Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 2
Il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività.
La circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 non è assorbita nella fattispecie materiale del delitto di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 2. L’illecita concorrenza: l’arresto delle Sezioni Unite (13178/2020)Avv. Andrea Maria Bonaccorso · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. pen., Sez. Un., 28/04/2020, n.13178 Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale formatosi sul concetto di ‘atti di concorrenza' nella fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p.. La fattispecie in oggetto punisce la condotta di chi “nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia”. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite è se per la configurabilità del reato “sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali oppure sia sufficiente il solo compimento di atti di violenza o minaccia idonei a contrastare od ostacolare l'altrui libertà …
Leggi di più… - 3. Il significato di “atti di concorrenza” di cui all’art. 513 bis c.p.Susanna Maderna · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2020
Cassazione Penale Sezioni Unite n. 13178 del 28 aprile 2020 Premessa Lo scorso 28 aprile è stata depositata la motivazione della sentenza n. 13178 (udienza celebrata il 28 novembre 2019) nella quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente». Con tale decisione, la Suprema Corte ha preso posizione …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2014, n. 6055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6055 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
[ 60 5 5 / 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dai magistrati Sent. n. sez.лодн Presidente ES Ippolito Giacomo OLni Relatore UP - 24/06/2014 RL Citterio R.G. n. 1773/2014 Anna TRzzellis TO PA Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. TO PE, nato a [...] il [...] 2. AR EX ON, nato in [...] il [...] 3. DI DO LE, nato a [...] il [...] 4. AJ ON, nato a [...] il [...] 5. NA FA, nato a [...] il [...] 6. EL NA, nato a [...] il [...] 7. EL SI, nato a [...] il [...] 8. LA GI, nato a [...] il [...] 9. RV LA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/11/2012 della Corte di Appello di Napoli;
letti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo OLni;
udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati RV, AM, TO, PA e Di DO e per il rigetto dei ricorsi degli imputati RI, NA, NE NA e NE SI;
udito per l'imputato NE SI l'avv. Antonella Leopizzi (sostituto processuale L'avv. Sergio Luceri) che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito per gli imputati AM, NA e NE NA l'avv. Maria Antonietta Gioffrè (sostituto processuale L'avv. Anna Maria Tripodi), che si è riportato ai motivi dei ricorsi;
B udito per l'imputato RV l'avv. Cesare Romano Carello (sostituto processuale L'avv. Mauro Iodice) che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Al termine di articolate indagini preliminari, scandite da multiformi attività investigative iniziate nel 2009 e dall'acquisizione di un esteso compendio di dati { conoscitivi, il procedente pubblico ministero presso la D.D.A. della Procura della Repubblica di Napoli ha esercitato l'azione penale, richiedendone il rinvio a giudizio, nei confronti di numerose persone, molte delle quali attinte in corso di indagini da misure cautelari inframurali, accusate di aver fatto parte di un gruppo criminoso denominato clan TO (guidato dal "capo" AL TO, detto "o Masto", e da più componenti della sua famiglia), quale propaggine della più estesa consorteria . i camorristica casertana denominata clan LF insediata a Marcianise (diretta da : Domenico LF), la cui giuridica sussistenza è stata accertata con più sentenze app irrevocabili di condanna. eraLe Promanazione criminale specificamente attiva nell'area territoriale di Santa Maria Capua Vetere e zone limitrofe (comuni di San Tammaro, Limatola, San Prisco, Castel Morrone) con funzioni operative nella diffusione e gestione di apparecchi elettronici di videogiochi (slot machines e video-poker) fatti collocare, in patente violazione di ogni regola di concorrenza commerciale sì da imporre una situazione di controllo monopolistico del settore merceologico, in un gran numero di esercizi pubblici L'area geografica, imponendone l'installazione (previa disdetta, se del caso, dei contratti relativi agli apparecchi già ivi presenti) ai proprietari o gestori dei locali pubblici con gravi minacce (fatti estorsivi) e lucrando gli interi proventi di siffatti apparecchi, resi vieppiù consistenti anche grazie alla preventiva parziale manomissione dei meccanismi di vincita dei giochi elettronici.
2. Nel corso L'udienza preliminare diciannove coimputati hanno chiesto di definire le proprie posizioni processuali nelle forme del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazioni probatorie (c.d. incondizionato). Giudizio ammesso e definito dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che con separato decreto ha disposto il giudizio nelle forme ordinarie nei confronti degli altri imputati.
2.1. All'esito del giudizio abbreviato il G.U.P. del Tribunale di Santa Maria C.V. con sentenza emessa in data 11.3.2011 ha riconosciuto i nove imputati generalizzati 2 in epigrafe colpevoli del reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A della rubrica), mandandoli tutti assolti -ad eccezione del cittadino rumeno ON AM per non aver commesso il fatto dai connessi reati fine L'associazione camorristica di concorso in illecita concorrenza ex art. 513 bis c.p. (capo B della rubrica) ed in estorsione continuata in danno dei gestori di più esercizi pubblici (capi C, D ed F della rubrica), reati contestati tutti come aggravati da modalità esecutive camorristiche e da finalità agevolatrici del sodalizio camorristico di riferimento (art. 7 L. 203/91). Il solo imputato AM è stato riconosciuto colpevole anche di detti reati satelliti di cui ai capi B), C) e D) della rubrica. Per l'effetto il G.U.P., concesse agli imputati EX RI e SI NE l'attenuante speciale della collaborazione prevista dall'art. 8 L. 203/91 e unificati sotto il vincolo della continuazione i reati ascritti all'AM, ha condannato i nove imputati odierni ricorrenti alle pene principali e accessorie ritenute di giustizia.
2.2. La sentenza di primo grado, sulla base di una estesa esposizione di tutte le fonti conoscitive offerte dalle indagini e di una loro analitica e comparativa analisi inferenziale, ha ritenuto raggiunte univoche prove innanzitutto della oggettiva esistenza ed operatività della cellula camorristica facente capo al coimputato AL TO e ai suoi prossimi congiunti dietro l'apparente schermo formale della ditta individuale della moglie NS RV (di fatto gestita dall'TO e dai suoi più stretti collaboratori), che acquisisce dai produttori e commercializza le macchinette elettroniche oggetto di "collocazione coatta" negli esercizi pubblici di Santa Maria C.V. e dintorni. Di poi la sentenza ha reputato ampiamente dimostrata la partecipazione al sodalizio criminoso di tutti gli imputati indicati in epigrafe. Un duplice contesto probatorio, quindi, ritenuto accreditato: dai contenuti delle numerose conversazioni intercettate in corso di indagini (conversazioni telefoniche e ambientali) riferibili ai singoli imputati (tutti identificati senza possibilità di incertezze); dalle attendibili dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (TR ER, IC CI, OL Di RA, IO GE) già componenti L'aggregazione camorristica del clan LF e chiamanti in reità gli attuali imputati;
dalle dichiarazioni di taluni gestori degli esercizi pubblici che hanno subito l'imposizione delle macchinette per videogiochi da parte del clan TO;
dai servizi dinamici espletati dalla polizia giudiziaria. Nel contempo la sentenza del G.U.P. sammaritano, dando atto della oggettiva consumazione dei diversi episodi di estorsione inscritti in un generale quadro operativo di illecita concorrenza con atti di minaccia contestati agli imputati (capi B, C, D, F), ha ritenuto acquisite idonee prove delle corrispondenti condotte criminose, quanto alle estorsioni sub C) e D), per il solo associato ON AM, detto Sonni, valutando insufficienti i corrispondenti dati emergenti nei confronti degli altri coimputati, che ha assolto (come detto) per non aver commesso il fatto. 3 3. Avverso la decisione del G.U.P. ha proposto appello il Procuratore della Repubblica di Napoli nei confronti di tutti e nove gli imputati di cui in epigrafe con riferimento ai reati di estorsione e di concorrenza illecita (capi B, C, D, F della rubrica) loro rispettivamente ascritti e dai quali sono stati prosciolti. Anche gli imputati, tranne SI NE (divenuto collaboratore di giustizia), hanno impugnato la sentenza di primo grado, congiuntamente adducendo: l'insussistenza di un'effettiva aggregazione criminale integrante la contestata fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A della rubrica); la mancanza di prove accreditanti le loro individuali fattive adesioni al sodalizio (al più eventualmente definibile come associazione per delinquere comune ex art. 416 c.p.) o la commissione dei fatti estorsivi (imputato ON AM); in subordine l'eccessività delle pene loro inflitte. Il solo imputato EX RI ha limitato il gravame alla onerosità della pena irrogatagli.
3.1. Preso atto che nella prima udienza del giudizio camerale di secondo grado gli imputati appellanti FA NA (che ha ammesso gli addebiti) e GI . PA hanno rinunciato ai proposti motivi di gravame ad esclusione di quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, per un verso la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 6.11.2012 ha, in primo luogo, confermato la sussistenza della aggregazione camorristica facente capo a AL TO e operante per conto del clan LF nelle attività di usura e di distribuzione illecita delle macchinette da gioco elettroniche e L'introito dei relativi incassi (senza alcuna pur minima percentuale per i vari esercenti dei locali pubblici). La Corte ha, in secondo luogo, confermato la partecipazione criminosa di tutti gli imputati appellanti alla associazione camorristica di cui al capo A) della rubrica, valutando infondati i rilievi critici al riguardo proposti. A tale conclusione dovendo condurre -ad avviso dei giudici di appello- le evenienze processuali rappresentative della capillare attività svolta dagli imputati cui è off contestato il reato associativo ex art. 416 bis c.p., Integrate: dalle conversazioni captate durante le indagini, descrittive tra l'altro- degli stabili controlli eseguiti sia per introitare gli incassi delle macchinette (resi prevedibili dalla manomissione dei relativi software di funzionamento), sia per tutelarne l'esteriore sicurezza con c.d. ronde notturne svolte da più coimputati presso i locali affidatari degli apparecchi;
dalle informazioni, raccolte dalla p.g., presso i titolari degli esercizi pubblici sulle minacce subite ad opera di componenti del gruppo TO per installare nei loro locali le slot machines (informazioni che i gestori non hanno voluto verbalizzare, temendo per la propria incolumità, a riprova del clima di intimidazione ed omertà mafiose instaurato dal sodalizio camorristico). Con l'ovvia ulteriore conseguenza, esclusa la riconducibilità (derubricazione invocata da più appellanti) delle illecite condotte collettive degli imputati nell'alveo della fattispecie L'associazione criminosa semplice (art. 416 c.p.), 4 del configurarsi L'aggravante della mafiosità ex art. 7 L. 203/91 contestata per tutti i reati fine (estorsioni continuate) consumati nell'interesse del gruppo criminale.
3.2. Per altro verso la Corte partenopea, esaminando l'impugnazione del pubblico ministero, ha valutato fondati i rilievi critici di carattere generale del rappresentante della pubblica accusa. Sia ammettendo l'effettiva consumazione del reato di illecita concorrenza ex art. 513 bis c.p. (capo B della rubrica), nella sua connotazione di reato di pericolo, avuto riguardo alle operazioni con cui le macchinette già installate da altri operatori del settore sono state fatte "togliere" dai locali pubblici di Santa Maria C.V. e comuni adiacenti per consentirvi sotto minaccia la collocazione delle sole macchinette fornite dalla ditta di NS RV (ex moglie di AL TO) gestita dai vertici del gruppo camorristico. Sia ribadendo, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, la sicura ammissibilità, del concorso tra i contestati reati di cui agli artt. 513 bis c.p. e 629 c.p., caratterizzati da diverse oggettività giuridiche e da diversi caratteri referenziali e funzionali. Situazione in concreto ravvisabile anche nella vicenda per cui è processo ed emergente dalle dichiarazioni collaborative (confessorie) di più coimputati, tra cui gli odierni ricorrenti RI e SI NE, : che hanno direttamente partecipato alle "imposizioni delle macchinette" in più esercizi pubblici, rivelando anche (per quanto di rilievo ai fini L'art. 513 bis c.p. vulnerante la concorrenza imprenditoriale) l'avvenuta "clonazione" delle schede degli apparecchi (sì da poterne prevedere con elevata probabilità il c.d. imminente "scoppio", cioè l'erogazione della vincita, e l'intervento appropriativo dei membri del gruppo camorristico). Evenienza, questa, avvalorata anche da consulenza tecnica disposta dal p.m. (a cura L'ing. Martini: alterazioni dei dati delle schede madri dei videogiochi e dei collegamenti alla rete L'amministrazione finanziaria). Nondimeno i giudici di appello hanno ritenuto non recepibile la generalizzata (e generica in ordine alle singole posizioni degli imputati) richiesta di condanna per i reati di cui ai capi B) e C)-D)-F) della rubrica formulata dal pubblico ministero nei confronti di tutti gli imputati che da tali reati sono stati assolti in primo grado. Ciò perché il contestato concorso nei reati satelliti della attività associativa criminoso non può essere desunta, con inaccettabile semplificazione probatoria, dalla sola loro pur conclamata partecipazione al reato plurisoggettivo ex art. 416 bis c.p. In assenza, cioè, di specifici elementi di prova a carico di ciascun imputato e in riferimento a determinati e individuati esercizi pubblici divenuti teatro dei fatti estorsivi e delle minacce integranti l'art. 513 bis c.p. Elementi che la Corte di Appello ha considerato : : ravvisabili soltanto nei confronti degli imputati, così accogliendo per essi l'appello del p.m. in parziale riforma della sentenza di primo grado, EX RI (capi Be C), ON AM (capo B), FA NA (capo B e C), SI NE (capi B e C) e GI PA (capi Be C). 5 3.3. Conclusivamente, al termine L'analisi delle posizioni di ogni imputato, la 1. sentenza di appello della Corte distrettuale ha statuito nei termini seguenti: "· per PE TO ha rigettato l'appello del prevenuto e l'appello del p.m. per i reati di cui ai capi B), C) ed F) (estorsione ai danni della tabaccheria De Simone di Santa Maria C.V.), confermando la pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione inflitta in primo grado;
" per EX ON RI ha accolto l'appello del p.m., dichiarandolo colpevole anche dei reati di cui ai capi B) e C), attese le puntuali dichiarazioni confessorie dello stesso imputato (che dal giugno 2010 ha iniziato a collaborare con la giustizia) su specifici episodi di illecita concorrenza e di richieste estorsive rivolte ai gestori di esercizi commerciali, ed ha accolto anche l'appello L'imputato con riferimento all'erroneo calcolo della attenuante speciale di cui all'art. 8 L. 203/91 e per l'effetto, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa (ritenuti più gravi i fatti di estorsione sub C); ■ per LE Di DO ha rigettato l'appello del p.m. per i reati di cui ai capi B) e C) e l'appello dello stesso imputato in ordine al reato associativo sub A), accogliendolo però in relazione all'entità della pena, che ha ridotto a quattro anni e dieci mesi di reclusione;
-per ON AM (unico, tra gli attuali imputati, condannato in primo grado anche per i reati di estorsione di cui ai capi C e D) ha accolto l'appello del p.m. per il reato ex art. 513 bis di cui al capo B) ed ha rigettato nel merito l'appello L'imputato, accogliendolo soltanto in punto di eccessività della pena inflittagli, che ha rideterminato in sei anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa (ritenendo più grave la condotta estorsiva sub C); per FA NA ha accolto l'appello del p.m., dichiarandolo colpevole anche dei reati di cui ai capi B) e C) (il prevenuto ha reso piena confessione dei corrispondenti fatti) e, anche recependo l'appello L'imputato (rinunciante ai motivi di gravame diversi dalla pena), gli ha concesso le invocate attenuanti generiche : stimate equivalenti alle aggravanti ed ha ridefinito la pena (unificati i reati ex art. 81 co. 2 c.p.) in quattro anni e dieci mesi di reclusione ed euro 800 di multa (fatti sub C più gravi); •per NA NE ha respinto sia l'appello del prevenuto, sia l'appello del p.m. per i reati di cui ai capi B) e C), confermando la pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione inflitta in primo grado;
" haper SI NE, imputato collaboratore di giustizia non appellante, accolto l'appello del p.m., dichiarandolo colpevole anche dei reati di cui ai capi B) e C) e per l'effetto, unificati i reati ai sensi L'art. 81 co. 2 c.p.) e con la già riconosciuta attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 stimata però prevalente sulle contestate 6 aggravanti, lo ha condannato alla pena (inferiore rispetto a quella determinata in primo grado) di tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa;
"per GI PA ha respinto il gravame L'imputato (rinunciante ai motivi diversi dalla pena) ed ha accolto l'appello del p.m., dichiarandolo colpevole anche dei reati di cui ai capi B) e C) e condannandolo per l'effetto (unificati dalla continuazione i tre reati ascrittigli) alla pena di cinque anni e cinque mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa;
■ per LA RV ha respinto l'appello del p.m. per i reati di cui ai capi B), C ed F) ed ha accolto l'appello L'imputato con riguardo alla sola pena, che ha ridotto a quattro anni e otto mesi di reclusione.
4. L'illustrata sentenza di appello è stata impugnata per cassazione, personalmente o mediante i rispettivi difensori, dai nove imputati che hanno dedotto i vizi di legittimità sintetizzati come di seguito.
5. Ricorso di PE TO (capo A). Con unico articolato motivo di censura si deducono l'erronea applicazione L'art. 416 bis c.p. e l'insufficienza ed illogicità della motivazione della sentenza. La responsabilità L'imputato è stata confermata sulla base di un improprio automatismo probatorio di natura presuntiva, poiché sono stati valorizzati a sostegno L'accusa associativa i medesimi elementi storici ritenuti non idonei a fondare la partecipazione L'imputato nei connessi reati di estorsione e di illecita concorrenza. Il generico interessamento mostrato dal ricorrente per l'attività economica gestita dalla coimputata cognata (moglie del fratello AL TO, figura apicale della cellula camorristica) NS RV con la sua ditta di noleggio di macchinette per videogiochi non può radicare la partecipazione camorristica L'imputato. Così come non possono a tal fine valorizzarsi le incerte letture dei contenuti di più conversazioni intercettate, da cui è stato desunto un indefinito ruolo L'imputato quale braccio destro del più autorevole fratello AL (vero capo del gruppo criminale), per cui conto avrebbe diramato direttive ai consociati. Né le manomissioni delle macchinette elettroniche (che pure il coimputato IO AC ha compiutamente descritto) appaiono essere state dettate da interessi di matrice camorristica, quanto piuttosto dall'intento di far risultare all'erario un numero di giocate inferiore rispetto a quelle effettive, così realizzando una mera evasione fiscale. In ogni caso per accertare specifiche modalità e finalità delle alterazioni dei sistemi operativi delle macchinette sarebbe stato necessario disporre una vera e propria perizia tecnica. Le stesse dichiarazioni dei coimputati, che la sentenza di appello richiama attribuendo loro valenze di chiamate in correità L'TO (AC, RA D'NO, RI e SI NE), infine, non hanno peculiare valore indiziante, 7 perché non sottoposte ad idoneo vaglio di credibilità intrinseca e perché prive di riscontri individualizzanti, sol che si osservi che nessuno di titolari degli esercizi commerciali in cui sono state collocate le macchinette elettroniche fornite dalla ditta RV ha mai fatto menzione della persona del ricorrente quale partecipe L'attività di persuasione ai fini della loro installazione.
6. Ricorso di EX NU RI (capi A, B, C).
6.1. Violazione L'art. 8 L. 203/91 e carenza e illogicità della motivazione. In modo incongruo la sentenza di appello non ha applicato la pur concessa attenuante speciale L'attiva collaborazione ex art. 8 L. 203/91 nella sua massima estensione, nonostante la rilevante efficacia del contributo processuale offerto dal RI per la ricostruzione dei profili di responsabilità dei concorrenti nei reati integranti la regiudicanda.
6.2. Violazione L'art. 62 bis c.p. e carenza e illogicità della motivazione. Non sembra giustificato il diniego delle circostanze attenuanti innominate di cui la Corte di Appello non ha reputato meritevole il RI in ragione della particolare spregiudicatezza delle sue condotte illecite. Condotte che l'imputato, con spontanea confessione, ha ammesso in tutti i loro aspetti, arricchendole di decisive notazioni sulla posizione di più coimputati. Con un comportamento, quindi, ben suscettibile di una riduzione di pena, stante la riconosciuta compatibilità L'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 con le attenuanti generiche.
7. Ricorso di LE Di DO (capo A).
7.1. Violazione L'art. 192, co. 1-2, c.p.p. e difetto di motivazione. La Corte territoriale ha operato un erroneo o impreciso apprezzamento delle fonti di prova, non rispettoso dei dettami enunciati nell'art. 192 c.p.p., in ordine alla ritenuta sussistenza di un pactum sceleris costitutivo del gruppo camorristico TO contiguo alla consorteria criminale nota come clan LF. I dati conoscitivi forniti dal processo e in particolare le captazioni foniche sono stati letti in termini decontestualizzati. Sia non valutando nella loro interezza le dichiarazioni accusatorie dei c.d. pentiti. Sia formulando enunciati assiomatici e privi di logica. Basti pensare che la sentenza impugnata, mentre esclude l'intervento L'imputato nei singoli fatti reato che rappresenterebbero l'esteriore manifestarsi L'associazione criminosa (atteso che i coimputati collaboranti non menzionano il Di DO tra i concorrenti in collocazioni forzose di macchinette videogiochi o in atti estorsivi), per converso afferma contraddittoriamente l'affiliazione camorristica L'imputato in assenza di prove di comportamenti concreti volti a rinsaldarne il personale apporto al sodalizio. Deve inferirsi che non sono provati né la reale partecipazione del ricorrente al clan camorristico, né suoi eventuali contributi rafforzativi allo stesso.
7.2. Insufficienza e contraddittorietà della prova e mancanza o illogicità manifesta della motivazione. : La sentenza di appello attribuisce grande peso alle captazioni foniche coinvolgenti la persona del Di DO, ma omette di approfondire i contenuti dei dialoghi registrati e soprattutto di individuare i riscontri atti ad accreditare le ipotizzate valenze accusatorie delle medesime captazioni. In tal modo la Corte di Appello, tralasciando di interpretare correttamente le conversazioni e l'intero compendio indiziario, finisce per operare una indebita inversione L'onere della prova, facendo carico all'imputato di offrire contezza della sua indimostrata partecipazione al gruppo camorristico. Le circostanze di fatto prese in esame dalla Corte partenopea sono idonee ad involgere, a tutto concedere, un reato di favoreggiamento personale, ma non mai di associazione camorristica del Di DO, che gestisce una ditta di pompe funebri a Castel Morrone, ivi altresì esercitando l'attività di "resile", riparatore di guasti verificatisi nel funzionamento degli apparecchi videogiochi, unica evenienza che gli permette di conoscere la loro collocazione nei diversi esercizi pubblici della zona.
7.3. Ingiustificato diniego L'attenuante della minima partecipazione criminosa ex art. 114 c.p. e delle attenuanti innominate. La mancata diminuzione della pena inflitta al ricorrente non tiene conto della marginalità del suo contributo all'associazione criminosa e del suo stato di incensuratezza che pure, nel medesimo giudizio, è valso il riconoscimento di attenuanti ad altri imputati.
8. Ricorso di ON AM (capi A, B, C, D).
8.1. Violazione L'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato associativo sub A). Le emergenze processuali non offrono prova L'esistenza di un reale vincolo associativo tra i coimputati e della stessa sussistenza della supposta aggregazione camorristica, poiché il c.d. gruppo TO non era dedito ad una capillare attività criminosa volta a commettere un numero indeterminato di reati, ma si occupava nel suo insieme "solo ed esclusivamente L'installazione dei videogiochi". Manca affidabile prova, del resto, che gli apparecchi elettronici siano stati artatamente contraffatti. Sebbene più imputati descrivano il ruolo L'imputato come partecipe di azioni estorsive e di operazioni punitive, la sentenza di appello non ricostruisce i reali rapporti interpersonali in seno al presunto sodalizio criminoso. La responsabilità L'imputato è stata affermata, a ben riflettere, sol perché egli è il fratello di TO AM, detto RE, coimputato e "figlioccio" di AL TO, che dopo l'uccisione di suo figlio RL (nel 1999) ha preso a trattarlo come un figlio, offrendogli dimora con la moglie e i figli nella sua residenza. :
8.2. Erronea applicazione L'art. 513 bis c.p. e difetto di motivazione. 9 Con riferimento alla contestazione di cui al capo B) della rubrica erroneamente la Corte territoriale ha affermato (accogliendo l'appello del p.m.) la responsabilità del ricorrente per il reato di concorso in illecita concorrenza (da cui era stato prosciolto in primo grado), benché la fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p. individui un reato proprio che presuppone da parte del soggetto agente l'esercizio di un'attività produttiva o commerciale, in difetto della quale non può parlarsi di atti di concorrenza illecita.
8.3. Erronea applicazione L'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione per i fatti estorsivi di cui ai capi C) e D) della rubrica. La sentenza di appello non ha effettuato una necessaria lettura critica degli elementi processuali, limitandosi a richiamare (riportandone taluni brani) le conversazioni credute più significative a sostegno L'ipotesi accusatoria ed omettendo anche di rilevare che le sommarie informazioni raccolte dai gestori degli esercizi pubblici comodatari delle macchinette videogiochi (CE LI, GI RU, FA De AR, ES AR) riferiscono di semplici "proposte" di installazione delle slot machines, senza far cenno a pressioni o minacce di sorta. Al riguardo è chiaro che nessun valore probatorio può riconoscersi alle "confidenze" che gli operatori di p.g. avrebbero raccolto "fuori verbale" dai gestori degli esercizi pur evocate dalla sentenza di primo grado.
8.4. Carenza e illogicità della motivazione sulla determinazione della pena. La sentenza impugnata non rende idoneo conto della discrezionalità nella applicazione della pena inflitta al prevenuto e della sua entità, non giustificando con adeguati argomenti giuridici il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
9. Ricorso di FA NA (capi A, B, C). Erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. I giudici di appello avrebbero dovuto riconoscere le già concesse attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti, così riconducendo la pena inflitta al prevenuto in misura corrispondente al concreto disvalore della sua condotta illecita, scandita dalla confessione di tutti gli addebiti resa all'inizio del giudizio di secondo grado e da un pentimento di cui non è stata apprezzata appieno la sincerità. 10. Ricorso di NA NE (capo A). 10.1. Violazione L'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato associativo sub A). Il motivo di impugnazione costituisce fedele riproduzione L'omologo primo motivo del ricorso L'imputato ON AM. 10.2. Carenza e illogicità della motivazione in ordine alla pena. Il motivo di impugnazione costituisce fedele riproduzione L'omologo quarto Have motivo del ricorso L'imputato ON AM. 10 11. Ricorso di SI NE (capi A, B, C). Violazione L'art. 133 c.p. e carenza di motivazione in punto di determinazione degli aumenti di pena per la continuazione interna tra i reati ascritti all'imputato, calcolati in misura eccedente il minimo edittale. Nell'individuare gli aumenti apportati per i reati satelliti (capi A e B) sulla pena base del reato di estorsione continuata di cui al capo C) della rubrica, ritenuta ipotesi più grave per gli effetti di cui all'art. 81 co. 2 c.p., i giudici di appello non hanno : richiamato i parametri di riferimento di cui all'art. 133 c.p. considerati per il calcolo degli aumenti, determinati in misura eccessiva o "non trascurabile". 12. Ricorso di GI PA (capi A, B, C). 12.1.Difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di ricorrente per i reati di cui ai capi B) e C) della rubrica. La Corte di Appello, accogliendo l'impugnazione del p.m., ha dichiarato il PA, già condannato in primo grado per il reato associativo, colpevole anche dei reati di concorso in illecita concorrenza e in estorsione continuate, offrendo una motivazione che si basa sui soli argomenti segnalati dall'appellante p.m. La sentenza impugnata non si è peritata di trovare concreti riscontri alla tesi del p.m. attraverso una autonoma lettura delle risultanze processuali. 12.2. Ingiustificato diniego delle attenuanti generiche. La sentenza di appello non ha concesso all'imputato le attenuanti innominate (unico profilo cui era stato circoscritto il gravame, avendo il prevenuto rinunciato agli altri motivi di merito), procedendo ad una rideterminazione della pena ex art. 81 co. 2 : c.p. di cui non motiva i passaggi seguiti per giungere al calcolo della pena finale. 13. Ricorso di LA RV (capo A). 13.1. Erronea applicazione L'art. 416 bis c.p. e motivazione carente. L'intraneità L'imputato al sodalizio camorristico di AL TO è stata ribadita sulla base di una errata valutazione delle fonti di prova e segnatamente degli assunti eteroaccusatori dei coimputati che coinvolgono nei fatti di causa la persona del RV (chiamate in correità), sol perché costui si occupa, nella sua veste di "tecnico", della semplice materiale installazione (messa in opera) e della successiva eventuale riparazione delle macchinette collocate in più esercizi pubblici, i cui gestori non hanno per altro- mai fatto riferimento ad interventi men che corretti del ricorrente. Né può in modo tranquillante attribuirsi allo stesso l'opera di asserita fraudolenta alterazione degli apparecchi, posto che di detta manipolazione non è acquisita una convincente prova. 13.2. Violazione L'art. 378 c.p. e illogicità della motivazione. . 11 Alla luce dei dati di conoscenza acquisiti i giudici di merito avrebbero dovuto al più inquadrare il ritenuto contegno criminoso L'imputato (in ipotesi attivo nel modificare i videogiochi per farli funzionare illegalmente) nella ipotesi del favoreggiamento personale, facendo applicazione dei chiari elementi differenziali tra il reato di cui all'art. 378 c.p. e il reato di partecipazione ad una associazione criminale camorristica tracciati dalla giurisprudenza di legittimità (il motivo di ricorso riproduce numerose massime di decisioni di questa S.C. estrapolate dalla banca dati del C.E.D. della Cassazione). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei ricorsi dei nove imputati è meritevole di accoglimento per l'infondatezza o per la parziale indeducibilità dei motivi di censura delineati da ciascun atto di impugnazione, che in più casi lambiscono la inammissibilità dei motivi stessi, vuoi per difetto di specificità (essendo integrati da pedisseque repliche, avulse da una concreta lettura critica della sentenza impugnata, dei motivi di gravame pur diffusamente e con commendevole acribia valutati dai giudici di appello), vuoi perché in gran parte imperniati su censure di mero fatto (propositive di una rivisitazione alternativa delle fonti di prova, che -a fronte della completezza e logicità della sentenza di appello- è sottratta a scrutinio di legittimità).
2. Ricorso di PE TO (capo A). Le doglianze espresse con il vasto e articolato motivo di impugnazione L'imputato, depurato dagli accenti di mero segno fattuale e dalla sostanziale riproduzione dei motivi di appello che lo permeano, non hanno pregio, perché enunciano proposizioni valutative affatto distoniche rispetto alla decisione impugnata, che attraverso un percorso valutativo lineare e giuridicamente corretto ha esposto gli elementi che corroborano il solido quadro probatorio asseverante la partecipazione associativa criminosa L'imputato con un ruolo di sicuro rilievo operativo e funzionale, che legittimamente lo vede agire come longa manus del fratello AL, indiscusso capo della cellula camorristica che da lui prende nome.
2.1. La sentenza della Corte di Appello non ricorre ad alcuna presunzione : dimostrativa né a pretesi automatismi probatori nell'analisi della posizione processuale L'imputato, di cui pone in luce il complesso dei suoi interventi che trovano una giustificazione soltanto nel quadro di una piena e consapevole partecipazione alla vita : e alle attività illecite del gruppo criminale. La scissione delle formali responsabilità economiche del gruppo evocata dal ricorrente, in ragione L'evenienza per cui la ditta che in concreto noleggia i videogiochi a bar e tabaccherie di Santa Maria Capua Vetere e dintorni è amministrata dalla cognata NS RV, è soltanto apparente. Tutti 12 : i dati di conoscenza offerti dalle due conformi decisioni di merito in punto di sussistenza della contestata associazione ex art. 416 bis c.p. conclamano la veste di semplice prestanome del marito AL TO ricoperta dalla RV (veste che, non a caso, è all'origine della sua assoluzione dal reato associativo e dai reati fine).
2.2. Né meritevole di specifici rilievi appare la lettura delle fonti dialogiche offerte dalle molteplici captazioni foniche coinvolgenti la persona del ricorrente sviluppata dalla Corte di Appello, la cui validità dimostrativa è contestata dal ricorso con il prospettare la singolare ed evanescente ipotesi alternativa della comprovata manomissione degli apparecchi elettronici "forzosamente" collocati negli esercizi pubblici per mere finalità di evasione fiscale. Ipotesi smentita con chiarezza dagli oggettivi contenuti non soltanto delle conversazioni intercettate, ma anche dalle stesse dichiarazioni dei coimputati, prime fra tutte proprio quelle di IO AC (cui è fatto riferimento in ricorso) sulla perfetta conoscenza e sul diretto interessamento L'imputato agli effetti delle manipolazioni dei videogiochi con particolare riguardo al monitoraggio dello stato di carica delle monete contenute in ciascun apparecchio (hopper). Le conversazioni concernenti tale profilo L'attività del gruppo camorristico in cui interviene personalmente l'TO, ripercorse dai giudici di appello, non lasciano dubbi nel descrivere la posizione anche organizzatrice delle attività dei consociati assunta dall'imputato quale vicario del fratello AL. Il coimputato AC gli attribuisce il compito (demandatogli da AL) di "sovrintendere all'attività dei ragazzi", cioè dei più giovani sodali che quotidianamente curano e gestiscono il controllo delle macchinette. Sempre per conto del fratello l'imputato promuove riunioni organizzative di consociati in locali di sua pertinenza, come accertato in una occasione (il 19.5.2009) dalla polizia giudiziaria. Né è seriamente revocabile in dubbio, infine, che la prova della responsabilità L'imputato per il reato associativo è desunta in modo inconfutabile, anche accantonando -in tesi- i dati offerti dalle tante intercettazioni foniche, dalle univoche e concordi (reciprocamente riscontrantisi, come osservano i giudici di merito) chiamate in correità di più coimputati, oltre a quella effettuata da IO AC (confesso e collaboratore processuale ex art. 8 L. 203/91), imputato che -come evidenzia la sentenza di appello (p. 47)- ha preso parte a tutte le attività illecite compiute dal sodalizio criminale. Puntualmente la sentenza impugnata pone l'accento sulla concludenza delle chiamate in correità dei coimputati LE D'NO (l'imputato "sorveglia" l'attività dei consociati che operano sul campo), EL D'NO (imputato che organizza e gestisce gli affari del gruppo quando il fratello AL per vari motivi non può esercitare la sua funzione direttiva), di SI NE (che attribuisce al ricorrente anche il compito di riscuotere i proventi L'attività di usura svolta dal sodalizio), di XA RI (imputato “stipendiato" stabile del gruppo). 13 3. Ricorso di EX NU RI (capi A, B, C). Le censure sollevate dal ricorrente in ordine al trattamento punitivo riservatogli non hanno pregio. I giudici del gravame hanno correttamente applicato (accogliendo sul punto l'impugnazione del ricorrente) l'attenuante della collaborazione ex art. 8 L. 203/91, riconosciuta con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Del pari hanno adeguatamente chiarito le ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche (stante al riguardo l'irrilevanza dello stato di incensuratezza del RI al momento dei fatti alla stregua del novellato art. 62 bis, co. 3, c.p.). Con l'effetto che al prevenuto, pur riconosciuto colpevole (accolto l'appello del p.m.) dei reati di cui ai B) e C), dai quali era stato assolto in primo grado, è stata inflitta una pena sensibilmente inferiore rispetto a quella determinata dal primo giudice di merito per il solo reato associativo.
4. Ricorso di LE Di DO (capo A). Le censure enunciate con il pur corposo ricorso sono in gran parte prive di specificità, poiché si traducono in una acritica replica dei motivi di appello avverso la decisione di primo grado, tutti adeguatamente valutati e disattesi con corretti argomenti giuridici, avvalorati da una rinnovata e autonoma lettura delle emergenze processuali. In ogni caso e congiuntamente i motivi di doglianza si manifestano infondati alla stregua della lineare motivazione della Corte di Appello (e, in precedenza, della stessa sentenza del g.u.p. del Tribunale), che ha sgombrato il campo dalle pretese incongruenze o contraddizioni segnalate (rectius replicate) con l'odierno ricorso, non privo di una singolare e affatto incongrua premessa espositiva, la cui palese illogicità varrebbe a rendere ultronea ogni analisi delle prospettazioni censorie che da siffatta premessa traggono alimento (...il procedimento in primo grado si incardinava nel rito abbreviato...tale scelta costringeva ad accontentarsi di poche fonti di prova, dovendo rinunciare sia a prove di carattere tecnico-specifico, sia per quanto riguarda le assunzioni di soggetti, addivenendo al risultato di una sola semiplena probatio..."). Premessa con cui si censura l'evolversi del processo con le forme del rito abbreviato, opzione che pure è stata frutto di consapevole e libera strategia dello stesso imputato, sì da rendere inaccettabile l'assunto di una pretesa "limitatezza probatoria" (semiplena probatio) del giudizio allo stato degli atti, cui il prevenuto avrebbe ben potuto ovviare accedendo al giudizio nelle forme ordinarie al pari di numerosi altri coimputati.
4.1. Ad onta degli argomenti diffusamente trattati nel ricorso, con ampie (sebbene talora superflue, ché iura novit curia) trasposizioni di massime della giurisprudenza di legittimità, la rinnovata e autonoma lettura delle captazioni foniche che vedono il diretto intervento del Di DO non consentono perplessità sul suo 14 stabile inserimento nel sodalizio camorristico facente capo agli TO con il peculiare ruolo di "seguire" il controllo degli apparecchi videogiochi installati nell'area di Castel Morrone. Inserimento criminoso di cui lo stesso Di DO sembra compiacersi, non facendo mistero -tra l'altro di potersene giovare anche per vincere la concorrenza nella sua collaterale attività di necroforo e titolare di una ditta di pompe funebri a Castel Morrone Nessuna inversione L'onere della prova, come incautamente si sostiene nel ricorso, è stata operata dalla Corte di Appello nel valutare la posizione processuale del Di DO, la cui confermata adesione al sodalizio camorristico degli TO è stata basata sulle concordi indicazioni accusatorie (chiamate in correità) di più coimputati di cui è stata previamente verificata l'affidabilità dichiarativa (autoaccusatisi, per altro, dei reati oggetto della regiudicanda), che oltre a riscontrarsi in reciproca sinergia probatoria- rinvengono dirimente sostegno proprio nelle captate conversazioni (in particolare dialoghi intercorsi con i due RA TO e ON AM). Puntuali si ' rivelano, per tanto, i richiami della sentenza impugnata (pp. 57-58) alle dichiarazioni dei coimputati IO AC ("...faceva piaceri per il gruppo TO, gli faceva installare le macchinette..."), EX RI ("...un patto con TO AL che consisteva nel far mettere le macchinette a Limatola e Castel Morrone..."), EL D'NO ("...il suo ruolo era quello di affiliato e provvedeva a imporre macchinette insieme a suo cugino IO..."), LE D'NO ("...faceva mettere le macchinette a Limatola e Castel Morrone, lui apparteneva al gruppo TO...").
4.2. Avuto riguardo ai dati probatori esaminati e valorizzati dalle due conformi decisioni di merito, palese appare l'infondatezza L'alternativa ipotesi prefigurata con il ricorso della sussumibilità della condotta del Di DO nell'ambito di un "semplice" favoreggiamento personale, piuttosto che della contestata fattispecie associativa ex art. 416 bis c.p. Ciò proprio prendendo in considerazione gli indirizzi interpretativi di questa Corte regolatrice evocati dal ricorso in tema di rapporti tra la partecipazione ad una associazione criminosa (di matrice mafiosa o non) e il reato di cui all'art. 378 c.p. Nell'associazione criminosa l'agente opera in modo organico e sistematico con gli altri sodali, ponendosi come componente strutturale dello stesso assetto organizzativo criminale;
laddove nel favoreggiamento egli aiuta in maniera più o meno episodica o isolata un singolo associato ad eludere le indagini della p.g. o a sottrarsi alle ricerche della stessa (cfr.: ex plurimis: Sez. 6, n. 40966 del 8.10.2008, Pillari, Rv. 241701; Sez. 6, n. 5909/12 del 6.12.2011, Lipari, Rv. 252406; Sez. 1, n. 33243 del 7.5.2013, Borrelli, rv. 256987). Ora, per quanto esposto, l'impugnata sentenza di appello (e così già la sentenza di primo grado) ha efficacemente dimostrato come il Di DO abbia interagito non in maniera episodica, ma in modo organico, sistematico e temporalmente stabile con i coimputati nel reato associativo, contribuendo a realizzare "Wave" 15 la componente di un elemento della struttura organizzativa del gruppo camorristico di AL TO (cfr., ex plurimis, da ultimo: Sez. 1, n. 33243/13, Borrelli, cit.; Sez. 2, n. 18376 del 21.3.2013, Cuffaro, Rv. 255838).
4.3. Destituite di ogni fondamento (inammissibili) vanno giudicate le subordinate censure in tema di trattamento sanzionatorio, quando si osservi che la sentenza impugnata (che pure ha ritenuto di ridurre la pena inflitta al Di DO) ha adeguatamente e in modo non illogico motivato la mancata concessione L'attenuante del contributo concorsuale di minima importa ex art. 114 c.p. (apporto del Di DO alla consorteria criminosa non definibile minimo o trascurabile) e/o delle 1 attenuanti generiche (imputato gravato da precedenti penali per ricettazione e detenzione di armi clandestine).
5. Ricorso di ON AM (capi A, B, C, D).
5.1. I motivi di ricorso sulla addotta carenza di prove della partecipazione associativa camorristica L'imputato (primo motivo) e sul concorso nei fatti estorsivi di cui ai capi C) e D) della rubrica (terzo motivo) non hanno fondamento e l'assunto per cui egli sarebbe stato coinvolto nelle vicende del gruppo TO solo perché fratello di TO AM, detto RE, pupillo del capo AL TO è inconsistente e meramente artificioso. La sentenza di appello ha avuto buon gioco a disaggregare le sommarie censure del prevenuto, facendo leva su oggettivi dati dimostrativi della sua piena adesione operativa alle illecite attività del gruppo camorristico formati, in primo luogo e al di là delle indicazioni provenienti da più coimputati, sulle captazioni foniche che lo riguardano da vicino. Captazioni che ne conclamano il ruolo, nella stessa orbita d'influenza del più autorevole fratello TO/RE (insieme al quale dimora nello stesso stabile di AL TO), di esecutore delle operazioni relative alle imposizioni estorsive degli apparecchi videogiochi, al loro successivo controllo, alle "ronde" notturne per evitarne la sottrazione o la manomissione, alle "spedizioni punitive" nei confronti di commercianti o altri soggetti riottosi nel subire il clima di f intimidazione creato sul territorio dalla consorteria criminosa. Comportamenti che per la loro poliedricità giustificano la connotazione assegnatagli dai giudici di appello di "persona di fiducia del gruppo", ben al di là della sua parentela con TO AM. Nessun serio rilievo è formulato dal ricorso per contraddire, ad esempio, le rilevanti conversazioni telefoniche avvenute tra AL TO, TO AM e IO AC, richiamate in sentenza (pp. 67-69), il cui contenuto reca un esplicito riferimento alla attività criminosa del ricorrente (chiamato ad effettuare "giri" di controllo sui locali pubblici e a "fare burdello" per procedere alla "forzosa" collocazione delle macchinette in un bar). E che costui non limiti la sua illecita attività al servizio del clan camorristico alla sola area di Santa Maria C.V. è circostanza agevolmente Wad 16 ricavabile dagli intercettati dialoghi avvenuti tra il ricorrente e il coimputato Di DO (di cui la sentenza di appello fa menzione nell'esame della posizione del Di DO). Significativamente nel caso di ON AM sono le captazioni foniche a trovare definitivo riscontro e supporto probatorio nelle convergenti chiamate in correità dei coimputati collaboranti lumeggiate dalla sentenza di appello. Gli imputati IO AC, EX RI, SI NE e LE D'NO riferiscono, con dichiarazioni per nulla generiche (al contrario di quel che si afferma nel ricorso), di specifici episodi in più e diversi locali pubblici delle azioni di minaccia e violenza compiute dal prevenuto per imporre la collocazione delle slot machines del gruppo TO o per far rimuovere quelle già installatevi in precedenza.
5.2. Quest'ultima notazione concorre a far valutare pienamente appagante la prova, ripercorsa dalla sentenza impugnata, della commissione e della sussistenza stessa del reato di cui all'art. 513 bis c.p. (capo B) per il quale l'AM è stato condannato, su appello del p.m., in secondo grado. Le condotte poste in essere dall'AM e dai coimputati concorrenti nel reato ex art. 513 bis c.p. in danno dei titolari degli esercizi commerciali realizzano o tendono a realizzare, come puntualmente osserva l'impugnata sentenza di appello, una situazione di sostanziale monopolio a vantaggio della ditta di noleggio di cui si avvale il gruppo camorristico (solo formalmente intestata ad NS RV, moglie di AL TO) con vistosa conseguente "alterazione delle regole della concorrenza" nel settore degli apparecchi per i videogiochi. I rilievi al riguardo espressi dal ricorso sulla non configurabilità del reato di illecita concorrenza con violenza e minaccia, per mancanza del presupposto L'esercizio di un'attività commerciale o produttiva da parte L'imputato e dei coimputati dello stesso reato, sono giuridicamente infondati. E' ben vero che, come si sostiene nel ricorso, il reato di cui all'art. 513 bis c.p. integra un reato c.d. proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede per il perfezionamento della fattispecie che il soggetto agente eserciti una attività commerciale, industriale o comunque produttiva. Ma la fattispecie in esame integra altresì, come ha statuito a più riprese la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, una figura di reato complesso e di pericolo (integra il reato anche un solo atto di concorrenza illecita costrittiva o induttiva), caratterizzato da effetti plurioffensivi in quanto vulneranti sia l'ordine economico (il reato è inserito tra quelli contro l'industria e il commercio), che ne costituisce l'oggetto giuridico principale, sia nel contempo la libertà di autodeterminazione, non solo imprenditoriale o commerciale, del soggetto vittima delle minacce o violenze costitutive del reato (Sez. 1, n. 27335 dl 13.6.2007, D'Auria, Rv. 237442; Sez. 3, n. 39784 del 16.5.2013, Trabujo, Rv. 257417). Le conseguenze da trarne sono agevolmente ricomponibili. 17 Innanzitutto la natura di reato proprio della fattispecie ex art. 513 bis c.p. non può essere intesa in modo esclusivamente formale e avulsa dalla realtà storica cose, dovendo ritenersi sufficiente per integrare il reato che il soggetto agente svolga anche soltanto di fatto una attività commerciale, quale quella in concreto e con proficui esiti illeciti dispiegata per lungo tempo dall'associazione camorristica per cui è processo e dai singoli suoi membri autori degli episodi di violenza e minaccia con finalità di alterazione della concorrenza (il reato è punito a titolo di dolo specifico) accertati nelle indagini del presente processo e, per altro, formalmente compiuti dietro lo schermo apparente, ma funzionalmente necessario (di concessioni e noleggi degli apparecchi videogiochi deve darsi comunicazione agli uffici finanziari), della ditta intestata alla prestanome RV ed interamente gestita da AL TO e dai suoi sodali (cfr.: Sez. 2, n. 26918 del 16.5.2001, Monaco, Rv. 219804; Sez. 6, n. 1089/09 del 22.10.2008, Apicella, Rv. 243187). In secondo luogo la descritta tipicità del reato di illecita concorrenza impedisce di ritenerne la condotta esecutiva assorbita nella più grave fattispecie della estorsione (consumata o tentata) in base al criterio di specialità (art. 15 c.p.). I due reati, aventi diversa collocazione sistematica, offendono beni giuridici diversi: la libera concorrenza nel primo caso;
il patrimonio del singolo soggetto passivo nel secondo caso. Di tal che, ove siano realizzati in modo contemporaneo gli elementi costitutivi L'uno e L'altro reato (come nella vicenda per cui è processo), gli stessi reati sussistono entrambi secondo i consueti canoni del concorso apparente di norme (ex pluribus, da ultimo: Sez. 2, n. 5793/14 del 24.10.2013, Campolo, Rv. 258200). Le stesse ragioni, infine, militano a sostegno della piena compatibilità e del concorso di reati tra la condotta integrante la fattispecie L'art. 513 bis c.p. e quella di partecipazione ad una associazione criminosa ex art. 416 bis c.p. Benché in ultima analisi il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia miri a reprimere la concorrenza illecita che si manifesti in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata (laddove questa si prefigge il controllo delle attività commerciali e produttive L'area territoriale di riferimento), le due fattispecie -a prescindere dal carattere episodico della prima e da quello permanente della seconda- non sono legate da specifico rapporto di continenza o di specialità (Sez. 6, n. 37528 del 12.4.2007, Riina, Rv. 237635; Sez. 2, n. 12785 del 18.2.2011, Spampinato, Rv. 249676). Con l'ulteriore inferenza che, come statuito da questa Corte di legittimità, la circostanza : aggravante delle valenze mafiose della condotta criminosa di cui all'art. 7 L. 203/91 (aggravante contestata per il reato ex art. 513 bis c.p. di cui al capo B della rubrica ascritto agli odierni imputati) non può ritenersi assorbita nella materiale fattispecie della concorrenza illecita violenta o intimidatoria, ove si tenga conto della individuata finalizzazione dei fatti di illecita concorrenza a vantaggio di una determinata e specifica de a M 18 aggregazione camorristica, che nella specie è per l'appunto quella del gruppo TO (Sez. 6, n. 3018 del 17.1.2011, Salvati, Rv. 249212).
5.3. Inapprezzabili si mostrano in questa sede i rilievi in punto di pena sollevati con il quarto e ultimo motivo di ricorso. La sentenza di appello giustifica congruamente sia il diniego delle attenuanti generiche (in uno alla irrilevanza del solo stato di incensuratezza L'imputato), stante la gravità e continuità degli illeciti comportamenti attuati dal ricorrente, sia i passaggi seguiti per la determinazione della pena, contenuta, nonostante l'affermata colpevolezza del prevenuto anche per il reato sub B (dal quale era stato assolto in primo grado), in misura inferiore rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado.
6. Ricorso di FA NA (capi A, B, C). Nessun pregio è riconoscibile ai rilievi espressi quoad poenam con il ricorso. La Corte di Appello ha concesso all'imputato, in ragione della "resipiscenza" mostrata con la confessione di tutti gli addebiti, le attenuanti generiche invocate con l'atto di appello ed ha convenientemente giustificato i motivi della mancata applicazione di un giudizio di loro prevalenza sulle aggravanti rispetto ad una pena finale comunque meno grave di quella determinata in primo grado (nonostante il NA sia stato riconosciuto colpevole, sull'accolto appello del p.m., L'ulteriore reato di cui al capo B della rubrica).
7. Ricorso di NA NE (capo A). Il primo motivo e il quarto motivo del ricorso di NA NE, rispettivamente attinenti al merito del reato associativo per cui è stata confermata la condanna del prevenuto e al trattamento punitivo applicatogli, riproducono alla lettera, come anticipato, i corrispondenti motivi primo e quarto del ricorso proposto dal coimputato ON AM e sono infondati sostanzialmente per le medesime già illustrate ragioni (antea, § 5.1, § 5.3.). Sì che alle stesse può farsi pregiudiziale rinvio anche con riferimento al dedotto tema dei rapporti tra il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e quello di favoreggiamento personale.
7.1. Nessuna violazione dei criteri dettati dall'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione delle prove dichiarative è ravvisabile nell'analisi della posizione processuale del NE sviluppata dall'impugnata sentenza di secondo grado. La stessa ha ampiamente motivato, con argomenti caratterizzati da assoluta logicità e coerenza espositiva, le ragioni fondanti la confermata adesione L'imputato alla consorteria camorristica oggetto del processo. Premesso che l'imputato è stato identificato il 12.2.2009 e il 18.2.2009 insieme alcuni coimputati (TR CA, il fratello SI, EL D'NO) ad nell'espletamento di un servizio di "vigilanza" di esercizi commerciali per conto del 19 gruppo TO (venendo trovati in possesso anche di foglietti con annotazioni di numerosi bar e sale da gioco e del cellulare in uso al coimputato TO AM) e nuovamente identificato (grazie ad una corrispondente captazione fonica) il 19.5.2009 nell'atto di recarsi ad una riunione del gruppo presso l'abitazione L'imputato PE TO, la sentenza segnala la molteplicità delle conversazioni intercettate dalle quali traspare l'illecita condotta del prevenuto in tutte le collaterali attività relative alla installazione e al controllo degli apparecchi videogiochi, a partire da quella iniziale della collocazione coatta delle macchinette imposta a più esercenti. A tali emergenze, già autosufficienti sul piano probatorio, la Corte di Appello ha coniugato le indicazioni provenienti dai titolari degli esercizi commerciali vessati dal sodalizio camorristico e le indicazioni accusatorie (chiamate in correità) dei coimputati collaboranti IO AC, EX RI, EL e LE D'NO e dello stesso fratello del ricorrente (SI NE).
7.2. Inconferenti vanno qualificati i rilievi esposti nel ricorso in ordine all'entità della pena irrogata al prevenuto, che la Corte di Appello non ha variato rispetto a quella stabilita in primo grado, dando atto delle evenienze considerate ostative al riconoscimento delle invocate attenuanti generiche.
8. Ricorso di SI NE (capi A, B, C). I rilievi del ricorrente in punto di pena genericamente evocativi del non corretto vaglio dei parametri formativi della pena dettati dall'art. 133 c.p. non hanno pregio. I giudici di appello hanno adeguatamente tenuto conto della piena confessione degli addebiti resa dall'imputato, valutando la già concessa attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 prevalente sulle aggravanti e così riducendo in modo tangibile la pena inflitta dal giudice di primo grado, sebbene la responsabilità del prevenuto sia stata estesa ai non bagatellari reati di cui ai capi B) e C) (estorsione continuata) della rubrica in conseguenza L'accolto appello del p.m. Di ardua decifrazione appare, poi, la doglianza in ordine alla supposta incongruenza degli aumenti di pena operati dalla sentenza di appello in virtù della ritenuta continuazione tra i reati ascritti al prevenuto. Come già in precedenza chiarito, i giudici di appello hanno giudicato quale reato più grave quello di estorsione sub C), rispetto al quale hanno applicato aumenti ex art. 81 co. 2 c.p. di soli quattro mesi di reclusione per la partecipazione associativa camorristica e di soli due mesi di reclusione per la illecita concorrenza violenta. Né questa Corte può astenersi dal rilevare che i giudici di appello (con decisione omogenea per tutti gli imputati riconosciuti colpevoli di più reati) si è astenuta dall'operare un aumento di pena anche per la continuazione c.d. interna al più grave reato di estorsione sub C), contestato (formalmente e sostanzialmente) in termini di estorsione continuata plurima. 2 20 0 9. Ricorso di GI PA (capi A, B, C). Non hanno fondamento gli argomenti censori, per vero generici, con cui il ricorrente si duole della avvenuta estensione della sua responsabilità anche ai fatti di illecita concorrenza e di estorsione (capi B e C), poiché la Corte partenopea si sarebbe limitata a recepire le notazioni L'appellante p.m. senza procedere ad una piena e autonoma rilettura L'intero compendio delle risultanze processuali. La sentenza di appello ha evidenziato che la corresponsabilità di PA per i : fatti estorsivi e di illecita concorrenza è palesemente desumibile dalle conversazioni intercettate afferenti alla sua persona, in talune delle quali, occupandosi quale dipendente della ditta RV di curare la distribuzione delle macchinette elettroniche, emerge la sua partecipazione sia ai "giri" di sorveglianza sugli esercizi commerciali, sia ad azioni intimidatorie nei confronti dei loro titolari per convincerli ad installare le macchinette (del che si vanta in una conversazione con il coimputato AC: sentenza, pp. 88-89). Condotte che trovano pieno riscontro nelle chiamate in correità dei coimputati collaboranti IO AC ("...AM TO inteso RE in compagnia di NA ES e GI PA, inteso TA, erano andati nel bar e lo avevano minacciato di morte se non avesse installato le macchinette...") e EX RI ("...anche io insieme ad AM TO e GI PA sono stato mandato a minacciare i titolari del bar che non volevano installare le macchinette..."). Inconferenti sono le doglianze del ricorrente in punto di entità della pena inflittagli. La sentenza impugnata ha motivato in maniera idonea e logica il diniego delle attenuanti generiche, vuoi non calcolando (come già chiarito per tutte le posizioni di imputati condannati per più reati: antea, § 8, ricorso SI NE) la continuazione interna per il più grave reato di estorsione continuata, vuoi sottolineando come il giudice di primo grado non abbia tenuto conto nella determinazione della pena (il p.m. non ha impugnato tale profilo) della recidiva reiterata infraquinquennale ritualmente contestatagli. 10. Ricorso di LA RV (capo A). 10.1. Le censure del ricorrente (per più versi riproduttive L'appello) sulla erronea valutazione delle fonti di prova suffraganti la sua responsabilità come partecipe del gruppo camorristico TO sono all'evidenza contraddette dalle emergenze processuali analizzate dalla sentenza di appello. Le chiamate in correità di coimputati coinvolgenti l'imputato nella compagine organizzativa della cellula camorristica sono univoche e convergenti e alle stesse si sovrappongono le ripetute conversazioni che focalizzano un suo non marginale ruolo nelle operazioni di imposizione forzosa delle macchinette in più locali pubblici. Tant'è che tutti i sodali, come precisa la Corte di Appello, si rivolgono a lui (primo fra tutti l'autorevole TO 21 AM con cui risulta essere in più stretto contatto) per quanto concerne l'installazione delle macchinette e le attività propedeutiche (sentenza, p. 100). Le rivalutazioni di natura meramente fattuale del compendio probatorio prefigurate con il ricorso non possono trovare spazio nella presente sede di legittimità a fronte della coerente analisi storica e valutativa, immune da censure logiche, sviluppata dalla Corte territoriale nel mettere a fuoco il contegno criminoso tenuto dal RV e il suo connesso stabile inserimento nel sodalizio camorristico (sentenza, p. 102: "Egli non è soltanto, come prospettato dalla difesa, un tecnico con competenze specifiche sulle macchinette, ma è pienamente consapevole dl sistema illecito di imposizione dei videogiochi nei locali commerciali, come emerge chiaramente dal tenore inequivoco delle conversazioni intercettate"). : 10.2. Le evenienze delle indagini preliminari ripercorse in modo analitico dalle due conformi decisioni di merito valgono a rendere prive di pregio le doglianze del ricorrente sulla mancata sussunzione della illecita condotta del prevenuto nell'area del favoreggiamento personale. Si tratta di doglianze che replicano senza troppe varianti le omologhe censure sollevate con i ricorsi dei coimputati Di DO e SI NE, afferenti ad un tema (rapporti ed elementi differenziali tra le fattispecie di cui agli artt. $ 416 bis e 378 c.p.) già esaminato in precedenza e di cui si è esposta l'inconferenza + nella vicenda oggetto di ricorso con valutazioni alle quali è sufficiente fare rinvio (antea, § 4.2.). Al rigetto delle impugnazioni dei nove ricorrenti segue per legge la loro condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, così deciso il 24 giugno 2014 Presidente Il consigliere estensore Frances PROH Giacomo OLni Wove DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 FEB 2015, IIL IA OF CA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A R P U Piera Esposito S 2 22 2