Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2004, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI Francesco - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI BR vedova di ST COSTANTINO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell'avvocato PIERGIORGIO VILLA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato DANILO DELLA ROSA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BO NZ, EN AR PI IN BO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO STORACE, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato DOMENICO RUGGERINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 430/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione Prima Civile, emessa il 17/03/99 e depositata il 17/06/99 (R.G. 1019/94);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/09/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Piergiorgio VILLA;
udito l'Avvocato Domenico RUGGERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI RU, nel gennaio 1992, otteneva un decreto ingiuntivo dell'importo di 162 milioni oltre accessori ed interessi convenzionali al 14% sulla base di uno scritto, redatto il 1^ gennaio 1990, con il quale i coniugi BO EN e IA IA ME dichiaravano di ricevere la somma di 150 milioni e di essere tenuti alla restituzione, con gli interessi pattuiti, a semplice "richiesta dei creditori".
I coniugi BO si opponevano al decreto negando di avere ricevuto le somme e contestando la legittimazione della RI a riceverle e chiedevano la revoca del decreto. La RI si costituiva dinanzi al Tribunale di Mantova e chiedeva il rigetto della opposizione. Istruita la lite il Tribunale, con sentenza 11 agosto 1994 rigettava l'opposizione, convalidava un sequestro conservativo autorizzato in corso di lite, condannava l'opponente alle spese di lite.
Contro la decisione proponevano appello i coniugi BO chiedendone la riforma ed in particolare sostenendo, nell'unico motivo, che il Tribunale aveva operato una indebita inversione dell'onere della prova sul fatto costitutivo inerente alla legittimazione attiva.
Resisteva la RI chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 17 giugno 1999 la Corte di appello di Brescia così decideva: revoca il decreto ingiuntivo, rigetta le domande proposte dalla RI e revoca la convalida del sequestro, e condanna l'appellata alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorre la RI deducendo sei motivi di censura illustrati da memoria;
resistono le controparti con contro ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che possono così riassumersi in tre gruppi, essendo dedotto in tutti l'error in indicando ed il vizio della motivazione su punto decisivo. Nel primo e secondo motivo si deduce l'error in iudicando (art. 112 c.p.c. 2730 e 2733 c.c.) ed il vizio della motivazione in relazione alla scrittura privata del 1^ gennaio 1990.
La tesi è che tale scrittura, sia che fosse la ricognizione di un precedente debito, sia che fosse una confessione, non costituiva un atto unilaterale ricettizio, e che pertanto la RI, che ne aveva il possesso, aveva l'onere di dare la prova di essere legittimata quale ereditrice unica o pro quota (quale erede del defunto creditore).
Nel terzo e quarto motivo si deduce ancora l'error in indicando (art. 2729, 1362 c.c., 116 e 88 c.p.c.) ed il vizio della motivazione,
sostenendosi che la scrittura concerneva chiaramente l'erogazione di un mutuo, e che la RI attraverso una serie di elementi di prova, a carattere presuntivo, ma grave e concordante (indicati in sette punti da pag. 15 a 23 nel contesto del ricorso) aveva dimostrato di avere la titolarità ad esigere il credito. Nel quinto e nel sesto motivo si deduce l'error in iudicando (art. 115 e 356 c.p.c. e 2697 e 2736 c.c.) in ordine alla mancata ammissione di mezzi istruttori (interrogatorio formale, consulenza grafica, giuramento suppletorio) che avrebbero potuto dimostrare quanto meno la legittimazione pro quota.
In senso contrario si osserva,quanto ai due primi motivi di censura, che nessun error in iudicando o vizio della motivazione su punto decisivo risulta commesso dai giudici del merito, che hanno interpretato la scrittura per quello che rappresentava, una ammissione stragiudiziale di un debito esistente al 1^ gennaio 1990, ma senza indicazione del creditore.
Il documento non costituiva cioè un titolo di credito al prenditore, ma uno scritto che abilitava il possessore a provare la propria legittimazione in ordine a tale possesso ed alla redazione dello scritto in proprio favore. Tale posizione di creditore unico è stata in vero assunta dalla RI all'atto della richiesta del decreto ingiuntivo, ed era ribadita nel corso del primo giudizio di merito, senza alcuna precisazione in ordine ad una legittimazione "pro quota".
Neppure risultano fondate le censure indicate nel terzo e nel quarto motivo del ricorso.
Assume in vero la ricorrente di aver dato la prova per presunzioni gravi, univoche e concordanti di essere l'avente diritto, anche pro quota, del credito azionato, ed indica (pag. 15 a 23 del ricorso) sette circostanze, da valutare globalmente unitamente ai documenti prodotti ed alla condotta processuale degli opposti. In senso contrario si osserva che parimenti il giudice del riesame (ff. 7 a 10) compie la medesima operazione di analisi degli elementi di prova, pervenendo (ff. 9/10) alla conclusione che manca ma la prova documentale del credito, sia la prova presuntiva. Si tratta dunque di un prudente e argomentato apprezzamento del materiale probatorio, e non risultano violate le norme sostanziali e processuali indicate nel motivo, ne' sussiste alcun vizio della motivazione.
Infine nel quinto e sesto motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata ammissione di prove: ma la motivazione della sentenza (ff. 11 e 12) indica, correttamente le ragioni di esclusione di tali mezzi: rilevando la loro inammissibilità o superfluità rispetto al raccolto probatorio. Non risulta pertanto vulnerato alcun diritto della difesa in relazione alla mancata ammissione di mezzi non decisivi. Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della lite ed alla complessità delle questioni esaminate, per compensare le spese di questo giudizio di Cassazione tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004