Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2013, n. 5460
CASS
Sentenza 4 dicembre 2013

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Massime3

In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve, prevista dall'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), opera solo nei casi in cui all'esercente la professione sanitaria venga mosso un addebito di imperizia e non anche quando il rimprovero riguarda la violazione del dovere di diligenza e di prudenza da cui sia dipeso l'evento penalmente rilevante. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la limitazione di responsabilità in questione potesse essere invocata in relazione ad un addebito relativo alla decisione dell'imputato di dimettere il paziente, poi deceduto, senza un'adeguata valutazione della specificità del quadro clinico obiettivamente risultante dall'anamnesi).

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta credibilità razionale, nel senso che l'ipotesi scientifica o la massima di esperienza generalizzata devono avere un elevato grado di conferma e le ipotesi alternative devono essere ragionevolmente escluse. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la riforma di precedente condanna disposta dal GUP, rilevando come, nella motivazione addotta dalla Corte d'Appello per escludere il nesso di causalità tra il decesso della persona offesa e la scelta del sanitario di non protrarne il ricovero, l'affermazione secondo la quale le dimissioni del paziente erano giustificate dalla stabilità del quadro clinico non era stata congruamente parametrata con riferimento ad un soggetto portatore delle medesime criticità, nè era stata formulata una specifica confutazione dei principali argomenti posti a fondamento della decisione di opposto contenuto pronunciata in primo grado).

Nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, il conseguente giudizio civile, fatta eccezione per i casi in cui il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, non patisce alcun tipo di condizionamento e si estende pertanto all'intera pretesa risarcitoria, sia in ordine al fondamento della stessa che all'eventuale determinazione dell'ammontare del danno.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2013, n. 5460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5460
Data del deposito : 4 dicembre 2013

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