Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
Il maturare della prescrizione del reato preclude al giudice il compimento di ulteriori accertamenti, se l'imputato non rinuncia alla causa estintiva. (Fattispecie in cui il giudice d'appello non aveva disposto l'acquisizione di un documento).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2013, n. 5586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5586 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 03/10/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - N. 2452
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 11164/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN RI N. IL 10/02/1954;
avverso la sentenza n. 179/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 10/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
FO OS ricorre avverso la sentenza 10.12.12 della Corte di appello di Trieste con la quale, in parziale riforma di quella in data 29.9.10 del Tribunale di Gorizia, è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione di cui alla L. n. 1185 del 1967, art. 24, comma 3, (capo B), perché estinta per intervenuta prescrizione ed è stata rideterminata la pena, per il reato di cui all'art. 497 - bis c.p., (capo A), in un anno di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere i giudici illogicamente escluso che nella specie ricorresse il c.d. falso grossolano pur avendo gli agenti operanti alla frontiera di Stato, con un accertamento eseguito tramite il terminale, appurato che la carta d'identità esibita dal FO presentava i caratteri "molto più grossi e marcati rispetto a quelli originali", come aveva affermato l'Ispettore capo Della Gaspera Alessio, oltre alla mancanza di alcuni timbri e della sottoscrizione dei funzionali.
Con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per essere stato rigettato il motivo riguardante il reato contravvenzionale sub B, relativo all'essere l'imputato uscito dal territorio dello Stato benché si trovasse nelle condizioni previste dalla L. n. 1185 del 1967, art. 3, lett. d), senza che fosse stato acquisito agli atti il provvedimento del divieto di espatrio, peraltro illegittimamente emesso dalla Questura di Milano in quanto il mancato pagamento della pena pecuniaria della multa (inflitta dalla Corte di appello di Milano il 6.3.02) ammontava a 413,00 Euro, inferiore quindi a quella di mesi uno di reclusione o a due mesi di arresto ove convertita, come previsto dalla citata norma.
Con il terzo motivo si censura la mancata pronuncia dei giudici di appello circa la concessione dell'invocato beneficio dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006. Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
Quanto al primo motivo, i giudici di appello, con motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità, hanno evidenziato come dalle risultanze probatorie non emergesse in alcun modo la grossolanità della falsificazione della carta di identità esibita dal FO in entrata al valico italo - sloveno di Gorizia.
Tale documento si era rivelato contraffatto perché la carta di identità autentica recava il timbro di non validità per l'espatrio ed inoltre il documento esibito dal FO era diverso dall'originale anche per la tipologia dei caratteri tipografici impiegati.
Senonché, per tale accertamento - hanno rimarcato i giudici di appello - su cui aveva riferito l'agente di polizia di frontiera Cattaruzzi, era stato necessario l'ausilio del "terminale" onde poter accedere alla banca dati da cui era emerso che una carta d'identità recante quel numero era stata regolarmente rilasciata dal Comune di Milano al FO OS e che il predetto era destinatario di un provvedimento di divieto di espatrio, dicitura che invece non compariva nella carta di identità esibita dall'imputato agli agenti di frontiera e le cui differenze con quella originale erano state rilevato solo dopo che l'agente Della Gaspera - ha ancora precisato la Corte triestina -aveva acquisito dal Commissariato di Magenta la copia fotostatica della carta di identità autentica, potendo riscontrare le differenze sui caratteri utilizzati dalla macchina da scrivere. Correttamente, quindi, è stata dai giudici di merito esclusa la grossolanità del falso in quanto i pur esperti agenti di frontiera avevano nutrito in principio un originario sospetto, poi concretatosi solo dopo i necessari accertamenti e confronti volti ad appurare con certezza la falsità del documento esibito dall'odierno ricorrente.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, relativo al reato sub B, dal momento che in tema di applicazione della causa estintiva del reato (nella specie, prescrizione), il maturare della stessa comporta per il giudice la preclusione al compimento di ulteriori accertamenti, sempre che l'imputato ad essa non rinunci (v. Cass., sez. 5^, 14 giugno 2005, n. 44280), circostanza, quest'ultima, neanche dedotta dall'odierno ricorrente.
Infine, quanto al terzo motivo, il problema dell'applicazione dell'indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità solo nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando - come nella specie - abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione (Cass., Sez. un., 3 febbraio 1995, n. 2333;
Sez. 3^, 15 aprile 2009, n. 23135). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014