Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/1970, n. 2098
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Sentenza 22 ottobre 1970

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Non viola i principi della correttezza professionale l'imprenditore che, nei limiti della normale competizione, al fine di vedere incrementato il volume delle sue vendite, pratica degli sconti sul prezzo, accontentandosi di un guadagno minore.*

Se la parte, che abbia ottenuto in prime cure l'accoglimento della propria domanda sulla base di alcuni soltanto dei diversi fatti dedotti a sostegno dell'Azione proposta, intenda far cadere la presunzione di rinunzia posta a suo carico dalla legge come effetto del suo silenzio in proposito, deve chiedere espressamente che il giudice di appello, adito dall'altra parte, sottoponga a nuovo esame ed a nuova valutazione anche gli altri fatti che il primo giudice ha omesso di considerare o che ha ritenuto non provati o privi, comunque, di giuridica Rilevanza. ( V 231'70, mass n 345049 3288'68, mass n 336256).*

L'imprenditore puo essere tenuto a rispondere dell'atto concorrenziale del terzo solo quando tale atto, pur se realizzato senza la sua personale e diretta partecipazione, sia tuttavia riconducibile geneticamente alla sua volonta, nel senso che sia stato compiuto su sua ispirazione e nel suo interesse e non nell'interesse autonomo del terzo che lo ha materialmente eseguito. ( V 25'68, mass n 330818).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/1970, n. 2098
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2098
    Data del deposito : 22 ottobre 1970

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