Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 9119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9119 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
9119/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CAS Oggetto Arise countianes. SEZIONE MA CIVITE Arion courale Composta dagli Ill Sigg i Mag strati: R.G.N. 12976/00 Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente 15945/00 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 21038 Dott. Ugo VITRONE Consigliere * 3208 Rep. Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 03/04/2001Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig IL SOLE 24 ORE LA NA Sas di RC LA & C., LA RC in per diritti L. 6000 6 LUG. 2001 proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IL CANCELLIERE DARDANELLI 37, presso l'avvocato STEFANO TRALDI, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrenti
contro
BIRRA MORETTI SpA, HEINEKEN ITALIA SpA;
intimate e sul 2° ricorso n° 15945/00 proposto da: HEINEKEN ITALIA SpA, già BIRRA MORETTI SPA, in persona2001 982 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliata in ROMA VIA TOSCANA 10, presso l'avvocato Richiesta copia legale difende, giusta dal Sig. TRAUDIO per us ANTONIO RIZZO, che la rappresenta e per diritti L, 6000 £3 20 LUG 2001 mandato a margine del controricorso e ricorso il IL CANCELLIERE incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LA NA Sas di RC LA & C., LA RC in И proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso l'avvocato STEFANO TRALDI, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrenti avverso la sentenza n. 519/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 12/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe T Maria BERRUTI;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Traldi, che ha chiesto 1'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
2068220V udito per il resistente e ricorrente incidentale, કિકેટલામ EI Italia, l'Avvocato Rizzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore [000] 2 Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO inLa S.a.s. "La LE di GO LE e C. 1 persona del socio accomandatario LE GO, questo medesimo in proprio, e la socia accomandante EL ZZ, si opponevano al decreto ingiuntivo, emesso dal presidente del Tribunale di Udine per la somma di £. 220.000.000, oltre ad interessi e spese, ad istanza della RR MO spa. Tale ingiunzione si basava sul saldo di forniture per il quale erano stati dati alla società istante ef- fetti per £. 220.000.000 emessi da tal AU CE nei confronti del GO e della Renzani, da costoro gi- rati alla MO e da questa alla fine restituiti in- soluti ed improtestati. Gli opponenti tra l'altro eccepivano l'intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria. Sostenevano anche la carenza della prova scritta richiesta ai fini dell'esperito procedimento monitorio. Resisteva la spa BI MO. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la sas opponente nonchè il GO e la EZ zani, costei fino alla concorrenza di £. 220.000.000, al pagamento della somma di £. 231.000.000, oltre a 3 spese ed interessi. Proponevano appello i soccombenti. Nel giudizio di secondo grado interveniva la spa EI Italia, successore nella titolarità del credi- to in contesa della spa RR MO, a seguito di in- corporazione del ramo di azienda relativo al rapporto. La Corte di Trieste, in parziale riforma della pri- sentenza, dichiarava l'improcedibilità dell'azione ma causale esercitata dalla creditrice nei confronti del GO e della ZZ, mentre confermava la condanna nei confronti della s.a.s. "La LE. Il secondo giudice riteneva anzitutto che l'originaria titolare del credito, la spa RR Moret- ti, aveva ceduto un proprio ramo di azienda alla Heine- ken, includente il rapporto dal quale era sorta 1' obbligazione di cui causa. Riteneva pertanto la predetta cessionaria legittimata ad intervenire ai sen- si dell'art. 111 cpc. Rilevava, quanto al merito della questione, che la spa RR MO, alla quale erano stati girati i ti- toli dal GO e dalla EZ li aveva trattenuti pres- so di sè fino alla prescrizione dell'azione cartolare, compromettendo con ciò la possibile azione di regresso dei due giranti. Essa pertanto aveva agito in via cau- sale e tale azione risultava, ai sensi dell'art. 66 4 della legge cambiaria, improcedibile nei confronti dei predetti giranti. Risultava invece procedibile nei con- fronti della società "La LE che non aveva mai assunto la qualità di debitore cartolare, giacchè il socio GO, nell'apporre la firma di girata in bianco, non aveva speso la sua qualità societaria. Riteneva la relativa domanda fondata, giacchè ri- sultava provato il credito originariamente vantato dal- la MO, e quindi dalla EI. Ricorre per cassazione con quattro motivi la socie- tà "La LE. Resiste con controricorso e spiega ricorso inciden- tale la EI, già RR MO spa. Resiste al ricorso incidentale la sas con apposito controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) I ricorsi vanno preliminarmente riuniti. 2) I primi due motivi del ricorso principale sono connessi e vanno pertanto esaminati insieme. Con il primo di essi la ricorrente lamenta la vio- lazione degli artt. 17, 18 n. 2 e 3, e 19 primo comma del rd n. 1669 del 1933, nonchè dell'art. 2909 e 2011 CC.. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli 5 art. 54 comma primo, e 55 comma primo della stessa leg- ge cambiaria. Sostiene in entrambe le doglianze che, poichè le cambiali emesse dal CE in favore dei coniugi GO e ZZ e da costoro con la girata in bianco ceduti alla sas, furono quindi consegnati alla spa RR Mo- la conseguenza che anche la società La Va- retti, con lentina assunse, in quanto ultima girataria, la veste di obbligato cambiario. Anch'essa venne pertanto danneggiata dall'inerzia della spa RR MO cosicchè anche nei suoi con- fronti doveva essere dichiarata la improcedibilità del- la azione causale in questione. 2a) Osserva il collegio che nel caso che ne occupa è pacifico che l'azione cambiaria si è prescritta, men- tre i titoli erano in possesso della spa RR MO, e che questa ha agito tanto nei confronti della società La IN che nei confronti dei predetti coniugi so- ci della stessa, in via causale. E' pertanto anzitutto conseguente a tale circostanza la ritenuta improcedibi- lità di tale azione nei confronti delle due persone fi- siche ai sensi dell'art. 66, terzo comma, della legge cambiaria, poichè il predetto evento estintivo aveva reso impossibile per esse ogni regresso nei confronti dell'emittente. 6 La costruzione che la ricorrente propone dell'intera vicenda poggia su di un equivoco. Non si può essere, infatti, giratari di un titolo munito di girata in bianco se la stessa non viene riem- pita. Gli effetti in questione ha accertato il giudice del merito furono emessi dal CE ed indicarono come beneficiari i predetti GO e ZZ. Costoro ap- posero la firma, sia pure in bianco, per la girata, e gli stessi pervennero alla RR MO senza alcun intervento della società La IN Nella ricostruzione della sentenza impugnata, in- fatti, i titoli vennero dati alla RR MO da par- te di chi appose le firme di girata, ma neppure il ri- corrente odierno ha mai sostenuto che la girata in bianco venne dalla società La IN, da chiunque altro per essa, riempita con la predetta indicazione sociale. Le stesse firme del socio accomandatario GO, nell'accertamento compiuto dal giudice del merito, non menzionano la qualità suddetta ma sono apposte in pro- prio. Ed è appena il caso di precisare che non è affat- to contrastante con la legge ritenere che siffatta fa- coltà di obbligarsi possa essere esercitata dai due so- ci di una società in accomandita semplice, accomandante ed accomandatario, spendendo la propria esclusiva re- 7 sponsabilità patrimoniale, quand' anche l'obbligazione per la soluzione della quale le firme cambiarie vengono spese abbia ragione economica nella posizione societa- ria dei medesimi. I due motivi sono infondati. Le lamentate violazioni della legge cambiaria non sussistono, mentre è inammissibile il tentativo di esa- minare i fatti della causa. 3) Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso la società La IN lamenta la violazione degli artt. 111 e 189 cpc. Sostiene che erroneamente è stata ravvi- sata nella vicenda una successione a titolo particolare nel rapporto controverso ai sensi dell'art. 111 cpc, perchè comunque la pretesa vicenda sostanziale è stata tardivamente allegata dalla EI, dopo della udien- za di precisazione delle conclusioni. Sostiene pure la violazione degli artt. 99, 100, 111, 112, 167 cpc, giacchè, intervenendo tardivamente come si è detto, la EI non ha fatto proprie le domande avanzate dalla RR MO. 3a) Osserva il collegio che tutte le doglianze ap- pena sintetizzate ripetono genericamente argomenti già avanzati nel giudizio di secondo grado. La sentenza impugnata comunque ha accertato l'originaria legittimazione della RR MO indivi- 8 duando tutti i passaggi societari rilevanti, quindi ha accertato che tra la suddetta società e la EI venne dato vita ad un fenomeno di incorporazione di ra- mo di azienda ai sensi dell'art. 2054 CC, con conse- guente sorgere nel patrimonio della EI della fa- coltà di intervenire nel giudizio ai sensi dell'art. 111 cpc, la quale come è noto, non soggiace ai limiti di cui agli artt. 344 e 269 cpc. Il successore a titolo particolare nel diritto con- troverso, infatti, non è terzo, ma è parte, pertanto il suo intervento nulla ha a che vedere con le fattispecie di cui all'art. 105 cpc, nè, come sembra adombrare la ricorrente, nella specie la pretesa tardività dell'intervento ha spiegato effetti sulla configurazio- ne della domanda cosicchè si possa dedurre una lesione del diritto di difesa della sas. La EI, infatti, non ha avanzato altra domanda che non quella già spie- gata dalla sua dante causa. 3b) La predetta considerazione vale anche a respin- gere l'ultima parte della doglianza che lamenta appunto il fatto che la EI non avrebbe formulato domande e dunque nei suoi confronti l'avere deciso avrebbe co- stituito una ultra petitum. Infatti, la già rilevata natura di siffatto inter- vento, e la mancanza di alcuna novità nella posizione dell'intervenuto, hanno fatto correttamente dedurre al- h la corte di merito l'identità della posizione del suc- cessore rispetto al dante causa. I due motivi sono perciò infondati. 4) Il ricorso incidentale della EI allega la violazione dell'art. 66 della legge cambiaria. La ricorrente incidentale sostiene che il giudice di merito ha errato perchè non ha tenuto conto della pacifica prescrizione della azione cambiaria la quale perciò stesso ha tolto utilità alla formalità della re- stituzione del titolo impregiudicato. Osserva il collegio che nella specie in questione per l'appunto la responsabilità di tale intervenuta prescrizione. Essa toglie utilità alla formalità della restituzione, ma, a sua volta, risale ad inerzia del possessore dei titoli, e cagiona il danno dell'inutilità della restituzione dei titoli ormai car- tolarmente inutilizzabili. La colpa della verificata prescrizione è stata accertata appunto in capo alla spa RR MO. Il ricorso incidentale è infondato. 5) I due ricorsi debbono essere respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazio- ne delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
10 --. La Corte riunisce i ricorsi e li respinge. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti. In Roma il 3 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Maria Berrut Corrado Carnevale lorar lamina ེ་ འདྲ་ C US 2001 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 08.11 109T 250.000 Iscritto a ruolo il Art. D. 1458T. 60000 TOT. 3/0000 11