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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5593/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5593/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CANALI KATIA e dell'avv. ZAMBONINI GIOVANNI;
elettivamente domiciliato in VIA
PRIMO MAGGIO N. 16 42035 CASTELNOVO NE' MONTI, presso il difensore avv. CANALI
KATIA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RA LO , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DE CARBONESI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
RA LO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOSIO Controparte_2 P.IVA_2
GI OM , elettivamente domiciliato in VIA CEFALONIA, N. 70 - CRYSTAL PALACE
25124 BRESCIA presso il difensore avv. BOSIO GI OM
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
BUTTA' ZI e dell'avv. COLAVINCENZO ANTONIO;
elettivamente domiciliati in VIA
MASSONE 14 BOLOGNA presso il difensore avv. BUTTA' ZI
ZO AT
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via principale e nel merito:
previo accertamento della sussistenza sull'autovettura modello Audi Q3 Tg. FX036ML di gravi vizi occulti già sussistenti al momento dell'acquisto tali da rendere detto veicolo inidoneo all'uso e/o della sussistenza di difetto di conformità del bene rispetto a quanto contrattualmente stabilito DICHIARARE la responsabilità della venditrice concessionaria in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Bologna Via dell'Industria n. 36, nella vendita dell'autovettura modello Audi Q3 Tg. FX036ML in solido con la società ,, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, sede legale in Porto Mantovano (MN) Via Atene n° 5, per aver omesso di effettuare le riparazioni attivando la garanzia convenzionale, condotte in dipendenza delle quali sono dipesi gravi danni in capo all'attore e per l'effetto CONDANNARE in solido le predette società a farsi carico di tutti i costi per la riparazione del veicolo Audi Q3 targato
Tg. FX036ML.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertata la sussistenza sull'autovettura modello Audi Q3 Tg. FX036ML di gravi vizi occulti già sussistenti al momento dell'acquisto tali da rendere detto veicolo inidoneo all'uso e/o accertata la sussistenza di difetto di conformità del bene rispetto a quanto contrattualmente stabilito, DICHIARARE la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto il veicolo predetto concluso tra l'attore e la società e per l'effetto CONDANNARE la società in persona Controparte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna Via dell'Industria n. 36,, alla restituzione in favore dell'attore del prezzo di acquisto (comprensivo dei pagamenti effettuati e del valore del veicolo ceduto alla concessionaria al momento dell'acquisto) da quest'ultimo ad oggi corrisposto alla venditrice, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal giorno dalla data di acquisto 31/10/2019 sino al giorno di effettivo pagamento.
In entrambe le ipotesi suindicate:
CONDANNARE le convenute in solido fra loro, ai sensi dll'art.1494 c.c., a risarcire tutti i danni subiti dall'attore nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia secondo le risultanze processuali oltre interessi legali ed il maggior danno da svalutazione monetaria dal dì dell'evento al dì dell'effettivo
pagina 2 di 18 soddisfo., oltre al rimborso dell'importo complessivo di € 2.759,69 versato dall'attore a titolo di onorari spettanti all'Ing. in qualità di CTU nel procedimento per accertamento tecnico CP_4 preventivo dinanzi all'intestato Tribunale R.G. n° 13492/2020, per € 1.339,26, e dell'Ing. CP_5
in qualità di CTP per € 1.420,43, Giudice Dott.ssa Alessandra Arceri, ed alle spese di lite
[...] relative al medesimo procedimento da liquidarsi in € 1.831,00 oltre I.V.A. e C.P.A. o nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
CONDANNARE le convenute alla rifusione di tutte le spese e i compensi del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15% ed accessori di legge”;
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via principale:
Respingersi tutte le domande di parte attrice nei confronti della perché Controparte_2 infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale:
Accertato che non ha pagato alla la fattura n. Parte_1 Controparte_2
1027 del 6 luglio 2020 e la commessa di officina n. 64895 emessa il 30/06/2021, condannare
a pagare alla l'importo di Euro 7.348,00= Parte_1 Controparte_6
IVA inclusa di cui alla fattura n. 1027 del 6 luglio 2020 e l'importo di Euro 485,00= IVA inclusa di cui alla commessa di officina n. 64895 emessa il 30/06/2021 (docc. 8-9-10), oltre interessi di mora ex
D.Lgs. 231/2002 dalla data della fattura e della commessa al saldo”;
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione : in via preliminare autorizzare la chiamata in causa di (p. iva Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, viale G. R. P.IVA_3
Gumpert n. 1, e quindi ai sensi dell'art. 269, comma 2 c.p.c., fissare la nuova data dell'udienza per la prima comparizione delle parti allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis;
- nel merito respingere integralmente tutte le domande svolte dal sig. Parte_1 nei confronti di poiché infondate sia in fatto e sia in diritto;
[...] Controparte_1
- in via subordinata nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dal sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_1 condannare (p. iva ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
pagina 3 di 18 rappresentante pro tempore, con sede in Verona, viale G. R. Gumpert n. 1, a tenere indenne la concessionaria da ogni pregiudizio e/o conseguenza patrimoniale sfavorevole Controparte_1 derivante dal presente giudizio”;
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa:
- Rigettare la domanda di regresso/manleva avanzata da in quanto la convenuta Controparte_1 chiamante in causa vi ha contrattualmente rinunciato;
In ogni caso, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e carenti di supporto probatorio. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014 e ss. mm.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto avanti Parte_1 all'intestato Tribunale e della per sentirle condannare, Controparte_2 Controparte_1 previo accertamento dei vizi occulti già sussistenti al momento dell'acquisto sul veicolo Audi Q3 targato Tg. FX036ML, in solido tra loro, al pagamento di tutti i costi di riparazione, nonché il risarcimento di tutti i danni subìti.
A sostegno delle proprie ragioni l'attore esponeva che:
- nel settembre 2019 si recava presso la concessionaria Controparte_7 con sede in Bologna, via Dell'Industria n. 36, acquistando, mediante contratto di leasing,
[...] un modello Audi Q3 – Business 35 TDI quattro 110 (150) Kw (PS) al prezzo di euro 45.500,00, poi consegnata in data 31.10.2019;
- in data 13.12.2019, mentre percorreva il tratto autostradale A22 che collega GN a
Mantova sud, il veicolo perdeva improvvisamente potenza, costringendo l'attore a fermarsi e ad allertare il soccorso autostradale Audi convenzionato, che provvedeva a rimorchiare il veicolo e a trasportarlo nell'officina autorizzata Audi più vicina, ossia la di Controparte_2
Mantova;
- all'esito dei rilievi preliminari eseguiti dai propri tecnici, la predetta Controparte_2 comunicava che il danno era dovuto all'utilizzo di carburante contaminato rinvenuto nel serbatoio del veicolo, che necessitava, pertanto, di essere sostituito, per un costo di euro pagina 4 di 18 7.000,00. Il personale dell'officina rappresentava che tale sostituzione era esclusa dalla garanzia del veicolo in quanto non dipeso da un difetto di fabbrica;
- in data 31 dicembre 2019 lo stesso personale comunicava che nonostante l'avvenuta sostituzione dell'impianto di alimentazione dell'Audi Q3, il motore di detto veicolo continuava a non funzionare a causa di una bassa compressione del secondo cilindro ed in ragione di ciò si rendeva necessario smontarne l'intera testata. Eseguita tale operazione i tecnici avevano rilevato un danno al “cielo del pistone” , che aveva comportato la sostituzione anche dell'intero motore, per una somma complessiva di circa 20.000,00 euro;
- che la compagnia petrolifera Kuwait Petroleum Italia s.p.a.. all'esito degli accertamenti compiuti su campioni di carburante, ha negato ogni addebito e responsabilità, rilevando che la stazione dove è stato eseguito il rifornimento non ha mai ricevuto segnalazioni;
- accertato tramite proprio tecnico incaricato che il guasto era dipeso da un difetto di produzione,
l'odierno attore depositava, in data 9.11.2020, presso il Tribunale di Bologna, ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (R.G. n.13492/2020) all'esito del quale il CTU incaricato confermava che l'ipotesi più probabile dell'origine del guasto era da imputarsi a difettosità delle componenti del veicolo, cui seguiva pertanto l'introduzione del giudizio.
Si costituiva in giudizio la contestando ogni fondatezza della pretesa Controparte_2 avanzata nei suoi confronti, di cui chiedeva l'integrale rigetto, chiedendo in via riconvenzionale di condannare il a pagare l'importo di Euro 7.348,00 IVA inclusa, di cui alla Parte_1 fattura n. 1027 del 6 luglio 2020, e l'importo di Euro 485,00 IVA inclusa di cui alla commessa di officina n. 64895 emessa il 30/06/2021, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dalla data della fattura e della commessa al saldo.
Si costituiva altresì contestando in particolare la sussistenza di un difetto di Controparte_1 produzione , neppure chiaramente emerso in sede di ATP nonché la legittimazione attiva dell'attore, quale utilizzatore, all'azione proposta, chiedendo quindi l'integrale rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. Chiedeva in ogni caso di chiamare in causa la
[...]
per essere da questa manlevata in ordine alla pretese attoree. Controparte_3
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva altresì , la quale Controparte_3 chiedeva il rigetto della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti, non essendo chiaramente dimostrato il difetto di produzione. Evidenziava che in ogni caso la aveva CP_1 contrattualmente rinunciato alla garanzia azionata.
pagina 5 di 18 Eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva dell'attore quanto alla domanda di risoluzione del contratto di leasing, rilevando che la risoluzione può essere chiesta solo dal concedente e non dall'utilizzatore; infine contesta la richiesta di risarcimento danni, asseritamente subiti per carenza di prova.
La causa era poi istruita mediante produzioni documentali delle parti, interrogatorio formale dell'attore, assunzione di prove testimoniali, nonché mediante ordine di esibizione in giudizio, ex art. 210 c.p.c., dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria nei confronti di
. CP_3 Controparte_8
Infine all'udienza del 13 marzo 2025 il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, tratteneva la causa in decisione , a norma dell'art. 190 c.p.c.
§
1. Sulla legittimazione attiva dell'attore.
Non è contestato oltre che documentato che l'attore abbia acquistato il veicolo di cui è causa mediante contratto di leasing n. 1101173 sottoscritto con Volkswagen Finacial Services Spa in data 3/10/2029
(vedi contratto di cui al doc.to 32 di parte attrice e fattura di acquisito del 7.10.2019 di cui al doc.to 5 di . Controparte_1
La difesa della concessionaria di vendita e della terza chiamata hanno contestato l'originaria legittimazione attiva dell'attore, quale mero utilizzatore, ad agire, ancorchè in via subordinata per la risoluzione del contratto di vendita, potendo agire solo per la sostituzione del mezzo ovvero per la eliminazione dei vizi del bene oggetto di causa.
Nel corso del giudizio all'udienza del 16.02.2023 la ha peraltro dichiarato oltre Controparte_2 che documentato di aver ricevuto una missiva datata 13.12.2022 da parte della società Parte_2 la quale era stata incaricata, da Volkswagen Finacial Services Spa, al recupero del veicolo oggetto della controversia a seguito di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing a causa del mancato pagamento dei canoni da parte dell'odierno attore (vedi doc.to 13 di . Controparte_2
Pertanto, in sede di memorie ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., i convenuti chiedevano, ex art. 210 c.p.c., di emettere ordine di esibizione a Volkswagen Finacial Services Spa in relazione al documento di avvenuta risoluzione del contratto, circostanza prodromica all'accertamento circa la legittimazione attiva dell'attore.
Tale ordine di esibizione rimaneva inevaso. Le parti convenute e il terzo chiamato, dunque, deducevano il difetto di legittimazione ad agire in capo all'attore in quanto la Volkswagen Financial
Services avrebbe risolto il contratto di locazione finanziaria in data antecedente alla notifica dell'atto pagina 6 di 18 introduttivo, talchè il non sarebbe stato più titolare, al momento della notifica Parte_1 dell'atto introduttivo, della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.
La difesa risulta infondata.
Considerato difatti che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rimaneva inevaso, non sussiste alcuna prova circa l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria in data antecedente alla notifica dell'atto introduttivo. Dall'analisi documentale, in particolare da quanto risulta dagli estratti conto allegati da parte attrice (doc. 33), emergeva che il avrebbe pagato regolarmente Parte_1
i canoni di locazione finanziaria fino almeno all'aprile 2022, momento a partire dal quale l'attore non avrebbe più onorato le scadenze mensili di pagamento a favore della società di leasing.
Considerato che l'atto introduttivo è stato notificato a maggio 2022 e che non è stata fornita alcuna prova dalle parti convenute e dal terzo chiamato circa l'avvenuta risoluzione del contratto prima della sopradetta data, deve affermarsi che il al momento della proposizione della Parte_1 domanda, fosse legittimato ad agire in giudizio certamente per la domanda avanzata in via principale, come di seguito meglio argomentato.
Parte attrice ha tuttavia pacificamente riconosciuto in memoria ex art. 183 comma VI n. 3 che il contratto di leasing si è risolto successivamente all'introduzione del giudizio, nell'ottobre 2022 , affermando che “Solo a seguito di numerosi solleciti verbali e per iscritto la società di leasing, per mezzo del legale incaricato, riscontrava gli scriventi informandoli che in data 21/10/2022 era stata comunicata la risoluzione del contratto, comunicazione però mai ricevuta, né dal Sig.
[...]
, né dai garanti Sig.ra e Sig.ra ”. Parte_1 Parte_3 Persona_1
Deve dunque concludersi che l'attore a seguito della sopravvenuta risoluzione del contratto di leasing non sia comunque più legittimato a chiedere la riparazione del veicolo, avendone perso la disponibilità, permanendo unicamente la legittimazione per i danni subiti in conseguenza dei vizi occulti come di seguito accertati.
2. Sulla causa del guasto all'autovettura. Gli esiti dell'ATP.
All'esito della espletata istruttoria risulta provata la sussistenza di vizi di conformità del bene.
Il CTU, nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha indagato circa la causa del foro riscontrato nel cielo del pistone n. 2, stabilendo che “La dinamica del danno verificatosi al motore della vettura di causa può ragionevolmente essere ricondotta alla presenza di minuscoli corpi estranei che ha compromesso il corretto funzionamento dell'iniettore del cilindro
n.2. Date le strettissime tolleranze con cui sono realizzati i componenti degli iniettori (dell'ordine del pagina 7 di 18 mezzo micron, come correttamente ha riportato il CTP ), potrebbe essere stata Persona_2 sufficiente la presenza di frammenti di dimensioni ridottissime per bloccare in posizione parzialmente aperta l'iniettore del cilindro 2. In tal modo l'immissione del gasolio, non adeguatamente nebulizzato, nella camera di combustione, avrebbe avuto luogo anche durante fasi non previste dal sistema di gestione del motore, generando un accumulo anomalo di carburante. Una volta raggiunte le idonee condizioni di temperatura e pressione, questo addensamento di gasolio sarebbe stato l'origine della detonazione, che avrebbe causato il foro riscontrato nel cielo del pistone n°2”.
Il tecnico incaricato ha quindi concluso come nel caso in esame “L'ipotesi più probabile circa l'origine del guasto, a parere dello scrivente, risiede nel distacco di materiale dalle superfici della pompa di alta pressione o da altre componenti dell'impianto di alimentazione, per difettosità delle stesse”, dando sostanziale riscontro all'ipotesi formulata dal CTP di parte attrice.
Le conclusioni del CTU ho suffragate sia dalla documentazione prodotta da parte attrice circa le avvenute interlocuzioni con la K8, che riscontrava l'assenza di irregolarità o contaminazioni nel prodotto fornito presso lo specifico punto vendita, sia dalle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria. Difatti sul capitolo di prova n. 9) di parte attrice, teso ad indagare se il teste il giorno
13/12/2019 abbia fatto rifornimento presso il distributore Kuwait Petroleum – stazione di servizio in
Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 203/14, il teste ha affermato “io faccio rifornimento Tes_1 abitualmente anche presso questo distributore e sicuramente avrò fatto rifornimento anche in quella data perché lavoravo in zona”; così il teste ”Credo di sì perchè anche io metto lì il Testimone_2 gasolio, non lo metto mai in autostrada, la K8 è vicino all'uscita di Borgo Panigale accanto all'hotel
Airport. So che anche va là”. Parte_1
Appare evidente, dunque, che ove il carburante fosse stato contaminato, anche altri clienti che si erano riforniti presso il punto vendita avrebbero avuto problematiche o guasti alle autovetture, circostanza non emersa nel corso della causa.
È evidente altresì che il CTU sia intervenuto ad indagare l'origine del “secondo” danno all'autovettura
– quello cioè che determinava la sostanziale avaria del motore – quando la stessa era già stata ricoverata presso l'autofficina e aveva già subìto un intervento di sostituzione dell'intero sistema di alimentazione, rinvenendone la causa nel distacco di materiale (microframmenti) dalla pompa di alta pressione o dall'impianto di alimentazione per difettosità delle stesse.
È opportuno, dunque, analizzare, in termini probabilistici, se anche la perdita di potenza rilevata dal in data 13.12.2019, che lo costringeva ad arrestare la marcia, a ricoverare l'auto Parte_1 presso l'autofficina e a sostituire l'intero sistema di alimentazione del veicolo, sia stata determinata causalmente dal distacco di materiale dai componenti dell'auto per difettosità degli stessi. pagina 8 di 18 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, "qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente" ( vedi Cass. n. 25884 del
2.9.2022).
Nel caso di specie non vi sono concreti elementi probatori, neppure di natura indiziaria, che i danni lamentati dall'attore al momento del ricovero dell'auto presso l'autofficina fossero riconducibili ad una omessa manutenzione del veicolo o a difetti derivanti dall'usura dello stesso, in quanto l'attore notava la perdita di potenza dopo appena 43 giorni dalla consegna.
Come sopra argomentato, si ritiene altresì di escludere che tale fenomeno sia stato causato dalla presenza di carburante contaminato. In particolare risulta per tabulas che in data 12.12.2019 alle ore
22:50 il si riforniva in quella determinata stazione di servizio (doc. 3 fascicolo Parte_1 attoreo) e dall'istruttoria è emerso che i colleghi dell'attore facevano rifornimento presso la medesima stazione di servizio in data 13.12.2019 o nei giorni immediatamente antecedenti o successivi, non notando alcuna anomalia.
Pertanto, ritenuto di escludere tali ipotesi, è possibile desumere, secondo il criterio di accertamento del nesso di causalità in ambito civilistico del “più probabile che non”, che l'origine causale della perdita di potenza del veicolo, che ne ha determinato il ricovero presso l'autofficina, sia rinvenibile nel distacco di materiale di componenti dell'autovettura (pompa ad alta pressione o parte del sistema di alimentazione), come argomentato dal tecnico incaricato in sede di ATP. Tale evento ha presumibilmente dapprima compromesso l'intero sistema di alimentazione, determinando poi, a causa dei microframmenti metallici rimasti in circolo, l'avaria del motore.
3. Sulla responsabilità di Controparte_2
In ordine all'intervento operato dalla teso alla sostituzione dell'impianto di Controparte_2 alimentazione, parte attrice lamentava di non aver mai ricevuto un preventivo né una relazione scritta, in quanto i contatti con la avvenivano solo tramite telefono. CP_2
pagina 9 di 18 Dall'espletata istruttoria è emerso che il contratto tra l'odierno attore e la è stato Controparte_2 concluso: il teste afferma di non essere stato lui ad avvisare il Persona_2 Parte_1 della necessità di sostituire l'impianto di alimentazione, ma che l'avrebbe fatto, su sua indicazione,
assistente service. Difatti, nonostante il in sede di Persona_3 Parte_1 interrogatorio formale abbia negato di aver mai ricevuto un preventivo, anche solo telefonico, dalla e di non aver mai accettato l'esecuzione dei lavori di riparazione anche se non coperti da CP_2 garanzia, appare inverosimile che l'autofficina si sia arrogata di propria iniziativa l'onere di porre in essere ingenti lavori non rientranti in garanzia, con il rischio dunque di non essere mai pagata, né dall'attore, che non avrebbe accettato il preventivo comunicato telefonicamente, né dalla casa madre.
Nel caso di specie deve, quindi, ritenersi perfezionato tra le parti un contratto d'opera di cui all'art. 2222 cod. civ., che dispone che “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo”.
Per il perfezionamento di tale fattispecie non è richiesta la forma scritta ad sustantiam.
La disposizione di cui all'art. 2222 c.c. va letta congiuntamente agli artt. 1176, comma 2 e 2226 cod. civ. che prevedono, rispettivamente, la diligenza cui è tenuto il prestatore nell'adempiere l'obbligazione, che deve essere valutata “con riguardo alla natura dell'attività esercitata”, e la disciplina della difformità e dei vizi dell'opera, disposizione per cui “l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati”.
A non diverse conclusioni può peraltro pervenirsi laddove nel caso di specie si voglia ricondurre il rapporto in esame, avuto riguardo alla struttura e dimensione dell'impresa, all'appalto.
Orbene, è pacifico che il meccanico di una autofficina sia tenuto a “usare” una diligenza qualificata nell'espletamento dei suoi compiti, diligenza che deve essere tale da garantire la corretta manutenzione e il buon funzionamento del veicolo.
Parte attrice lamenta la negligenza nell'operato della la quale, al momento del ricovero CP_6 del veicolo in officina, avrebbe identificato la causa della perdita di pressione dell'auto nella presenza di carburante contaminato, peraltro senza effettuare le dovute analisi. L'errata diagnosi, pertanto, avrebbe determinato il rifiuto da parte della Casa Madre dell'attivazione in garanzia delle riparazioni necessarie.
La domanda tesa a dichiarare la responsabilità in capo a risulta fondata. Controparte_2
pagina 10 di 18 In primo luogo è opportuno rammentare che, nel delineare il regime di ripartizione dell'onere della prova, ci si deve ricondurre ai principi individuati dalle Sezioni Unite n. 13533/01 ed oramai recepiti in maniera unanime dalla giurisprudenza, in forza dei quali: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento.”
Si ritiene che la prova dell'avvenuto e corretto adempimento non sia stata fornita dall'odierna convenuta.
Invero la afferma che nessuna contestazione circa l'avvenuta e corretta esecuzione dell'opera CP_2
(sostituzione dell'impianto di alimentazione) sia stata effettuata, né da parte dell'attore, né da parte del
CTU in sede di ATP.
Tuttavia si ritiene che l'operato della sia stato negligente e superficiale in fase di diagnosi del CP_2 guasto del veicolo. E' lo stesso teste ad affermare “abbiamo eseguito noi l'analisi con Persona_2 uno strumento in dotazione alla rete di assistenza che fornisce stessa e che analizza la CP_7 CP_7 qualità del carburante. Non rilascia dettaglio di ciò che contiene il carburante ma fornisce una identificazione sulla qualità corretta o non corretta del carburante.” La diagnosi del guasto da parte della in sostanza, si sarebbe limitata alla lettura dei risultati dello strumento fornito in CP_2 dotazione da Audi. Di contro si ritiene che un operato diligente e conforme agli standard di cui all'art. 1176 II comma c.c. imponesse alla di effettuare ulteriori verifiche al fine di Controparte_2 rilevare la carica microbiotica presente nel carburante e comprendere la natura di elementi estranei nello stesso (acqua, melma, fattori metallici ecc..). Tale indagine si rendeva ancor più necessaria considerato che, come afferma il CTU, esiste “una certa casistica di guasti analoghi su articoli Bosch, modelli CR/CP4HS1/R35/L0-S”, circostanza che l'officina, essendo convenzionata avrebbe CP_7 dovuto conoscere. Pertanto, preso atto della presenza nel veicolo di un componente di cui si conosceva il possibile difetto, la avrebbe dovuto effettuare indagini più approfondite Controparte_2
pagina 11 di 18 sull'impurità del carburante, così da poterle sottoporre tempestivamente alla Casa madre e consentirle di meglio valutare la riparazione dovesse rientrare o meno nella garanzia.
L'errata diagnosi da parte della peraltro confermata dal primo intervento Controparte_2 effettuato comunque non risolutivo posto che il veicolo, secondo quanto riferito dalla stessa autofficina, continuava ad essere non funzionante, ha indubbiamente provocato un danno al . Parte_1
Difatti, ancorchè l'intervento di sostituzione dell'impianto di alimentazione fosse necessario e sia stato apparentemente correttamente eseguito, l'errata diagnosi del guasto, determinata da un comportamento frettoloso e superficiale dell'autofficina, ha impedito l'attivazione della garanzia da parte della Casa madre e, considerato gli ingenti costi sopraggiunti a causa dell'avaria del motore, l'impossibilità per l'odierno attore di provvedere alla riparazione in autonomia del veicolo.
Per tali ragioni va affermata la responsabilità della nella causazione del Controparte_2 danno occorso all'attore.
La superiore conclusione comporta, peraltro, l'inevitabile rigetto della domanda riconvenzionale proposta volta a conseguire il pagamento delle riparazioni eseguite, stante il legittimo rifiuto opposto opposto dall'attore ex art. 1460 c.c.
3. Sulla responsabilità della Controparte_1
Sulla base dell'accertata sussistenza di vizi occulti sul bene oggetto di compravendita, va altresì affermata la concorrente responsabilità della concessionaria . Controparte_1
L'attore, come detto, ha agito per conseguire la condanna della predetta concessionaria sia ai costi di riparazione del veicolo che ai conseguenti danni subiti.Sostiene la difesa attorea che la CP_1
“sarebbe obbligata sia contrattualmente, sia ai sensi dell'art 1490 e ss. c.c., nei suoi confronti ad
[...] effettuare la riparazione gratuita dei difetti riscontati sul veicolo venduto e/o a sostituire gratuitamente detta autovettura con altra equipollente”.
Come detto ha agito come utilizzatore del veicolo in contestazione in forza di Parte_1 un contratto di leasing stipulato con Volkswagen Financial Services Spa: pertanto, prima di passare oltre nell'esame della domanda formulata in via principale da parte attrice, risulta opportuno illustrare brevemente la disciplina dei rimedi esperibili dall'utilizzatore in ipotesi di vizi della cosa nell'ambito di un rapporto di locazione finanziaria.
Come ribadito dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione (sentenza n. 19785/2015) nell'ambito del contratto di locazione finanziaria “non v'è dubbio che la vicenda è trilatera, nel senso che coinvolge necessariamente tre soggetti;
così come è indubbio che tra i due negozi v'è un indispensabile
pagina 12 di 18 collegamento, siccome la fornitura è effettuata in funzione della successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore si sia procurato il bene che darà in godimento al locatario. Tuttavia, nessuno pone in discussione che i due atti mantengano la loro sostanziale autonomia, che l'utilizzatore sia terzo rispetto al contratto di fornitura ed, a sua volta, il fornitore sia terzo rispetto al contratto di locazione;
laddove, invece, il concedente è l'unico, tra i tre, ad essere parte di entrambi gli atti. In quest'ordine di idee, la sottrazione della vicenda dall'ambito del rapporto plurilaterale e la sua sussunzione in quello del contratto collegato fa sì che le parti possano gestire separatamente i distinti rapporti contrattuali, secondo le rispettive funzioni, assegnando rilevanza giuridica a quelle sole interdipendenze che realmente condizionano l'attuazione dell'operazione economica”.
In tema di vizi del bene riscontrati dall'utilizzatore le S.U. hanno ben distinto i rimedi esperibili a seconda del momento in cui essi siano rilevati, a seconda cioè che i vizi siano immediatamente riconoscibili dall'utilizzatore, dall'ipotesi in cui invece i vizi emergano successivamente alla consegna: in quest'ultimo caso “- quello dei vizi occulti o in mala fede taciuti dal fornitore ed emersi dopo
l'accettazione verbalizzata da parte dell'utilizzatore - sicuramente consente all'utilizzatore di agire direttamente contro il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa. Ma, laddove ne ricorrano i presupposti, anche in questo caso il concedente, informato dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, ha, in forza del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico (non la facoltà) di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione”.
Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale l'attore, come detto, era certamente legittimato ad agire nei confronti del fornitore per i vizi occulti riscontrati sul veicolo per la loro eliminazione, nonché per i danni subiti.
Sulla base dell'accertato difetto di conformità del veicolo in contestazione, va dunque affermata la responsabilità di , tenuta contrattualmente e per legge a garantire che il bene Controparte_1 venduto fosse privo di vizi e idoneo all'uso cui era destinato.
Al riguardo è solo il caso di rilevare che l'attore ha documentato, in attesa di poter chiarire le reali cause del guasto, di avere formalmente contestato, tramite proprio legale, a mezzo pec in data
18/01/2020, i difetti di conformità riscontrati sul veicolo, quando certamente il contratto di leasing era operante, in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali di vendita (art. 5, paragrafo 5.1. allegate alla proposta di acquisito) a tutte le parti interessate alla vicenda , tra cui la stessa
[...]
, mettendola in condizioni di fare direttamente le proprie verifiche, che nel caso di specie CP_1 sono del tutto mancate (vedi doc.to 11 di parte attrice). pagina 13 di 18
4. Sulla domanda di risarcimento del danno di parte attrice.
Venendo alla pretesa risarcitoria di parte attrice, il agisce per il risarcimento del Parte_1 danno per i) tutti i costi per la riparazione del veicolo Audi Q3 targato Tg. FX036ML; ii) tutti i danni subiti dall'attore nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia secondo le risultanze processuali oltre interessi legali ed il maggior danno da svalutazione monetaria dal dì dell'evento al dì dell'effettivo soddisfo;
iii) al rimborso dell'importo complessivo di € 2.759,69 versato dall'attore a titolo di onorari
(compenso liquidato al CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi all'intestato Tribunale R.G. n° 13492/2020, per € 1.339,26, e corrisposto sl CTP per € 1.420,43); v) ed alle spese di lite relative al medesimo procedimento da liquidarsi in € 1.831,00 oltre I.V.A. e C.P.A. o nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
La pretesa risarcitoria attorea relativa a “tutti i costi di riparazione del veicolo” si riferisce sia ai costi di riparazione per i lavori già svolti dall'autofficina (pari ad euro 7.348,00= IVA inclusa di CP_6 cui alla fattura n. 1027 del 6 luglio 2020, per la sostituzione dell'impianto di alimentazione effettuato da più Euro 485,00= IVA per commessa di officina), sia a quelli ancora da Controparte_2 eseguire, tesi alla riparazione del motore e quantificati dal CTU per una somma pari ad euro 8.472,95, iva esclusa.
Si rileva, tuttavia, che, in relazione alla prima voce del danno, pari a 7.833,00 euro, richiesti dalla per l'esecuzione del lavoro di sostituzione dell'impianto di alimentazione, Controparte_2
l'odierno attore non ha provveduto, per sua stessa ammissione, al pagamento della fattura n. 1027 del
6.07.2020. Peraltro è stata sopra rigettata la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2 volta a conseguire il relativo pagamento, nulla essendo dunque dovuto al riguardo dall'attore.
[...]
Per quanto attiene alla seconda voce del danno che concerne la riparazione del veicolo, si rileva come parte attrice non risulti più avere, come sopra argomentato, legittimazione ad agire, in quanto il contratto di locazione finanziaria risulta, ad oggi e per stessa ammissione dell'attore, risolto a partire da ottobre 2022.
In merito ai mancati ricavi e alla conseguente cessazione dell'attività imprenditoriale nel marzo 2022, si ritiene che parte attrice non abbia fornito sufficiente prova in ordine al nesso causale tra il guasto dell'autovettura e i mancati ricavi persi e la conseguente cessazione dell'attività, essendosi limitato alla allegazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2020 e 2021, anni in cui, come sottolineato da parti convenute, l'attività lavorativa degli NCC ha subìto indubbiamente un rallentamento a fronte pagina 14 di 18 degli eventi pandemici. Peraltro secondo stessa prospettazione contenuta in atto di citazione, l'attore si
è determinato a reperire un'altra automobile per consentirgli di svolgere il proprio lavoro, così dovendosi escludere il nesso causale in ordine alla cessazione dell'attività che risulta comunque essere proseguita fino a tutto il 2021 (vedi copia visura cessazione attività di cui al doc.to 27).
Parte attrice, infine, chiede la restituzione dei canoni di leasing versati per un bene di fatto inutilizzabile per un periodo significativo a causa dei difetti di conformità dello stesso.
In particolare, secondo parte attrice, il avrebbe versato regolarmente i canoni di Parte_1 leasing fino al mese di luglio 2022, raggiungendo un importo complessivo di euro 14.795,61, cui si somma l'acconto iniziale di euro 4.946,24, per un totale di euro 19.741,85. Questa somma rappresenterebbe secondo l'attore un danno emergente concreto e attuale, derivante direttamente dall'inadempimento delle convenute che, con la loro condotta, hanno reso inutilizzabile il veicolo oggetto del contratto di leasing, senza che l'attore potesse beneficiare del bene o vedersi sospendere l'obbligo di pagamento dei canoni.
La circostanza che il concedente non sia parte in causa di questo processo non impedisce all'utilizzatore di agire per la restituzione dei canoni pagati per un bene di fatto inutilizzabile a causa di vizi occulti, non rivenuti tempestivamente e diligentemente dalla che, mediante la Controparte_2 relativa condotta ha impedito all'odierno attore di attivare la garanzia per la riparazione del veicolo.
Difatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9663 del 26/05/2020: “In tema di leasing finanziario, l'azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore per l'accertamento della responsabilità per inadempimento di questi e dell'entità del risarcimento del danno subito derivatogli dall'inutilizzo del bene ricevuto prescinde dalla partecipazione al processo del concedente, rispetto al quale, anche se evocato in giudizio, non si determina alcuna necessità di integrazione del litisconsorzio, essendo l'utilizzatore terzo rispetto al contratto intercorso tra fornitore e concedente e non potendo, quindi, egli esercitare l'azione di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento di quel contratto, salvi gli effetti di specifica clausola contrattuale inserita nel medesimo contratto, con la quale il concedente gli abbia trasferito la propria posizione sostanziale con obbligo del fornitore di adempiere direttamente in favore dell'utilizzatore”.
Dall'analisi documentale, difatti, il , ha continuato a pagare i canoni alla società Parte_1 di leasing nonostante il veicolo fosse di fatto inutilizzabile. Come già rilevato le ragioni del mancato utilizzo sono da attribuire congiuntamente al fornitore per aver fornito Controparte_1 all'utilizzatore un bene viziato, e all'autofficina per aver operato in modo Controparte_2 negligente, non riconoscendo tale vizio, peraltro operando la ritenzione del veicolo in attesa del pagamento del primo intervento ed impedendo, di conseguenza, di attivare la garanzia per le riparazioni pagina 15 di 18 del veicolo.
I canoni documentati relativi al contratto di leasing corrisposti successivamente all'avaria del veicolo ammontano ad euro € 8.586,17 (da metà dicembre 2019 fino ad aprile 2022, come risultanti dagli estratti conto di cui ai documenti 30 e 33 di parte attrice), da rivalutarsi dalla domanda (09/05/2022) alla data odierna per un totale di € 9.419,03.
Pertanto e vanno dichiarate tenute e condannate, in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, alla rifusione, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, del suddetto importo.
Su tale importo sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla presente decisione al saldo.
Non provati ulteriori pregiudizi patrimoniali.
5.Sulla domanda in garanzia avanzata da nei confronti Controparte_1 Controparte_3
[...] ha chiamato in causa la al fine di essere manlevata a Controparte_1 Controparte_3 norma dell'art. 1490 c.c., dalla distributrice. Quest'ultima ha eccepito, tuttavia, che il concessionario avrebbe rinunciato contrattualmente a far valere nei confronti dell'esponente ogni pretesa diversa dalla fornitura di eventuali parti di prodotti risultate difettose e dal rimborso del costo della manodopera (art.
5.4 del contratto).
Si ritiene pacificamente che “ nelle cosiddette vendite a catena l'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al sub acquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore” (cfr. Cass. n. 2115 del 05.02.15; Cass. Civ., Sez.
II, 17 maggio 2024, n. 13782).
Contr Pertanto, in base a quanto sopra argomentato, è fondata la chiamata in causa della e la conseguente domanda di manleva proposta dalla alla quale quest'ultima, a ben Controparte_1 vedere, non avrebbe rinunciato in forza delle disposizioni contrattuali. Difatti l'art.
5.4 del contratto
Contr dispone che “ garantisce al Concessionario che i Prodotti che gli saranno forniti in esecuzione
Contr del presente Contratto saranno privi di difetti di materiale e di produzione. Tale garanzia di è concessa nei medesimi limiti e con le stesse modalità di cui al testo richiamato dalla Sezione 6 dell'Allegato Unico (di seguito le “Condizioni Generali di Vendita”). Il Concessionario riconosce espressamente sin d'ora che le previsioni delle Condizioni Generali di Vendita potranno - dopo la
Contr consultazione di cui al punto E delle Premesse - essere aggiornate e modificate da Tali eventuali
Contr aggiornamenti e modifiche dovranno essere preventivamente comunicati da per iscritto (anche pagina 16 di 18 eventualmente in via informatica), e si intenderanno a tutti gli effetti, con efficacia immediata all'atto della ricezione da parte del Concessionario, quali variazioni vincolanti delle Condizioni Generali di Contr Vendita. Il Concessionario prende atto, in ogni caso, che la suddetta garanzia da parte di consiste nell'impegno a fornirgli gratuitamente eventuali parti di Prodotti risultate difettose, nonché
a rimborsare il costo della manodopera impiegata dal Concessionario (o dall'eventuale Service
Partner) per la riparazione - nei termini di cui al presente art.
5 - e non si estende in ogni caso alla Contr sostituzione di Prodotti, salvo specifiche eccezioni di volta in volta concesse da Pertanto, il
Concessionario rinuncia espressamente sin d'ora ad ogni eventuale ulteriore pretesa, domanda o Contr azione anche in via di regresso, a tale riguardo, nei confronti di di fatte salve le norme CP_7 che regolano la responsabilità del costruttore”.
Appare evidente che la concessionaria abbia sì rinunciato alla garanzia in ordine alla sostituzione del Contr veicolo, ma non all'impegno assunto da nel fornire gratuitamente parti del prodotto che sono risultate difettose nonché a rimborsare il costo della manodopera impiegata dal concessionario o dal
Service Partner, ferme in ogni caso le norme che regolano la responsabilità del costruttore, cui in ogni caso sono riconducibili i danni in contestazione.
Pertanto in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla nei confronti di Controparte_1 quest'ultima va dichiarata tenuta e condannata a tenere indenne la predetta Controparte_3 concessionaria da quanto quest'ultima è tenuta a versare in favore di parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Le spese di lite, comprensive della fase di ATP, seguono la soccombenza.
Le spese del CTU incaricato in sede di ATP, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la responsabilità solidale in capo a e in capo a Controparte_2 CP_1
[...]
2) per l'effetto, condanna in solido la e a corrispondere Controparte_2 Controparte_10 all'attore , a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 9.419.03, Parte_1 già espressi all'attualità, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo;
3) dichiara tenuta e condanna a manlevare di quanto Controparte_11 Controparte_1 pagina 17 di 18 quest'ultima è tenuta a versare in favore dell'attore a titolo di danni e di spese di lite in esecuzione della presente sentenza;
4) rigetta nel resto la domanda dell'attore;
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2
5) condanna, in solido tra loro, la e a rifondere nei Controparte_2 Parte_4 confronti della parte attrice le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in € 545,00 per anticipazione e in € 9.400,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna la terza chiamata a rifondere nei confronti della convenuta Controparte_3 [...] le spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi € 3.298,00 a titolo di CP_1 compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) pone le spese del CTU nominato in sede di ATP, come liquidate in atti, definitamente, a carico della in solido tra loro. Controparte_12 Controparte_1
Bologna 04/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5593/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CANALI KATIA e dell'avv. ZAMBONINI GIOVANNI;
elettivamente domiciliato in VIA
PRIMO MAGGIO N. 16 42035 CASTELNOVO NE' MONTI, presso il difensore avv. CANALI
KATIA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RA LO , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DE CARBONESI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
RA LO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOSIO Controparte_2 P.IVA_2
GI OM , elettivamente domiciliato in VIA CEFALONIA, N. 70 - CRYSTAL PALACE
25124 BRESCIA presso il difensore avv. BOSIO GI OM
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
BUTTA' ZI e dell'avv. COLAVINCENZO ANTONIO;
elettivamente domiciliati in VIA
MASSONE 14 BOLOGNA presso il difensore avv. BUTTA' ZI
ZO AT
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via principale e nel merito:
previo accertamento della sussistenza sull'autovettura modello Audi Q3 Tg. FX036ML di gravi vizi occulti già sussistenti al momento dell'acquisto tali da rendere detto veicolo inidoneo all'uso e/o della sussistenza di difetto di conformità del bene rispetto a quanto contrattualmente stabilito DICHIARARE la responsabilità della venditrice concessionaria in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Bologna Via dell'Industria n. 36, nella vendita dell'autovettura modello Audi Q3 Tg. FX036ML in solido con la società ,, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, sede legale in Porto Mantovano (MN) Via Atene n° 5, per aver omesso di effettuare le riparazioni attivando la garanzia convenzionale, condotte in dipendenza delle quali sono dipesi gravi danni in capo all'attore e per l'effetto CONDANNARE in solido le predette società a farsi carico di tutti i costi per la riparazione del veicolo Audi Q3 targato
Tg. FX036ML.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertata la sussistenza sull'autovettura modello Audi Q3 Tg. FX036ML di gravi vizi occulti già sussistenti al momento dell'acquisto tali da rendere detto veicolo inidoneo all'uso e/o accertata la sussistenza di difetto di conformità del bene rispetto a quanto contrattualmente stabilito, DICHIARARE la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto il veicolo predetto concluso tra l'attore e la società e per l'effetto CONDANNARE la società in persona Controparte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna Via dell'Industria n. 36,, alla restituzione in favore dell'attore del prezzo di acquisto (comprensivo dei pagamenti effettuati e del valore del veicolo ceduto alla concessionaria al momento dell'acquisto) da quest'ultimo ad oggi corrisposto alla venditrice, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal giorno dalla data di acquisto 31/10/2019 sino al giorno di effettivo pagamento.
In entrambe le ipotesi suindicate:
CONDANNARE le convenute in solido fra loro, ai sensi dll'art.1494 c.c., a risarcire tutti i danni subiti dall'attore nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia secondo le risultanze processuali oltre interessi legali ed il maggior danno da svalutazione monetaria dal dì dell'evento al dì dell'effettivo
pagina 2 di 18 soddisfo., oltre al rimborso dell'importo complessivo di € 2.759,69 versato dall'attore a titolo di onorari spettanti all'Ing. in qualità di CTU nel procedimento per accertamento tecnico CP_4 preventivo dinanzi all'intestato Tribunale R.G. n° 13492/2020, per € 1.339,26, e dell'Ing. CP_5
in qualità di CTP per € 1.420,43, Giudice Dott.ssa Alessandra Arceri, ed alle spese di lite
[...] relative al medesimo procedimento da liquidarsi in € 1.831,00 oltre I.V.A. e C.P.A. o nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
CONDANNARE le convenute alla rifusione di tutte le spese e i compensi del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali 15% ed accessori di legge”;
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via principale:
Respingersi tutte le domande di parte attrice nei confronti della perché Controparte_2 infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale:
Accertato che non ha pagato alla la fattura n. Parte_1 Controparte_2
1027 del 6 luglio 2020 e la commessa di officina n. 64895 emessa il 30/06/2021, condannare
a pagare alla l'importo di Euro 7.348,00= Parte_1 Controparte_6
IVA inclusa di cui alla fattura n. 1027 del 6 luglio 2020 e l'importo di Euro 485,00= IVA inclusa di cui alla commessa di officina n. 64895 emessa il 30/06/2021 (docc. 8-9-10), oltre interessi di mora ex
D.Lgs. 231/2002 dalla data della fattura e della commessa al saldo”;
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione : in via preliminare autorizzare la chiamata in causa di (p. iva Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, viale G. R. P.IVA_3
Gumpert n. 1, e quindi ai sensi dell'art. 269, comma 2 c.p.c., fissare la nuova data dell'udienza per la prima comparizione delle parti allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis;
- nel merito respingere integralmente tutte le domande svolte dal sig. Parte_1 nei confronti di poiché infondate sia in fatto e sia in diritto;
[...] Controparte_1
- in via subordinata nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dal sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_1 condannare (p. iva ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
pagina 3 di 18 rappresentante pro tempore, con sede in Verona, viale G. R. Gumpert n. 1, a tenere indenne la concessionaria da ogni pregiudizio e/o conseguenza patrimoniale sfavorevole Controparte_1 derivante dal presente giudizio”;
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa:
- Rigettare la domanda di regresso/manleva avanzata da in quanto la convenuta Controparte_1 chiamante in causa vi ha contrattualmente rinunciato;
In ogni caso, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e carenti di supporto probatorio. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014 e ss. mm.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto avanti Parte_1 all'intestato Tribunale e della per sentirle condannare, Controparte_2 Controparte_1 previo accertamento dei vizi occulti già sussistenti al momento dell'acquisto sul veicolo Audi Q3 targato Tg. FX036ML, in solido tra loro, al pagamento di tutti i costi di riparazione, nonché il risarcimento di tutti i danni subìti.
A sostegno delle proprie ragioni l'attore esponeva che:
- nel settembre 2019 si recava presso la concessionaria Controparte_7 con sede in Bologna, via Dell'Industria n. 36, acquistando, mediante contratto di leasing,
[...] un modello Audi Q3 – Business 35 TDI quattro 110 (150) Kw (PS) al prezzo di euro 45.500,00, poi consegnata in data 31.10.2019;
- in data 13.12.2019, mentre percorreva il tratto autostradale A22 che collega GN a
Mantova sud, il veicolo perdeva improvvisamente potenza, costringendo l'attore a fermarsi e ad allertare il soccorso autostradale Audi convenzionato, che provvedeva a rimorchiare il veicolo e a trasportarlo nell'officina autorizzata Audi più vicina, ossia la di Controparte_2
Mantova;
- all'esito dei rilievi preliminari eseguiti dai propri tecnici, la predetta Controparte_2 comunicava che il danno era dovuto all'utilizzo di carburante contaminato rinvenuto nel serbatoio del veicolo, che necessitava, pertanto, di essere sostituito, per un costo di euro pagina 4 di 18 7.000,00. Il personale dell'officina rappresentava che tale sostituzione era esclusa dalla garanzia del veicolo in quanto non dipeso da un difetto di fabbrica;
- in data 31 dicembre 2019 lo stesso personale comunicava che nonostante l'avvenuta sostituzione dell'impianto di alimentazione dell'Audi Q3, il motore di detto veicolo continuava a non funzionare a causa di una bassa compressione del secondo cilindro ed in ragione di ciò si rendeva necessario smontarne l'intera testata. Eseguita tale operazione i tecnici avevano rilevato un danno al “cielo del pistone” , che aveva comportato la sostituzione anche dell'intero motore, per una somma complessiva di circa 20.000,00 euro;
- che la compagnia petrolifera Kuwait Petroleum Italia s.p.a.. all'esito degli accertamenti compiuti su campioni di carburante, ha negato ogni addebito e responsabilità, rilevando che la stazione dove è stato eseguito il rifornimento non ha mai ricevuto segnalazioni;
- accertato tramite proprio tecnico incaricato che il guasto era dipeso da un difetto di produzione,
l'odierno attore depositava, in data 9.11.2020, presso il Tribunale di Bologna, ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (R.G. n.13492/2020) all'esito del quale il CTU incaricato confermava che l'ipotesi più probabile dell'origine del guasto era da imputarsi a difettosità delle componenti del veicolo, cui seguiva pertanto l'introduzione del giudizio.
Si costituiva in giudizio la contestando ogni fondatezza della pretesa Controparte_2 avanzata nei suoi confronti, di cui chiedeva l'integrale rigetto, chiedendo in via riconvenzionale di condannare il a pagare l'importo di Euro 7.348,00 IVA inclusa, di cui alla Parte_1 fattura n. 1027 del 6 luglio 2020, e l'importo di Euro 485,00 IVA inclusa di cui alla commessa di officina n. 64895 emessa il 30/06/2021, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dalla data della fattura e della commessa al saldo.
Si costituiva altresì contestando in particolare la sussistenza di un difetto di Controparte_1 produzione , neppure chiaramente emerso in sede di ATP nonché la legittimazione attiva dell'attore, quale utilizzatore, all'azione proposta, chiedendo quindi l'integrale rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. Chiedeva in ogni caso di chiamare in causa la
[...]
per essere da questa manlevata in ordine alla pretese attoree. Controparte_3
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva altresì , la quale Controparte_3 chiedeva il rigetto della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti, non essendo chiaramente dimostrato il difetto di produzione. Evidenziava che in ogni caso la aveva CP_1 contrattualmente rinunciato alla garanzia azionata.
pagina 5 di 18 Eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva dell'attore quanto alla domanda di risoluzione del contratto di leasing, rilevando che la risoluzione può essere chiesta solo dal concedente e non dall'utilizzatore; infine contesta la richiesta di risarcimento danni, asseritamente subiti per carenza di prova.
La causa era poi istruita mediante produzioni documentali delle parti, interrogatorio formale dell'attore, assunzione di prove testimoniali, nonché mediante ordine di esibizione in giudizio, ex art. 210 c.p.c., dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria nei confronti di
. CP_3 Controparte_8
Infine all'udienza del 13 marzo 2025 il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, tratteneva la causa in decisione , a norma dell'art. 190 c.p.c.
§
1. Sulla legittimazione attiva dell'attore.
Non è contestato oltre che documentato che l'attore abbia acquistato il veicolo di cui è causa mediante contratto di leasing n. 1101173 sottoscritto con Volkswagen Finacial Services Spa in data 3/10/2029
(vedi contratto di cui al doc.to 32 di parte attrice e fattura di acquisito del 7.10.2019 di cui al doc.to 5 di . Controparte_1
La difesa della concessionaria di vendita e della terza chiamata hanno contestato l'originaria legittimazione attiva dell'attore, quale mero utilizzatore, ad agire, ancorchè in via subordinata per la risoluzione del contratto di vendita, potendo agire solo per la sostituzione del mezzo ovvero per la eliminazione dei vizi del bene oggetto di causa.
Nel corso del giudizio all'udienza del 16.02.2023 la ha peraltro dichiarato oltre Controparte_2 che documentato di aver ricevuto una missiva datata 13.12.2022 da parte della società Parte_2 la quale era stata incaricata, da Volkswagen Finacial Services Spa, al recupero del veicolo oggetto della controversia a seguito di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing a causa del mancato pagamento dei canoni da parte dell'odierno attore (vedi doc.to 13 di . Controparte_2
Pertanto, in sede di memorie ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., i convenuti chiedevano, ex art. 210 c.p.c., di emettere ordine di esibizione a Volkswagen Finacial Services Spa in relazione al documento di avvenuta risoluzione del contratto, circostanza prodromica all'accertamento circa la legittimazione attiva dell'attore.
Tale ordine di esibizione rimaneva inevaso. Le parti convenute e il terzo chiamato, dunque, deducevano il difetto di legittimazione ad agire in capo all'attore in quanto la Volkswagen Financial
Services avrebbe risolto il contratto di locazione finanziaria in data antecedente alla notifica dell'atto pagina 6 di 18 introduttivo, talchè il non sarebbe stato più titolare, al momento della notifica Parte_1 dell'atto introduttivo, della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.
La difesa risulta infondata.
Considerato difatti che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rimaneva inevaso, non sussiste alcuna prova circa l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria in data antecedente alla notifica dell'atto introduttivo. Dall'analisi documentale, in particolare da quanto risulta dagli estratti conto allegati da parte attrice (doc. 33), emergeva che il avrebbe pagato regolarmente Parte_1
i canoni di locazione finanziaria fino almeno all'aprile 2022, momento a partire dal quale l'attore non avrebbe più onorato le scadenze mensili di pagamento a favore della società di leasing.
Considerato che l'atto introduttivo è stato notificato a maggio 2022 e che non è stata fornita alcuna prova dalle parti convenute e dal terzo chiamato circa l'avvenuta risoluzione del contratto prima della sopradetta data, deve affermarsi che il al momento della proposizione della Parte_1 domanda, fosse legittimato ad agire in giudizio certamente per la domanda avanzata in via principale, come di seguito meglio argomentato.
Parte attrice ha tuttavia pacificamente riconosciuto in memoria ex art. 183 comma VI n. 3 che il contratto di leasing si è risolto successivamente all'introduzione del giudizio, nell'ottobre 2022 , affermando che “Solo a seguito di numerosi solleciti verbali e per iscritto la società di leasing, per mezzo del legale incaricato, riscontrava gli scriventi informandoli che in data 21/10/2022 era stata comunicata la risoluzione del contratto, comunicazione però mai ricevuta, né dal Sig.
[...]
, né dai garanti Sig.ra e Sig.ra ”. Parte_1 Parte_3 Persona_1
Deve dunque concludersi che l'attore a seguito della sopravvenuta risoluzione del contratto di leasing non sia comunque più legittimato a chiedere la riparazione del veicolo, avendone perso la disponibilità, permanendo unicamente la legittimazione per i danni subiti in conseguenza dei vizi occulti come di seguito accertati.
2. Sulla causa del guasto all'autovettura. Gli esiti dell'ATP.
All'esito della espletata istruttoria risulta provata la sussistenza di vizi di conformità del bene.
Il CTU, nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha indagato circa la causa del foro riscontrato nel cielo del pistone n. 2, stabilendo che “La dinamica del danno verificatosi al motore della vettura di causa può ragionevolmente essere ricondotta alla presenza di minuscoli corpi estranei che ha compromesso il corretto funzionamento dell'iniettore del cilindro
n.2. Date le strettissime tolleranze con cui sono realizzati i componenti degli iniettori (dell'ordine del pagina 7 di 18 mezzo micron, come correttamente ha riportato il CTP ), potrebbe essere stata Persona_2 sufficiente la presenza di frammenti di dimensioni ridottissime per bloccare in posizione parzialmente aperta l'iniettore del cilindro 2. In tal modo l'immissione del gasolio, non adeguatamente nebulizzato, nella camera di combustione, avrebbe avuto luogo anche durante fasi non previste dal sistema di gestione del motore, generando un accumulo anomalo di carburante. Una volta raggiunte le idonee condizioni di temperatura e pressione, questo addensamento di gasolio sarebbe stato l'origine della detonazione, che avrebbe causato il foro riscontrato nel cielo del pistone n°2”.
Il tecnico incaricato ha quindi concluso come nel caso in esame “L'ipotesi più probabile circa l'origine del guasto, a parere dello scrivente, risiede nel distacco di materiale dalle superfici della pompa di alta pressione o da altre componenti dell'impianto di alimentazione, per difettosità delle stesse”, dando sostanziale riscontro all'ipotesi formulata dal CTP di parte attrice.
Le conclusioni del CTU ho suffragate sia dalla documentazione prodotta da parte attrice circa le avvenute interlocuzioni con la K8, che riscontrava l'assenza di irregolarità o contaminazioni nel prodotto fornito presso lo specifico punto vendita, sia dalle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria. Difatti sul capitolo di prova n. 9) di parte attrice, teso ad indagare se il teste il giorno
13/12/2019 abbia fatto rifornimento presso il distributore Kuwait Petroleum – stazione di servizio in
Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 203/14, il teste ha affermato “io faccio rifornimento Tes_1 abitualmente anche presso questo distributore e sicuramente avrò fatto rifornimento anche in quella data perché lavoravo in zona”; così il teste ”Credo di sì perchè anche io metto lì il Testimone_2 gasolio, non lo metto mai in autostrada, la K8 è vicino all'uscita di Borgo Panigale accanto all'hotel
Airport. So che anche va là”. Parte_1
Appare evidente, dunque, che ove il carburante fosse stato contaminato, anche altri clienti che si erano riforniti presso il punto vendita avrebbero avuto problematiche o guasti alle autovetture, circostanza non emersa nel corso della causa.
È evidente altresì che il CTU sia intervenuto ad indagare l'origine del “secondo” danno all'autovettura
– quello cioè che determinava la sostanziale avaria del motore – quando la stessa era già stata ricoverata presso l'autofficina e aveva già subìto un intervento di sostituzione dell'intero sistema di alimentazione, rinvenendone la causa nel distacco di materiale (microframmenti) dalla pompa di alta pressione o dall'impianto di alimentazione per difettosità delle stesse.
È opportuno, dunque, analizzare, in termini probabilistici, se anche la perdita di potenza rilevata dal in data 13.12.2019, che lo costringeva ad arrestare la marcia, a ricoverare l'auto Parte_1 presso l'autofficina e a sostituire l'intero sistema di alimentazione del veicolo, sia stata determinata causalmente dal distacco di materiale dai componenti dell'auto per difettosità degli stessi. pagina 8 di 18 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, "qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente" ( vedi Cass. n. 25884 del
2.9.2022).
Nel caso di specie non vi sono concreti elementi probatori, neppure di natura indiziaria, che i danni lamentati dall'attore al momento del ricovero dell'auto presso l'autofficina fossero riconducibili ad una omessa manutenzione del veicolo o a difetti derivanti dall'usura dello stesso, in quanto l'attore notava la perdita di potenza dopo appena 43 giorni dalla consegna.
Come sopra argomentato, si ritiene altresì di escludere che tale fenomeno sia stato causato dalla presenza di carburante contaminato. In particolare risulta per tabulas che in data 12.12.2019 alle ore
22:50 il si riforniva in quella determinata stazione di servizio (doc. 3 fascicolo Parte_1 attoreo) e dall'istruttoria è emerso che i colleghi dell'attore facevano rifornimento presso la medesima stazione di servizio in data 13.12.2019 o nei giorni immediatamente antecedenti o successivi, non notando alcuna anomalia.
Pertanto, ritenuto di escludere tali ipotesi, è possibile desumere, secondo il criterio di accertamento del nesso di causalità in ambito civilistico del “più probabile che non”, che l'origine causale della perdita di potenza del veicolo, che ne ha determinato il ricovero presso l'autofficina, sia rinvenibile nel distacco di materiale di componenti dell'autovettura (pompa ad alta pressione o parte del sistema di alimentazione), come argomentato dal tecnico incaricato in sede di ATP. Tale evento ha presumibilmente dapprima compromesso l'intero sistema di alimentazione, determinando poi, a causa dei microframmenti metallici rimasti in circolo, l'avaria del motore.
3. Sulla responsabilità di Controparte_2
In ordine all'intervento operato dalla teso alla sostituzione dell'impianto di Controparte_2 alimentazione, parte attrice lamentava di non aver mai ricevuto un preventivo né una relazione scritta, in quanto i contatti con la avvenivano solo tramite telefono. CP_2
pagina 9 di 18 Dall'espletata istruttoria è emerso che il contratto tra l'odierno attore e la è stato Controparte_2 concluso: il teste afferma di non essere stato lui ad avvisare il Persona_2 Parte_1 della necessità di sostituire l'impianto di alimentazione, ma che l'avrebbe fatto, su sua indicazione,
assistente service. Difatti, nonostante il in sede di Persona_3 Parte_1 interrogatorio formale abbia negato di aver mai ricevuto un preventivo, anche solo telefonico, dalla e di non aver mai accettato l'esecuzione dei lavori di riparazione anche se non coperti da CP_2 garanzia, appare inverosimile che l'autofficina si sia arrogata di propria iniziativa l'onere di porre in essere ingenti lavori non rientranti in garanzia, con il rischio dunque di non essere mai pagata, né dall'attore, che non avrebbe accettato il preventivo comunicato telefonicamente, né dalla casa madre.
Nel caso di specie deve, quindi, ritenersi perfezionato tra le parti un contratto d'opera di cui all'art. 2222 cod. civ., che dispone che “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo”.
Per il perfezionamento di tale fattispecie non è richiesta la forma scritta ad sustantiam.
La disposizione di cui all'art. 2222 c.c. va letta congiuntamente agli artt. 1176, comma 2 e 2226 cod. civ. che prevedono, rispettivamente, la diligenza cui è tenuto il prestatore nell'adempiere l'obbligazione, che deve essere valutata “con riguardo alla natura dell'attività esercitata”, e la disciplina della difformità e dei vizi dell'opera, disposizione per cui “l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati”.
A non diverse conclusioni può peraltro pervenirsi laddove nel caso di specie si voglia ricondurre il rapporto in esame, avuto riguardo alla struttura e dimensione dell'impresa, all'appalto.
Orbene, è pacifico che il meccanico di una autofficina sia tenuto a “usare” una diligenza qualificata nell'espletamento dei suoi compiti, diligenza che deve essere tale da garantire la corretta manutenzione e il buon funzionamento del veicolo.
Parte attrice lamenta la negligenza nell'operato della la quale, al momento del ricovero CP_6 del veicolo in officina, avrebbe identificato la causa della perdita di pressione dell'auto nella presenza di carburante contaminato, peraltro senza effettuare le dovute analisi. L'errata diagnosi, pertanto, avrebbe determinato il rifiuto da parte della Casa Madre dell'attivazione in garanzia delle riparazioni necessarie.
La domanda tesa a dichiarare la responsabilità in capo a risulta fondata. Controparte_2
pagina 10 di 18 In primo luogo è opportuno rammentare che, nel delineare il regime di ripartizione dell'onere della prova, ci si deve ricondurre ai principi individuati dalle Sezioni Unite n. 13533/01 ed oramai recepiti in maniera unanime dalla giurisprudenza, in forza dei quali: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento.”
Si ritiene che la prova dell'avvenuto e corretto adempimento non sia stata fornita dall'odierna convenuta.
Invero la afferma che nessuna contestazione circa l'avvenuta e corretta esecuzione dell'opera CP_2
(sostituzione dell'impianto di alimentazione) sia stata effettuata, né da parte dell'attore, né da parte del
CTU in sede di ATP.
Tuttavia si ritiene che l'operato della sia stato negligente e superficiale in fase di diagnosi del CP_2 guasto del veicolo. E' lo stesso teste ad affermare “abbiamo eseguito noi l'analisi con Persona_2 uno strumento in dotazione alla rete di assistenza che fornisce stessa e che analizza la CP_7 CP_7 qualità del carburante. Non rilascia dettaglio di ciò che contiene il carburante ma fornisce una identificazione sulla qualità corretta o non corretta del carburante.” La diagnosi del guasto da parte della in sostanza, si sarebbe limitata alla lettura dei risultati dello strumento fornito in CP_2 dotazione da Audi. Di contro si ritiene che un operato diligente e conforme agli standard di cui all'art. 1176 II comma c.c. imponesse alla di effettuare ulteriori verifiche al fine di Controparte_2 rilevare la carica microbiotica presente nel carburante e comprendere la natura di elementi estranei nello stesso (acqua, melma, fattori metallici ecc..). Tale indagine si rendeva ancor più necessaria considerato che, come afferma il CTU, esiste “una certa casistica di guasti analoghi su articoli Bosch, modelli CR/CP4HS1/R35/L0-S”, circostanza che l'officina, essendo convenzionata avrebbe CP_7 dovuto conoscere. Pertanto, preso atto della presenza nel veicolo di un componente di cui si conosceva il possibile difetto, la avrebbe dovuto effettuare indagini più approfondite Controparte_2
pagina 11 di 18 sull'impurità del carburante, così da poterle sottoporre tempestivamente alla Casa madre e consentirle di meglio valutare la riparazione dovesse rientrare o meno nella garanzia.
L'errata diagnosi da parte della peraltro confermata dal primo intervento Controparte_2 effettuato comunque non risolutivo posto che il veicolo, secondo quanto riferito dalla stessa autofficina, continuava ad essere non funzionante, ha indubbiamente provocato un danno al . Parte_1
Difatti, ancorchè l'intervento di sostituzione dell'impianto di alimentazione fosse necessario e sia stato apparentemente correttamente eseguito, l'errata diagnosi del guasto, determinata da un comportamento frettoloso e superficiale dell'autofficina, ha impedito l'attivazione della garanzia da parte della Casa madre e, considerato gli ingenti costi sopraggiunti a causa dell'avaria del motore, l'impossibilità per l'odierno attore di provvedere alla riparazione in autonomia del veicolo.
Per tali ragioni va affermata la responsabilità della nella causazione del Controparte_2 danno occorso all'attore.
La superiore conclusione comporta, peraltro, l'inevitabile rigetto della domanda riconvenzionale proposta volta a conseguire il pagamento delle riparazioni eseguite, stante il legittimo rifiuto opposto opposto dall'attore ex art. 1460 c.c.
3. Sulla responsabilità della Controparte_1
Sulla base dell'accertata sussistenza di vizi occulti sul bene oggetto di compravendita, va altresì affermata la concorrente responsabilità della concessionaria . Controparte_1
L'attore, come detto, ha agito per conseguire la condanna della predetta concessionaria sia ai costi di riparazione del veicolo che ai conseguenti danni subiti.Sostiene la difesa attorea che la CP_1
“sarebbe obbligata sia contrattualmente, sia ai sensi dell'art 1490 e ss. c.c., nei suoi confronti ad
[...] effettuare la riparazione gratuita dei difetti riscontati sul veicolo venduto e/o a sostituire gratuitamente detta autovettura con altra equipollente”.
Come detto ha agito come utilizzatore del veicolo in contestazione in forza di Parte_1 un contratto di leasing stipulato con Volkswagen Financial Services Spa: pertanto, prima di passare oltre nell'esame della domanda formulata in via principale da parte attrice, risulta opportuno illustrare brevemente la disciplina dei rimedi esperibili dall'utilizzatore in ipotesi di vizi della cosa nell'ambito di un rapporto di locazione finanziaria.
Come ribadito dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione (sentenza n. 19785/2015) nell'ambito del contratto di locazione finanziaria “non v'è dubbio che la vicenda è trilatera, nel senso che coinvolge necessariamente tre soggetti;
così come è indubbio che tra i due negozi v'è un indispensabile
pagina 12 di 18 collegamento, siccome la fornitura è effettuata in funzione della successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore si sia procurato il bene che darà in godimento al locatario. Tuttavia, nessuno pone in discussione che i due atti mantengano la loro sostanziale autonomia, che l'utilizzatore sia terzo rispetto al contratto di fornitura ed, a sua volta, il fornitore sia terzo rispetto al contratto di locazione;
laddove, invece, il concedente è l'unico, tra i tre, ad essere parte di entrambi gli atti. In quest'ordine di idee, la sottrazione della vicenda dall'ambito del rapporto plurilaterale e la sua sussunzione in quello del contratto collegato fa sì che le parti possano gestire separatamente i distinti rapporti contrattuali, secondo le rispettive funzioni, assegnando rilevanza giuridica a quelle sole interdipendenze che realmente condizionano l'attuazione dell'operazione economica”.
In tema di vizi del bene riscontrati dall'utilizzatore le S.U. hanno ben distinto i rimedi esperibili a seconda del momento in cui essi siano rilevati, a seconda cioè che i vizi siano immediatamente riconoscibili dall'utilizzatore, dall'ipotesi in cui invece i vizi emergano successivamente alla consegna: in quest'ultimo caso “- quello dei vizi occulti o in mala fede taciuti dal fornitore ed emersi dopo
l'accettazione verbalizzata da parte dell'utilizzatore - sicuramente consente all'utilizzatore di agire direttamente contro il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa. Ma, laddove ne ricorrano i presupposti, anche in questo caso il concedente, informato dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, ha, in forza del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico (non la facoltà) di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione”.
Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale l'attore, come detto, era certamente legittimato ad agire nei confronti del fornitore per i vizi occulti riscontrati sul veicolo per la loro eliminazione, nonché per i danni subiti.
Sulla base dell'accertato difetto di conformità del veicolo in contestazione, va dunque affermata la responsabilità di , tenuta contrattualmente e per legge a garantire che il bene Controparte_1 venduto fosse privo di vizi e idoneo all'uso cui era destinato.
Al riguardo è solo il caso di rilevare che l'attore ha documentato, in attesa di poter chiarire le reali cause del guasto, di avere formalmente contestato, tramite proprio legale, a mezzo pec in data
18/01/2020, i difetti di conformità riscontrati sul veicolo, quando certamente il contratto di leasing era operante, in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali di vendita (art. 5, paragrafo 5.1. allegate alla proposta di acquisito) a tutte le parti interessate alla vicenda , tra cui la stessa
[...]
, mettendola in condizioni di fare direttamente le proprie verifiche, che nel caso di specie CP_1 sono del tutto mancate (vedi doc.to 11 di parte attrice). pagina 13 di 18
4. Sulla domanda di risarcimento del danno di parte attrice.
Venendo alla pretesa risarcitoria di parte attrice, il agisce per il risarcimento del Parte_1 danno per i) tutti i costi per la riparazione del veicolo Audi Q3 targato Tg. FX036ML; ii) tutti i danni subiti dall'attore nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia secondo le risultanze processuali oltre interessi legali ed il maggior danno da svalutazione monetaria dal dì dell'evento al dì dell'effettivo soddisfo;
iii) al rimborso dell'importo complessivo di € 2.759,69 versato dall'attore a titolo di onorari
(compenso liquidato al CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi all'intestato Tribunale R.G. n° 13492/2020, per € 1.339,26, e corrisposto sl CTP per € 1.420,43); v) ed alle spese di lite relative al medesimo procedimento da liquidarsi in € 1.831,00 oltre I.V.A. e C.P.A. o nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
La pretesa risarcitoria attorea relativa a “tutti i costi di riparazione del veicolo” si riferisce sia ai costi di riparazione per i lavori già svolti dall'autofficina (pari ad euro 7.348,00= IVA inclusa di CP_6 cui alla fattura n. 1027 del 6 luglio 2020, per la sostituzione dell'impianto di alimentazione effettuato da più Euro 485,00= IVA per commessa di officina), sia a quelli ancora da Controparte_2 eseguire, tesi alla riparazione del motore e quantificati dal CTU per una somma pari ad euro 8.472,95, iva esclusa.
Si rileva, tuttavia, che, in relazione alla prima voce del danno, pari a 7.833,00 euro, richiesti dalla per l'esecuzione del lavoro di sostituzione dell'impianto di alimentazione, Controparte_2
l'odierno attore non ha provveduto, per sua stessa ammissione, al pagamento della fattura n. 1027 del
6.07.2020. Peraltro è stata sopra rigettata la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2 volta a conseguire il relativo pagamento, nulla essendo dunque dovuto al riguardo dall'attore.
[...]
Per quanto attiene alla seconda voce del danno che concerne la riparazione del veicolo, si rileva come parte attrice non risulti più avere, come sopra argomentato, legittimazione ad agire, in quanto il contratto di locazione finanziaria risulta, ad oggi e per stessa ammissione dell'attore, risolto a partire da ottobre 2022.
In merito ai mancati ricavi e alla conseguente cessazione dell'attività imprenditoriale nel marzo 2022, si ritiene che parte attrice non abbia fornito sufficiente prova in ordine al nesso causale tra il guasto dell'autovettura e i mancati ricavi persi e la conseguente cessazione dell'attività, essendosi limitato alla allegazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2020 e 2021, anni in cui, come sottolineato da parti convenute, l'attività lavorativa degli NCC ha subìto indubbiamente un rallentamento a fronte pagina 14 di 18 degli eventi pandemici. Peraltro secondo stessa prospettazione contenuta in atto di citazione, l'attore si
è determinato a reperire un'altra automobile per consentirgli di svolgere il proprio lavoro, così dovendosi escludere il nesso causale in ordine alla cessazione dell'attività che risulta comunque essere proseguita fino a tutto il 2021 (vedi copia visura cessazione attività di cui al doc.to 27).
Parte attrice, infine, chiede la restituzione dei canoni di leasing versati per un bene di fatto inutilizzabile per un periodo significativo a causa dei difetti di conformità dello stesso.
In particolare, secondo parte attrice, il avrebbe versato regolarmente i canoni di Parte_1 leasing fino al mese di luglio 2022, raggiungendo un importo complessivo di euro 14.795,61, cui si somma l'acconto iniziale di euro 4.946,24, per un totale di euro 19.741,85. Questa somma rappresenterebbe secondo l'attore un danno emergente concreto e attuale, derivante direttamente dall'inadempimento delle convenute che, con la loro condotta, hanno reso inutilizzabile il veicolo oggetto del contratto di leasing, senza che l'attore potesse beneficiare del bene o vedersi sospendere l'obbligo di pagamento dei canoni.
La circostanza che il concedente non sia parte in causa di questo processo non impedisce all'utilizzatore di agire per la restituzione dei canoni pagati per un bene di fatto inutilizzabile a causa di vizi occulti, non rivenuti tempestivamente e diligentemente dalla che, mediante la Controparte_2 relativa condotta ha impedito all'odierno attore di attivare la garanzia per la riparazione del veicolo.
Difatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9663 del 26/05/2020: “In tema di leasing finanziario, l'azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore per l'accertamento della responsabilità per inadempimento di questi e dell'entità del risarcimento del danno subito derivatogli dall'inutilizzo del bene ricevuto prescinde dalla partecipazione al processo del concedente, rispetto al quale, anche se evocato in giudizio, non si determina alcuna necessità di integrazione del litisconsorzio, essendo l'utilizzatore terzo rispetto al contratto intercorso tra fornitore e concedente e non potendo, quindi, egli esercitare l'azione di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento di quel contratto, salvi gli effetti di specifica clausola contrattuale inserita nel medesimo contratto, con la quale il concedente gli abbia trasferito la propria posizione sostanziale con obbligo del fornitore di adempiere direttamente in favore dell'utilizzatore”.
Dall'analisi documentale, difatti, il , ha continuato a pagare i canoni alla società Parte_1 di leasing nonostante il veicolo fosse di fatto inutilizzabile. Come già rilevato le ragioni del mancato utilizzo sono da attribuire congiuntamente al fornitore per aver fornito Controparte_1 all'utilizzatore un bene viziato, e all'autofficina per aver operato in modo Controparte_2 negligente, non riconoscendo tale vizio, peraltro operando la ritenzione del veicolo in attesa del pagamento del primo intervento ed impedendo, di conseguenza, di attivare la garanzia per le riparazioni pagina 15 di 18 del veicolo.
I canoni documentati relativi al contratto di leasing corrisposti successivamente all'avaria del veicolo ammontano ad euro € 8.586,17 (da metà dicembre 2019 fino ad aprile 2022, come risultanti dagli estratti conto di cui ai documenti 30 e 33 di parte attrice), da rivalutarsi dalla domanda (09/05/2022) alla data odierna per un totale di € 9.419,03.
Pertanto e vanno dichiarate tenute e condannate, in solido Controparte_2 Controparte_1 tra loro, alla rifusione, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, del suddetto importo.
Su tale importo sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla presente decisione al saldo.
Non provati ulteriori pregiudizi patrimoniali.
5.Sulla domanda in garanzia avanzata da nei confronti Controparte_1 Controparte_3
[...] ha chiamato in causa la al fine di essere manlevata a Controparte_1 Controparte_3 norma dell'art. 1490 c.c., dalla distributrice. Quest'ultima ha eccepito, tuttavia, che il concessionario avrebbe rinunciato contrattualmente a far valere nei confronti dell'esponente ogni pretesa diversa dalla fornitura di eventuali parti di prodotti risultate difettose e dal rimborso del costo della manodopera (art.
5.4 del contratto).
Si ritiene pacificamente che “ nelle cosiddette vendite a catena l'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al sub acquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore” (cfr. Cass. n. 2115 del 05.02.15; Cass. Civ., Sez.
II, 17 maggio 2024, n. 13782).
Contr Pertanto, in base a quanto sopra argomentato, è fondata la chiamata in causa della e la conseguente domanda di manleva proposta dalla alla quale quest'ultima, a ben Controparte_1 vedere, non avrebbe rinunciato in forza delle disposizioni contrattuali. Difatti l'art.
5.4 del contratto
Contr dispone che “ garantisce al Concessionario che i Prodotti che gli saranno forniti in esecuzione
Contr del presente Contratto saranno privi di difetti di materiale e di produzione. Tale garanzia di è concessa nei medesimi limiti e con le stesse modalità di cui al testo richiamato dalla Sezione 6 dell'Allegato Unico (di seguito le “Condizioni Generali di Vendita”). Il Concessionario riconosce espressamente sin d'ora che le previsioni delle Condizioni Generali di Vendita potranno - dopo la
Contr consultazione di cui al punto E delle Premesse - essere aggiornate e modificate da Tali eventuali
Contr aggiornamenti e modifiche dovranno essere preventivamente comunicati da per iscritto (anche pagina 16 di 18 eventualmente in via informatica), e si intenderanno a tutti gli effetti, con efficacia immediata all'atto della ricezione da parte del Concessionario, quali variazioni vincolanti delle Condizioni Generali di Contr Vendita. Il Concessionario prende atto, in ogni caso, che la suddetta garanzia da parte di consiste nell'impegno a fornirgli gratuitamente eventuali parti di Prodotti risultate difettose, nonché
a rimborsare il costo della manodopera impiegata dal Concessionario (o dall'eventuale Service
Partner) per la riparazione - nei termini di cui al presente art.
5 - e non si estende in ogni caso alla Contr sostituzione di Prodotti, salvo specifiche eccezioni di volta in volta concesse da Pertanto, il
Concessionario rinuncia espressamente sin d'ora ad ogni eventuale ulteriore pretesa, domanda o Contr azione anche in via di regresso, a tale riguardo, nei confronti di di fatte salve le norme CP_7 che regolano la responsabilità del costruttore”.
Appare evidente che la concessionaria abbia sì rinunciato alla garanzia in ordine alla sostituzione del Contr veicolo, ma non all'impegno assunto da nel fornire gratuitamente parti del prodotto che sono risultate difettose nonché a rimborsare il costo della manodopera impiegata dal concessionario o dal
Service Partner, ferme in ogni caso le norme che regolano la responsabilità del costruttore, cui in ogni caso sono riconducibili i danni in contestazione.
Pertanto in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla nei confronti di Controparte_1 quest'ultima va dichiarata tenuta e condannata a tenere indenne la predetta Controparte_3 concessionaria da quanto quest'ultima è tenuta a versare in favore di parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Le spese di lite, comprensive della fase di ATP, seguono la soccombenza.
Le spese del CTU incaricato in sede di ATP, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la responsabilità solidale in capo a e in capo a Controparte_2 CP_1
[...]
2) per l'effetto, condanna in solido la e a corrispondere Controparte_2 Controparte_10 all'attore , a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 9.419.03, Parte_1 già espressi all'attualità, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo;
3) dichiara tenuta e condanna a manlevare di quanto Controparte_11 Controparte_1 pagina 17 di 18 quest'ultima è tenuta a versare in favore dell'attore a titolo di danni e di spese di lite in esecuzione della presente sentenza;
4) rigetta nel resto la domanda dell'attore;
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2
5) condanna, in solido tra loro, la e a rifondere nei Controparte_2 Parte_4 confronti della parte attrice le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in € 545,00 per anticipazione e in € 9.400,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna la terza chiamata a rifondere nei confronti della convenuta Controparte_3 [...] le spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi € 3.298,00 a titolo di CP_1 compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) pone le spese del CTU nominato in sede di ATP, come liquidate in atti, definitamente, a carico della in solido tra loro. Controparte_12 Controparte_1
Bologna 04/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Annelisa Spagnolo
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