Sentenza 17 gennaio 2011
Massime • 2
Non rileva, ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia, la reciprocità delle aggressioni.
La circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 non è assorbita nella fattispecie materiale del delitto di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2011, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2011 |
Testo completo
M 30 18 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI Sezione penale composta dagli Ill.mi signori: Udienza pubblica 17 gennaio 2011 dott. Giovanni De Roberto Presidente
Antonio Stefano Agrò Consigliere r. g. n. 22914/10 66 Franco Ippolito 66
Vincenzo Rotundo 66 sent. n. 87 Giorgio Fidelbo 66
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da MA TI contro la sentenza 23 ottobre 2009 della Corte d'Appello di Napoli.
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò.
Udito il P.G. Fausto De Santis che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato Ercole Ragozzini.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 23 ottobre 2009, la Corte d'Appello di Napoli, confermava la dichiarazione di responsabilità di MA TI per i reati di lesione, violenza privata e ricettazione e, ritenuti i fatti contestati nel capo A assorbiti in quelli di cui al capo E (illecita concorrenza con minaccia e violenza) con l'aggravante dell'agevolazione di associazione camorristica, rideterminava la pena a suo carico in sei anni di reclusione.
La vicenda in esame riguardava la società di autotrasporto ammalati denominata Associazione Croce
Cangiani di cui il TI era presidente, gruppo che, con violenza, minaccia, intimazioni, danneggiamenti e furti intendeva sbarazzarsi di imprese concorrenti quali Croce Azzurra, Croce Ambrosiana, Fili Bourelly
s.n.c. per il servizio di trasporto negli ospedali collinari.
2. Contro questa sentenza ricorre il TI, il quale con un primo motivo deduce la violazione dell'art 513 bis c.p. perché nella specie non si era realizzato alcun fatto di storno di dipendenti e di boicottaggio. Gli episodi accertati riguardavano invece aggressioni reciproche, in un clima di reciproco e patologico antagonismo, senza però escludere una logica concorrenziale di mercato.
D'altra parte, per ciò che concerne i danneggiamenti, non era emerso alcun elemento idoneo a identificare nel ricorrente l'autore o il mandante dei fatti illeciti per i quali sono stati assolti i coimputati Di AI e
PO, mentre viceversa e contraddittoriamente il TI non è stato assolto.
3. Tale contraddizione si manifesta ancora più grave per quanto riguarda l'aggravante dell'art.7 1. n.203 del
1991, mantenuta ferma, ma senza alcuna motivazione, per il solo TI in relazione a una condotta contestata in concorso con il Di AI e il PO.
4. D'altronde la responsabilità del ricorrente, in funzione di mandante, si appoggerebbe su congetture derivanti dal suo ruolo di Presidente, cioè a dire in base a una massima di esperienza ormai rifiutata dalla giurisprudenza unanime.
Al riguardo la sentenza impugnata non avrebbe risposto a specifiche deduzioni sulla mancata identificazione degli anonimi che avevano detto di agire quali emissari di MA TI e sul fatto che i propalanti avevano richiamato proprie sensazioni, come tali inutilizzabili, propalanti che per di più erano in aperto conflitto di interessi con il ricorrente e perciò non "estranei" all'esito del processo.
-5. Quanto all'aggravante mafiosa secondo motivo - la stessa sentenza riconosce che il TI non appartiene ad alcun clan della camorra e non è emerso che al ricorrente potessero ricondursi episodi di incendi o di danneggiamento delle ambulanze.
Non v'era insomma nella specie né l'intento di agevolare la camorra né il ricorso al metodo mafioso, se non nelle supposizioni e nelle opinioni personali delle vittime. E d'altronde la sentenza svelerebbe la sua illogicità laddove, come già è stato ricordato, in relazione alla medesima condotta contestata a titolo di concorso pieno a tre imputati (capo b), l'aggravante mafiosa è stata epurata per due di questi ma non per il ricorrente.
L'aggravante insomma è stata riconosciuta in base ad illazioni e contraddittoriamente anche considerando l'esclusione della circostanza nei confronti del coimputato D'ND.
6. Con un terzo ed ultimo subordinato motivo il ricorrente lamenta poi il mancato riconoscimento delle attenuanti del risarcimento del danno e di quelle generiche. Considerato in diritto
1. Il ricorso non ha fondamento.
In ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art.513 bis c.p. va ribadito che disposizione riguarda qualunque attività svolta in forma imprenditoriale e che è diretta a punire le condotte di concorrenza attuate con atti di coartazione. Tanto posto, appare chiaro che nella specie la norma trova applicazione, trattandosi di continue minacce e violenze esercitate sulle imprese rivali, anche con storno del personale, allo scopo palesemente espresso di eliminarle dal mercato.
Inconducente è poi il rilievo che si trattava di aggressione reciproche, con patologico e reciproco antagonismo, perché, ferma restando l'apoditticità dell'assunto, esso semmai varrebbe a riconoscere la violazione dell'art.513 bis c.p. anche da parte delle altre imprese, ma non potrebbe certo escludere la rilevanza dei comportamenti addebitati al TI in relazione alla norma in esame.
2. Al limite dell'ammissibilità sono poi gli argomenti con i quali si contesta l'accertamento della responsabilità del ricorrente, posto che, quando le testimonianze non narrano di un suo diretto intervento, non è la qualità di presidente che è servita ad attribuirgli il ruolo di mandante delle aggressioni. Tale ruolo invece è stato ricavato da quanto gli stessi aggressori espressamente affermavano durante le aggressioni, in perfetta coerenza con la politica di accaparramento del mercato per la Croce Cangiani perseguita dal TI.
Su questo punto le numerose testimonianze raccolte si sostanziano nella narrazione di episodi precisi e non, come si vuole, in impressioni. Esse hanno riscontrato quanto affermato in ordine alle intimidazione dai rappresentanti delle ditte rivali, così essendo stato esperito quel controllo di attendibilità su costoro, che a torto si afferma non essere stato reso.
5. Circa l'aggravante di cui all'art.7 1. 203 del 1991, non può ipotizzarsi un assorbimento tra le violenze previste dall'art.513 bis c.p. e la circostanza in parola perché essa, nella specie, si sostanzia in un preciso riferimento all'azione di individuati clan camorristici.
Quanto poi all'esclusione dell'aggravante nei confronti di altri imputati correttamente la sentenza spiega che fu il solo TI ad evocare nelle vittime il marchio mafioso delle numerose violenze da lui perpetrate,
mentre i due “esenti” sono stati ritenuti colpevoli di un unico episodio delittuoso.
6. Circa infine le attenuanti, il risarcimento operato è stato ritenuto insufficiente con giudizio oggi non specificamente contestato. A loro volta le attenuanti generiche sono state negate in base a congrua valutazione di pericolosità del ricorrente.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2011
a DEPOSITATO IN CANCELLERIAI
oggi 27 GEN 2011
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