Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6448 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
t Aula 'A' REPUBB CA ITAL IA1 644 8/0 1 POP O IT IAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 14971/98 .14412 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron Dott. Fernando LUPI Consigliere- Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 31/10/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 88 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: CASTOR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio dell'avvocato CANNIZZARO FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
HI ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell'avvocato CRISTINI EDOARDO, che lo rappresenta e difende, giusta 2000 delega in atti;
controricorrente 4519 -1- avverso la sentenza n. 2641/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 12/02/98 R.G.N. 2807/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato CANNIZZARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. t -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione proposta dalla s.p.a. Castor al precetto notifi- catole da ME AR, relativo alla condanna del Pretore nei confronti della stessa Castor al pagamento di somma, oltre interessi legali e riva- lutazione monetaria. In particolare il Tribunale, preso atto della riproposizione da parte della appellante della questione attinente la nullità del precetto per mancanza sulla copia notificata dello atto della procura a margine rilasciata al difensore che aveva sottoscritto il precetto;
considerato inoltre che l'appellante aveva eccepito non soltanto la mancanza della procura, ma anche un vero e proprio difetto di rappresentanza sostan- ziale, in mancanza della sottoscrizione del mandato da parte del destinatario degli effetti finali dell'atto, riteneva che il vizio in questione non determinasse la nullità del precetto, quando, come nella specie, la procura risultava nell'originale dell'atto ed inoltre il difensore, che aveva sottoscritto il precetto, era già munito di procura in base al mandato originariamente opposto sul ingiuntivo, dal quale era derivata la decreto processuale. Riteneva, altresì, il vicenda 3 Tribunale che la produzione per la prima volta in appello dell'originale del precetto era legittima, trattandosi di prove precostituita e d'altra parte de Se il ME non avesse alcun onere di impugna- zione incidentale, sia perché totalmente vittorioso in primo grado, sia perché ben poteva, ex art. 346 riproporre lec.p.c., argomentazioni difensive svolte in quel grado del giudizio. Il Tribunale, invece, accoglieva il secondo motivo di appello, ritenendo che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 96 c.p.c. per la condanna dell'appellante alle spese per responsabilità aggravata. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la SOC. Castor, censurandola con tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso l'intimato alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente, preliminarmente, con un primo motivo, che, in violazione dell'art. 125, 2° (.p.c./ comma, ✓il Tribunale ha erroneamente ritenuto la ammissibilità in secondo grado della produzione del ricorso per decreto ingiuntivo, contenente la procura del ME al difensore, ancorchè tale acquisizione non sia avvenuta con la proposizione di appello incidentale e, come da secondo motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 436 e 437 c.p.c. in primo grado, nei termini di decadenza per esso stabiliti. Deduce, inoltre, il ricorrente, con un terzo motivo con il quale si denuncia violazione dell'art. 125 c.p.c. in relazione all'art. 380 c.p.c. - che la mancanza della procura e della sottoscrizione della parte a (sulla copia notificata) non può essere santa sulla base della esistenza aliunde della procura, né sulla base della presunta conoscenza da parte dello opponente del preesistente conferimento della procura, trattandosi di rilievi del tutto avulsi dal contesto dell'atto impugnato, nel quale risulta spes una procura di fatto mancante. Con un ultimo motivo deduce, infine, il ricorrente violazione dell'art. 156 c.p.c., ai sensi del quale il Tribunale ha applicato la sanatoria ivi prevista per gli atti che abbiano comunque conseguito il loro scopo, ritenendo improprio il riferimento a tale disposizione, in quanto, oltre alla diversa natura dei due atti, la mancanza della procura sulla copia notificata doveva far presumere che la stessa mancasse anche sull'originale. Ritiene la Corte che i suesposti motivi di inviando a quanto si dina ricorso debbano essere rigettati: ricordando che la 5 circa la (questione di nullità del precetto, per mancanza sulla copia notificata della procura a margine, in quanto non sottoscritta dalla parte, si ritiene di dover condividere, quanto al primo e al secondo motivo, la decisione impugnata, ove si afferma che alla parte appellata non incombeva alcun onere di incidentale, in quanto totalmenteimpugnazione vittoriosa in primo grado, ben potendo, ex art. 346 c.p.c., riproporre le argomentazioni difensive svolte in quella prima fase del giudizio, già diffusamente prospettate nella fase monitoria;
né può ritenersi che il Tribunale sia incorso in qualche violazione dell'art. 437 c.p.c., nella specie trattandosi della produzione di una prova documentale precostituita, secondo l'orientamento dalla costante giurisprudenza di questa Corte. D'altra parte, quanto al terzo e quarto motivo, si condivide con il Tribunale che, in un ottica non eccessivamente formalistica, deve escludersi la nullità dell'atto, quando la sua provenienza possa essere aliunde desunta, considerato che per tale circostanza l'atto si mostra idoneo al raggiun- gimento del suo scopo e considerato altresì, a questo fine, che la procura era stata validamente conferita nell'originale dell'atto e che il 6 difensore, il quale ha sottoscritto il precetto, era già munito di procura in base al mandato originariamente apposto al decreto ingiuntivo. Resta così assorbita ogni altra censura. Pertanto la Corte rigetta il ricorso. Le spese di questo giudizio sono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alle spese in £. 28.000 , oltre a £.
5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2000 Il Presidente: Viicquro Cressa Лузыки,Il Cons. estensore: کہا Me21 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 9 MAG. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA T O N N O E C * I D A , 0 S 1 3 S O L . 3 A L T T 5 , R O . B A A ' S I N L E D P L 3 S E A 7 I D - T N S I 8 - G S O 1 N O P 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A I G S L E E D L R E O D 7