Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10419 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
O 2 L -7 L 0 O 1 - B 6 2 I L D E D A 2 T 4 S 6 IN NOME DEL H1 04 1 9/ 03 . O R . P P . M I D BBLICA ITALIANIA B A l. l D a . E b T a t N 2 E 2 S . t E r CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L a Oggetto Сопрладно въездо SEZIONE PRIMA CIVILE cessione volontaria (art. 12 L. m. 865/1471) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GRIECO - Presidente - R.G. N. 4839/00 Dott. Angelo Dott. Alessandro Cron. 23289 CRISCUOLO Rel. Consigliere Rep. 2736 VITRONE 1 Consigliere Dott. Ugo PLENTEDA - Consigliere Ud. 14/01/03 Dott. Donato 1 Consigliere Dott. Mario ADAMO ha pronunciato la seguente " SENT ENZA , حمد sul ricorso proposto da: COMUNE DI GENAZZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 114/A, presso l'Avvocato FRANCO PASCUCCI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
DE AN AN MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL FANTE 10, presso l'avvocato FILIPPO DI IORIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
2003 ." controricorrente - 41 на -1- avvers0 la sentenza n. 1972/99 della Corte d'Appello 2 di ROMA, depositata il 21/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2003 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore , Generale Dott. Antonietta CARESTIA, che ha concluso per il rigetto ° l'inammissibilità del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso;
- -2- 3 Com.Gen. Svolgimento del processo Il 25 maggio 1985 NA IA De IS stipulò col comune di Genazzano, a norma dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, un contratto di cessione volontaria avente per oggetto un terreno di sua proprietà, sottoposto a procedura espropriativa per la costruzione di edifici di edilizia economico-popolare, sulla base dell'indennità provvisoria di esproprio determinata dal presidente della Giunta regionale del Lazio in lire 465.000 ed aumentata del 50% ai sensi della citata norma. Restava salvo il diritto al conguaglio, da versare quando l'indennità fosse stata determinata in via definitiva secondo le previsioni dell'art. 1 della legge n. 385 del 1980. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, che dichiarò illegittima detta norma, la De IS, con - citazione notificata il 2 maggio 1997, convenne in giudizio il comune di Genazzano davanti alla Corte di appello di Roma, chiedendo che fosse determinata la somma a lei spettante quale valore di esproprio dell'area (recte: a titolo di conguaglio in relazione al prezzo sopra stabilito) e che l'ente territoriale fosse condannato al pagamento del relativo importo, da rivalutare fino alla data della decisione, oltre agli interessi ed alle spese di causa. Il comune di Genazzano rimase contumace. н 4 La Corte di appello, espletata una consulenza tecnica, con sentenza depositata il 21 giugno 1999 determinò in lire 33.000.000= la somma dovuta dal Comune alla De IS a titolo di prezzo della cessione volontaria stipulata tra le parti il 25 maggio 1985; dichiarò il Comune medesimo obbligato a depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma indicata in favore dell'attrice, con gli interessi dal giorno della cessione, detratte le somme eventualmente già versate per lo stesso titolo;
condannò il convenuto al pagamento delle spese giudiziali. La Corte territoriale, richiamati i principi in tema di cessione volontaria prevista dall'art. 12 della legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni, affermò (per quanto qui rileva) che, per la determinazione del conguaglio, doveva trovare applicazione la normativa sopravvenuta di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Sulla base degli accertamenti espletati dal consulente di ufficio, rilevò che la cessione aveva avuto ad oggetto un terreno di 622 mq., da ritenere edificabile perché inserito nel perimetro periferico urbano, avendo assunto tale qualità a seguito di variante al piano regolatore generale con l'adozione, nel 1964, da parte del comune di Genazzano del P.E.E.P., nel cui ambito era avvenuta l'ablazione de qua, per la costruzione di edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica. Tenuto conto di tale destinazione (C3 espansione residenziale, con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 2 mc/mq) e dei prezzi di mercato accertati in loco con plu ا م riferimento alla data della cessione, il consulente aveva indicato in lire 71.000 a mq. il valore dell'area, in lire 35.000 circa quello determinato ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 e, quindi, in complessive lire 22.000.000. l'indennità di espropriazione alla data della cessione volontaria. La Corte di merito, nel condividere i risultati esposti dal consulente con congrua motivazione, osservò che l'importo suddetto andava maggiorato del 50%, come convenuto dalle parti in applicazione dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, e determinò in via definitiva l'importo medesimo in lire 33.000.000. Aggiunse che su tale somma erano dovuti gli interessi legali dalla data della cessione, trattandosi d'interessi di natura compensativa, perciò dovuti per il solo fatto che la somma capitale era rimasta a disposizione dell'espropriante. Contro la suddetta sentenza il comune di Genazzano ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. NA IA De IS ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civile. H La Corte di appello, nell'individuare il conguaglio dovuto all'attuale resistente, avrebbe adottato il criterio previsto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, applicando tale criterio a tutto il terreno in questione e così uniformandosi integralmente alle valutazioni della consulenza di ufficio. Tuttavia, come risulterebbe da un'attenta osservazione degli atti processuali, della documentazione depositata e di quella a disposizione del consulente (in particolare, certificato di destinazione urbanistica), non tutto il suolo ceduto sarebbe stato destinato a "zona C3 espansione residenziale con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 2 mc/mq". Infatti, in particolare le zone individuate con il n. 471 (ex 231/f), are 0.95, R.D.L. 7,60 e R.A.L. 1,38, e con il n. 554 (ex 231/d), are 1.17, R.D.L. 9,36 e R.A.L. 1,70 della partita 5921, fol. 7, costituenti circa un terzo dell'intero territorio ceduto, non sarebbero state aree edificabili bensì aree destinate al passaggio di strada comunale. Pertanto, la norma dettata dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, ed i relativi criteri d'individuazione dell'indennità espropriativa per le aree edificabili, non si sarebbero potuti applicare all'intero terreno oggetto della cessione, in quanto per le superfici sopra indicate avrebbe dovuto trovare applicazione la diversa normativa di cui al titolo II della legge n. 865 del 1971, e successive modificazioni, trattandosi di aree non suscettibili di classificazione edificatoria. 7 La Corte di appello, dunque, avrebbe errato nella quantificazione nella dell'indennità di esproprio e, per conseguenza, determinazione del conguaglio spettante alla De IS. Il motivo è inammissibile. Il comune di Genazzano, rimasto contumace nel grado di merito, sotto la veste di una presunta violazione di legge prospetta per la prima volta in questa sede una questione implicante accertamenti di fatto insuscettibili di verifica nel giudizio di legittimità. I dati allegati dal ricorrente, invero, non risultano dalla sentenza impugnata che, uniformandosi agli accertamenti condotti dal c.t.u., ha attribuito all'intero suolo ceduto natura di terreno edificabile, sulla base della pianificazione all'epoca in vigore (edificabilità legale), nel cui ambito era avvenuta “l'ablazione in esame ai fini della costruzione di edifici destinati a edilizia residenziale pubblica" (sentenza impugnata, pag. 5). Della asserita destinazione a strada comunale, quindi, non vi è cenno. Peraltro, l'affermazione contenuta al riguardo in ricorso non consente neppure di stabilire se quella destinazione (qualora risultasse accertata) comportasse un vincolo conformativo o espropriativo (nella seconda ipotesi, del vincolo medesimo non si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della classificazione dell'area). Ed anche questo profilo richiederebbe indagini di fatto, precluse in sede di legittimità. Ne segue la declaratoria d'inammissibilità della censura. ch Con il secondo mezzo di cassazione il comune di Genazzano censura la sentenza impugnata per aver condannato l'ente territoriale al pagamento degli interessi legali "dal dì della cessione", benché la De IS, nelle proprie conclusioni, avesse chiesto tale condanna "a far tempo dalla richiesta al Comune”. Sarebbe stato così violato l'art. 112 c.p.c., alla stregua del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa. La prima, ed unica, richiesta di pagamento dell'indennità espropriativa, prima dell'instaurazione del giudizio, consisterebbe in un atto di diffida stragiudiziale notificato al Comune il 24 ottobre 1996. Pur ritenendo validi i principi richiamati nella sentenza impugnata, resterebbe il fatto che la Corte di merito sarebbe andata oltre i limiti del petitum, riconoscendo peraltro interessi in relazione ai quali sarebbe decorso il termini di prescrizione. La censura è fondata, per quanto di ragione. Fermo il punto che la prescrizione non potrebbe essere eccepita per la prima volta in questa sede, si deve tuttavia rilevare che, come emerge in modo testuale dall'epigrafe della sentenza impugnata (nella quale sono trascritte le conclusioni dell'attrice), quest'ultima chiese il pagamento dell'indennità a lei spettante, "con interessi e rivalutazione previsti come per legge a fare tempo dalla richiesta al Comune". Fle E' ben vero che, come affermato dalla Corte territoriale, sul 9 maggiore importo dell'indennità spettante all'espropriato (o sul conguaglio dovuto alla cedente) competono gli interessi legali dalla data dell'espropriazione o della cessione, trattandosi d'interessi dovuti per il fatto che le somme sono rimaste a disposizione dell'espropriante. Ma questo principio va coordinato con la regola processuale in forza del quale il giudice deve pronunziare entro i limiti della domanda (art. 112 c.p.c.). Nel caso di specie, come si desume dal tenore inequivoco delle conclusioni rassegnate nel giudizio di appello, gli interessi furono domandati “a fare tempo dalla richiesta al Comune", richiesta che, come addotto dal ricorrente (e la circostanza non è contestata -pag. 3 conferma la diffida dalla resistente, che in memoria - stragiudiziale del 1996, pur negando che essa potesse assumere rilevanza rispetto alla costituzione di un diritto già maturato), risale al 24 ottobre 1996. L'ambito della domanda concernente gli interessi, dunque, resta definito nei limiti relativi a tale data, in base al principio stabilito dall'art. 112 del codice di rito. L'accoglimento del secondo motivo, peraltro, non comporta il rinvio della causa ad altro giudice, perché essa può essere definita nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990, n. 353), non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. н La riforma della pronunzia della Corte d'appello, infatti, è 10 circoscritta alla dichiarazione che alla De IS sono dovuti gli interessi legali sull'importo determinato dalla sentenza impugnata, con decorrenza dal 24 ottobre 1996 e fino alla data del deposito, restando confermata, per il resto, la sentenza medesima. Quanto al regolamento delle spese giudiziali, dovendosi procedere ad una valutazione globale dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese medesime nella misura di un terzo per entrambi i gradi, mentre il pagamento dei restanti due terzi va posto a carico del comune di Genazzano, per il principio della soccombenza. Tali frazioni si liquidano come segue: per il grado di merito, complessivi euro 1.480,00=(millequattrocentottanta), di cui euro 155,00 per spese, euro 310,00= per diritti, euro 1.015,00= per onorari, oltre ai due terzi delle spese anticipate per la c.t.u.; per il giudizio di cassazione, euro 1280,00= (milleduecentottanta), di cui euro 1.200,00= per onorari, il tutto oltre rimborso spese generali (10%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunziando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dichiara dovuti alla De IS gli interessi legali con Ila - decorrenza dal 24 ottobre 1996 alla data del deposito, confermando nel resto la sentenza impugnata. Dichiara compensati tra le parti le spese di entrambi i gradi nella misura di un terzo e condanna il comune di Genazzano, in persona del sindaco p.t., a pagare alla De IS i restanti due terzi, frazioni che così liquida: per il grado di merito, in complessivi euro 1.480,00=, specificati come in motivazione, oltre ai due terzi delle spese anticipate per la c.t.u.; per il giudizio di legittimità, in complessivi euro 1.280,00=, specificati come in motivazione, oltre al rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. R U come per legge. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2003, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est. Il Presidente best.Антикорм овий e e r G IL CANCELLIERE CANCELLERE Andrea Blanchi CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE delle Entrate di Roma 2 il 05.02.04 Prima Sezione Civile serie 4 al n. 3363 129.11 X versate € apposta in calce alla copia autentica Depositato in Cancelleria (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) -2 LUG 2002 Палё IL CANCELINERE