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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
HE DANIELE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2380/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230017382304000 INTERESSI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720240005392761000 INTERESSI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720240018443691000 INTERESSI 2021 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720249004260579000 INTERESSI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente costituito: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario 3 cartelle notificate il 15.11.2024 con le quali l'Agenzia delle Entrate Riscossione, agendo per conto del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ha richiesto a titolo di quote consortili, anni 2019, 2020, 2021, il pagamento dell'importo, rispettivamente, di euro 131,88 (2019), euro 148,88 (2020), euro 201,88 (2021) (comprensivo di oneri accessori).
Ha impugnato, altresì, l'intimazione di pagamento, notificata nella medesima data, relativa ad una pluralità di cartelle riguardanti quote consortili degli anni dal 2011 al 2018 e al canone di occupazione permanente spazi e aree pubbliche richiesto per conto del Comune di Ispica per l'importo complessivo di euro 6.458,51.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di opposizione (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha resistito al ricorso facendo valere, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva in ordine alla impugnazione delle cartelle riguardanti il
Consorzio di bonifica.
La causa, previo accoglimento della domanda cautelare del ricorrente, è stata posta in decisione all'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, accolta l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale dei tributi consortili di cui alla intimazione di pagamento, che riguardano annualità 2011 e 2013, atteso che non risultano provati atti interruttivi intermedi anteriori al maturare della causa estintiva, essendo l'intimazione del 2023 successiva alla già avvenuta prescrizione dei suddetti crediti tributari.
Occorre comunque precisare che si tratta di pretese soggette a prescrizione quinquennale secondo la maggioritaria e dominante giurisprudenza di legittimità, e non decennale come ritenuto dall'Agente della
Riscossione.
Avuto riguardo, invece, al canone di occupazione permanente di spazi e aree pubbliche, va rilevato che, costituendo il canone il corrispettivo di una concessione reale o presenta (ad esempio, determinata da occupazione abusiva), e non un tributo, la relativa controversia ricade nella giurisdizione del giudice ordinario
(v. in generale, Cass. Sez. Un. 26.12.2024 n. 33495).
Nel deriva, in difetto di controindicazioni al rilievo che precede, il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Nel resto il ricorso è fondato nel merito per quanto di ragione. Con riferimento alle 3 cartelle di pagamento autonomamente impugnate afferenti a contributi consortili anni
2019, 2020, 2021, va accolta nei termini che seguono l'eccezione relativa alla carenza del presupposto impositivo costituito dal c.d. “beneficio di bonifica”, rapportata alla lamentata mancanza di motivazione dell'atto.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. SS UU. n. 8960/1996 ed altre), il “beneficio di bonifica” è inteso quale incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con opere di bonifica e loro manutenzione, diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa, appunto, della bonifica, traducentesi in una “qualità” del fondo, non essendo sufficiente la pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, né la generalità e/o genericità di un eventuale vantaggio.
L'assenza di tale indispensabile presupposto, inteso nel senso innanzi detto, è stata contestata in maniera stringente da parte dell'opponente anche attraverso la produzione di elaborati tecnici di parte e documentazione (anche giudiziale) a sostegno, senza i convenuti abbiano formulato controindicazioni, ciò valendo a superare ogni eventuale presunzione di debenza.
Ciò posto, non si evincono affatto dalla cartella opposta, costituente il primo atto attraverso il quale l'ente impositore fa valere la sua pretesa nei confronti del contribuente, le ragioni giuridiche del credito in difetto di prova delle prestazioni di cui avrebbero beneficiato i fondi e dei relativi criteri di quantificazione.
Manca infatti qualsiasi riferimento al piano di classifica approvato dalla autorità regionale.
E' noto (v. Cass. n. 30039/2018) che l'atto, per assicurare un efficace contraddittorio, deve indicare tutti gli elementi che l'Ufficio impositore pone a base della pretesa.
L'assenza nel caso di specie di un atto prodromico che preceda l'iscrizione a ruolo, determina il trasferimento del credito nella cartella di pagamento e sposta su quest'ultima l'onere di necessaria motivazione dell'atto impositivo, prescritto dall'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente, con la conseguenza che anche l'Agente della Riscossione deve ritenersi, nel caso di specie, legittimato passivo rispetto all'impugnazione oggetto del giudizio.
Dalla cartella di pagamento, dunque, devono emergere, a pena di nullità, gli elementi che consentono alla parte di pervenire alla immediata individuazione della pretesa in modo da predisporre una puntuale difesa.
Nella vicenda in scrutinio, sia con riferimento alla genericità dei codici riportati nella cartella e alla contemporanea genericità di tributo e cifre a base di calcolo riportati nelle sezioni dedicate alla comunicazione per il contribuente, sia avuto riguardo alla mancata allegazione da parte del Consorzio (rimasto assente in causa) della documentazione a supporto della pretesa azionata, non è stato consentito al destinatario della pretesa di verificare la sussistenza del credito nell' “an” e nel “quantum”, impedendo allo stesso di potere esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
In particolare dalla cartella impugnata non è dato comprendere quali siano i vantaggi tratti nel caso specifico dalle pretese opere di bonifica così da comprendere la sussistenza e congruità degli importi richiesti.
L'ente impositore avrebbe dovuto fornire la prova del presupposto impositivo, ovvero, come detto, del beneficio fondiario incidente sugli immobili soggetti a contribuzione (v. Cass. n. 31593/2019) e in base a tale presupposto il Consorzio avrebbe dovuto produrre non solo il Piano di Classifica per il riparto della contribuzione approvato dalla GI SI (v. art. 20 L.R. n. 19/2005), ma anche il decreto contenente la delimitazione del c.d. “Perimetro di contribuenza” inglobante i fondi, a prescindere dalle difese assunte sul punto dal ricorrente, che valgono comunque a superare, come detto, ogni eventuale presunzione di debenza. In assenza di tutti gli elementi e prove di cui sopra le cartelle di pagamento opposte debbono essere annullate, ogni altra difesa da ritenersi assorbita.
Con riferimento alle ultime 5 cartelle di pagamento indicate nell'atto di intimazione impugnato relative a contributi consortili anni 2015, 2016, 2017, 2018, il ricorrente ha documentato l'avvenuta impugnazione con autonomi ricorsi, determinanti pendenza del relativo contenzioso, in relazione a 3 cartelle delle quali è già intervenuto annullamento giudiziale in primo grado, pendendo per le altre 2 istanza di sospensione.
Con riferimento alle cartelle annullate, va osservato che l'accoglimento della domanda nel relativo giudizio di annullamento fa venire meno la validità e l'efficacia della intimazione di pagamento ad esse relativa.
Avuto riguardo alle rimanenti 2 cartelle in attesa di delibazione della istanza di sospensione, va tenuto conto della serialità delle pronunce giurisdizionali di questa Corte di annullamento delle cartelle per contributi consortili del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ragion per cui la gravata intimazione, avuto riguardo alle cartelle di cui sopra, si appalesa temeraria ed imprudente, in modo da giustificarne anche per esse l'annullamento.
Non sussiste alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali, motivo per cui i soggetti convenuti vanno condannati in solido alla rifusione di tali spese in favore del ricorrente.
Non può essere accolta la domanda di manleva formulata dall'agente della riscossione nei confronti dell'ente impositore, in quanto non notificata a quest'ultimo, rimasto assente in causa.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 iscritto al n. 2380/2024:
-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario con riferimento all'impugnata intimazione relativa alle cartelle afferenti a canone di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche del Comune di Ispica;
-annulla nel resto le cartelle e l'intimazione di pagamento impugnate;
-condanna i convenuti Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.120, di cui euro 1.000 per compenso
(comprensivo della fase cautelare), oltre accessori di legge, che distrae in favore del procuratore costituito.
Ragusa 17.12.2025.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
HE DANIELE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2380/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230017382304000 INTERESSI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720240005392761000 INTERESSI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720240018443691000 INTERESSI 2021 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720249004260579000 INTERESSI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente costituito: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario 3 cartelle notificate il 15.11.2024 con le quali l'Agenzia delle Entrate Riscossione, agendo per conto del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ha richiesto a titolo di quote consortili, anni 2019, 2020, 2021, il pagamento dell'importo, rispettivamente, di euro 131,88 (2019), euro 148,88 (2020), euro 201,88 (2021) (comprensivo di oneri accessori).
Ha impugnato, altresì, l'intimazione di pagamento, notificata nella medesima data, relativa ad una pluralità di cartelle riguardanti quote consortili degli anni dal 2011 al 2018 e al canone di occupazione permanente spazi e aree pubbliche richiesto per conto del Comune di Ispica per l'importo complessivo di euro 6.458,51.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di opposizione (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha resistito al ricorso facendo valere, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva in ordine alla impugnazione delle cartelle riguardanti il
Consorzio di bonifica.
La causa, previo accoglimento della domanda cautelare del ricorrente, è stata posta in decisione all'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, accolta l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale dei tributi consortili di cui alla intimazione di pagamento, che riguardano annualità 2011 e 2013, atteso che non risultano provati atti interruttivi intermedi anteriori al maturare della causa estintiva, essendo l'intimazione del 2023 successiva alla già avvenuta prescrizione dei suddetti crediti tributari.
Occorre comunque precisare che si tratta di pretese soggette a prescrizione quinquennale secondo la maggioritaria e dominante giurisprudenza di legittimità, e non decennale come ritenuto dall'Agente della
Riscossione.
Avuto riguardo, invece, al canone di occupazione permanente di spazi e aree pubbliche, va rilevato che, costituendo il canone il corrispettivo di una concessione reale o presenta (ad esempio, determinata da occupazione abusiva), e non un tributo, la relativa controversia ricade nella giurisdizione del giudice ordinario
(v. in generale, Cass. Sez. Un. 26.12.2024 n. 33495).
Nel deriva, in difetto di controindicazioni al rilievo che precede, il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Nel resto il ricorso è fondato nel merito per quanto di ragione. Con riferimento alle 3 cartelle di pagamento autonomamente impugnate afferenti a contributi consortili anni
2019, 2020, 2021, va accolta nei termini che seguono l'eccezione relativa alla carenza del presupposto impositivo costituito dal c.d. “beneficio di bonifica”, rapportata alla lamentata mancanza di motivazione dell'atto.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. SS UU. n. 8960/1996 ed altre), il “beneficio di bonifica” è inteso quale incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con opere di bonifica e loro manutenzione, diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa, appunto, della bonifica, traducentesi in una “qualità” del fondo, non essendo sufficiente la pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, né la generalità e/o genericità di un eventuale vantaggio.
L'assenza di tale indispensabile presupposto, inteso nel senso innanzi detto, è stata contestata in maniera stringente da parte dell'opponente anche attraverso la produzione di elaborati tecnici di parte e documentazione (anche giudiziale) a sostegno, senza i convenuti abbiano formulato controindicazioni, ciò valendo a superare ogni eventuale presunzione di debenza.
Ciò posto, non si evincono affatto dalla cartella opposta, costituente il primo atto attraverso il quale l'ente impositore fa valere la sua pretesa nei confronti del contribuente, le ragioni giuridiche del credito in difetto di prova delle prestazioni di cui avrebbero beneficiato i fondi e dei relativi criteri di quantificazione.
Manca infatti qualsiasi riferimento al piano di classifica approvato dalla autorità regionale.
E' noto (v. Cass. n. 30039/2018) che l'atto, per assicurare un efficace contraddittorio, deve indicare tutti gli elementi che l'Ufficio impositore pone a base della pretesa.
L'assenza nel caso di specie di un atto prodromico che preceda l'iscrizione a ruolo, determina il trasferimento del credito nella cartella di pagamento e sposta su quest'ultima l'onere di necessaria motivazione dell'atto impositivo, prescritto dall'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente, con la conseguenza che anche l'Agente della Riscossione deve ritenersi, nel caso di specie, legittimato passivo rispetto all'impugnazione oggetto del giudizio.
Dalla cartella di pagamento, dunque, devono emergere, a pena di nullità, gli elementi che consentono alla parte di pervenire alla immediata individuazione della pretesa in modo da predisporre una puntuale difesa.
Nella vicenda in scrutinio, sia con riferimento alla genericità dei codici riportati nella cartella e alla contemporanea genericità di tributo e cifre a base di calcolo riportati nelle sezioni dedicate alla comunicazione per il contribuente, sia avuto riguardo alla mancata allegazione da parte del Consorzio (rimasto assente in causa) della documentazione a supporto della pretesa azionata, non è stato consentito al destinatario della pretesa di verificare la sussistenza del credito nell' “an” e nel “quantum”, impedendo allo stesso di potere esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
In particolare dalla cartella impugnata non è dato comprendere quali siano i vantaggi tratti nel caso specifico dalle pretese opere di bonifica così da comprendere la sussistenza e congruità degli importi richiesti.
L'ente impositore avrebbe dovuto fornire la prova del presupposto impositivo, ovvero, come detto, del beneficio fondiario incidente sugli immobili soggetti a contribuzione (v. Cass. n. 31593/2019) e in base a tale presupposto il Consorzio avrebbe dovuto produrre non solo il Piano di Classifica per il riparto della contribuzione approvato dalla GI SI (v. art. 20 L.R. n. 19/2005), ma anche il decreto contenente la delimitazione del c.d. “Perimetro di contribuenza” inglobante i fondi, a prescindere dalle difese assunte sul punto dal ricorrente, che valgono comunque a superare, come detto, ogni eventuale presunzione di debenza. In assenza di tutti gli elementi e prove di cui sopra le cartelle di pagamento opposte debbono essere annullate, ogni altra difesa da ritenersi assorbita.
Con riferimento alle ultime 5 cartelle di pagamento indicate nell'atto di intimazione impugnato relative a contributi consortili anni 2015, 2016, 2017, 2018, il ricorrente ha documentato l'avvenuta impugnazione con autonomi ricorsi, determinanti pendenza del relativo contenzioso, in relazione a 3 cartelle delle quali è già intervenuto annullamento giudiziale in primo grado, pendendo per le altre 2 istanza di sospensione.
Con riferimento alle cartelle annullate, va osservato che l'accoglimento della domanda nel relativo giudizio di annullamento fa venire meno la validità e l'efficacia della intimazione di pagamento ad esse relativa.
Avuto riguardo alle rimanenti 2 cartelle in attesa di delibazione della istanza di sospensione, va tenuto conto della serialità delle pronunce giurisdizionali di questa Corte di annullamento delle cartelle per contributi consortili del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ragion per cui la gravata intimazione, avuto riguardo alle cartelle di cui sopra, si appalesa temeraria ed imprudente, in modo da giustificarne anche per esse l'annullamento.
Non sussiste alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali, motivo per cui i soggetti convenuti vanno condannati in solido alla rifusione di tali spese in favore del ricorrente.
Non può essere accolta la domanda di manleva formulata dall'agente della riscossione nei confronti dell'ente impositore, in quanto non notificata a quest'ultimo, rimasto assente in causa.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 iscritto al n. 2380/2024:
-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario con riferimento all'impugnata intimazione relativa alle cartelle afferenti a canone di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche del Comune di Ispica;
-annulla nel resto le cartelle e l'intimazione di pagamento impugnate;
-condanna i convenuti Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.120, di cui euro 1.000 per compenso
(comprensivo della fase cautelare), oltre accessori di legge, che distrae in favore del procuratore costituito.
Ragusa 17.12.2025.