Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento dell'imputato, non dà luogo ad assoluta impossibilità di comparire la necessità dell'imputato di effettuare un trasporto urgente per il proprio datore di lavoro, trattandosi di attività che può compiersi attraverso un sostituto o che può essere rimandata di qualche ore, non sussistendo una situazione di emergenza nè pericolo di nocumento per le persone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2007, n. 38531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38531 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/09/2007
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1247
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 022147/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EU PI UI, N. IL 19/03/1957;
avverso SENTENZA del 09/02/2005 TRIB. di BOLOGNA SEZ. DIST. di IMOLA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
EU PI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto, con atto datato 1.4.2005, ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data 9.2.2005 del Giudice monocratico del Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, con la quale era stato dichiarato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.), commesso il 21.9.2000, e condannato alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda, oltre statuizioni accessorie. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza, deducendo otto motivi di ricorso:
1) Estinzione del reato per intervenuta prescrizione, verificatasi il 21.3.2005, pur considerando l'aumento massimo per le interruzioni ex art. 160 c.p.;
2) Violazione dell'art. 25 Cost. e dell'art. 8 c.p.p. per essere stati emessi il decreto penale di condanna, poi oggetto di opposizione, il provvedimento di rigetto dell'ammissione all'oblazione ed il decreto di giudizio immediato dal GIP del Tribunale di Bologna, mentre era competente per territorio la sezione distaccata di Imola;
3) Inosservanza dell'art. 141 disp. att. c.p.p. prevista a pena di nullità per essere stata rigettata l'istanza di oblazione senza l'acquisizione del parere del P.M.;
4) Inosservanza degli artt. 330, 331 e 347 c.p.p. per essere stata redatta la notizia criminis da due funzionari della Polizia Stradale che non avevano assistito al fatto, e non dagli agenti che lo avevano accertato;
5) Violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 420 ter c.p.p. in quanto l'imputato era stato dichiarato contumace all'udienza del 13.10.2004, malgrado il legittimo impedimento costituito dalla disposizione del datore di lavoro di procedere ad un trasporto improcrastinabile, che, in mancanza, avrebbe esposto il datore di lavoro ad un grave danno economico;
6) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione non essendovi prova alcuna del superamento del minimo previsto per il tasso alcolemico, non essendo stato effettuato alcun esame clinico, e per avere il giudice di merito peraltro anche ritenuto un "elevato" livello di concentrazione dell'alcol rispetto alla soglia all'epoca ammessa;
7) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non essere stato ritenuto che il EU fosse affetto nell'occasione da una "sindrome euforica", malattia ricorrente e regolarmente certificata;
8) Mancanza della motivazione sulla determinazione della sospensione della patente per mesi due, mentre il Prefetto la aveva disposta solo per 15 giorni, e sulla scelta della pena pecuniaria dell'ammenda, anziché di quelle alternative della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.
Il ricorso è in parte palesemente infondato, in parte contiene censure di merito, e in parte è generico, e va pertanto dichiarato inammissibile.
In ordine al primo motivo di ricorso, la prescrizione non è mai decorsa durante il giudizio di merito, in quanto il relativo termine, ai sensi dell'art. 157 c.p., n. 5 e art. 160 c.p. previgenti, sarebbe scaduto il 21.3.2005, mentre la sentenza di primo grado è stata emessa il 9.2.2005, valutato il termine triennale e gli atti di interruzione, quali il decreto penale e il decreto di citazione a giudizio, oltre ovviamente il termine finale dato dalla sentenza di condanna.
Come, poi, è stato affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 32 del 22.11.2000, l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., tra cui la prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (conforme Cass. 12.11.1999 n. 14013). Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il secondo motivo di ricorso, attinente alla declaratoria di incompetenza del GIP del Tribunale di Bologna per avere emesso il decreto penale di condanna e gli atti immediatamente successivi all'opposizione, mentre poi il dibattimento è stato celebrato presso la sezione distaccata di Imola. Come è costante giurisprudenza, "le sezioni distaccate, sia di Tribunale che di Corte di Appello, non possono essere considerati uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono;
pertanto, la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non da luogo a nullità, ne' è ipotizzabile alcun conflitto di competenza tra sede principale e sedi distaccate" (Cass. 29.11.2006 n. 42172; conformi Cass. 28.5.2004 n. 36352; Cass. 27.11.2003 n. 4838). Il terzo motivo di ricorso è palesemente infondato in fatto ancor prima che in diritto, in quanto, come risulta dall'esame degli atti, il P.M., all'udienza del 13.10.2004, ha fornito il prescritto parere (positivo) per l'ammissione dell'imputato all'oblazione, per cui la procedura prevista dall'art. 141 disp. att. c.p.p. è stata rispettata.
Anche il quarto motivo di ricorso è palesemente infondato, in quanto, per il principio della tassatività delle nullità prevista dall'art. 177 c.p.p., nessuna nullità è prevista per la circostanza che la denuncia scritta sia stata inoltrata all'A.G. dagli ufficiali di polizia giudiziaria, e non dagli agenti accertatori. Inoltre, l'art. 331 c.p.p. dispone che il pubblico ufficiale che ha notizia di reato a causa delle sue funzioni deve comunque farne denuncia per iscritto, anche se si tratta di notizia appresa de relato, per cui non si comprende l'irregolarità, comunque non sanzionata da nullità, rilevata dal ricorrente.
In ordine al quinto motivo di ricorso, è evidente che un semplice impegno lavorativo non costituisce forza maggiore che giustifichi l'assenza dell'imputato ex art. 420 ter c.p.p.. La forza maggiore deve consistere in una assoluta impossibilità a comparire, come scritto nella norma in esame, e certamente tale non è la deduzione di dovere effettuare un trasporto per il proprio datore di lavoro, trattandosi, in primo luogo, di tipologia di lavoro (autista) per la quale il datore di lavoro ben può facilmente sostituire il dipendente, e, in secondo luogo, di attività rinviabile di poche ore, mancando del tutto la prova di una situazione emergenziale e di grave nocumento per persone.
In ogni caso, poi, nessuna prova risulta fornita dell'impossibilità della sostituzione, valutato anche il congruo anticipo con cui viene notificato un decreto di citazione a giudizio, ne' della particolare rilevanza del trasporto da effettuare.
Con il sesto e il settimo motivo di ricorso sono dedotte censure di merito non sindacabili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua e logica.
In ordine ai due motivi si osserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. 24, 9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Il riferimento dell'art. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, il giudice di merito ha logicamente e correttamente desunto la responsabilità dell'imputato dalle dichiarazioni dell'operante OR AN, la quale ha riferito che il EU "mostrava alito fortemente vinoso, linguaggio disconnesso, movimenti scoordinati, stato confusionale, occhi arrossati e difficoltà nelle espressioni verbali".
Come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, ai fini della configurabilità della contravvenzione in esame, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente ne' unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379; in particolare, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (cfr. ex pluribus Cass. 4, 2 dicembre 2003, Mazzedda). Nella specie, non è dubitabile che il giudice abbia fornito adeguata motivazione all'affermazione di responsabilità, desumendola dalle dichiarazioni dell'agente accertatore in ordine all'esistenza di elementi sintomatici dell'ebbrezza.
In argomento mette conto rammentare l'insegnamento costante di questa Corte (cfr. Cass. sezioni unite 27 settembre 1995, Cirigliano e, poi, Cass. 4, 4 maggio 2004, Ciacci, RV229966; Cass. 4, 9 giugno 2004, p.m. in c. Massacesi, RV229087; Cass. 4, 4 novembre 2004, Isola) secondo il quale "lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, ne' unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 reg. att. esec. C.d.S.. Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e così via)...... sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente". Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è congrua e logica, e pertanto non sindacabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Analogamente per la presunta patologia della "sindrome euforica", che poi altro non è che una modalità comportamentale. La sentenza impugnata è poi congruamente e logicamente motivata, avendo accertato il giudice di merito, tramite la stessa certificazione del medico curante dott. Ferrari, che in tali situazioni il EU non presenta stato confusionale e appare correttamente orientato nel tempo e nello spazio. Inoltre, è facile argomentare che in tali occasioni la persona non ha neppure alito vinoso.
In ordine all'ultimo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, nella sentenza gravata è motivata sia la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 61 bis c.p., sia l'entità della pena ex art. 133 c.p. (peraltro molto prossima al minimo edittale di 774,00 Euro), stante l'elevato livello di concentrazione dell'alcool che ha rilevanza sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Anche la durata di mesi due di sospensione della patente di guida, pur superiore a quella comminata in via provvisoria dal Prefetto, è motivata con il pericolo causato dalla condotta imprudente e dalla gravità del pericolo causato. È stato poi opportunamente ricordato che il Prefetto infligge una sanzione solo in via cautelare, nel caso di consumazione del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, il che spiega la ridotta sanzione amministrativa.
L'eccepita mancanza di motivazione è pertanto del tutto infondata, essendo stata motivata ineccepibilmente, e in modo congruo e logico la scelta del trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007