Sentenza 19 settembre 2014
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere, l'aggravante della scorreria in armi richiede il trasferimento da luogo a luogo di associati che, avendo programmato solo genericamente dei delitti, scelgono secondo occasionali circostanze gli oggetti delle loro azioni criminose, avendo la disponibilità di armi più o meno numerose e dotate di potenzialità offensiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto condivisibile la motivazione del giudice di merito fondata su intercettazioni da cui risultava che i correi non solo avevano eseguito attentati premeditati, ma, nelle loro incursioni notturne, avevano individuato ulteriori obiettivi in base a decisioni estemporanee).
Commentario • 1
- 1. Associazione per delinquere e aggravante delle scorrerie in armi: non basta avere armi, serve la spedizione armata (Cass. Pen. n. 31535/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2025
1. Con sentenza del 01/07/2024, la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 19/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Trani: 1) quanto all'imputato Pi.Ni.: 1.1) ne confermava la condanna per i reati di: 1.1.1) partecipazione all'associazione per delinquere pluriaggravata (dall'essere gli associati più di dieci e dallo scorrere essi in armi le campagne o le pubbliche vie), di cui al capo A) dell'imputazione; 1.1.2) tentato riciclaggio in concorso dell'autovettura Nissan Juke targata (Omissis), di cui al capo PI) dell'imputazione; 1.1.3) riciclaggio in concorso dell'autovettura Citroen C3 targata (Omissis), di cui al capo RI) dell'imputazione; 1.2) riduceva a due anni, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2014, n. 44153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44153 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 19/09/2014
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2062
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco IA - Consigliere - N. 567/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR IZ, nato a [...] il [...];
ON AN, nato a [...] il [...];
AS LA, nato a [...] il [...];
CI CA, nato a [...] l'[...];
AR NG, nata a [...] il [...];
UR AE, nato a [...] il [...];
UR RT, nato a [...] il [...];
ES DI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, in data 1 marzo 2013, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 4 febbraio 2010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di AS LA, AR NG, UR AE e UR RT, per la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi;
Uditi gli avv.ti CA Meli, difensore di BR IZ, ON AN e CI CA, Salvatore Iannello, difensore di AS LA e ES DI, Michele De Stefani e Sergio Monaco, difensori di AR NG, UR AE e UR RT, i quali tutti hanno insistito per l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza in data 4 febbraio 2010, dichiarava BR IZ, ON AN, AS LA, CI CA, AR NG, UR AE e UR RT colpevoli del delitto di cui all'art. 416 c.p., commi 4 e 5, per avere partecipato ad una associazione dedita alla commissione dei delitti di usura, di estorsione, di danneggiamento aggravato, di incendio, di detenzione e porto di armi, di truffa, di falso in atto pubblico e in scrittura privata, di ricettazione di assegni, di calunnia e di simulazione di reato (capo A); pronunciava, invece, sentenza di assoluzione nei confronti di ES DI in relazione al delitto di detenzione e porto di ordigno esplosivo e dichiarava estinto per prescrizione il delitto di incendio allo stesso contestato;
inoltre, dichiarava:
- BR IZ colpevole anche di concorso in usura aggravata (capo B) e in estorsione aggravata (capo F);
AR NG colpevole anche di concorso in usura aggravata (capo B), limitatamente al fatto commesso in danno di NE LI, in usura aggravata in danno di GI GI e della madre ON IA AN (capo G), in estorsione aggravata in danno dei predetti (capo H); - UR AE colpevole anche di concorso in due delitti di usura aggravata (capi B e G), in tre delitti di estorsione aggravata (capi D, F, H) e in un delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni incendiari (capo Z.23).
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 1 marzo 2013, in esito ad impugnazione degli imputati, confermava la sentenza del primo giudice nei confronti di BR IZ, ON AN, AS LA, CI CA, UR RT e ES DI, mentre, in parziale riforma della sentenza stessa:
- escludeva l'aggravante del numero degli associati contestata con riferimento al capo A);
- assolveva AR NG dal reato di cui al capo H) in parte per non avere commesso il fatto e in parte perché il fatto non costituisce reato, e dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi B) e G), rideterminando la pena in relazione al residuo reato di cui al capo A) in anni cinque di reclusione;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti di UR AE in ordine ai reati diversi da quello di cui al capo A), in parte perché estinti per prescrizione, in parte perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di estradizione e rideterminava la pena con riferimento al residuo reato di cui al capo A) in anni otto di reclusione;
- confermava le statuizioni civili nei confronti di UR AE e di AR NG con riferimento ai reati di usura ed estorsione in danno di NE LI, dichiarati estinti per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di primo grado. La sentenza del giudice di appello respingeva le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni sollevate nell'interesse dei fratelli UR e di AR NG, e fondava le dichiarazioni di responsabilità sul contenuto delle conversazioni intercettate, analiticamente esaminate, e delle testimonianze delle persone offese, confermava la configurabilità di un gruppo criminoso, dedito alla commissione di una serie indistinta ed omogenea di reati, in particolare nel settore dell'usura e delle truffe, facente capo a UR AE, che si avvaleva della stretta collaborazione di BR IZ, ON AN e CI CA e della partecipazione del fratello UR RT e della madre AR NG e con la consulenza legale e l'attività agevolativa dell'avv. AS LA.
Propone ricorso per cassazione il difensore di BR IZ, deducendo i seguenti motivi:
1) carenza ed illogicità della motivazione in relazione ai reati di cui ai capi A) (art. 416 c.p.), B) (art. 644 c.p.) e F) (art. 629 c.p.). Il ricorrente afferma l'insussistenza di un condotta di partecipazione quale contestata al capo A) della rubrica, come si desumerebbe, in primo luogo, già dalla sola contestazione di qualche episodio di reato-fine che esclude un contributo nei termini di cui all'art. 416 c.p., in secondo luogo, dall'esame degli atti dell'istruttoria dibattimentale. Ad avviso del ricorrente, al di là della mancanza di certezza in merito alla individuazione di coloro che partecipano alle conversazioni intercettate, effettuata attraverso il mero riconoscimento vocale, il contenuto di tali intercettazioni attesterebbe solo qualche incontro o contatto dell'BR IZ con UR AE, ritenuto promotore ed organizzatore dell'associazione, contatti nella maggior parte dei casi finalizzati alla consegna o restituzione di somme di denaro che l'BR IZ aveva avuto in prestito dal UR AE;
al più il ruolo dell'BR IZ sarebbe di mera connivenza, trovandosi semplicemente ad ascoltare od essere presente al momento dell'actio illecita altrui, senza che possa ravvisarsi alcuna condotta che possa configurarsi quale consapevole contributo alla realizzazione di un programma criminoso indefinito. Il ricorrente lamenta, infine, che non sia stata pronunciata assoluzione come per l'altro coimputato nel medesimo procedimento CE ET la cui posizione sarebbe analoga a quella dell'BR IZ.
Con riferimento all'imputazione di cui al capo B) della rubrica, il ricorrente si duole che la condanna si basi su un'isolata circostanza, cioè che in qualche episodio alcuni soggetti usurati dal UR AE si rivolgevano all'BR IZ per la consegna del denaro. Tale dato, ad avviso del ricorrente, non proverebbe alcunché, poiché gli usurati erano a conoscenza del rapporto di frequenza tra i due e per ciò casualmente per le dazioni di denaro si rivolgevano all'BR IZ, il quale, però, non era a conoscenza della motivazione sottesa a tali scambi di denaro.
Per quanto concerne l'imputazione di cui al capo F), l'estraneità dell'BR IZ al fatto-reato risulterebbe provata dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, dalle quali emergeva che il dialogo era avvenuto solo tra l'AL e il UR AE, mentre l'BR IZ era solo presente. 2) insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 c.p., commi 4 e 5 e art. 628 c.p., ultimo capoverso. Il ricorrente si duole che sul punto il giudice di appello si sia limitato ad un mero riferimento ai motivi dedotti dal primo giudicante.
3) applicazione della diminuente di cui all'art. 114 c.p.. Anche in questo caso il ricorrente si duole che sul punto il giudice di appello si sia limitato ad un mero riferimento ai motivi dedotti dal primo giudicante.
4) eccessività della pena.
Ancora una volta il ricorrente si duole che sul punto il giudice di appello si sia limitato ad un mero riferimento ai motivi dedotti dal primo giudicante.
Il difensore di ON AN deduce i seguenti motivi:
1) assoluzione in ordine al reato di cui al capo A) della rubrica perché il fatto non sussiste ovvero perché lo stesso non costituisce reato.
Il ricorrente afferma l'insussistenza di una condotta di partecipazione, come si desumerebbe, in primo luogo, già dalla sola contestazione generica di far parte della associazione senza indicazione di specifici episodi di reato quali reati-fine, in secondo luogo, dall'esame degli atti dell'istruttoria dibattimentale. Ad avviso del ricorrente, al di là della mancanza di certezza in merito alla individuazione di coloro che partecipano alle conversazioni intercettate, effettuata attraverso il mero riconoscimento vocale, il contenuto di tali intercettazioni attesterebbe solo qualche incontro o contatto dell'ON AN con il CI CA e il UR AE, incontri legati al solo vincolo di conoscenza con tali soggetti che nulla hanno di illecito e che si spiegano con il fatto che l'ON AN aveva avuto in prestito alcune somme di denaro dal UR AE. Il ricorrente lamenta, infine, che non sia stata pronunciata assoluzione come per l'altro coimputato nel medesimo procedimento CE ET la cui posizione sarebbe analoga a quella dell'ON AN.
2) riqualificazione della fattispecie del concorso esterno ed applicazione della diminuente di cui all'art. 114 c.p.. Il ricorrente lamenta che, se il giudice di appello avesse esaminato i motivi di impugnazione, la condotta dell'imputato avrebbe costituito semplicemente supporto esterno non incidente sugli elementi costitutivi dell'associazione ovvero una forma di concorso morale al quale avrebbe dovuto applicarsi la diminuente ex art. 114 c.p.. 3) eccessività della pena, in quanto sul punto il giudice di appello si sarebbe limitato a riportare le motivazioni del primo giudice. Il difensore di AS LA deduce i seguenti motivi:
1) erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 192 c.p.p. e artt. 416 e 110 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta che l'avv. AS LA sia stato condannato per associazione a delinquere finalizzata all'usura pur non essendogli addebitato alcun reato fine;
osserva, poi, che la condotta dell'imputato non esula dal mero consiglio professionale e che il quadro complessivo dimostrerebbe una connivenza non punibile ovvero, a tutto voler concedere la condotta medesima potrebbe essere sussumibile nella fattispecie del mero concorso con il solo UR AE e sarebbe giustificabile con il fatto che egli risulta vittima di usura da parte del UR AE, sicché egli stava vicino al UR AE per "tenerselo buono" ma senza prendere parte a nessuna delle sue attività. Il ricorrente cita anche elementi che deporrebbero a favore dell'estraneità dell'imputato a qualsiasi partecipazione ad attività delittuose, come il dialogo intercettato in cui UR AE dice ad BR IZ che AS LA nemmeno lo conosce e insieme concertano di non fargli sapere nulla delle loro attività, come, ancora, i diversi episodi in cui AS LA mette in guardia varie persone nei confronti del UR AE. Con riferimento alla parte della sentenza impugnata nella quale si parla di un supporto del AS LA all'attività inerente al settore delle truffe, il ricorrente osserva che l'imputato parla sempre con il solo UR AE senza entrare in contatto con altri imputati e che non vi è la prova della effettiva realizzazione dei propositi verbali;
rileva, inoltre, che la sentenza impugnata riporta brani di conversazioni relativi ad un'imputazione dichiarata prescritta dal G.U.P. di Agrigento con sentenza irrevocabile del 2007.
2) erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 416 c.p., comma 4, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, premesso che l'accusa di associazione sarebbe prescritta qualora non fosse ritenuta l'aggravante della scorreria in armi, afferma che dalle intercettazioni citate come elementi di accusa emergerebbe, invece, proprio la totale dissociazione del AS LA da qualsiasi evento comportante l'uso di armi, addirittura risulta che quando l'imputato sente parlare di armi chiede di scendere dalla macchina;
sostiene, inoltre, che l'aggravante in parola si differenzia da quella dell'art. 416 bis c.p., comma 4, poiché si configura solo quando gli associati
"scorrono" in armi le campagne e le pubbliche vie con il proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno possibili, mentre non è sufficiente che essi possiedano stabilmente delle armi e che per la commissione dei singoli reati fine effettuino con esse spostamenti da luogo a luogo;
afferma, quindi, che nessuno dei fatti richiamati in sentenza integra gli estremi identificativi della scorreria in armi.
3) erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 54 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente afferma che, se responsabilità vi sono da parte del AS LA, andrebbero addebitate unicamente alla necessità di salvaguardare se stesso e la propria onorabilità di avvocato dal pericolo di rappresaglie. La Corte, inoltre, avrebbe dovuto quantomeno valutare l'elemento psicologico in capo all'imputato al fine della concessione delle attenuanti generiche. Il difensore di CI CA deduce i seguenti motivi:
1) assoluzione in ordine al reato di cui al capo A) della rubrica perché il fatto non sussiste ovvero perché lo stesso non costituisce reato.
Il ricorrente afferma l'insussistenza di un condotta di partecipazione, come si desumerebbe, in primo luogo, già dalla sola contestazione generica di far parte della associazione senza indicazione di specifici episodi di reato quali reati-fine, in secondo luogo, dall'esame degli atti dell'istruttoria dibattimentale. Ad avviso del ricorrente, al di là della mancanza di certezza in merito alla individuazione di coloro che partecipano alle conversazioni intercettate, effettuata attraverso il mero riconoscimento vocale, il contenuto di tali intercettazioni attesterebbe solo qualche incontro o contatto del CI CA con UR AE e CE ET, incontri legati al solo vincolo di conoscenza con tali soggetti, mentre non è stato accertato nessun altro contatto con altro o altri soggetti ritenuti facenti parte dell'associazione. Il ricorrente lamenta, infine, che non sia stata pronunciata assoluzione come per l'altro coimputato nel medesimo procedimento CE ET la cui posizione sarebbe analoga a quella del CI CA. In definitiva, il ruolo del CI CA nelle diverse occasioni potrebbe configurare solo una mera connivenza.
2) riqualificazione della fattispecie del concorso esterno ed applicazione della diminuente di cui all'art. 114 c.p.. Il ricorrente lamenta che, se il giudice di appello avesse esaminato i motivi di impugnazione, la condotta dell'imputato avrebbe costituito semplicemente supporto esterno non incidente sugli elementi costitutivi dell'associazione ovvero una forma di concorso morale al quale avrebbe dovuto applicarsi la diminuente ex art. 114 c.p.. 3) eccessività della pena, in quanto sul punto il giudice di appello si sarebbe limitato a riportare le motivazioni del primo giudice. Il difensore di AR NG deduce i seguenti motivi:
1) inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di captazione ambientale disposte con i decreti n. 22/98, 42/98 e 68/98, nonché delle operazioni di captazione telefonica disposta con decreto n. 34/98, essendo state eseguite in violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 261 c.p.p., comma 3.
Con riferimento ai decreti con cui il Pubblico Ministero disponeva le intercettazioni ambientali, il ricorrente lamenta che, per giustificare la necessità di ricorrere ad impianti esterni collocati in prossimità dei luoghi in cui avvenivano le conversazioni oggetto di captazione, essi facciano riferimento all'esigenza pratica di garantire il buon esito delle investigazioni, senza tener presente che il rispetto delle garanzie previste dal legislatore può essere assicurata con la c.d. remotizzazione, che consente di effettuare le operazioni di ascolto e quelle di registrazione in due distinti luoghi. Ulteriori censure vengono dedotte con riferimento alle motivazioni utilizzate a sostegno dell'adozione dei relativi provvedimenti di proroga, che sarebbero carenti di un'esposizione, sia pure sommaria, degli elementi dai quali desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione del fatto criminoso e senza alcuna formula che richiami, anche solo per relationem, il provvedimento originario. Inoltre, l'ultimo decreto di proroga, quello dell'1 settembre 1998, farebbe esplicito richiamo ad una richiesta formulata in relazione ad un procedimento penale diverso rispetto a quello per il quale le operazioni di captazione erano state originariamente disposte. Con riferimento alle operazioni di intercettazione telefonica, il ricorrente lamenta analoghe carenze motivazionali con riguardo sia al provvedimento originario che a tutti i decreti di proroga;
in particolare, il quinto decreto di proroga ometteva di indicare qualsiasi riferimento alla durata delle operazioni di intercettazione che intendeva prorogare.
2) manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416 c.p.. Il ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione laddove alla ritenuta sussistenza di un'associazione criminale, composta secondo la originaria ipotesi accusatoria da n. 23 imputati, seguiva la dimostrazione che i sodali si riducessero soltanto a n. 2 imputati (UR AE e BR IZ), essendo stata la AR NG riconosciuta responsabile soltanto in relazione ad un fatto commesso in pregiudizio di NE LI, mentre la ulteriore condotta usuraria, per la quale era stata riconosciuta la sua responsabilità, veniva addebitata a titolo di concorso nella condotta posta in essere esclusivamente dal figlio UR AE, in pregiudizio della persona offesa GI GI, figlio di ON IA AN (capo G). Il ricorrente lamenta, poi, che siano stati valorizzati una serie di elementi probatori, che, al più, consentirebbero di dimostrare un'attività di cooperazione dell'imputata nelle condotte asseritamente poste in essere dal proprio figlio UR AE;
in particolare, censura l'interpretazione del contenuto di una conversazione del 3 giugno 1998, che avrebbe dovuto essere diversamente valutata alla luce delle dichiarazioni rese dalla interlocutrice dell'imputata, sig.ra HI, neppure indicata tra le persone offese del presente procedimento, la quale era stata arbitrariamente ritenuta dai giudici di merito intimidita dalla capacità criminale del UR AE;
ancora, si duole dell'interpretazione di altra conversazione intercettata, quella del 13 luglio 1998, dalla quale risulta la consegna da parte dell'imputata di una busta contenente assegni ad un soggetto usurato dal figlio, IO CA, conversazione che avrebbe dovuto essere valutata insieme alle dichiarazioni del IO CA, dalle quali risulta che le relazioni economiche era state intrattenute unicamente con il figlio dell'imputata e che la busta consegnata era chiusa. Infine, il ricorrente ravvisa un ulteriore profilo di illogicità nel richiamo contenuto in sentenza alle conversazioni telefoniche il cui contenuto verteva esclusivamente sul meccanismo delle truffe concernenti autovetture, nonostante le stesse non fossero state ritenute sufficienti per ipotizzare a carico dell'imputata il reato-fine di truffa.
3) manifesta illogicità della motivazione e inosservanza del disposto dell'art. 59 c.p., comma 2 e art. 416 c.p., comma 4. Il ricorrente si duole che sia stata riconosciuta a carico dell'imputata l'aggravante della scorreria in armi esclusivamente sul mero dato obiettivo del vincolo di parentela e convivenza con i figli considerati partecipi del contestato sodalizio mafioso, mentre, ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2, è necessario accertare, per l'imputazione dell'aggravante, che la stessa sia da lui conosciuta ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.
4) carenza e manifesta illogicità della motivazione e inosservanza dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 644 c.p.. Il ricorrente censura la dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di usura contestati ai capi B) e G), mentre il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere l'estraneità dell'imputata rispetto ai suddetti reati, procedendo ad una più adeguata verifica giudiziale in ordine alla credibilità dei dichiaranti;
ravvisa, inoltre, contraddittorietà laddove la sentenza impugnata manda assolta l'imputata con riferimento al connesso reato di estorsione di cui al capo H) perché il fatto non costituisce reato.
5) erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe valorizzata il dato fattuale positivo costituito dalla avanzata età dell'imputata e dalla sua incensuratezza.
Il difensore di UR AE deduce i seguenti motivi:
1) inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di captazione ambientale disposte con i decreti n. 22/98, 42/98 e 68/98, nonché delle operazioni di captazione telefonica disposta con decreto n. 34/98, essendo state eseguite in violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 261 c.p.p, comma 3.
Il motivo di ricorso è identico a quello formulato sul punto da AR NG.
2) manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416 c.p.. Il ricorrente censura la ritenuta sussistenza del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato e, in particolare, lamenta la mancanza di una congrua motivazione che consenta di individuare chi materialmente, tra i ritenuti sodali, avesse agevolato l'imputato nella perpetrazione della condotte criminose e in che termini le stesse di sarebbero estrinsecate;
si duole, inoltre, dell'utilizzo da parte della sentenza impugnata delle conversazioni telefoniche oggetto di captazione, il cui contenuto verteva esclusivamente sul meccanismo delle asserite truffe, nonostante le stesse non fossero state ritenute neppure sufficienti per ipotizzare a carico dell'imputato il reato-fine di truffa. 3) manifesta illogicità della motivazione e inosservanza dell'art. 416 c.p., comma 4, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale per la sussistenza dell'aggravante in parola non è sufficiente che gli associati possiedano stabilmente delle armi, ma è necessario che essi scorrano in armi le campagne e le pubbliche vie.
4) mancata assunzione di una prova decisiva e inosservanza dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 644 c.p..
Con riferimento al capo B) dell'imputazione, il ricorrente lamenta che sia stato dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e non invece l'assoluzione, osservando che l'unico elemento a carico dell'imputato è costituito dalle dichiarazioni accusatorie rese dalle persone offese e censurando che non sia stata accolta la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta a disporre una perizia tecnico-contabile, finalizzata a verificare la sussistenza o meno della asserita applicazione di tassi di natura usuraria.
5) carenza della motivazione e inosservanza dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 644 c.p.. Secondo il ricorrente è meritevole di censura la parte motiva dell'impugnata sentenza laddove ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di usura di cui ai capi B) e G) e l'ipotesi estorsiva di cui al capo H), senza un'adeguata verifica giudiziale in ordine alla credibilità dei dichiaranti e omettendo di motivare in ordine alle deduzioni difensive contenute nei motivi di appello. 6) erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe dato adeguatamente conto dell'uso del potere discrezionale con una corretta applicazione dei criteri ex art. 133 c.p.. Il difensore di UR RT deduce i seguenti motivi:
1) inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di captazione ambientale disposte con i decreti n. 22/98, 42/98 e 68/98, nonché delle operazioni di captazione telefonica disposta con decreto n. 34/98, essendo state eseguite in violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 261 c.p.p., comma 3.
Il motivo di ricorso è identico a quello formulato sul punto da AR NG.
2) manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416 c.p.. Il ricorrente sottolinea che l'imputato è stato assolto da tutti i reati fine ad esso contestati e che gli elementi dai quali la sentenza impugnata desume la partecipazione al sodalizio del UR RT emergono solo dal contenuto di conversazioni ambientali;
rileva una illogicità nell'impianto motivazionale laddove la Corte di merito, dopo avere fatto riferimento ad una ingente mole di conversazioni captate e trascritte, individua quali unici elementi da cui trarre l'affectio societatis il contenuto di sei conversazioni, di queste, quattro riguardano il meccanismo delle asserite truffe, che sono state valorizzate nonostante non siano state ritenute sufficienti per ipotizzare a carico del UR RT il reato-fine di truffa, delle altre due conversazioni una sarebbe stata valutata illogicamente l'altra, essendo intervenuta tra soggetti terzi, sarebbe priva di alcun tipo di riscontro esterno. 3) manifesta illogicità della motivazione e inosservanza dell'art. 59 c.p., comma 2 e art. 416 c.p., comma 4.
Il ricorrente si duole che sia stata riconosciuta a carico dell'imputato l'aggravante della scorreria in armi, non tenendo conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale per la sussistenza dell'aggravante in parola non è sufficiente che gli associati possiedano stabilmente delle armi, ma è necessario che essi scorrano in armi le campagne e le pubbliche vie, omettendo, inoltre, omettendo di considerare che già il Tribunale aveva assolto l'imputato dal reato di fabbricazione, detenzione e porto abusivo di ordigno esplosivo (capo P), non facendo, infine, corretta applicazione del disposto dell'art. 59 c.p., comma 2, secondo il quale è necessario accertare, per l'imputazione dell'aggravante, che la stessa sia conosciuta ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.
4) erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe valutato il dato fattuale positivo della giovanissima età dell'imputato all'epoca dei fatti e il modesto ruolo da esso svolto.
Il difensore di ES DI deduce erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, art. 192 c.p.p. e art. 500 c.p.p., comma 3,
nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere confermato la sentenza di primo grado che dichiarava la estinzione del reato per prescrizione, anziché riformarla con sentenza di assoluzione.
Il ricorrente lamenta che la sentenza si basi su l'intercettazione di una conversazione tra AS LA e GI GI che negli atti del dibattimento non esiste;
censura, poi, che sia stato attribuito valore probatorio alle propalazioni del AS LA, il quale nella suddetta conversazione fa il nome del ES DI quale esecutore materiale del delitto contestato, senza alcun ulteriore riscontro, in contrasto con il disposto dell'art. 500 c.p.p., comma 3. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso di BR IZ sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità ovvero ancora generici e devono essere dichiarati inammissibili. Occorre ribadire il principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo il quale esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944;
tra le più recenti: Sez. 4^, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Il primo motivo con il quale il ricorrente BR IZ censura la carenza ed illogicità della motivazione in relazione a tutti i reati contestati, è manifestamente infondato per la parte in cui contesta l'esistenza o la logicità di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste e non è manifestamente illogico;
non consentito per la parte in cui pretende di valutare, o rivalutare, le emergenze probatorie al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Con riferimento al delitto contestato al capo A) (art. 416 c.p.), la genericità della deduzione del ricorrente in merito alla mancanza di certezza sulla individuazione di coloro che partecipano alle conversazioni intercettate non consente di prenderla in esame al fine del controllo di legittimità, mentre le ulteriori deduzioni, che riguardano l'interpretazione del contenuto delle suddette conversazioni, esulano dall'ambito di cognizione di questa Corte, poiché, in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5^, n. 7465 del 28/11/2013 - 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La sentenza impugnata, con ampio ed analitico esame del compendio intercettativo e con un processo logico valutativo incensurabile, è giunta alla conclusione della "piena disponibilità da parte dell'BR IZ di prestare la propria collaborazione al UR AE, nella consapevolezza di agire insieme ad altri soggetti, a sostegno di un gruppo organizzato e dedito alla commissione di diversi reati" (pag. 52). In particolare, per quanto riguarda l'imputazione di usura, la stessa sentenza rileva che "BR IZ ha in più occasioni collaborato con UR AE nella gestione dell'attività di usura", come risulta dalle dichiarazioni di molteplici testimoni, i quali hanno riferito di avere pattuito personalmente con l'BR IZ le condizioni del prestito (pag. 53).
Con riferimento alla contestata estorsione le dichiarazioni della persona offesa hanno consentito di accertare che l'BR IZ non era una presenza inerte alla attività estorsiva posta in essere da altri, ma "nell'aiutare il UR AE a saccheggiare il negozio dell'AL non poteva ignorare il carattere illecito della sua condotta e del sottostante rapporto di usura" (pag. 54).
Gli altri motivi di ricorso con i quali il ricorrente lamenta il mero riferimento ai motivi dedotti dal primo giudicante sono privi dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, tenuto conto della specifica motivazione contenuta in sentenza su ciascuno dei punti denunciati.
Anche i motivi di ricorso di ON AN non sono consentiti nel giudizio di legittimità ovvero sono generici e devono essere dichiarati inammissibili.
Ribaditi i principi di diritto sopra formulati con riferimento al ricorso dell'BR IZ sui limiti del giudizio di legittimità, deve osservarsi che la sentenza impugnata con motivazione ampia e corretta dal punto di vista logico e giuridico, ha posto in rilievo che l'ON AN "è spesso presente nell'auto del UR AE e partecipa ai discorsi degli altri sodali in merito alle varie attività illecite intraprese. Il predetto, inoltre, è stato condannato con sentenza ormai definitiva per avere partecipato unitamente al UR AE e all'BR IZ agli attentati consumati la notte tra il 9 e il 10 giugno ai danni di IL e RA ... . Il ruolo di custode delle armi nella disponibilità del gruppo e il suo attivo coinvolgimento nell'attentato comprovano l'inserimento dell'ON AN nell'associazione criminosa capeggiata dal UR AE ... . UR AE e ON AN si intrattengono a parlare di diversi argomenti: di debiti, di soggetti usurati, delle truffe delle auto, delle conseguenze dell'attentato, mostrando estrema confidenza e disponibilità a condividere le informazioni di cui dispongono ... . Per le ragioni suesposte la condotta dell'ON AN non può essere qualificata come concorso esterno, poiché il contributo fornito dall'imputato non è occasionale, e il predetto palesa la fattiva disponibilità a collaborare con il UR AE in diverse iniziative criminose" (pagg. 63 e 64).
La Corte di Appello ha, altresì, escluso che ricorra l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., in considerazione del ruolo non marginale svolto dall'ON AN di collaboratore fidato del UR AE e di custode della armi del gruppo. Peraltro, a prescindere da tali valutazioni in fatto, deve ribadirsi il principio di diritto, secondo il quale la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non trova applicazione in riferimento al reato associativo (Sez. 2^, n. 36538 del 21/09/2011, Zappalà, Rv. 251146; Sez. 6^, n. 15086 del 08/03/2011, Della Ventura, Rv. 249911; Sez. 6^, n. 29821 del 22/06/2001, P.G. in proc. Bonaffini e altri, Rv. 221210).
Infine, la censura sulla eccessività della pena è priva dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c). I motivi di ricorso di CI CA non sono consentiti nel giudizio di legittimità ovvero sono generici e devono essere dichiarati inammissibili, per le stesse ragioni esplicitate con riferimento ai motivi di BR IZ e di ON AN aventi caratteristiche e contenuto analogo. La sentenza impugnata anche con riferimento a questo imputato ha fatto un'ampia ricognizione e una corretta, dal punto di vista logico, valutazione del materiale probatorio, costituito in gran parte dalle conversazioni intercettate, dalle quali emerge che egli "opera come stretto collaboratore del UR AE nell'attività di usura e nella connessa realizzazione di attentati e danneggiamenti diretti a garantire i proventi illeciti dell'attività di usura", risultando accertata "la sua disponibilità ad eseguire attentati per sollecitare il pagamento dei debiti maturati" e "il possesso illegale di armi anche clandestine, come è stato confermato anche dall'esito della perquisizione domiciliare"; sulla base di tali considerazioni e di altre puntualmente esposte nella sentenza impugnata, la Corte di merito conclude nel senso che "non ricorrono i presupposti per qualificare la condotta dell'imputato come concorso esterno, in quanto i suoi discorsi e le sue condotte palesano la sussistenza dell'affectio societatis che cementa il suo legame con UR AE e gli altri sodali" (pagg. 61 e 62).
Il ricorso di ES DI è anch'esso inammissibile, in quanto manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata, dopo avere correttamente chiarito che, in presenza di una causa estintiva del reato costituita dalla intervenuta prescrizione "la Corte deve limitarsi a valutare se emerge l'evidenza dell'innocenza dell'imputato, tale da imporre una pronuncia assolutoria in suo favore", da atto che effettivamente la intercettazione, indicata dal ricorrente come non esistente negli atti, non è stata trascritta, pur dovendosi ritenere contenuta nei supporti registrati, indica ed esamina il contenuto di altre conversazioni intercettate dalle quali emergono dichiarazioni etero-accusatorie contenenti concreti elementi probatori a carico del ES DI, in applicazione del principio di diritto secondo il quale le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 (Sez. 2^, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella, Rv. 257519). I motivi dei ricorsi degli altri imputati sono complessivamente infondati e devono essere rigettati.
Il primo motivo di ricorso di AS LA, sotto l'apparente deduzione di erronea applicazione della legge penale, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, in particolare evidenziando dal complesso del materiale probatorio: che se è vero che il AS LA era debitore di circa cinquanta milioni nei confronti del UR AE, così come erano debitori anche ON AN e BR IZ, ciò "non inficia la forza del vincolo esistente tra i predetti ed anzi la rafforza poiché costituisce l'origine dei rapporti tra correi e la ragione stessa per cui ciascuno di loro era mosso da un preciso interesse a collaborare attivamente con il UR AE nei diversi progetti criminosi in corso di esecuzione"; che, dal contenuto di una conversazione intercettata, risulta che "tramite la truffa del veicolo Nissan Terrano, che AS LA aveva acquistato allo scopo di simularne il furto per consentire al UR AE di venderlo all'estero, l'ex avvocato sarebbe rientrato per intero dal suo debito verso il UR AE"; che dalle numerose conversazioni emerge un "rapporto paritario esistente tra AS LA e UR AE e un certo compiacimento del AS LA nel dimostrare una costante disponibilità ad utilizzare le proprie competenze giuridiche per agevolare il perseguimento degli interessi criminali del suo sodale"; che neppure è vero che AS LA intrattiene rapporti esclusivi con RU AE, poiché "mostra di conoscere bene il ruolo di collaboratore ricoperto da BR IZ e dal fratello del UR AE, UR RT" e "in alcune occasioni si intrattiene nell'abitacolo della vettura del UR AE unitamente ad BR IZ, a UR RT e a GI GI"; che l'imputato "si mostra a perfetta conoscenza della spiccata pericolosità del UR AE, della disponibilità da parte del predetto di armi e del suo coinvolgimento negli attentati compiuti in quel periodo nel contesto locale"; che "il ruolo del AS LA è così evidente e significativo da suscitare invidie nell'ambito del gruppo e in particolare negli altri coimputati BR IZ e CI CA, che si lamentano della forte influenza da lui esercitata sul UR AE;
che il AS LA "appare fattivamente coinvolto nelle truffe organizzate ai danni delle assicurazioni e delle concessionarie di auto e in diverse conversazioni progetta con il UR AE piani operativi per migliorare il rendimento di quel settore illecito", sul punto assumendo rilievo anche "l'episodio in cui UR AE e AS LA sottraggono dalla Pretura i timbri per poter falsificare le procure a vendere". Tale sintesi degli elementi probatori valorizzati dalla sentenza impugnata rende evidente la inammissibilità della censura del ricorrente, per il cui esame occorrerebbe una rivalutazione nel merito del globale materiale probatorio, nonché la manifesta infondatezza anche dell'altro motivo di ricorso con il quale si chiede l'applicazione dell'art. 54 c.p.. È infondato il motivo di ricorso con il quale si lamenta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 4. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito la peculiarità dell'aggravante in questione rispetto a quella della disponibilità di armi di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 affermando che l'aggravante della scorreria in armi richiede il trasferimento da luogo a luogo di associati che, avendo programmato solo genericamente dei delitti, scelgono secondo occasionali circostanze gli oggetti delle loro azioni criminose, avendo la disponibilità di armi più o meno numerose e dotate di potenzialità offensiva (Sez. 6^, n. 14688 del 27/09/1986, Morelli, Rv. 174733; Sez. 6^, n. 265 del 23/01/1998, Trisciuoglio, Rv. 210835; Sez. 5^, n. 32439 del 03/05/2001, Madonna, Rv. 219677). Le peculiari caratteristiche dell'aggravante stessa sono ben conosciute dalla Corte di merito, la quale, dopo avere dato atto delle risultanze dibattimentali ed anche delle condanne definitive in separati giudizi, dalle quali emerge il possesso di armi e la loro utilizzazione da parte dei componenti l'associazione criminale di cui al presente processo, evidenzia che "il tenore delle conversazioni intercettate dimostra che nei loro raid notturni i correi non solo eseguivano attentati premeditati, ma anche individuavano ulteriori obiettivi in base a decisioni estemporanee" e aggiunge che sono "molto significative al riguardo le intercettazioni all'interno dell'abitacolo del UR AE la notte del 9 giugno quando dopo avere eseguito l'attentato al IL i tre sodali decidevano, sull'onda dell'eccitazione conseguente alla sparatoria, di eseguire un danneggiamento a carico di altro soggetto, RA" (pagg. 41 e 42). Per quanto concerne l'applicabilità dell'aggravante al AS LA, la sentenza impugnata sottolinea che egli "si mostra a perfetta conoscenza della spiccata pericolosità del UR AE, della disponibilità da parte del predetto di armi e del suo coinvolgimento negli attentati compiuti in quel periodo nel contesto locale", anzi "la volontà del AS LA di sostenere attivamente le varie attività criminose del UR AE si evince anche da un altro breve scambio in cui l'ex avvocato comunica al suo interlocutore l'intenzione di fargli conoscere un soggetto disponibile a commettere furti e omicidi, dei cui servizi potrebbe giovarsi" (pag. 59). La motivazione della sentenza impugnata, quindi, fa corretta applicazione dei principi di diritto formulati in materia da questa Suprema Corte, anche in considerazione del carattere oggettivo della aggravante in parola, la quale, pertanto, è applicabile a tutti i partecipi all'associazione non solo se conosciuta, ma anche soltanto se ignorata per colpa (art. 59 c.p., comma 2). Infine, non può essere accolta la generica doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, poiché, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sul punto, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa (Sez. 1^, 11/1-31/3/1994, n. 3772, Spallina, riv. 196880; Sez. 1^, 20/10/1994-26/1/1995, n. 866, Candela, riv. 200204; Sez. 4^, 20 dicembre 2001 - 28 febbraio 2002, n. 8167, Zahraoui, riv. 220885);
nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato e alla sua "spiccata spregiudicatezza" e, quindi, non è in alcun modo censurabile.
I motivi di ricorso di AR NG sono complessivamente infondati e devono essere rigettati.
Il motivo di ricorso con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche, di cui ai decreti specificamente indicati è infondato. Sulla eccezione difensiva la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che i decreti censurati evidenziano la inidoneità tecnica delle apparecchiature esistenti presso gli uffici della Procura;
infatti, i decreti relativi alle intercettazioni ambientali motivano che "le operazioni stesse non possono essere compiute per mezzo degli impianti installati negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, inidonei allo scopo, attesa la necessità di collocazione delle apparecchiature tecniche in prossimità dei luoghi dove avvengono le comunicazioni intercettate", mentre il decreto relativo alla intercettazione telefonica fa esplicito riferimento "all'indisponibilità di postazioni di ascolto presso questa Procura che fossero tecnicamente in grado di eseguire il cd. blocco di linea avvalendosi di idonea attrezzature tecnica e dell'ausilio del personale Telecom specializzato, per il tempo strettamente necessario a risalire all'utenza chiamante". Il ricorrente afferma che il rispetto delle garanzie previste dal legislatore avrebbe potuto essere assicurato con la c.d. remotizzazione, ma si tratta di affermazione priva di riscontro concreto, posto che si fa riferimento ad operazioni di intercettazione effettuate nell'anno 1998, quando la tecnologia delle comunicazioni telematiche era ancora agli albori. Si aggiunga che anche quella che il ricorrente censura come "esigenza pratica di garantire il buon esito delle investigazioni" può essere posta a fondamento dell'utilizzo di impianti esterni agli uffici della Procura della Repubblica, posto che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che adempie all'obbligo di motivazione il riferimento alla "idoneità funzionale" degli impianti della Procura, quando sia data contezza, seppure senza particolari locuzioni o approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236754). Con riferimento ai decreti di proroga delle intercettazioni è sufficiente, per rilevare la infondatezza delle eccezione difensiva, il richiamo alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha precisato che: il decreto di proroga della durata dell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni non richiede alcuna motivazione allorché risponda a tutti i requisiti del decreto autorizzativo originario, rinviando ad esso implicitamente per ogni necessaria indicazione (Sez. 1^, n. 2612 del 20/12/2004 - 27/01/2005, P.G. in proc. Tornasi, Rv. 230453); è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p., comma 3, prospettata in riferimento all'art. 15 Cost., comma 2, artt. 24 e
111 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di proroga delle intercettazioni debba essere motivato in funzione della persistenza delle condizioni legittimanti, posto che il relativo apprezzamento deve intendersi implicitamente contenuto nel decreto di proroga medesimo, non richiedendosi una espressa ulteriore attestazione (Sez. 5^, n. 45928 del 23/09/2005, Supino, Rv. 233215). Infine, la omessa indicazione della durata delle operazioni di intercettazione nel quinto decreto di proroga non vizia in alcun modo il decreto stesso, posto che la durata è indicata dalla legge (art. 267 c.p.p., comma 3). Il motivo di ricorso con il quale si deduce manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416 c.p. tende, in realtà, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti e una non consentita reinterpretazione del contenuto di conversazioni intercettate mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, osservando: che la AR NG era a perfetta conoscenza dell'attività di prestito ad usura svolta da entrambi i figli e forniva il suo contributo agevolatorio sia mettendo a disposizione dei figli conti correnti a lei intestati su cui operare, sia ottenendo da terzi la disponibilità di conti correnti su cui fare girare gli assegni sia agendo come tramite tra i figli e i soggetti bisognosi di credito sia attestando falsamente di essere iscritta nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio;
che la AR NG collaborava anche nell'esecuzione delle truffe prestandosi a fornire false informazioni in occasione delle telefonate che il personale delle concessionarie di automobili facevano per chiedere notizie sui soggetti che avevano chiesto il finanziamento;
che, infine, "il tenore delle intercettazioni e i documenti contabili acquisiti nonché l'accertato coinvolgimento della donna nei reati-fine che risultano armai prescritti, dimostrano la disponibilità dell'imputata a cooperare nelle varie attività illecite realizzate dai due figli UR RT e UR AE, facendosi parte attiva per agevolare i loro propositi criminosi, nella consapevolezza di operare stabilmente in favore del figlio UR AE inserendosi attivamente nelle iniziative criminose del gruppo da lui capeggiato" (pag. 46).
Il motivo di ricorso con il quale si censura l'applicazione dell'aggravante della "scorreria in armi" è infondato, posto che tale aggravante, di natura oggettiva, è configurabile a carico del partecipe all'associazione criminosa anche solo a titolo di colpa (art. 59 c.p., comma 2) e la sentenza impugnata ha chiarito, con motivazione corretta dal punto di vista giuridico e non manifestamente illogica, che la AR NG "non poteva certamente ignorare, convivendo con i due figli UR RT e UR AE, e conoscendo perfettamente i nominativi degli altri sodali e le attività illecite del gruppo, la paternità degli attentati notturni eseguiti in danno di soggetti usurati, del direttore della banca o delle sedi bancarie presso cui il figlio aveva aperto conti correnti su cui operava, che tanto scalpore avevano suscitato nel contesto locale" (pag. 48).
Il motivo di ricorso con il quale si denuncia la sentenza impugnata per avere dichiarato l'estinzione dei reati di cui ai capi B) e G) in luogo di una formula assolutoria è manifestamente infondato, poiché la Corte di merito, con attenta e puntuale analisi degli atti, ha rilevato che da essi non risultava l'evidenza della estraneità della AR NG al fatto ascrittole, con ciò facendo corretta applicazione del principio secondo il quale in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); d'altro canto la giurisprudenza ha chiarito che il maturare della prescrizione del reato preclude al giudice il compimento di ulteriori accertamenti, se l'imputato non rinuncia alla causa estintiva (Sez. 5^, n. 5586 del 03/10/2013 - 04/02/2014, Fortunato, Rv. 258875). Infine, non può essere accolta la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, poiché, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sul punto, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa (Sez. 1^, 11/1-31/3/1994, n. 3772, Spallina, riv. 196880; Sez. 1^, 20/10/1994-26/1/1995, n. 866, Candela, riv. 200204; Sez. 4^, 20 dicembre 2001 - 28 febbraio 2002, n. 8167, Zahraoui, riv. 220885);
nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, facendo riferimento alla gravità della condotta, alla "particolare spregiudicatezza" e alla "pervicacia dimostrata dalla AR NG, che anche dopo l'arresto del figlio UR AE, non ha dimostrato alcun segno di ravvedimento e ha continuato a perseguire le finalità illecite del figlio" e, quindi, non è in alcun modo censurabile.
I motivi di ricorso di UR AE sono complessivamente infondati e devono essere rigettati.
Il motivo con il quale si eccepisce la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche è infondato per le ragioni già espresse con riferimento ad analogo motivo formulato dalla ricorrente AR NG.
Il motivo di ricorso con il quale si deduce manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416 c.p. tende, in realtà, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti e una non consentita reinterpretazione del contenuto di conversazioni intercettate mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, con analisi ampia e non manifestamente illogica del materiale probatorio (da pag. 19 a pag. 32), la quale evidenzia la sussistenza di tutti gli elementi strutturali dell'organizzazione criminale capeggiata dal UR AE e l'apporto di ciascun partecipe.
Il motivo di ricorso con il quale si censura l'applicazione dell'aggravante della "scorreria in armi" è infondato per le ragioni esposte con riferimento ad analogo motivo del ricorrente AS LA.
I motivi di ricorso con i quali si denuncia la sentenza impugnata per avere dichiarato l'estinzione dei reati di cui ai capi B), G) e H) in luogo di una formula assolutoria sono manifestamente infondati, poiché la Corte di merito, con attenta e puntuale analisi degli atti, ha rilevato che da essi non risultava l'evidenza della estraneità del UR AE ai fatti a lui ascritti, con ciò facendo corretta applicazione del principio secondo il quale in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); d'altro canto la giurisprudenza ha chiarito che il maturare della prescrizione del reato preclude al giudice il compimento di ulteriori accertamenti, se l'imputato non rinuncia alla causa estintiva (Sez. 5^, n. 5586 del 03/10/2013 - 04/02/2014, Fortunato, Rv. 258875). Infine, non può essere accolta la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, poiché, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sul punto, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa (Sez. 1^, 11/1-31/3/1994, n. 3772, Spallina, riv. 196880; Sez. 1^, 20/10/1994-26/1/1995, n. 866, Candela, riv. 200204; Sez. 4^, 20 dicembre 2001 - 28 febbraio 2002, n. 8167, Zahraoui, riv. 220885);
nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, facendo riferimento alla "spiccata pericolosità" e alla "capacità di promuovere diverse intraprese criminose e di coinvolgere più soggetti", e, quindi, non è in alcun modo censurabile.
I motivi di ricorso di UR RT sono complessivamente infondati e devono essere rigettati.
Il motivo con il quale si eccepisce la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche è infondato per le ragioni già espresse con riferimento ad analogo motivo formulato dalla ricorrente AR NG.
Il motivo di ricorso con il quale si deduce manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416 c.p. tende, in realtà, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti e una non consentita reinterpretazione del contenuto di conversazioni intercettate mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia e corretta dal punto di vista logico e giuridico, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, pervenendo alla conclusione che "dal complesso delle intercettazioni emerge la prova evidente non solo della piena consapevolezza da parte dell'imputato delle poliedriche attività illecite del fratello maggiore e del gruppo a lui facente capo, ma anche delle sua disponibilità a collaborare con il predetto e con gli altri partecipi, tra cui BR IZ, per perseguire le finalità illecite del gruppo"; aggiungendo che "la circostanza che il predetto sia stato mandato assolto dai c.d. reati- fine non inficia il giudizio di responsabilità per il reato associativo, stante la natura di reato di pericolo di questa fattispecie, poiché pur non essendo stata raggiunta la prova certa del suo coinvolgimento in singoli specifici episodi delittuosi, è stata accertata la sua disponibilità a cooperare con gli altri partecipi per il perseguimento dei fini comuni" (pagg. 50 e 51). Il motivo di ricorso concernente l'applicazione dell'aggravante della "scorreria in armi" è infondato per le ragioni espresse con riferimento all'analogo motivo proposto dal ricorrente AS LA e perché, nel caso specifico, la conoscenza o "ignoranza per colpa" dell'aggravante è desunta nella sentenza impugnata dal tenore di due conversazioni intercettate nelle quali si parla di una pistola e di benzina per dare fuoco ad un oggetto (pag. 51). Infine, non può essere accolta la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, poiché, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sul punto, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa (Sez. 1^, 11/1-31/3/1994, n. 3772, Spallina, riv. 196880; Sez. 1^, 20/10/1994-26/1/1995, n. 866, Candela, riv. 200204; Sez. 4^, 20 dicembre 2001 - 28 febbraio 2002, n. 8167, Zahraoui, riv. 220885);
nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, facendo riferimento alla "particolare spregiudicatezza dimostrata nelle conversazioni intercettate" e al "precedente penale per il reato di cui all'art. 351 c.p. commesso nel 2003, in epoca successiva ai fatti per cui si procede", e, quindi, non è in alcun modo censurabile.
A carico di tutti ricorrenti deve essere pronunciata la consequenziale condanna al pagamento delle spese processuali;
BR IZ, ON AN, CI CA e ES DI, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai rispettivi ricorsi, devono essere condannati anche ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di AS LA, AR NG, UR AE e UR RT. Dichiara inammissibili i ricorsi di BR IZ, ON AN, CI CA e ES DI. Condanna tutti al pagamento delle spese processuali e BR IZ, ON AN, CI CA, e ES DI anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014