Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 4065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4065 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE 14-5-1981 N. 219 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 範 Ye catocatò0-4 0 6 5 / 0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZI NE PRIM 4.6. Composta dagli 111.mi Sigg.ri-Magistrati: Dott. Massimo R.G.N. 11949/00 GENGHINI - Presidente 16148/00 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron.9352 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud. 03/12/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO CORI CONSORZIO RICOSTRUZIONE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9, presso l'avvocato ARTURO LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO VOSA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI FUNZIONARIO DELEGATO intimato e sul 2° ricorso n° 16148/00 proposto da:2002 2239 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio e rappresentante legale pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale CONSORZIO CORI CONSORZIO RICOSTRUZIONE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE A. DAelettivamente BRESCIA 9, presso l'avvocato ARTURO LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO VOSA, giusta procura a margine del ricorso e controricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale · avverso la sentenza n. 1144/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Vosa che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
2 + Svolgimento del processo Con atto del 1 aprile 1997 il Consorzio Co.Ri. con- veniva davanti alla Corte d'appello di Napoli la Presi- punti denza del Consiglio dei Ministri, funzionario delegato CIPE chiedendo che venisse dichiarata la nullità par- ziale del lodo arbitrale pronunciato il 6 dicembre 1996. Tale decisione aveva risolto la controversia in- sorta sulla interpretazione e sulla esecuzione della convenzione stipulata tra esso Consorzio ed il sindaco di Napoli, Commissario Straordinario di Governo , relativamente ad un programma di edilizia residenziale da attuarsi ai sensi del titolo VIII della legge n 219 del 1981. Precisava di avere sostenuto,con apposita domanda di accesso arbitrale, che i termini di ultimazione dei lavori indicati dalla convenzione, e poi modificati da apposite altre pattuizioni, non erano stati rispettati а causa di comportamenti non ascrivibili ad esso con- cessionario ma ad inadempienze ed ad atti del conce- dente, e che i maggiori costi ed oneri e danni erano dovuti al fatto che la struttura consortile era stata tenuta in piedi per un tempo superiore a quello preven- tivato. Precisava pure che i pagamenti erano stati sem- pre eseguiti in ritardo e che ciò aveva fatto maturare interessi, che il concedente illegittimamente aveva 3 proceduto a detrarre taluni importi per penali antici- patamente ritenute prima di ogni controllo formale, e che erano altresi dovuti importi per opere previste e progettate ma non realizzate per indisponibilita delle aree.Lamentava infine che il concedente pretendeva sen- za alcun fondamento la cessazione delle fideiussioni prestate per la anticipata liberazione della garanzia invocando semplicemente la norma dell'art 5 della leg- ge n 741 del 1981. Resisteva la PCM eccependo preliminarmente la ca- renza di giurisdizione dell'AGO e dunque la incompeten- za del collegio arbitrale. Il Collegio accoglieva parzialmente la domanda quanto al pagamento degli interessi sulle rate di ac- conto e sul compenso per le opere commissionate ' pro- gettate e tuttavia non realizzate. Condannava la PCM al pagamento delle somme di £ 9.262.544.383 nonchè di £ 300.554.594 e di £ 250.000.000, oltre interessi. Il CO.RI. impugnava per nullità il lodo nella parte in cui esso aveva rigettato la domanda di un compenso per maggiori oneri. La parte appellata si costituiva re- sisteva e proponeva domanda di impugnazione incidentale ribadendo la incompetenza degli arbitri e formulando richiesta di condanna per lite temeraria del CORI. La Corte di Napoli rigettava entrambe le impugna- 4 zioni. Il secondo giudice , superate alcune questioni non più rilevanti, osservava che quanto al capo della impu- gnazione concernete la richiesta di pagamento di mag- giori oneri concessori, il collegio arbitrale l'aveva rigettata ritenendo fondata 1' eccezione di decadenza sollevata dalla PCM basata sul fatto che la richiesta, pacificamente non era stata preceduta da inserimento in apposita riserva ai sensi dell'art 54 del rd n 350 del 1895.IL collegio quindi condivideva il ragionamento che aveva condotto alla decisione impugnata pervenendo anch'esso ad affermare che i pretesi compensi di cui si rientravano nel prezzo pattuito con la conven-tratta zione e come tali determinavano l'onere della formula- zione delle riserve. La Corte perveniva a tale conclu- sione sulla base dell'art 21 della convenzione in data 31 luglio 1981 la cui formulazione ampia ed omnicom- prensiva essa interpretava come intesa ad includere nel prezzo unitario ogni possibile spesa che il concessio- nario potesse o dovesse sostenere per la realizzazione dell'opera pubblica. La corte napoletana quindi rigettava l' impugnazio- ne incidentale avanzata dalla PCM rilevando che essa doveva ricondursi alla ipotesi di cui al secondo comma dell'art 829 cpc e come tale doveva considerarsi inam- 5 missibile per mancata indicazione delle norme in assun- to violate. fer Contro questa sentenza ricorre per cassazione con un articolato motivo il CORI. Resiste al ricorso prin- 로 cipale e spiega ricorso incidentale la PCM. Resiste con controricorso al ricorso incidentale il CORI che deposita una memoria. Motivi della decisione.
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
1.1. Con il suo ricorso CORI lamenta la violazione degli artt 294 del rd n 283 del 1934, dell'art 14 della legge n 741 del 1981, dell'art 20 del dm 29.5.1985, degli artt 54 e SS del rd 350 del 1995. La- menta quindi la violazione delle regole di interpreta- zione dei contratti di cui all'art 1362 cc.e la moti- vazione carente, contraddittoria ed omessa sui relativi punti. Sostiene che la corte di merito senza motivare ma schiacciandosi sulla motivazione degli arbitri ha violato la disciplina delle riserve in base alla quale le decadenze ivi stabilite non si applicano alle ri- chieste di ristoro svincolate dalla esecuzione dei la- vori e pertanto dalla loro contabilizzazione più anco- ra quando la amministrazione concedente, come nel caso in esame non ha istituito un registro di contabilità destinato ad accertare l'avanzamento di attività depu- 6 tate al concessionario ma diverse da quelle costrutti- ve. Sostiene che comunque la corte di merito ha male interpretato la Convenzione in parola.
1.2 Osserva la corte che la sentenza impugnata è perve- nuta alla sua decisione,come si è anticipato, ricercando se le spese di progettazione e quelle di coordinamento direzione e vigilanza delle attività costruttive rien- trassero O meno ai sensi della convenzione, tra i 1 "magisteri" che la stessa intendeva dovessero essere compensati con il prezzo stabilito. La conclusione po- sitiva è raggiunta attraverso l'esegesi della convezio- ne in particolare all'art 21 la cui ampiezza letterale che la sentenza menziona, non consente la sottrazione che l'odierno ricorrente sostiene. Quindi tale risulta- to viene controllato e confermato sul piano logico sia in considerazione della intrinseca qualità delle pre- dette incombenze, che ontologicamente attengono alla realizzazione di un'opera edilizia cosicchè escluderne il compenso dalla struttura del prezzo unitario avrebbe richiesto una specifica previsione, e sia con il ri- lievo generale della funzione della riserva. La corte napoletana rammenta che l'istituto della riserva ha ( anche) la funzione di consentire alla am- ministrazione concedente un controllo costante del CO- sto dell'opera cosicchè questo ultimo deve intendersi 7 in via di principio come riguardante ogni incombenza dell'appaltatore connessa a quel costo dal suo obbligo di eseguire l'opera. A tale esatta impostazione conse- gue la centralità della interpretazione della convezio- ne per la soluzione della controversia. Interpretazione che appartiene alla sovranità del giudice del merito e che può essere censurata solo per la violazione delle ovvero sotto il profilo della ina-regole ermeneutiche deguatezza della motivazione. Nel caso che ne occupa non è vero che la corte di Napoli ha dimenticato di prendere nota e di esaminare la doglianza relativa alla affermata non afferenza de- gli oneri ai lavori di esecuzione dell'opera, giacchè essa è stata precipuamente respinta, e non è vero nem- meno che ha trascurato la circostanza della pretesa mancanza di un registro ulteriore riguardante il rap- porto concessorio e dunque i lavori non rientranti nel- la convenzione. La sentenza impugnata infatti, respin- gendo l' eccezione di carenza di giurisdizione degli arbitri, ha affermato che il rapporto concessorio quello che deriva dalla convenzione , equiparandolo nel suo complesso ad un rapporto di appalto. Con ciò ha anche affermato la sottoposizione del rapporto alle re- gole dell'appalto, inclusa quella che riguarda l'istituto della riserva. 8 Le doglianze di violazione di legge sono infonda- te e parimenti lo sono quelle che attengono alla in- sufficienza della motivazione che invece consente di ricostruire agevolmente il percorso argomentativo della corte. Il ricorso principale è infondato.
2. E' infondato anche il ricorso incidentale con il quale l'Amministrazione dello stato lamenta che la cor- te napoletana ha ritenuto inammissibile 1'impugnazione incidentale relativa al mancato accoglimento della do- manda di risarcimento da lite temeraria. La sentenza impugnata ha rilevato la mancanza di ogni indicazione della norma in tesi palesemente violata dagli arbitri nel rigetto contestato.E' ben vero che tale mancanza può essere supplita dalla evidenza dei principi lesi, non si è verificato nel caso di specie, tant'èma ciò che l'odierno ricorrente è costretto а sostenere la sua impugnazione chiarendo oggi ciò da cui doveva de- sumersi la temerarietà affermata davanti agli arbitri, ovvero la abnormità della pretesa del CORI. Con ciò la ricorrente conferma di non aver consentito al giudice di individuare con immediatezza in base al principio di completezza dell'atto processuale la norma violata e dunque la ragione della domanda.
3.I due ricorsi vano respinti. Debbono essere com- pensate le spese del giudizio in reciproca soccombenza.
PQM
La corte riunisce i ricorsi e le spese del giudizio. In Roma il 3 dicembre 2002. Il Consigliere estensore (Giuseppe Maria Berruti) рош ово CORTE S TALAZIONE Cancolieria Doposnete N 20 MAR 2003 IL CANCELLIERE 10 considerazione della ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE 14-5-1981 N. 219 li rigetta. Compensa Il Presidente (Massimo Genghinj IL CANCELLE Luisa Passineti