Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2013, n. 11493
CASS
Sentenza 24 gennaio 2013

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In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), opera soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza. (Fattispecie nella quale, in relazione al decesso del feto provocato dal ginecologo per la mancata esecuzione di un intervento di parto cesareo, la S.C. ha ritenuto irrilevanti le linee guida amministrative contenenti i criteri di scelta tra parto naturale e taglio cesareo ma riguardanti il solo profilo della perizia).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2013, n. 11493
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11493
Data del deposito : 24 gennaio 2013

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