Articolo 11 della Legge 18 marzo 2008, n. 48
Articolo 10Articolo 12
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5 aprile 2008
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Versione
26 luglio 2008
Art. 11. Competenza 1. All' articolo 51 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale , le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale , introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all' articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. ))
Entrata in vigore il 26 luglio 2008
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