Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6446
CASS
Sentenza 9 maggio 2001

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L'art. 24, comma secondo, della legge n. 223 del 1991, nel testo sostituito dall'art. 8, comma primo, del D.L. n. 148 del 1993 (convertito nella legge n. 236 del 1993), deve essere interpretato nel senso che l'estensione ai soci delle cooperative di produzione e lavoro ivi considerate dell'applicazione degli artt. 1, 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 cit., con esclusione di distinzioni nell'ambito sociale tra lavoratori soci e non soci, comporta l'applicabilità anche alla prima delle due suddette categorie di lavoratori non soltanto della procedura di mobilità, ma anche dei relativi benefici. Ne consegue che al datore di lavoro che assuma, alle condizioni stabilite dall'art. 8, comma quarto, della stessa legge n. 223 del 1991, lavoratori già dipendenti e soci di una cooperativa iscritti nella lista di mobilità è attribuibile il contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata a ciascun lavoratore, previsto da tale ultima disposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6446
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6446
    Data del deposito : 9 maggio 2001

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