Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REP0484 0/0 1 IN NOME DEL PORTO ITA BIANC + LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 9995/98 GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Cron. 19321 Dott. Corrado Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 17/01/01 ConsigliereDott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: 1 INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI RC IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in2001 189 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 80/98 del Tribunale di TERAMO, depositata il 10/03/98 R.G.N. 107/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sign. IN Di RC, a fronte del diniego da parte dell'INAIL di riconoscimento di rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale, lo ha convenuto, con ricorso del 20.5.94, innanzi al Pretore di Teramo. Questi, conformandosi al risultato della c.t.u. da lui disposta, ha riconosciuto al ricorrente un'inabilità pari all'11%.. Su appello dell'istituto assicuratore il Tribunale della stessa città ha confermato la decisione impugnata sulla base della c.t.u. da esso fatta espletare che aveva accertato la sussistenza della predetta percentuale di inabilità- al momento della domanda amministrativa ed una successiva riduzione della stessa,all'8%, intervenuta nel corso del giudizio. Tale evento atteso l'oggetto del giudizio di cui egli era investito per effetto del gravame non aveva alcun rilievo sulla decisione. L'INAIL chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo. Il sign.Di RC resiste con controricorso. Egli ha anche presentato "memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Ilm Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 112,132, 424, 441,442, e 445 cpc nonché dell'art. 118 disp.att.stesso codice;
dell'art.74 dpr n.1124/65;vizi di motivazione. Esso si duole che il Tribunale, pur prendendo atto che dalla c.t.u. da esso disposta era risultata la predetta riduzione,non ha dato alla stessa alcun rilievo ponendo fine, come avrebbe dovuto, alla erogazione dalla rendita dal momento in cui era intervenuto, in corso di causa il miglioramento stesso. La doglianza è infondata. Questa Corte,in relazione a tale fattispecie ha, con sentenze n.9539/91 e 766/99, ritenuto che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il diritto alla rendita dell'assicurato, ove la consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel corso del procedimento giudiziario ne abbia accertato- con riguardo alla cessazione della inabilità temporanea assoluta - un'inabilità permanente superiore al limite legale indennizzabile, non può essere escluso per il fatto che a seguito di ulteriore indagine ,dello stesso o di altro consulente d'ufficio, si sia accertato un successivo miglioramento delle condizioni dell'assicurato tale da ridurne (permanentemente) l'inabilità sotto il limite sopra indicato, atteso che l'art. 149 disp.att.cpc è applicabile in funzione del riconoscimento di un'invalidità prima inesistente ,non in senso inverso, restando previsto a favore dell'INAIL, nella detta ipotesi di miglioramento dell'assicurato il solo rimedio del procedimento di revisione. A tale principio di diritto si è correttamente attenuto il Tribunale. 2 Hy 9995/SP Ad esso non risulta essersi attenuta, he ragioni non risultano individuabili, la recenteTe decisione n.11399/2000 di questa Corte che in fattispecie del tutto analoga ha ritenuto rilevante il miglioramento intervenuto in corso di causa senza che per esso fosse stato promosso il predetto procedimento di revisione. Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
Gleas La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese oltre lire 3.000.000 per onorari. Roma 17/1/2001 Il Consigliere es. Concedo Gaylelin Il Presidente Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 2 APR. 2001 A M I E D R A P , S 0 U S 1 O 3 IL CANCELLIERE L . A 3 L T T 5 , O R . B A A ' S I N E L D P L 3 E A 7 I D T - N S I 2 G - O S 1 P O N 1 E M A I S D E I A E A G D , G O O E E R T T L T T N I S I E R A S I G L E E D L R E O D 3