Sentenza 22 giugno 2017
Massime • 1
La fattispecie di bancarotta fallimentare semplice per spese personali e familiari eccessive, prevista dall'art. 217, comma 1 n. 1, legge fall. è riferibile tipicamente al solo imprenditore individuale e non all' amministratore di società di capitali, che non è legittimato a compiere spese personali, pur se non eccessive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale operata dal giudice di merito nei confronti dell'amministratore di una società che aveva utilizzato risorse sociali per l'acquisto di un bene destinato al patrimonio personale suo e della moglie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2017, n. 48198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48198 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2017 |
Testo completo
4 8 198 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1708 Dott. Aniello NAPPI - Consigliere - UP - 22/6/2017 Dott. Grazia LAPALORCIA R.G.N. 41081/2016 - Consigliere Dott. Antonio SETTEMBRE - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Consigliere - Dott. Irene SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti dai difensori di: AR MI NR, nato a [...], il [...]; AS CL AN, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 22/3/2016 della Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del AR e il rigetto del ricorso del AS;
udito per l'imputato AS l'avv. Pietro Maria Vitiello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna di AR MI NR e AS CL AN per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e di bancarotta preferenziale per come rispettivamente contestati nella loro qualità di amministratori succedutisi nella gestione della Euromobili Telecomunicazioni s.r.l., fallita nel corso del 2007. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere nei confronti del AR per il concorrente reato di ricorso abusivo al credito.
2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente ed a mezzo dei rispettivi difensori entrambi gli imputati.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse del AR articola tre motivi. Con il primo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla mancata dequalificazione in bancarotta preferenziale dei fatti di bancarotta patrimoniale addebitati all'imputato. In particolare la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la provvista oggetto di presunta distrazione era stata fornita dallo stesso AR che aveva dunque finanziato personalmente la fallita indebitandosi. Con il secondo il ricorrente lamenta travisamento del fatto in ordine al rigetto della richiesta di derubricazione in bancarotta semplice patrimoniale della affermata distrazione della somma di 150.000 euro utilizzata per il rimborso del mutuo dell'abitazione familiare. Con il terzo motivo viene nuovamente dedotta errata applicazione della legge penale in merito alla mancata derubricazione della bancarotta documentale da fraudolenta in semplice, qualificazione necessitata dalle considerazioni svolte con il primo motivo.
2.2 Anche il ricorso proposto nell'interesse del AS articola tre motivi. Con il primo Con il primo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito all'affermata responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta documentale nonostante sia stata acquisita prova della sua sostanziale estraneità alla gestione che ha determinato il dissesto, essendo egli divenuto amministratore negli ultimi mesi di vita della fallita. Non di meno la Corte territoriale lo ha ritenuto correo sulla base del presunto rinvenimento presso la sua abitazione di parte della documentazione contabile occultata, incorrendo così in un evidente travisamento della prova, posto che il AS non ha mai subito perquisizioni domiciliari, né poteva subirle essendo all'epoca senza fissa dimora. Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in merito all'addebito relativo alla distrazione di una autovettura di proprietà della fallita, mentre con il terzo si lamenta l'immotivato mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del AR è inammissibile.
1.1 Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Infatti le censure svolte dal ricorrente costituiscono la mera riproposizione di quelle avanzate con il gravame di merito che hanno trovato specifica confutazione nella motivazione della sentenza impugnata, con la quale invero egli non si è confrontato. Non di meno l'affermato carattere personale dei finanziamenti ottenuti dal AR solo apoditticamente contestato con il ricorso è stato correttamente ritenuto dirimente dalla Corte territoriale al fine di affermare la natura distrattiva del loro rimborso mediante l'utilizzo di risorse monetarie della fallita. Conseguentemente gli stessi vizi sopra evidenziati affliggono anche il terzo motivo comunque intrinsecamente generico nella misura in cui non si confronta se non in maniera assertiva con la motivazione relativa alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato posto che l'invocata - derubricazione delle condotte relative alle scritture contabili sarebbe giustificata, secondo l'impostazione dello stesso ricorrente, proprio dalla necessità di dequalificare le contestate distrazioni.
1.2 Manifestamente infondato è infine anche il secondo motivo. Come evidenziato nel precedente di questa Corte citato dal ricorrente (Sez. 5, n. 44248 del 17 luglio 2013, Morigi), infatti, la peculiare fattispecie invocata, disciplinando e punendo le spese personali e familiari eccessive dell'imprenditore dichiarato fallito, è tipicamente riferibile al solo imprenditore individuale e non all'amministratore di società di capitali, il quale non può essere ritenuto legittimato a spese personali neppure se non eccessive, mentre può essere chiamato a rispondere di operazioni manifestamente imprudenti o delle altre fattispecie previste della legge fall., art. 217, nn. 4 e 5, norma che, in tali limiti, deve ritenersi richiamata dall'articolo 224. Conseguentemente la Corte territoriale non ha travisato né il fatto né il compendio probatorio ed ha correttamente qualificato come distruttivo il distacco di risorse sociali al fine di provvedere all'acquisto di un bene destinato al patrimonio personale dell'imputato e della moglie.
2. Inammissibile è anche il ricorso del AS.
2.1 Quanto al reato di bancarotta documentale generica è la prospettazione del travisamento degli atti relativi alla perquisizione domiciliare, posto che la circostanza invocata e cioè che questa sarebbe stata eseguita esclusivamente presso l'abitazione - del AR - dovrebbe risultare inequivocamente dal relativo verbale non allegato dal ricorrente, che nemmeno si è premurato di riportare il contenuto o anche solo di indicare gli estremi dell'atto. La eccepita marginalità del ruolo del AS, subentrato nell'amministrazione della fallita nella sua ultima fase di vita, è circostanza invece riconosciuta dalla Corte territoriale, che ha peraltro compiutamente evidenziato le ragioni del ritenuto coinvolgimento nel reato dell'imputato, ragioni che non hanno trovato specifica confutazione con il ricorso.
2.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo, posto che la sentenza ha correttamente desunto la responsabilità dell'imputato per la distrazione della vettura della fallita dal fatto che la cessione del bene sia avvenuta- come documentalmente provato - nel corso della sua gestione, rimanendo irrilevante che in quel momento egli avesse avuto o meno contezza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, unico elemento di incertezza registrato.
2.3 E manifestamente infondate sono altresì le censure svolte con il terzo motivo, posto che il giudice può legittimamente fondare la valutazione sulla riconoscibilità delle attenuanti generiche sul parametro tra quelli elencati dall'art. 133 c.p. che ritiene assorbente ai fini della propria decisione, mentre le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente sul punto invero si riducono alla sollecitazione di questa Corte ad una rivisitazione del merito di tale decisione, che gli è invece inibita proprio dalla presenza di una motivazione idonea a sostenerla.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/6/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Aniello Nappi Luca Pistorelli 34 19 CH EV IL FUNZIONARIO, GIUDIZIARIO ми