sua conclusione. Priva di alcun fondamento normativo, in particolare, è la tesi sostenuta dalla difesa nel corso della discussione camerale, secondo la quale anche i "videogiochi", riproducenti le regole dei poker ed eroganti vincite di diverso genere, rientrerebbero in tale regime provvisorio, che neppure all'esito delle modifiche apportate dal citato D.L. 269/03 risulta esteso a tali categorie di giochi. Non miglior sorte merita il quarto ed ultimo motivo, atteso che, come già si è avuto modo di rilevare (esaminando il primo motivo) dal dato testuale del provvedimento, il P.M. ha espressamente motivato la necessità dell'apprensione delle macchine sequestrate in considerazione del ravvisato "pericolo di alterazione, dispersione o modificazione dello stato ... delle cose ... pertinenti al reato", e, comunque ed in linea principio, sulla scorta della considerazione che le stesse macchine, in quanto costituenti corpo di reato (per di più soggette, in caso di condanna, a confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 110 co. 9 cit.) sono per definizione, ai sensi dell'art.253 co. 1 c.p.p., soggette ad apprensione mediante sequestro probatorio, indipendentemente dalla valutazione di alcuna esigenza di accertamento dei fatti, come ormai riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti v. Cass. 3, n. 23943 dell'8/4-30/5/2003 e richiamati precedenti). Al rigetto del ricorso consegue, infine, la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 ottobre 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 NOVEMBRE 2003.