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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/05/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30048/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30048/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZEI GABRIELE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARGHINI CP_1 C.F._2
CESARINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARGHINI Controparte_2 C.F._3
CESARINA
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 19 febbraio 2025: per l'attrice insiste nelle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183 cpc Parte_1
e nel merito “Voglia l'Ill.mo Giudice, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza disattesa e reietta e previa ogni occorrente declaratoria condannare i signori e a CP_1 Controparte_2
restituire e rimettere immediatamente il bene, come descritto in atti, posto in Marciana (LI) frazione
Procchio Strada Provinciale per Marciana Marina – Portoferraio distinto al NCEU di detto Comune al foglio 45 mappale 99 subalterno 602, nella detenzione, complessiva e pro quota, della comunione anch'essa meglio precisata in narrativa esistente tra i signori per una quota, il sig. Parte_1
, per altra quota, ed signori , , CP_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 ed per l'ulteriore quota. Il tutto con condanna del convenuto e/o della CP_7 CP_1
pagina 1 di 4 convenuta anche in via solidale tra loro, al pagamento in favore della comunione e Controparte_2 pro quota dell'indennizzo, da determinarsi all'esito dell'espletanda istruttoria ed eventualmente nella misura ritenuta di giustizia da parte del Giudice, conseguente all'utilizzo ed ai frutti goduti da parte del comodante e/o della comodataria quale titolare della ditta “Il Gelato degli Artisti di Controparte_2
Fornaciari Romina” impresa individuale (P. VA ), a partire dal 15/04/2015 e sino P.IVA_1 all'effettivo rilascio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per i convenuti e “Nel merito si chiede il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'azione in quanto palesemente infondata. Con vittoria di spese e competenze processuali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 7 agosto 2022, e quali Parte_2 Controparte_8
procuratori generali di citavano dinanzi al Tribunale di Livorno IVO Parte_1 CP_1
e domandavano la condanna dei convenuti a restituire e rimettere Controparte_2
immediatamente il bene, posto in Marciana (LI) frazione Procchio Strada Provinciale per Marciana
Marina – Portoferraio distinto al NCEU di detto Comune al foglio 45 mappale 99 subalterno 602, nel possesso dell'attrice comproprietaria dell'area, nonché la condanna dei convenuti, in via solidale tra loro, al pagamento di un indennizzo conseguente all'utilizzo ed ai frutti goduti da parte del comodante e/o della comodataria quale titolare della ditta “Il Gelato degli Artisti di Fornaciari Controparte_2
Romina” impresa individuale (P. VA , a partire dal 15/04/2015 e sino all'effettivo P.IVA_1
rilascio.
II. Con comparsa depositata in data 27 settembre 2022 si costituivano in giudizio
[...]
chiedevano il rigetto della domanda attrice, deducendo che: CP_2 CP_1
l'attrice aveva già proposto una domanda giudiziale volta alla rivendica della Parte_1
comproprietà proprietà dell'area, conseguendo la pronuncia di rigetto della sentenza del Tribunale di
Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio, n.13/2019 del 5 marzo 2019; eccepiva quindi il giudicato ai sensi dell'art. 2909 cc;
la domanda era comunque infondata in fatto e in diritto.
III. In data 12 giugno 2024 si costituiva personalmente in giudizio Parte_1
IV. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti e dei testimoni introdotti dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 L'eccezione di giudicato ai sensi dell'art. 2909 cc è fondata e deve essere accolta.
Con l'atto di citazione i procuratori hanno dedotto che la loro rappresentata “è Parte_1 comproprietaria dell'area cortilizia posta in Marciana (LI) frazione Procchio Strada Provinciale per
Marciana Marina – Portoferraio distinta al NCEU di detto Comune al foglio 45 mappale 99 subalterno 602” e l'azione giudiziale viene qualificata come azione negatoria ai sensi dell'art. 949 cc in quanto l'attrice deduce che l'area di comproprietà è stata occupata dai convenuti CP_1
cosi da impedire alla di fare parimenti uso dell'area in Controparte_2 Parte_1
contestazione.
Analoga domanda è già stata decisa dal Tribunale di Livorno sezione distaccata di Portoferraio con la sentenza n.13/2019 del 5 marzo 2019, che concludeva il processo civile nell'ambito del quale aveva convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
Co ed nonché e per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_7 Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 1102 c.c. e/o per i motivi di diritto che il Giudice vorrà ravvisare nei fatti esposti in narrativa, dell'utilizzo della corte comune posta in Procchio, Marciana, Via delle Ginestre e contraddistinta al NCT foglio 45, mappale 99, sub, 601 con ogni conseguenziale ordine ai convenuti di cessare l'utilizzo della corte comune assegnata in CP_2
uso esclusivo anche alla e a rimuovere ogni ostacolo che impedisce alla di Parte_1 Parte_1 utilizzare la parte di corte comune. Quanto ai signori di rimuovere ogni ostacolo all'accesso alla CP_3 corte comune e con l'ordine di astenersi da detti comportamenti che impediscono il pari uso della corte comune. Con conseguente condanna dei Sigg.ri ST e in solido tra loro, così come in CP_2 epigrafe, al pagamento in favore di della somma di € 12.000,00 quale indennità per il Parte_1
mancato utilizzo della corte oggetto di giudizio oltre al risarcimento per i danno non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa in € 10.000,00. O nei diversi maggiori o minori importi che risulteranno di giustizia”.
Il Tribunale ha già accertato con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 cc nei confronti he anno diritto di occupare e usare Parte_1 CP_1 Controparte_2
l'area e che on ha diritto di impedirlo. Parte_1
Deve, comunque, essere precisato che il comproprietario dell'area, ha diritto ai CP_1
sensi dell'art. 1102 cc di usare l'area e il posizionamento di sedie e ombrelloni non costituisce un uso che impedisce alla i fare parimenti uso dell'area. Parte_1
pagina 3 di 4 Peraltro, l'art. 1102 cc statuisce che ciascun comproprietario può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa e posizionamento di sedie e ombrelloni costituisce una modificazione nel senso della norma appena citata.
L'uso in parola viene effettuato solo nella stagione estiva in base alla deposizione di
[...]
, nipote di la quale ha dichiarato all'udienza del 21 febbraio 2024 che “ho Tes_1 Parte_1
visto che in estate sulla corte di cui ho detto, quando la gelateria è aperta, vengono messi gli ombrelloni e le sedie per i clienti della . D'inverno la corte è delimitata con vasi per i fiori, d'inverno la Parte_3
gelateria è chiusa”.
Quindi, l'uso della cosa comunale è limitato al periodo estivo e non può ritenersi che tale uso limitato possa integrare un impedimento all'uso da parte di o una turbativa e molestia ai sensi Parte_1
dell'art. 949 cc. soccombente, viene condannata a pagare ai sensi dell'art. 91 cpc a titolo di rimborso Parte_1
delle spese processuali a in solido tra loro, la somma Controparte_2 CP_1
di euro 8.000,00 a titolo di onorari, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, della durata del processo civile, della lunga attività istruttoria e dei numerosi atti processuali depositati dai convenuti, oltre al rimborso delle spese processuali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_2 CP_1
disattesa e respinta, così provvede;
respinge le domande di Parte_1
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 [...]
in solido tra loro, la somma di euro 8.000,00 a titolo di onorari, CP_2 CP_1
oltre al rimborso delle spese processuali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30048/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZEI GABRIELE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARGHINI CP_1 C.F._2
CESARINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARGHINI Controparte_2 C.F._3
CESARINA
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 19 febbraio 2025: per l'attrice insiste nelle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183 cpc Parte_1
e nel merito “Voglia l'Ill.mo Giudice, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza disattesa e reietta e previa ogni occorrente declaratoria condannare i signori e a CP_1 Controparte_2
restituire e rimettere immediatamente il bene, come descritto in atti, posto in Marciana (LI) frazione
Procchio Strada Provinciale per Marciana Marina – Portoferraio distinto al NCEU di detto Comune al foglio 45 mappale 99 subalterno 602, nella detenzione, complessiva e pro quota, della comunione anch'essa meglio precisata in narrativa esistente tra i signori per una quota, il sig. Parte_1
, per altra quota, ed signori , , CP_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 ed per l'ulteriore quota. Il tutto con condanna del convenuto e/o della CP_7 CP_1
pagina 1 di 4 convenuta anche in via solidale tra loro, al pagamento in favore della comunione e Controparte_2 pro quota dell'indennizzo, da determinarsi all'esito dell'espletanda istruttoria ed eventualmente nella misura ritenuta di giustizia da parte del Giudice, conseguente all'utilizzo ed ai frutti goduti da parte del comodante e/o della comodataria quale titolare della ditta “Il Gelato degli Artisti di Controparte_2
Fornaciari Romina” impresa individuale (P. VA ), a partire dal 15/04/2015 e sino P.IVA_1 all'effettivo rilascio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per i convenuti e “Nel merito si chiede il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'azione in quanto palesemente infondata. Con vittoria di spese e competenze processuali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 7 agosto 2022, e quali Parte_2 Controparte_8
procuratori generali di citavano dinanzi al Tribunale di Livorno IVO Parte_1 CP_1
e domandavano la condanna dei convenuti a restituire e rimettere Controparte_2
immediatamente il bene, posto in Marciana (LI) frazione Procchio Strada Provinciale per Marciana
Marina – Portoferraio distinto al NCEU di detto Comune al foglio 45 mappale 99 subalterno 602, nel possesso dell'attrice comproprietaria dell'area, nonché la condanna dei convenuti, in via solidale tra loro, al pagamento di un indennizzo conseguente all'utilizzo ed ai frutti goduti da parte del comodante e/o della comodataria quale titolare della ditta “Il Gelato degli Artisti di Fornaciari Controparte_2
Romina” impresa individuale (P. VA , a partire dal 15/04/2015 e sino all'effettivo P.IVA_1
rilascio.
II. Con comparsa depositata in data 27 settembre 2022 si costituivano in giudizio
[...]
chiedevano il rigetto della domanda attrice, deducendo che: CP_2 CP_1
l'attrice aveva già proposto una domanda giudiziale volta alla rivendica della Parte_1
comproprietà proprietà dell'area, conseguendo la pronuncia di rigetto della sentenza del Tribunale di
Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio, n.13/2019 del 5 marzo 2019; eccepiva quindi il giudicato ai sensi dell'art. 2909 cc;
la domanda era comunque infondata in fatto e in diritto.
III. In data 12 giugno 2024 si costituiva personalmente in giudizio Parte_1
IV. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti e dei testimoni introdotti dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 L'eccezione di giudicato ai sensi dell'art. 2909 cc è fondata e deve essere accolta.
Con l'atto di citazione i procuratori hanno dedotto che la loro rappresentata “è Parte_1 comproprietaria dell'area cortilizia posta in Marciana (LI) frazione Procchio Strada Provinciale per
Marciana Marina – Portoferraio distinta al NCEU di detto Comune al foglio 45 mappale 99 subalterno 602” e l'azione giudiziale viene qualificata come azione negatoria ai sensi dell'art. 949 cc in quanto l'attrice deduce che l'area di comproprietà è stata occupata dai convenuti CP_1
cosi da impedire alla di fare parimenti uso dell'area in Controparte_2 Parte_1
contestazione.
Analoga domanda è già stata decisa dal Tribunale di Livorno sezione distaccata di Portoferraio con la sentenza n.13/2019 del 5 marzo 2019, che concludeva il processo civile nell'ambito del quale aveva convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
Co ed nonché e per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_7 Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 1102 c.c. e/o per i motivi di diritto che il Giudice vorrà ravvisare nei fatti esposti in narrativa, dell'utilizzo della corte comune posta in Procchio, Marciana, Via delle Ginestre e contraddistinta al NCT foglio 45, mappale 99, sub, 601 con ogni conseguenziale ordine ai convenuti di cessare l'utilizzo della corte comune assegnata in CP_2
uso esclusivo anche alla e a rimuovere ogni ostacolo che impedisce alla di Parte_1 Parte_1 utilizzare la parte di corte comune. Quanto ai signori di rimuovere ogni ostacolo all'accesso alla CP_3 corte comune e con l'ordine di astenersi da detti comportamenti che impediscono il pari uso della corte comune. Con conseguente condanna dei Sigg.ri ST e in solido tra loro, così come in CP_2 epigrafe, al pagamento in favore di della somma di € 12.000,00 quale indennità per il Parte_1
mancato utilizzo della corte oggetto di giudizio oltre al risarcimento per i danno non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa in € 10.000,00. O nei diversi maggiori o minori importi che risulteranno di giustizia”.
Il Tribunale ha già accertato con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 cc nei confronti he anno diritto di occupare e usare Parte_1 CP_1 Controparte_2
l'area e che on ha diritto di impedirlo. Parte_1
Deve, comunque, essere precisato che il comproprietario dell'area, ha diritto ai CP_1
sensi dell'art. 1102 cc di usare l'area e il posizionamento di sedie e ombrelloni non costituisce un uso che impedisce alla i fare parimenti uso dell'area. Parte_1
pagina 3 di 4 Peraltro, l'art. 1102 cc statuisce che ciascun comproprietario può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa e posizionamento di sedie e ombrelloni costituisce una modificazione nel senso della norma appena citata.
L'uso in parola viene effettuato solo nella stagione estiva in base alla deposizione di
[...]
, nipote di la quale ha dichiarato all'udienza del 21 febbraio 2024 che “ho Tes_1 Parte_1
visto che in estate sulla corte di cui ho detto, quando la gelateria è aperta, vengono messi gli ombrelloni e le sedie per i clienti della . D'inverno la corte è delimitata con vasi per i fiori, d'inverno la Parte_3
gelateria è chiusa”.
Quindi, l'uso della cosa comunale è limitato al periodo estivo e non può ritenersi che tale uso limitato possa integrare un impedimento all'uso da parte di o una turbativa e molestia ai sensi Parte_1
dell'art. 949 cc. soccombente, viene condannata a pagare ai sensi dell'art. 91 cpc a titolo di rimborso Parte_1
delle spese processuali a in solido tra loro, la somma Controparte_2 CP_1
di euro 8.000,00 a titolo di onorari, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, della durata del processo civile, della lunga attività istruttoria e dei numerosi atti processuali depositati dai convenuti, oltre al rimborso delle spese processuali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_2 CP_1
disattesa e respinta, così provvede;
respinge le domande di Parte_1
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 [...]
in solido tra loro, la somma di euro 8.000,00 a titolo di onorari, CP_2 CP_1
oltre al rimborso delle spese processuali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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