Art. 2.
All'atto della presentazione della domanda di omologazione CEE di modello dell'apparecchio o del foglio di registrazione di cui al precedente articolo 1 deve essere corrisposto lo stesso diritto fisso previsto dal primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 , e successive modificazioni.
La scheda di omologazione CEE del modello puo' essere rilasciata solo dopo il pagamento della somma prevista dal secondo comma del precitato articolo 5.
L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli uffici provinciali metrici ed altri uffici interessati, nonche' presso gli uffici ed enti degli Stati membri della CEE e della commissione CEE interessati alla sua applicazione.
All'atto della presentazione della domanda di omologazione CEE di modello dell'apparecchio o del foglio di registrazione di cui al precedente articolo 1 deve essere corrisposto lo stesso diritto fisso previsto dal primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 , e successive modificazioni.
La scheda di omologazione CEE del modello puo' essere rilasciata solo dopo il pagamento della somma prevista dal secondo comma del precitato articolo 5.
L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli uffici provinciali metrici ed altri uffici interessati, nonche' presso gli uffici ed enti degli Stati membri della CEE e della commissione CEE interessati alla sua applicazione.