Sentenza 13 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN03620/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 20462/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI © Consigliere Cron.7568 Dott. Fernando* LUPI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 09/01/01 Dott. Gianfranco SERVELLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 163, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, FRATACCIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;
- intimato avverso la sentenza n. 20803/97 del Tribunale di ROMA, 2001 depositata il 19/11/97 R.G.N. 64112/95; 52 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto del ricorso. -2- 20462-98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato in data 23.9.94, IE VI, premesso di essere stato assunto dal Ministero del Tesoro in data 7.11.80, in base a chiamata diretta, come autista di 2 livello del CCNL per l'Edilizia (operaio qualificato), di aver di fatto svolto fino al 1986 mansioni ascrivibili alla qualifica di operaio specializzato di cui al 3 livello del predetto CCNL, di aver svolto successivamente mansioni di impiegato di cui al 6 (“o almeno 5") livello presso la Segreteria della Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti di Previdenza, conveniva dinanzi al Pretore del Lavoro di Roma l'INPDAP al fine di ottenere la declaratoria del proprio diritto all'inquadramento nel terzo livello (operaio specializzato) del CCNL di settore dalla data del 7.11.80 all'1.5.86 e nel sesto livello (o in subordine nel quinto), con la qualifica di impiegato dalla data dell'1.7.86, con condanna dell'Istituto e del Ministero del Tesoro al pagamento delle somme dovute per differenze retributive (o derivanti da altre indennità spettanti) non percepite o percepite in misura inferiore. Il Pretore del lavoro di Roma, con sentenza n. 12155 pubblicata in data 18.7.95, rigettava il ricorso proposto e condannava il ricorrente alle spese di lite. Avverso la suddetta sentenza il IE proponeva appello dinanzi al Tribunale di Roma, lamentando che il primo giudice aveva erroneamente escluso il diritto alla rivendicata qualifica superiore, non ammettendo, tra l'altro, la prova testimoniale richiesta sulle mansioni esso espletate dal ricorrente e chiedeva pertanto la riforma della impugnata sentenza pretorile. 3 Si costituiva in giudizio l'INPDAP, contestando la fondatezza della pretesa del Sig. IE e chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 20803/97, pubblicata in data 19.11.97, il Tribunale rigettava l'appello, argomentando anzitutto nel senso che le mansioni svolte non valevano a configurare la qualifica di operaio specializzato (che, secondo la declaratoria contrattuale, comportava un'attività di manutenzione straordinaria dei mezzi e di sostituzione di parti meccaniche, che il ricorrente non aveva mai dedotto di aver svolto). Per il successivo periodo il Tribunale, nel confermare la decisione pretorile, riteneva che le mansioni di archivio e di protocollo non rientrassero negli invocati profili professionali e che, in ogni caso, la genericità delle deduzioni del lavoratore non consentisse neppure di procedere ad una precisa identificazione delle attività concretamente svolte (non potendosi così neppure procedere al raffronto con le previsioni delle disciplina collettiva). Avverso detta sentenza il IE propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. L'amministrazione non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.p.c. e 414 c.p.c. anche ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Omessa, carente e contraddittoria motivazione. L'impugnata - sentenza avrebbe contraddittoriamente affermato la genericità delle prospettazione, entrando poi nel merito della valutazione dei fatti, senza limitarsi ad una declaratoria di nullità del ricorso. 4 Con il secondo motivo il IE denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 117 c.p.c. Violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c. violazione dell'art. 13 della L. 300/1970. Illegittimità - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione anche in relazione a quanto disposto dall'art. 360 c.p.c. n.
5. Precisa a riguardo che il richiamo alle mansioni proprie del terzo livello non avrebbe consentito al collegio di merito di considerare esclusa l'attività manutentiva. In presenza di una incertezza istruttoria peraltro derivante, a parere del ricorrente, dalla - mancata ammissione della prova da egli richiesta- ben avrebbe potuto il Tribunale esercitare i propri poteri officiosi. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 117 c.p.c. Violazione dell'art. 13 L. 300/1970 e dei principi contenuti nell'art. 36 Cost.- Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Avrebbe errato il Tribunale nel non riconoscere valore probatorio alla documentazione in atti, attestante lo svolgimento di incarichi di particolare riservatezza e responsabilità, ritenendola generica. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, è evidente la confusione in cui cade il ricorrente, che equivoca tra giudizio sulla genericità delle espressioni contenute nella nota del dicembre 1989, prodotta a sostegno delle richieste avanzate per il periodo successivo al marzo 1986, e mancata specificazione dei termini della prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo, che è tematica estranea alla fattispecie. In effetti il Tribunale si è limitato a prendere atto, con riferimento al primo periodo di cui alla domanda, che il IE non aveva neppure sostenuto 5 di aver svolto le mansioni specifiche della qualifica di operaio specializzato, ed è a riguardo ovvio- così venendo all'esame del secondo motivo del ricorso- che il non aver negato l'espletamento di tali compiti, ovvero l'essersi genericamente richiamato alla declaratoria del CCNL, non equivale certamente all'assolvimento sul punto del relativo onere probatorio, correttamente escluso in ragione della mancata deduzione di cui sopra. All'evidenziata lacuna ed all'insufficienza della prova rilevata dal Tribunale circa il secondo periodo, il collegio di merito non avrebbe in alcun modo potuto e dovuto sopperire attraverso l'utilizzo dei propri poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., posto che questi non sono volti a sollevare la parte dal proprio onere probatorio. E' poi appena il caso di ricordare che nel rito del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio involge un giudizio di mera opportunita', rimesso ad un apprezzamento discrezionale del giudice, che si sottrae al sindacato di legittimita' (Cass. n. 10658/1999). Quanto infine alle censure mosse all'attività di valutazione della prova, si osserva come correttamente il Tribunale, con iter logico immune da vizi, abbia escluso che ricorressero gli elementi necessari ad individuare nou derumibili anche dalla nota del dicembre 1989, le mansioni precisamente ed effettivamente svolte dal IE, onde poter procedere all'ulteriore operazione di raffronto tra queste e le declaratorie contrattuali. Del resto è principio consolidato che la valutazione delle risultanze probatorie, come pure la scelta di quelle ritenute piu' idonee a sorreggere la decisione non sono censurabili in sede di legittimita', se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorieta' di motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, e' tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, ma non a discutere ogni singolo elemento ne' a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass. n. 4347/1999). Ed il collegio di merito ha esplicitamente chiarito come i compiti di archivio, protocollo e schedario - le sole attività realmente svolte dal ricorrente oggettivamente riscontrabili- rientrino tra le mansioni dell'impiegato di seconda categoria. Il ricorso va in conclusione respinto non essendovi luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2001. Il Presidente Il Relatore Viiceuro Tresse Вороновсться Stille I D A 0 3 S , 1 S 3 O . A 5 L T T IL CANCELLIERE L R , . O A A Depositato in Cancelleria N ' B S L I E 13 MAR. 2001 L 3 P D E 7 S - D I A 8 oggi,. I T N - S S 1 G O 1 N IL CANCELLIERE O P E S A E M I I D G A E A G , D E O O L T E R T T T I S N A R I I E L G S L D E E E R O D 7