CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 528/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Arezzo - Viale Matteotti N. 16 50132 Firenze FI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Iv Novembre 105 10048 Lessolo TO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 234/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 1
e pubblicata il 10/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00776202200000117000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00776202200000117000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00776202200000117000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00776202200000117000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI AREZZO ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.234/01/22, resa dalla CTP di Arezzo all'udienza dell'8 novembre 2022.
Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1, avverso l'Avviso di iscrizione ipotecaria sopraindicato, relativo a maggiori imposte non pagate.
Al riguardo la parte appellante ha ipotizzato:
1) VIOLAZIONE DELL'ART. 156 C.P.C.: INAMMISSIBILITA' DELLA CONTESTAZIONE DI MANCATA
NOTIFICA PER TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO;
2) VIOLAZIONE ARTT. 26 DPR 602/73 E 60 DPR 600/73 PER AVER DICHIARATO INESTENTE LA
NOTIFICA IN QUANTO PROVENIENTE DA UN INDIRIZZO NON PRESENTE NEI PUBBLICI ELENCHI -
INAPPLICABILITA' DELLA L. 53/94 ALLA NOTIFICA DI ATTI ESATTORIALI.
Al riguardo la parte non risulta costituita in giudizio.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle argomentazioni e delle documentazioni in atti, ribadite dal patrocinante comparso, unico costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio valuta fondato il presente appello alla luce del principio assorbente della cd. ragione più liquida (cfr. Cass. SS.UU. 9936/14 e le successive sez. semplici 363/19 - 9309/20 - 5832/21).
In effetti l'Agenzia ha illustrato con copiosi richiami (pagg. 4-15) l'evoluzione della interpretazione giurisprudenziale del noto thema decidendum (notifica da indirizzo NON-INIPEC) che oramai deve dirsi consolidata a favore delle tesi della Agenzia (cfr. Cass. SS.UU: 23620/18 – 15979/19 -982/23 - 6015/23 –
7175/23)
Conseguenza di quanto sopra è la regolarità della notifica dell'atto contestato che, pertanto, risulta tardivamente impugnato.
Ciò detto l'Appello deve essere accolto ma in relazione alla liquidazione delle spese la soluzione solo giurisprudenziale della fattispecie determina il Collegio alla compensazione delle stesse.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'Appello e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente-relatore
(AR RE)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
06/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 528/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Arezzo - Viale Matteotti N. 16 50132 Firenze FI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Iv Novembre 105 10048 Lessolo TO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 234/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 1
e pubblicata il 10/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00776202200000117000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00776202200000117000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00776202200000117000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00776202200000117000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI AREZZO ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.234/01/22, resa dalla CTP di Arezzo all'udienza dell'8 novembre 2022.
Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1, avverso l'Avviso di iscrizione ipotecaria sopraindicato, relativo a maggiori imposte non pagate.
Al riguardo la parte appellante ha ipotizzato:
1) VIOLAZIONE DELL'ART. 156 C.P.C.: INAMMISSIBILITA' DELLA CONTESTAZIONE DI MANCATA
NOTIFICA PER TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO;
2) VIOLAZIONE ARTT. 26 DPR 602/73 E 60 DPR 600/73 PER AVER DICHIARATO INESTENTE LA
NOTIFICA IN QUANTO PROVENIENTE DA UN INDIRIZZO NON PRESENTE NEI PUBBLICI ELENCHI -
INAPPLICABILITA' DELLA L. 53/94 ALLA NOTIFICA DI ATTI ESATTORIALI.
Al riguardo la parte non risulta costituita in giudizio.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle argomentazioni e delle documentazioni in atti, ribadite dal patrocinante comparso, unico costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio valuta fondato il presente appello alla luce del principio assorbente della cd. ragione più liquida (cfr. Cass. SS.UU. 9936/14 e le successive sez. semplici 363/19 - 9309/20 - 5832/21).
In effetti l'Agenzia ha illustrato con copiosi richiami (pagg. 4-15) l'evoluzione della interpretazione giurisprudenziale del noto thema decidendum (notifica da indirizzo NON-INIPEC) che oramai deve dirsi consolidata a favore delle tesi della Agenzia (cfr. Cass. SS.UU: 23620/18 – 15979/19 -982/23 - 6015/23 –
7175/23)
Conseguenza di quanto sopra è la regolarità della notifica dell'atto contestato che, pertanto, risulta tardivamente impugnato.
Ciò detto l'Appello deve essere accolto ma in relazione alla liquidazione delle spese la soluzione solo giurisprudenziale della fattispecie determina il Collegio alla compensazione delle stesse.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'Appello e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente-relatore
(AR RE)