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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/08/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2043/2024 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 2043/2024 VG, promosso con ricorso congiunto per separazione consensuale, depositato in data 25.10.2024, da:
rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmi Vincenzo, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmi Vincenzo, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e , con ricorso congiunto per separazione, ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Controparte_1 ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonchè la documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., depositate il 26.6.2025, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai due figli della coppia le parti hanno dichiarato che gli stessi, già maggiorenni, sono economicamente indipendenti, prendendosi atto delle ulteriori accordi raggiunti dai coniugi, i quali hanno rinunciato al reciproco mantenimento.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Comune di Barletta, n. Parte_1 Controparte_1
14, Anno 1990, P.II, S.A.) alle condizioni come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 24.07.2025
Il Presidente
Dott. Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 2043/2024 VG, promosso con ricorso congiunto per separazione consensuale, depositato in data 25.10.2024, da:
rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmi Vincenzo, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmi Vincenzo, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e , con ricorso congiunto per separazione, ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Controparte_1 ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonchè la documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., depositate il 26.6.2025, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai due figli della coppia le parti hanno dichiarato che gli stessi, già maggiorenni, sono economicamente indipendenti, prendendosi atto delle ulteriori accordi raggiunti dai coniugi, i quali hanno rinunciato al reciproco mantenimento.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Comune di Barletta, n. Parte_1 Controparte_1
14, Anno 1990, P.II, S.A.) alle condizioni come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 24.07.2025
Il Presidente
Dott. Laura Cantore