Sentenza 9 maggio 2001
Massime • 1
L'art. 24, comma secondo, della legge n. 223 del 1991, nel testo sostituito dall'art. 8, comma primo, del D.L. n. 148 del 1993 (convertito nella legge n. 236 del 1993), deve essere interpretato nel senso che l'estensione ai soci delle cooperative di produzione e lavoro ivi considerate dell'applicazione degli artt. 1, 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 cit., con esclusione di distinzioni nell'ambito sociale tra lavoratori soci e non soci, comporta l'applicabilità anche alla prima delle due suddette categorie di lavoratori non soltanto della procedura di mobilità, ma anche dei relativi benefici. Ne consegue che al datore di lavoro che assuma, alle condizioni stabilite dall'art. 8, comma quarto, della stessa legge n. 223 del 1991, lavoratori già dipendenti e soci di una cooperativa iscritti nella lista di mobilità è attribuibile il contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata a ciascun lavoratore, previsto da tale ultima disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6446 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, SARTO RINA, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INTERNATIONAL I.MO.L.A. MOTO LAVERDA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 300, presso lo studio dell'avvocato GALIENA ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO BUTTI, FABIO MANTOVANI, giusta procura speciale atto notar FRANCESCA BONVICINI (iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, del 26 aprile 2000, rep. N. 9739;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11/97 del Tribunale di VICENZA, depositata il 29/08/97 R.G.N. 11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18 ottobre 1995 al Pretore di Vicenza, la s.r.l. International I.mo.la. esponeva di avere assunto lavoratrici già dipendenti e soci della società cooperativa a r.l. Nuova Moto Laverda, iscritti nella lista di mobilità ai sensi della l. 23 luglio 1991 n. 223, e chiedeva che l'Inps fosse condannato a corrisponderle il contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità di mobilità, previsto dall'art. 8, comma 4, l. cit.. Costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 6 aprile 1996, confermata con sentenza 29 agosto 1997 dal Tribunale. Questo in via preliminare respingeva la eccezione, sollevata dalla società appellata, di inammissibilità dell'appello per essere stata la procura alle liti conferita da persona fisica non più titolare del potere di rappresentare la persona giuridica si sensi dell'art. 75, terzo comma, cod. proc. civ..
Il Tribunale osservava che quando, il 7 ottobre 1993, la procura generale alle liti era stata conferita, il conferente era ancora titolare della carica di commissario straordinario dell'Inps e perciò del potere di rappresentanza ex art. 75 cit.. ne' la validità della procura era venuta meno per il solo fatto che nel corso del processo il rappresentante della persona giuridica fosse cambiato.
Quanto al merito della controversia, il Collegio d'appello notava che l'art. 8, comma 1, d.l. 20 maggio 1993 n. 148 (interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), conv. in l. 19 luglio 1993 n. 236, aveva esteso ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro (come la s.r.l. Nuova Moto Laverda) l'applicabilità degli artt. 1, 4 e 24 l. n. 223 del 1991 e quindi anche della procedura di mobilità, con l'indennità di cui al successivo art. 8.
Infatti l'art. 16 l. n. 223 cit. richiamava appunto il successivo art. 24 nel prevedere la indennità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale. L'art. 8, comma 1, d.l. n. 148 del 1993 escludeva inoltre il beneficio per le cooperative con meno di quindici dipendenti, dovendosi ritenere a , contrario che lo attribuisse per quelle che, come nel caso di specie, occupassero più di quindici dipendenti. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inps. Resiste con controricorso la s.p.a. International I.mo.la. moto Laverda. MOTIVI DELLA DECISIONE
La società controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione, stante l'inammissibilità del ricorso in appello dell'Inps, erroneamente negata dal Tribunale, ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Più precisamente la controricorrente sostiene la perdita di efficacia dell'atto di procura alle liti ex art. 83 cod. proc. civ., una volta che il suo autore abbia perduto il potere di rappresentanza della persona giuridica (art. 75, terzo comma, cod. proc. civ.), per essere stato sostituito da altro rappresentante. La controricorrente non nega che, nel caso di specie, la procura sia stata conferita quando il rappresentante era ancora in carica, ma sostiene l'inammissibilità dell'atto d'appello, depositato in cancelleria quando il nuovo rappresentante era stato già nominato. Essa richiama anche il d.l. 16 maggio 1994 n. 293, conv. in l. 15 luglio 1994 n. 444, in materia di proroga degli organi degli enti pubblici.
L'eccezione non è ammissibile.
Essa non riguarda infatti alcun vizio del ricorso per cassazione proposto dall'Inps ma soltanto un asserito vizio della sentenza di appello, e più esattamente un errore processuale consistito nel non aver dichiarato inammissibile l'impugnazione. Questo vizio avrebbe potuto essere ratto valere solo con ricorso per cassazione, sorretto da specifico interesse.
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta la violazione degli artt. 8, comma 4, 7 e 16 l. 23 luglio 1991 n. 223 e 8, comma 2 (recte: 1), d.l. 20 maggio 1993 n. 148, conv. con l. 19 luglio 1993 n. 236, sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto affermare il diritto all'indennità di mobilità anche ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, oltreché ai lavoratori subordinati. Infatti l'art. 8, comma 2, (recte: 1), d.l. cit. stabilisce bensì l'applicazione degli artt. 1, 4 e 24 l. n. 223 del 1991 anche ai "soci lavoratori" di dette cooperative, ma, ad avviso del ricorrente, l'estensione vale soltanto per quei soci che svolgano un'attività lavorativa diversa ed estranea rispetto a quella conferita in base all'atto costitutivo e formante oggetto specifico dello esercizio collettivo dell'impresa. Questa ristretta accezione della nozione di lavoratore subordinato sarebbe avvalorata dagli artt. 7 e 16 l. n. 223 del 1991, i quali attribuiscono l'indennità in questione ai soli lavoratori dipendenti e in particolare all"operaio, impiegato o quadro" (art. 16 cit., comma 1), e ciò anche se tutti i soci- lavoratori possano essere iscritti nelle liste di mobilità. Il motivo non è fondato.
La legge n. 223 del 1991 stabilisce che l'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale ha facoltà di avviare la "procedura di mobilità" qualora nel corso di attuazione del programma di ristrutturazione ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misura alternative (art. 4, comma 1). I lavoratori collocati in mobilità hanno diritto ad una indennità che sostituisce ogni altro trattamento di disoccupazione (art. 7). Interessa qui specificamente l'art. 8, comma 4, prima parte, secondo cui "al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1 [precedenza nelle assunzioni], assume a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità che sarebbe spettata al lavoratore".
Infine l'art. 24, contenente norme in materia di riduzione del personale, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 1, d.l. cit., stabilisce nel secondo comma: "Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta o indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125". Benché contenuta in un inciso, la disposizione che estende ai soci delle cooperative l'applicazione dei suddetti articoli della legge n. 223 del 1991 e che esclude distinzioni nell'ambito sociale tra lavoratori soci e non soci, non lascia dubbi circa l'applicazione della procedura di mobilità anche ai primi. Sarebbe poi ingiustificatamente discriminatoria un'interpretazione che, applicata detta procedura a costoro, li escludesse dai relativi benefici. Nè persuade l'osservazione, su cui il ricorrente ha insistito durante la discussione in udienza e che tende a svalutare la portata dello inciso suddetto perché l'equiparazione dei soci ai lavoratori subordinati (presente anche in altre disposizioni di legge: art. 24 l. 24 giugno 1994 n. 196; e nella giurisprudenza: Cass. Sez. un. 30
ottobre 1998 n. 10906) varrebbe solo in casi di benefici concessi dal legislatore ai prestatori di lavoro e non anche alle imprese. In realtà il beneficio qui in questione è bensì attribuito in via diretta alle imprese, ma al fine di favorire la rioccupazione dei lavoratori sospesi.
Rigettato il ricorso, le spese, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in lire 64.000=, oltre a lire tremilioni per onorario.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2001