Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
Ha funzione meramente interpretativa l'art. 24, comma quarto, della legge 24 giugno 1997 n.196, che prevede che le disposizioni in materia di indennità di mobilità, nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all'art. 3 decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994 n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro che svolgano le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa e soggette agli obblighi della relativa contribuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/1999, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DAL CANTO DENIA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 13796/97 proposto da:
DAL CANTO DENIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTEZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato MARINA MESSINA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA PAOLETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INPS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 304/97 del Tribunale di PISA, depositata il 19/05/97 R.G.N.1142/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'avvocato PAOLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dell'incidentale.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 19.5.97,ha ritenuto che alla lavoratrice EN DE TO, iscritta nelle liste di mobilità, spetti la relativa indennità prevista dall'art.7 della l.223/91. E ciò in quanto l'art.8 comma 2 della l.236/93) ha esteso ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro gli art. 1,4,e 24 della l. 223/91. Il Tribunale ha ritenuto che il mancato richiamo dell'art.7 della legge stessa non è di ostacolo alla fruizione da parte di tali lavoratori dell'indennità stessa essendo essa un effetto necessariamente collegato all'iscrizione nelle liste di mobilità al sensi dell'art.4.
Ove il legislatore avesse voluto che gli effetti della normativa di cui all'art.8 comma 2 fossero limitati per i soci lavoratori, alla sola iscrizione nelle liste di mobiltà l'esclusione dell'indennità in questione avrebbe dovuto essere espressa.
L'INPS chiede la cessazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo.
La sign.DE TO resiste con controncorso e propone ricorso incidentale.
Ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente devono riunirsi il ricorso principale e quello incidentale attenendo entrambi alla stessa decisione. Il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 2 del d.l. n. 148/93 conv. nella l.n.236 /93 con riferimento agli art.7 e 16 della l.n.223/91,motivazione erronea ed insufficiente.
Esso sostiene che la fruizione dell'indennità in questione presuppone l'esistenza di un vero rapporto di lavoro subordinato - escluso nel caso dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro per effetto della loro partecipazione alla gestione sociale;
ad essi non si applica il licenziamento che è alla base del l'art.4 e 114 dellA L. 223/911 bensì il recesso del socio. Dall'iscrizione alla lista di mobilità derivano effetti che non si identificano necessariamente con la percezione dell'indennità in questione avviando il lavoratore verso altre forme di occupazione. La stessa essendo, comunque, un'indennità di disoccupazione, non spetta ai sensi dell'art.40 comma 1 n.7 dpr n. 1827/1935 al socio lavoratore allorché in esso non sussistano due distinti rapporti quello sociale e quello di lavoro dipendente.
La censura è infondata.
L'art 8 comma 2 del dl n.148 del 1993 conv. nella l.n.236 del 1996 dispone che "nell'attuazione delle disposizioni di cui agli art. 1,4,e 24 della legge 23 luglio 1991 n.223 che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro............". Questa Corte pronunciandosi in materia di regolamento di competenza, in ordine alla estensione del rito del lavoro ale controversie insorte fra soci lavoratori e cooperativa ha affermato che il rapporto intercorrente fra gli stessi pur da qualificare associativo invece che di lavoro subordinato è comunque equiparabile -al pari di quelli relativi all'impresa familiare- ai rapporti previsti dall'art.409 cpc in considerazione della progressiva estensione operata dal legislatore di istituti e discipline propri dei lavoratori subordinati ( da ultimo ai fini della procedura dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di quella di mobilità ex \art.8 d.l.n.148/93)dovendo alla graduale applicazione al socio cooperatore della tutela sostanziale propria del lavoratore subordinato corrispondere un'analoga estensione della tutela processuale ( 4662/97). La Corte ribadisce tale orientamento rilevando come l'omologazione della disciplina sostanziale fra socio cooperatore e lavoratore subordinato -giustificata evidentemente da una posizione socio economica sostanzialmente analoga-resterebbe, irrazionalmente, priva di uno dei peculiari effetti riconnessi alla messa in mobilità dei lavoratori licenziati se al socio cooperatore non fosse estesa anche la indennità di mobilità prevista dall'art.7 della n.223 del 1991. Come ha ben osservato il Tribunale essa costituisce uno degli effetti necessari conseguenti alla messa in mobilità.
Di conseguenza deve ritenersi che ha funzione meramente interpretativa l'art.24 comma 4 della l. 24 giugno 1997 n. 196 che dispone che le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994 n.299 convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994 n.451,si intendono estese al soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nel settori produttivi rientranti nel campo di applicazione dela disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della coorelativa contribuzione. Il ricorso principale va pertanto rigettato.
Eguale decisione deve adottarsi per quello incidentale. Con esso la controricorrente si duole che il giudice d'appello abbia compensato le spese sebbene ciò non fosse consentito dalla integrale soccocombenza della controparte.
È noto che l'unico limite che incontra il giudice nel regolare le spese di lite è costituito dal divieto di porre le stesse esclusivamente a carico dela parte vittoriosa.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa le spese. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1999