Sentenza 25 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2004, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, Gestione Autonoma del Fondo di Granzia per le Vittime della Strada, in persona dell'Amministratore Delegato Luigi Scimia, elettivamente domiciliato in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, presso l'avv. Giuseppe Consolo, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA PENNSULARB s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario giudiziale Carmen Gocini, elettivamente domiciliata in Roma, via Polonia n. 1, presso l'avv. Claudio Petrucci, che la difende unitamente all'avv. Giuseppe Alemani, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1018/00 del 29 marzo - 18 aprile 2000 (R.G. 2571/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1^ dicembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Gianfranco Ruggieri, per delega avv. Consolo per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 19 maggio 1993 l'INA - Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, premesso che la Peninsulare Assicurazioni s.p.a. era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 15 novembre 1983 e che nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1987 e il 31 dicembre 1992 il Fondo aveva erogato indennizzi per lire 2.245.062.196, ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 576 del 1978, chiedeva l'ammissione al passivo di detto credito in via privilegiata.
Costituitasi in giudizio la procedura, in persona del commissario liquidatore, resisteva alla avversa pretesa eccependo, in via preliminare, la assoluta mancanza di prova del credito azionato e, nel merito, la insussistenza del diritto di rivalsa, da parte del Fondo di garanzia, posto che nel caso in esame il portafoglio della La Penisulare era stato trasferito all'Ambra Assicurazioni s.p.a., alla quale, invece, competeva, nei limiti di legge, la rivalsa nei confronti del Fondo e negando, altresì, che il diritto di rivalsa invocato da parte del Fondo potesse desumersi dall'art. 1203 c.c.. Interrotto a seguito della scissione dell'INA, il giudizio era riassunto dalla Concessionaria Servizi Pubblici s.p.a. (CO) e il tribunale di Milano, svoltasi la istruttoria del caso, con sentenza 10 aprile - 19 maggio 1997, rigettava la domanda, attesa la non utilizzabilità sia dei documenti irritualmente prodotti da parte dell'Istante successivamente alla udienza di precisazione delle conclusioni sia di quelli prodotti ritualmente (tabulati del Fondo) perché contestati dalla controparte e privi della capacità di accertare l'erogazione degli indennizzi.
Gravata tale pronunzia dalla CO, la Corte di appello di Milano, nel contraddittorio della PENINSULARE s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa che, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della proposta impugnazione, con sentenza 29 marzo - 18 aprile 2000 rigettava l'appello, con conferma della pronunzia dei primi giudici. Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto 10 novembre 2000 la COSAP, affidato a due motivi e illustrato da memoria.
Resiste, con controricorso, La Peninsulare s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Trascritto l'art.
3. del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, conv. con modificazioni nella l. 24 novembre 1978, n. 738 ("i contratti compresi nel portafoglio trasferito a norma dell'art. 1 continuano con l'impresa cessionaria la quale assume a proprio carico i relativi rischi a decorrere dalle ore 24 del giorno di pubblicazione del decreto con il quale è stata promossa la liquidazione coatta dell'impresa. Per gli indennizzi pagati in dipendenza di contratti stipulati in adempimento dell'obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'impresa cessionaria ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti delle somme che, qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento di portafoglio, avrebbero fatto carico al predetto fondo ai sensi dell'art. 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. L'impresa cessionaria ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la liquidazione dei predetti indennizzi, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato") la sentenza in questa sede gravata ha affermato che:
- da tale normativa si ricava che l'assunzione in capo all'impresa cessionaria dei rischi relativi ai contratti compresi nel portafoglio ceduto, successivi al decreto di liquidazione coatta amministrativa... implica che quando la stessa indennizza i danneggiati, adempie per intero a una obbligazione della società in liquidazione coatta amministrativa, alla quale è tenuta in proprio, in virtù della cessione del portafoglio;
- correlativamente, quando il Fondo rimborsa... l'impresa cessionaria adempie, non già ad una obbligazione risarcitoria della società in liquidazione coatta amministrativa, ma una propria autonoma obbligazione impostagli dalla legge nel solo interesse della cessionaria, per alleggerire l'onere della operazione di cessione del portafoglio;
- viene, quindi, a mancare il presupposto della surrogazione di diritto, in quanto il Fondo, nella ipotesi del citato articolo, non è tenuto al pagamento del debito della società in liquidazione coatta amministrativa, cui è invece tenuta la impresa cessionaria, nei confronti della quale il Fondo ha adempiuto una obbligazione che la legge gli ha imposto.
2. Con il primo motivo la ricorrente CO censura la riassunta pronunzia, lamentando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare della normativa contenuta nel d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella l. 24 novembre 1978, n. 738".
Si osserva, infatti, in buona sostanza che:
- non sussiste alcuna norma che legittimi la esclusione di ogni obbligazione a carico della impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e, per converso, affermi il principio secondo cui l'onere risarcitorio deve ricadere in via definitiva e esclusiva sul fondo;
- ancorché l'art. 3 del d.l. n. 576 del 1976 non contempli, espressamente, l'azione di regresso del Fondo, nei confronti della impresa in liquidazione coatta amministrativa, tale disposizione non introduce alcuna radicale innovazione, rispetto alla precedente normativa, per cui, in sostanza, il Fondo, in quando gravato dall'onere risarcitorio anche nell'ipotesi, quale quella in esame, di cui all'art. 3 d.l. n. 576 del 1978, è titolare dello stesso diritto di surroga originariamente previsto dall'art. 29, l. n. 990 del 1969 in favore dell'impresa designata;
- in altri termini, se il Fondo o l'impresa cessionaria risarciscono un danno per effetto di un contratto di assicurazione il cui premio era stato incassato dalla impresa in liquidazione coatta amministrativa quando era in bonis, non può revocarsi in dubbio che tale obbligo derivi dalla legge e che il diritto di ricavalsa nei confronti della impresa in liquidazione coatta amministrativa competa al soggetto che ha sopportato il carico risarcitorio.
3. Il motivo è fondato e meritevole di integrale accoglimento. Si osserva, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è, al momento, pressoché consolidata nell'interpretare l'art. 3 del d.l. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, in termini opposti rispetto a quanto ritenuto dalla sentenza in questa sede impugnata nonché da altre pronunzie del tribunale di Milano, richiamate in sede di controricorso.
In molteplici occasioni, in particolare, questa Corte ha enunciato il principio secondo cui in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, a norma del d.l. n. 576 del 1978, convertito nella l. n. 738 del 1978, la quale abbia pagato indennizzi, in quanto soggetta all'obbligo di anticipazione nei limiti del massimale di polizza in relazione anche a sinistri verificatisi dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione e riguardanti polizze per le quali l'impresa assicuratrice, poi divenuta insolvente, abbia già riscosso i premi, non avendo percepito i relativi premi, ha diritto di rivalsa verso il Pondo di garanzia delle vittime della strada per le somme stabilite per legge, altrimenti resterebbe depauperata senza causa (con conseguente indebito arricchimento dell'impresa in liquidazione). Quest'ultimo, poi, provvedendo a tenere indenne l'impresa cessionaria di quanto corrisposto agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 576 del 1978, a sua volta assume un debito non proprio ed ha, quindi, diritto di rivalsa verso la liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della stessa ex art. 29 l. n. 990 del 1969 e, più in generale, ex art. 1203, n. 3, c.c. (In termini, ad esempio, Cass. 1^ agosto 2001, n. 10489,
nonché Cass. 22 ottobre 2003, n. 15803, specie in motivazione). Come, in particolare, puntualmente evidenziato in Cass., 1^ agosto 2001, n. 10489, deve ribadirsi, infatti, che la cessione del portafoglio nel caso previsto dall'art. 3 d.l. 576 1978 non può prescindere, logicamente, proprio dal diritto di rivalsa dell'Impresa cessionaria verso il Fondo.
Il legislatore, infatti, ha ritenuto di non dover disporre il trasferimento delle riserve relative ai sinistri avvenuti tra la messa in liquidazione coatta amministrativa e la prima scadenza di premio o di frazione di premio per i quali l'Impresa cessionaria provvede alla liquidazione degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, essendo il pagamento solo provvisorio, dal momento che la stessa si rivale poi sul Fondo.
Ed a quest'ultimo, a sua volta, è attribuito il diritto di rivalersi di quanto corrisposto, insinuandosi al passivo della liquidazione che ha conservato le attività delle riserve sinistri.
Il meccanismo delineato dall'art. 3 d.l. n. 576 del 1978 ricalca, a ben vedere, quello dell'art. 4, con la differenza che in questo caso il pagamento viene provvisoriamente effettuato dalla cessionaria. Questa non assume in via definitiva l'onere dei sinistri proprio perché si rivale sul Fondo e, d'altro canto, non assumendo tale onere in via definitiva, non ne percepisce neppure il corrispettivo, cioè la riserva sinistri ed i relativi premi.
Il diritto del Fondo di insinuarsi al passivo della Compagnia posta in liquidazione coatta amministrativa trova invero il suo supporto normativo nel combinato disposto degli artt. 29, l. n. 990 del 1969 e 3 e 4 d.l. n. 576 del 1978 (convertito in l. n. 738 del 1978) nonché, in via generale, nell'art. 1203 c.c. n.
3. Infatti il Fondo è tenuto per legge al pagamento del debito dell'impresa in bonis, debito che non si estingue con la cessione. Se così non fosse, con il pagamento da parte della cessionaria, l'obbligazione si sarebbe estinta per adempimento e non vi potrebbe essere alcun diritto di rivalsa.
Proprio la qualificazione del diritto della cessionaria verso il Fondo come diritto di rivalsa comporta che l'obbligazione della cessionaria non è un'obbligazione propria della stessa, ma un'obbligazione della liquidazione coatta amministrativa pagata dalla cessionaria, retrocessa al Pondo e da questi fatta valere in sede di insinuazione al passivo della compagnia decotta che conserva, come detto, l'onere finale del debito e la controprestazione relativa, cioè le riserve sinistri. Non si comprenderebbe, altrimenti, la ragione della partecipazione al giudizio del commissario liquidatore. Il pagamento dei sinistri da parte della cessionaria ex art. 3 d.l. n. 576 del 1978, peraltro, non può neppure considerarsi un accollo costituente il prezzo della cessione del portafoglio, perché anche in tal caso l'obbligazione dovrebbe inevitabilmente considerarsi estinta con il pagamento dei detti sinistri, senza alcuna possibilità o ragione di rivalsa.
Invero, la ratio del diritto di rivalsa dell'Impresa cessionaria non può che individuarsi alla luce del mancato percepimento dei premi da parte della stessa, nonché nell'intento di evitare un depauperamento senza causa dell'impresa cessionaria con correlato indebito arricchimento dell'impresa in liquidazione (cfr. Cass. 28 giugno 1994 n. 6209). La cessionaria paga un debito altrui (cioè della liquidazione coatta amministrativa), debito che assume transitoriamente e con diritto di rivalsa nei confronti del Fondo.
Quest'ultimo, provvedendo a tenere indenne l'impresa cessionaria di quanto corrisposto agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 576 del 1978, a sua volta assume un debito non proprio ed ha quindi diritto di rivalsa verso la liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della stessa ex art. 29 della l. n. 990 del 1969 e, più in generale, ex art. 1203 n. 3 c.c..
Con l'insinuazione si chiude il sistema. Infatti, la Liquidazione Coatta, che ha conservato le riserve sinistri derivanti dai premi RCA, viene gravata dell'onere degli indennizzi corrispondenti a quei premi.
Concludendo, va affermato il diritto del Fondo di insinuarsi al passivo de La Peninsulare s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa per gli indennizzi rimborsati all'Impresa cessionaria ex art. 3 d.l. n. 576 del 1978 (conv. in l. n. 738 del 1978).
4. Come accennato in parte espositiva, i giudici di primo grado hanno rigettato la domanda proposta dall'INA, Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada e proseguita dalla CO, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a., contro la Peninsulare s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa perché non sorretta da alcuna prova.
Avevano, infatti, ritenuto quei giudici che i documenti invocati dalla parte attrice, a fondamento della sua domanda, non erano utilizzabili, in quanto, in parte, prodotti successivamente alla udienza di precisazione delle conclusioni, in parte (quelli prodotti ritualmente) perché contestati dalla controparte e privi della capacità di accertare l'erogazione degli indennizzi oggetto di controversia.
I giudici di secondo grado (peraltro totalmente prescindendo da quello che, in materia, è un insegnamento costante di questa Corte Suprema, cfr. Cass. 8 gennaio 2003, n. 60; Cass. 6 aprile 2001, n. 5133; Cass. 13 ottobre 2000, n. 13670, tra le tantissime, circa la inapplicabilità del divieto di ammissione di nuove prove in grado di appello contenuto nella nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c. a seguito della novella di cui alla l. n. 353 del 1990, ai documenti), preso atto della avvenuta produzione, in grado di appello, di nuovi documenti ad opera della appellante, ha dichiarato la produzione stessa ammissibile, trattandosi di controversia promossa, in primo grado, anteriormente al 30 aprile 1995.
In conseguenza di quanto sopra i detti giudici hanno affermato che "prima di valutare la documentazione prodotta al fine della determinazione del quantum da insinuare al passivo, spetta .. alla Corte, esaminare il merito della domanda riproposta dalla CO...". Precisato che "la CO non può pretendere di insinuare nel passivo della s.p.a. La Peninsulare in liquidazione coatta amministrativa i crediti per versamenti effettuati alla impresa cessionaria ..." i giudici di secondo grado hanno, ancora, statuito che "la mancanza del diritto di surroga invocato comporta la superfluità di ogni valutazione della prova documentale prodotta in appello e della prova orale richiesta", con conferma della sentenza di primo grado, di rigetto della domanda della CONSP, sia pure con diversa motivazione".
5. Pacifico quanto precede è evidente che deve dichiararsi la inammissibilità, per carenza di interesse, del secondo motivo del ricorso.
Con questo, in particolare, la ricorrente, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e omessa e/o errata motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)" censura la sentenza gravata "quanto... alla inidoneità,
ritenuta dai giudici aia di primo che si secondo grado, dei documenti prodotti da questa CO a dimostrare l'avvenuta erogazione degli indennizzi".
In realtà, come si è evidenziato sopra, nessuna statuizione, nei termini indicati in ricorso, è contenuta nella sentenza gravata. Quest'ultima, infatti, ben lungi dal ritenere la non idoneità dei documenti prodotti a dimostrare gli assunti di parte appellante ha affermato la "superfluità di ogni valutazione della prova documentale prodotta in appello e della prova orale richiesta". Essendo mancato, da parte della sentenza gravata qualsiasi apprezzamento circa la idoneità, o meno, dei documenti prodotti a dimostrare il credito controverso è di palmare evidenza che la sentenza stessa non può essere censurata in questa sede sotto il profilo di cui al secondo motivo di ricorso.
6. Concludendo, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla stessa corte di appello di Milano, altra sezione, perché si uniformi al seguente principio di diritto: "in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, a norma del d.l. n. 576 del 1978, convertito nella l. n. 738 del 1978, la quale abbia pagato indennizzi, in quanto soggetta all'obbligo di anticipazione nei limiti del massimale di polizza in relazione anche a sinistri verificatisi dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione e riguardanti polizze per le quali l'impresa assicuratrice, poi divenuta insolvente, abbia già riscosso i premi, non avendo percepito i relativi premi, ha diritto di rivalsa verso il Fondo di garanzia delle vittime della strada per le somme stabilite per legge, altrimenti resterebbe depauperata senza causa (con conseguente indebito arricchimento dell'impresa in liquidazione). Quest'ultimo, poi, provvedendo a tenere indenne l'impresa cessionaria di quanto corrisposto agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 576 del 1978, a sua volta assume un debito non proprio ed ha,
quindi, diritto di rivalsa verso la liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della stessa ex art. 29 l. n. 990 del 1969 e, più in generale, ex art. 1203, n. 3, c.c.".
Il giudice di rinvio provvedere, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 1 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004