Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 1
Le sezioni distaccate, sia di Tribunale che di Corte di appello, non possono essere considerati uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono; pertanto la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non dà luogo a nullità, né è ipotizzabile alcun conflitto di competenza tra sedi distaccate e sede principale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2006, n. 42172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42172 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 29/11/2006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 1392
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026741/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) WI RT, N. IL 01/01/1972;
avverso SENTENZA del 31/01/2006 CORTE ASSISE APPELLO di BOLZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. ESPOSITO Vitaliano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Trento;
Udito i difensori avv.ti MADIA e MARRIA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 gennaio 2006 la Corte d'Assise d'Appello di Trento, Sez. Distaccata di Bolzano confermava la condanna inflitta a WI UB, imputato per omicidio ai danni di WE UL e per lesioni volontarie ai danni di FE FR e connessi reati per violazione alla legge sulle armi.
In fatto, risulta che l'imputato, facente parte di un gruppo di motociclisti denominato Hell's Angels, nel corso di una serie di accese violenze da tempo esistenti nei confronti di un gruppo di motociclisti considerato avversario, aveva colpito con numerosi colpi di pistola il WE e il FE, uccidendo il primo e colpendo in modo non grave il secondo, i quali facevano parte di detto gruppo considerato nemico e denominato BA.
La sparatoria avvenne verso le ore 21 del 19 settembre 2003 in località Lana, in provincia di Bolzano, lungo una passeggiata che costeggia un corso d'acqua dove erano soliti riunirsi i BA. L'imputato aveva portato con sè un cane, un rottweiler, il quale aveva aggredito il IE, ferendogli una mano;
costui si era difeso maneggiando un'ascia che aveva con sè e con la quale aveva ferito il cane. Anche altri componenti del gruppo dei BA erano armati con coltelli e sono stati giudicati separatamente.
Secondo la versione resa dall'imputato, la pistola sarebbe appartenuta allo stesso WE ed egli se ne sarebbe impadronito per legittima difesa ed avrebbe esploso i colpi che avevano attinto i due avversari. Secondo la versione fornita da EI HI, sentito nella sua qualità di imputato in procedimento connesso, che si trovava insieme agli altri due del gruppo BA colpiti dall'arma, la pistola sarebbe stata dell'imputato IE. In ogni caso, l'esame autoptico e gli accertamenti effettuati nell'immediatezza del fatto hanno escluso che fossero presenti segni di colluttazione, secondo la versione fornita dal IE. Gli accertamenti effettuati sulle ferite riportate dalle due vittime confermerebbero infine, secondo i giudici del merito, la versione dei fatti riferita dal EI.
Propone ricorso per Cassazione a mezzo difensore l'imputato, deducendo con il primo motivo la violazione di legge, in quanto:
- in data 15 giugno 2005 la Corte d'Assise d'Appello di Trento ordinava la citazione dell'imputato per l'udienza del 24 ottobre 2005, dando avviso al difensore di fiducia;
- in data 21 settembre 2005 il Presidente della stessa Corte, dato atto della istituzione (con L. 25 luglio 2005, n. 150) in Bolzano della sede distaccata della stessa Corte d'Assise d'Appello revocava il decreto suddetto e trasmetteva gli atti alla Sezione di Bolzano per competenza territoriale;
- il Presidente della Sezione di Bolzano in data 23 ottobre 2005 restituiva gli atti a Trento poiché il processo, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge era stato già incardinato a Trento e quindi andava applicato il principio del "tempus regit actum";
- il Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Trento rimetteva gli atti al Presidente della Corte d'Appello per la soluzione della questione, ai sensi dell'art. 163 disp. att. c.p.p.;
- il Presidente della Corte assegnava quindi il processo alla Sezione di Bolzano;
- veniva quindi notificato alle parti nuovo avviso di fissazione dell'udienza.
Tanto premesso, si rilevava la nullità degli atti indicati in quanto non spettava al Presidente la decisione sulla competenza a trattare il processo, ma alla Corte medesima;
in ogni caso, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza a Trento fosse stato pronunziato prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva della Sezione di Bolzano, non poteva certamente dar luogo ad uno spostamento della competenza, per il principio della "perpetuatio competentiae".
Illegittima sarebbe anche la decisione di investire della questione il presidente della Corte d'Appello, sulla base di una applicazione analogica (non consentita, trattandosi di norma a carattere speciale) dell'art. 163 bis disp. att. c.p.p.. Inaccettabile sarebbe la soluzione recepita nella sentenza impugnata, che ha ritenuto:
- la rilevanza soltanto interna degli atti precedenti la emissione del decreto di fissazione dell'udienza avanti la Sezione di Bolzano;
- il potere di revoca sarebbe il contenuto della stessa funzione esercitata mediante l'emanazione dell'atto poi revocato;
- il decreto pronunziato ai sensi dell'art. 163 bis disp. att. c.p.p., è espressamente qualificato come non impugnabile;
- in assenza di specifiche norme transitorie, le norme processuali che incidano sulla competenza sarebbero immediatamente applicabili, mentre la cosiddetta "perpetuatio iurisdictionis" avrebbe effetto solamente per i procedimenti già pervenuti nella fase del dibattimento.
Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata sul punto della legittima difesa e sul concetto di costrizione ovvero di necessità di difesa. I giudici dell'appello avrebbero interpretato la scriminante della legittima difesa in senso restrittivo, nel senso che l'agente dovrebbe aver previsto come assolutamente certa la necessità di fronteggiare un pericolo mediante la commissione di un reato, non essendo sufficiente che lo stesso sia esposto a possibili aggressioni.
Con il terzo motivo si censura la sentenza sul punto della ricostruzione del fatto ed in particolare della appartenenza dell'arma: illogiche e apodittiche sarebbero le affermazioni contenute nella sentenza per escludere che l'arma appartenesse alla stessa vittima. In particolare, non avrebbe significato la circostanza che il WE impugnasse l'ascia; ne' che la pistola sarebbe stata occultata dal IE dopo aver esploso i colpi, se essa non fosse appartenuta a lui stesso. Nè avrebbe alcun senso trarre argomenti dalla circostanza che alcuni dei testi (NZ, LA e PF) che avrebbero dovuto riferire sul possesso dell'arma, siano stati reticenti. La Corte di secondo grado avrebbe infine ignorato alcuni dati dai quali si rileva che i BA erano avvezzi ad usare armi, che alcuni testi hanno confermato la circostanza e che addirittura essi sarebbero stati coinvolti in un traffico internazionale di armi.
Con il quarto motivo si deduce la illogicità della sentenza in relazione alla svalutazione della tesi difensiva secondo la quale il IE sarebbe stato vittima di un agguato: numerosi elementi acquisiti nel corso del dibattimento sarebbero stati ignorati per privilegiare la tesi dell'accusa.
Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata sul punto della mancanza di colluttazione tra l'imputato e la vittima e l'utilizzo di gas irritante, in ordine al quale nessun accertamento è stato fatto, pur essendo stata rinvenuta sul posto una bomboletta spray vuota. Con il sesto motivo si rileva la erronea valutazione della vicenda in relazione alla possibilità del cosiddetto "commodus discessus": in realtà, da un attento esame dello stato dei luoghi tale eventualità sarebbe da escludere. Nè sarebbe condivisibile la ricostruzione della vicenda che vedrebbe la supremazia del IE, armato di pistola, di fronte ai tre antagonisti. In realtà la potenzialità offensiva di questi ultimi escluderebbe anche sotto tale profilo la possibilità del cosiddetto commodus discessus.
Con l'ultimo motivo si censura la sentenza sul punto della configurabilità della aggravanti della minorata difesa e dei motivi futili ai fini della determinazione della pena in concreto inflitta. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La questione sollevata dal ricorrente sulla incompetenza della Sezione distaccata di Bolzano della Corte d'Assise d'Appello, dopo che l'imputato era stato già citato a comparire avanti la Corte d'Assise d'Appello di Trento è stata correttamente risolta dal giudice dell'appello, nel senso che l'assegnazione alla Sezione di Bolzano, istituita con L. 25 luglio 2005, n. 150, avvenuta con decreto del Presidente della Corte d'Appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 168 e 163 bis disp. att. c.p.p., è provvedimento non impugnabile e quindi non è suscettibile di alcuna censura nel successivo giudizio di merito;
in ogni caso, al momento in cui fu disposta la revoca (in data 21 settembre 2005) della citazione a giudizio avanti alla Corte d'Assise d'Appello di Trento, non si era ancora instaurato il rapporto processuale che ha luogo con la costituzione delle parti, ma si era verificata semplicemente la cosiddetta "vocativo in ius". Ne consegue che la novella legislativa poteva avere effetti anche nel processo in esame, dal momento che la revoca della prima citazione a giudizio e il successivo decreto di assegnazione del Presidente della Corte, hanno consentito di riportare il procedimento nel suo alveo naturale, senza alcuna compromissione della regolare costituzione del contraddittorio. Peraltro, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio che "le sezioni distaccate - sia di Tribunale che di Corte d'Appello -, infatti, non possono essere considerate uffici autonomi, costituendo semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono, senza che sia, di conseguenza, ipotizzabile alcun conflitto fra esse e la sede principale" (Cass. Sez. 6^, 28 maggio 2004 ric. Ligorio ed altri, RV 230268; Cass. Sez. 6^, 28 marzo 1995, Terrosi). Di conseguenza, si è esclusa la possibilità di proporre conflitto di competenza tra sede principale e sede distaccata - va ricordato che l'attribuzione degli affari civili e penali che rientrano nel territorio delle sezioni distaccate non dà vita ad una cognizione che possa essere assimilata, sotto ogni profilo - e segnatamente sotto l'aspetto della nullità per inosservanza delle regole sulla competenza - alla ordinaria competenza per territorio delineata dal codice di procedura. Ulteriore conseguenza è che la distribuzione degli affari tra le diverse sezioni del medesimo ufficio si risolve in una questione di ripartizione degli affari all'interno dell'Ufficio, Tribunale o Corte d'Appello, che non può assumere rilievo sulla validità degli atti compiuti.
Si deve da ultimo osservare che in applicazione del principio generale secondo il quale "L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento e "causa di nullità" soltanto nei casi previsti dalla legge" (art. 177 c.p.p.), nella specie nessuna nullità è comminata in relazione a violazione delle regole che attengono la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio giudiziario.
Le altre censure sollevate nel ricorso, riguardanti la configurabilità della legittima difesa (secondo motivo), la ricostruzione del fatto (terzo, quarto, quinto e sesto motivo) appaiono infondate o comunque inammissibili: in relazione alla prima questione, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in punto di legittima difesa putativa, è consolidata nel senso che l'errore scusabile che giustifica la scriminante putativa deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di una offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti e cioè di una situazione obiettiva atta a fare sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di una offesa ingiusta. Nel caso in esame, al di là di tutti gli elementi che ha indicato la difesa a sostegno della possibilità che l'imputato fosse in procinto di essere aggredito (elementi che, come esattamente rilevato dai giudici di merito, sono risultati contraddetti da numerosi dati di sicuro segno contrario), vi sono diverse circostanze, che escludono con assoluta certezza anche la semplice prospettabilità della legittima difesa putativa poiché è stato ritenuto con motivazione convincente ed adeguata che il IE quella sera non si recò presso la località del delitto come un semplice cittadino che porti a passeggio il cane, ma per il ben preciso fine di controllare e monitorare i movimenti del clan ostile e segnatamente del capo dello stesso, accettando quindi il rischio di incontrare i rivali che, come era loro costume, avrebbero potuto essere armati.
A fronte di tale motivazione la difesa dell'imputato si limita a prospettare una diversa ricostruzione delle risultanze processuali in ordine ad una asserita aggressione che la vittima avrebbe posto in essere nei suoi confronti. In tema di diversa prospettazione del fatto, che il ricorso configura come vizio di illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo demandato alla Corte di legittimità' va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, dell'indicato motivo di ricorso, il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (in tal senso: Cass. Sez. 1^, 21 settembre 1999 ric. UG e altri RV. 214567).
Tale operazione risulta correttamente eseguita dalla Corte di merito con motivazione congrua, adeguata e rispettosa della normativa penale e processuale: i relativi motivi di ricorso non possono quindi trovare accoglimento.
Quanto all'ultimo motivo, con cui il ricorrente censura l'uso dei poteri discrezionali del giudice in punto di misura della pena e sussistenza delle aggravanti, ai sensi dell'art. 577 c.p., n. 4 in relazione all'art. 61 c.p., nn. 1 e 5, è pretestuoso. Trattandosi di omicidio pluriaggravato la pena base è stata applicata correttamente (anni 22 di reclusione), tenuto conto della concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, nonché della continuazione con gli altri reati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006