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Articolo 3 della Legge 30 maggio 1965, n. 573
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Legge 30 maggio 1965, n. 573
Articolo 3 della Legge 30 maggio 1965, n. 573
Versione
6 giugno 1965
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 6 giugno 1965
Vedi fonte istituzionale
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