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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagno A Ripoli - Via Fratelli Orsi 22 50012 Bagno A Ripoli FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 632 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 633 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorso n. 219/2025 TRA
- Ricorrente: Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, domiciliata presso il loro studio in Firenze
- Resistente: Comune di Bagno a Ripoli, Area Gestione Risorse – Servizio Risorse Tributarie, rappresentato dal Dirigente Dott. Nominativo_1
OGGETTO: impugnazione degli avvisi di accertamento IMU nn. 631, 632, 633 del 30/10/2024 per gli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, relativi agli immobili siti in Indirizzo_1 e Indirizzo_2, Bagno a Ripoli, per omesso versamento dell'imposta e richiesta di esenzione come abitazione principale.
PREMESSE IN FATTO La ricorrente Ricorrente_1 impugna gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2019, 2020 e 2021, emessi dal Comune di Bagno a Ripoli, aventi ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta relativa agli immobili di sua proprietà in Indirizzo_1 (cat. A/2, classe 4, vani 7) e Indirizzo_2 (cat. C/2, magazzino). Gli avvisi sono fondati su controlli d'ufficio e risultanze delle banche dati ministeriali e comunali, che attestano l'assenza di versamenti IMU per gli anni in contestazione. Gli importi richiesti sono pari, per ciascun anno, a € 1.442,00 di imposta, € 432,60 di sanzioni (30%), interessi calcolati annualmente e spese di notifica, per un totale di € 2.004,00 (2019), € 2.003,00 (2020-2021).
La difesa della contribuente, con ricorso depositato nei termini, deduce la nullità degli avvisi per difetto di motivazione e, nel merito, l'illegittimità della pretesa tributaria in quanto l'immobile costituisce da sempre l'abitazione principale della ricorrente e del suo nucleo familiare, con diritto all'esenzione IMU. La ricorrente fonda la propria posizione su documentazione anagrafica, dichiarazioni sostitutive, atti di donazione, modelli fiscali, consumi delle utenze, oltre a memoria illustrativa e memoria integrativa, allegando ampia prova documentale. La richiesta di annullamento era già stata proposta in autotutela, senza esito favorevole.
Il Comune, costituendosi in giudizio, eccepisce la correttezza degli avvisi, affermando che la ricorrente, pur proprietaria degli immobili, risultava convivente con i genitori nell'immobile di proprietà del padre, e che la suddivisione anagrafica del nucleo familiare è stata formalizzata solo nel 2025. Quindi, secondo il
Comune, non sussisterebbero i requisiti di coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale necessari per l'esenzione IMU negli anni oggetto di accertamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Fatti e istruttoria
■ Gli avvisi di accertamento IMU sono stati notificati alla ricorrente il 18 dicembre 2024. Gli atti riportano la motivazione, i riferimenti catastali, i calcoli dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, nonché le modalità di pagamento e le conseguenze del mancato pagamento. Sono allegati anche i modelli F24 per il versamento.
■ La contribuente, con ricorso tempestivo e memoria illustrativa, documenta di aver sempre avuto la residenza anagrafica nell'immobile di Indirizzo_1, con i figli, e di aver dimorato stabilmente nel medesimo immobile, comprovando la destinazione abitativa principale mediante: dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio di terzo (Nominativo_2), modelli 730, atti di donazione, documentazione sulle forniture di utenze domestiche, corrispondenza Società_1, fatture utenze, e mutazione anagrafica. ■ La memoria difensiva del Comune insiste sulla prevalenza delle risultanze dei registri anagrafici per gli anni 2019-2021 e sulla non retroattività della mutazione anagrafica formalizzata solo nel 2025. Il
Comune ritiene irrilevanti le dichiarazioni sostitutive e la documentazione sulle utenze rispetto al dato anagrafico ufficiale.
- Prove e documentazione prodotta
■ Documenti probatori allegati dalla ricorrente: stato di famiglia storico, dichiarazione sostitutiva di terzo, contratti di comodato e donazione, modelli fiscali, fatture e contratti di utenza domestica, corrispondenza Società_1, certificazioni anagrafiche, sentenze e giurisprudenza tributaria, oltre a istanza e memoria in autotutela.
■ Documenti allegati dal Comune: certificati anagrafici, avvisi di accertamento, note interne, mutazione anagrafica del 2025, certificazione dello stato di famiglia, comunicazioni TARI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio risultano regolarmente notificati e motivati, con indicazione degli estremi catastali degli immobili, degli importi, delle norme applicate e delle istruzioni per ricorso/autotutela.
- La questione centrale riguarda la sussistenza, negli anni d'imposta 2019-2021, dei requisiti per l'esenzione IMU per abitazione principale, secondo la normativa vigente e come interpretata dalla Corte
Costituzionale (sent. 209/2022), che ha escluso la rilevanza del nucleo familiare nel senso di obbligare tutti i componenti ad avere residenza e dimora abituale nell'immobile, richiedendo invece tali requisiti solo per il possessore.
- La ricorrente ha fornito ampia documentazione a sostegno della propria tesi: la residenza anagrafica nell'immobile di Indirizzo_1 e la dimora abituale risultano provate da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, stato di famiglia storico, consumi delle utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefonia), corrispondenza Società_1 sull'applicazione della tariffa residenti, modelli fiscali e dichiarazioni di terzi (Nominativo_2) che confermano la presenza stabile della ricorrente e dei figli nell'immobile citato.
- La mutazione anagrafica che ha formalizzato la separazione del nucleo familiare rispetto a quello dei genitori è intervenuta nel 2025, ma la documentazione prodotta attesta una situazione di fatto già stabile negli anni oggetto di accertamento.
- Il Comune si fonda sulle risultanze anagrafiche e sulla presunta convivenza della ricorrente con i genitori, ma la giurisprudenza tributaria e le sentenze prodotte dalla ricorrente valorizzano la prova della dimora abituale anche attraverso elementi presuntivi e documentali diversi dal dato anagrafico formale.
- Gli avvisi di accertamento, sia pure formalmente motivati, non tengono conto della complessiva situazione di fatto e della documentazione prodotta dalla ricorrente, che dimostra la coincidenza di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile di proprietà, per tutti gli anni oggetto di accertamento. Alla luce di quanto sopra esposto,
pertanto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 219/2025 proposto da Ricorrente_1 contro il Comune di Bagno a Ripoli, così dispone:
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, in composizione monocratica, ○ Accoglie il ricorso;
○ Annulla gli avvisi di accertamento IMU nn. 631, 632, 633 del 30/10/2024, relativi agli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, per gli immobili siti in Indirizzo_1 e Indirizzo_2, Bagno a Ripoli;
○ Dichiara non dovute le somme richieste a titolo di IMU, sanzioni, interessi e spese di notifica per i suddetti anni, essendo riconosciuto il diritto all'esenzione per abitazione principale ai sensi della normativa vigente e della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022; ○ Compensa tra le parti le spese del giudizio, attesa la particolarità della questione e la recente evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagno A Ripoli - Via Fratelli Orsi 22 50012 Bagno A Ripoli FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 632 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 633 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorso n. 219/2025 TRA
- Ricorrente: Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, domiciliata presso il loro studio in Firenze
- Resistente: Comune di Bagno a Ripoli, Area Gestione Risorse – Servizio Risorse Tributarie, rappresentato dal Dirigente Dott. Nominativo_1
OGGETTO: impugnazione degli avvisi di accertamento IMU nn. 631, 632, 633 del 30/10/2024 per gli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, relativi agli immobili siti in Indirizzo_1 e Indirizzo_2, Bagno a Ripoli, per omesso versamento dell'imposta e richiesta di esenzione come abitazione principale.
PREMESSE IN FATTO La ricorrente Ricorrente_1 impugna gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2019, 2020 e 2021, emessi dal Comune di Bagno a Ripoli, aventi ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta relativa agli immobili di sua proprietà in Indirizzo_1 (cat. A/2, classe 4, vani 7) e Indirizzo_2 (cat. C/2, magazzino). Gli avvisi sono fondati su controlli d'ufficio e risultanze delle banche dati ministeriali e comunali, che attestano l'assenza di versamenti IMU per gli anni in contestazione. Gli importi richiesti sono pari, per ciascun anno, a € 1.442,00 di imposta, € 432,60 di sanzioni (30%), interessi calcolati annualmente e spese di notifica, per un totale di € 2.004,00 (2019), € 2.003,00 (2020-2021).
La difesa della contribuente, con ricorso depositato nei termini, deduce la nullità degli avvisi per difetto di motivazione e, nel merito, l'illegittimità della pretesa tributaria in quanto l'immobile costituisce da sempre l'abitazione principale della ricorrente e del suo nucleo familiare, con diritto all'esenzione IMU. La ricorrente fonda la propria posizione su documentazione anagrafica, dichiarazioni sostitutive, atti di donazione, modelli fiscali, consumi delle utenze, oltre a memoria illustrativa e memoria integrativa, allegando ampia prova documentale. La richiesta di annullamento era già stata proposta in autotutela, senza esito favorevole.
Il Comune, costituendosi in giudizio, eccepisce la correttezza degli avvisi, affermando che la ricorrente, pur proprietaria degli immobili, risultava convivente con i genitori nell'immobile di proprietà del padre, e che la suddivisione anagrafica del nucleo familiare è stata formalizzata solo nel 2025. Quindi, secondo il
Comune, non sussisterebbero i requisiti di coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale necessari per l'esenzione IMU negli anni oggetto di accertamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Fatti e istruttoria
■ Gli avvisi di accertamento IMU sono stati notificati alla ricorrente il 18 dicembre 2024. Gli atti riportano la motivazione, i riferimenti catastali, i calcoli dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, nonché le modalità di pagamento e le conseguenze del mancato pagamento. Sono allegati anche i modelli F24 per il versamento.
■ La contribuente, con ricorso tempestivo e memoria illustrativa, documenta di aver sempre avuto la residenza anagrafica nell'immobile di Indirizzo_1, con i figli, e di aver dimorato stabilmente nel medesimo immobile, comprovando la destinazione abitativa principale mediante: dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio di terzo (Nominativo_2), modelli 730, atti di donazione, documentazione sulle forniture di utenze domestiche, corrispondenza Società_1, fatture utenze, e mutazione anagrafica. ■ La memoria difensiva del Comune insiste sulla prevalenza delle risultanze dei registri anagrafici per gli anni 2019-2021 e sulla non retroattività della mutazione anagrafica formalizzata solo nel 2025. Il
Comune ritiene irrilevanti le dichiarazioni sostitutive e la documentazione sulle utenze rispetto al dato anagrafico ufficiale.
- Prove e documentazione prodotta
■ Documenti probatori allegati dalla ricorrente: stato di famiglia storico, dichiarazione sostitutiva di terzo, contratti di comodato e donazione, modelli fiscali, fatture e contratti di utenza domestica, corrispondenza Società_1, certificazioni anagrafiche, sentenze e giurisprudenza tributaria, oltre a istanza e memoria in autotutela.
■ Documenti allegati dal Comune: certificati anagrafici, avvisi di accertamento, note interne, mutazione anagrafica del 2025, certificazione dello stato di famiglia, comunicazioni TARI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio risultano regolarmente notificati e motivati, con indicazione degli estremi catastali degli immobili, degli importi, delle norme applicate e delle istruzioni per ricorso/autotutela.
- La questione centrale riguarda la sussistenza, negli anni d'imposta 2019-2021, dei requisiti per l'esenzione IMU per abitazione principale, secondo la normativa vigente e come interpretata dalla Corte
Costituzionale (sent. 209/2022), che ha escluso la rilevanza del nucleo familiare nel senso di obbligare tutti i componenti ad avere residenza e dimora abituale nell'immobile, richiedendo invece tali requisiti solo per il possessore.
- La ricorrente ha fornito ampia documentazione a sostegno della propria tesi: la residenza anagrafica nell'immobile di Indirizzo_1 e la dimora abituale risultano provate da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, stato di famiglia storico, consumi delle utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefonia), corrispondenza Società_1 sull'applicazione della tariffa residenti, modelli fiscali e dichiarazioni di terzi (Nominativo_2) che confermano la presenza stabile della ricorrente e dei figli nell'immobile citato.
- La mutazione anagrafica che ha formalizzato la separazione del nucleo familiare rispetto a quello dei genitori è intervenuta nel 2025, ma la documentazione prodotta attesta una situazione di fatto già stabile negli anni oggetto di accertamento.
- Il Comune si fonda sulle risultanze anagrafiche e sulla presunta convivenza della ricorrente con i genitori, ma la giurisprudenza tributaria e le sentenze prodotte dalla ricorrente valorizzano la prova della dimora abituale anche attraverso elementi presuntivi e documentali diversi dal dato anagrafico formale.
- Gli avvisi di accertamento, sia pure formalmente motivati, non tengono conto della complessiva situazione di fatto e della documentazione prodotta dalla ricorrente, che dimostra la coincidenza di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile di proprietà, per tutti gli anni oggetto di accertamento. Alla luce di quanto sopra esposto,
pertanto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 219/2025 proposto da Ricorrente_1 contro il Comune di Bagno a Ripoli, così dispone:
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, in composizione monocratica, ○ Accoglie il ricorso;
○ Annulla gli avvisi di accertamento IMU nn. 631, 632, 633 del 30/10/2024, relativi agli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, per gli immobili siti in Indirizzo_1 e Indirizzo_2, Bagno a Ripoli;
○ Dichiara non dovute le somme richieste a titolo di IMU, sanzioni, interessi e spese di notifica per i suddetti anni, essendo riconosciuto il diritto all'esenzione per abitazione principale ai sensi della normativa vigente e della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022; ○ Compensa tra le parti le spese del giudizio, attesa la particolarità della questione e la recente evoluzione normativa e giurisprudenziale.