Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
L'art.24 della legge n.196 del 1997 - che ha proceduto, con efficacia retroattiva (come più volte affermato da questa Corte), all'equiparazione dei soci delle cooperative di lavoro ai lavoratori subordinati per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (anche per il regime speciale delle imprese edili), la tutela previdenziale dei crediti di lavoro e del trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992 e l'indennità di mobilità - per la parte relativa a tale ultima indennità ha dettato una disciplina specifica per tutte le cooperative di lavoro (purché operanti nei settori produttivi cui si applica l'istituto in base alla legge n.223 del 1991) parzialmente innovativa rispetto alla normativa dettata dall'art. 8 del D.L. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993. Da tale innovatività - risultante non soltanto dall'eliminazione di ogni riferimento alla legge n. 125 del 1991 in tema di parità uomo - donna, ma anche dalla previsione di uno specifico adempimento societario prodromico all'inizio della procedura di mobilità (l'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità) - si desume, sul piano interpretativo, che per effetto della normativa in oggetto è stato superato ogni dubbio in merito all'applicabilità (in presenza di tutti i requisiti di legge) dell'indennità di mobilità a tutti i soci delle cooperative di lavoro senza distinzioni tra soci legati alla società dal normale vincolo associativo e soci nel cui rapporto con la società sono rinvenibili anche gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5759 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 19083/98 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (INPS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga e Luigi Umberto Picciotto, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;
contro
SI AV, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 32, presso l'avv. Marina Messina, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Paoletti per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché
sul ricorso n. 22152/98 proposto da:
SI AV, come sopra domiciliato, difeso e rappresentato;
- ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIAT, (INPS),
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 647/98 in data 8.7.98 (in causa n. 2096/96 r.g.c.), depositata in data 30.7.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 18/01/2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Picciotto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per la riunione dei ricorsi ed il loro rigetto.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Pisa, OS FL, nella qualità di ex socio lavoratore della società cooperativa di lavoro a r.l. SOLART, quale iscritto nelle liste di mobilità, conveniva in giudizio l'INPS per ottenere l'indennità prevista dall'art. 7 della l. 23.7.91 n. 223. Costituitosi in giudizio, l'Istituto sosteneva che ai soci delle cooperative di lavoro non competeva detta indennità, prevedendo per essi la legge solamente la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità.
Accolta la domanda dal Pretore, l'INPS proponeva appello ribadendo la tesi già sostenuta in primo grado. Il Tribunale con sentenza in data 8.7.98 rigettava il gravame. La possibilità di godere dell'indennità richiesta, rilevava il giudice di merito, derivava dall'applicazione ai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro degli artt. 1, 4 e 24 della l. 223/91, possibile a seguito dell'art. 8, c. 2, del d.l. 20.5.93 n. 148, convertito dalla l. 19.7.93 n. 236, e, in particolare dell'art. 4, che disciplina la procedura per la dichiarazione di mobilità e l'iscrizione nelle liste relative. Pertanto, pur non richiamando l'art. 8 del d.l. 143/93 l'art. 7 della legge 223/91, i soci lavoratori hanno diritto all'indennità prevista dallo stesso art. 7, atteso che per la corresponsione dell'indennità quest'ultimo fa riferimento generico ai "lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4".
Avverso questa sentenza propone ricorso l'INPS, cui detto socio lavoratore risponde con controricorso e ricorso incidentale. Motivi della decisione
Preliminarmente debbono essere riuniti i due ricorsi, per poter procedere alla loro trattazione in unico contesto.
Con l'unico articolato motivo di ricorso è dedotta violazione dell'art. 8, c. 2, del d.l. 148/93, con riferimento agli artt. 7 e 16 della l. 223/91, nonché carenza di motivazione. Sotto un primo profilo si rileva che gli artt. 4 e 24 della l. 223/91 sono applicabili nei confronti dei soci delle cooperative di lavoro nei limiti della loro compatibilità con il particolare rapporto che lega il socio alla società. Essi sono applicabili solo nel caso che il socio della cooperativa sia in posizione subordinata rispetto alla società, in quanto in tal caso è estensibile al socio l'istituto del licenziamento e del collocamento in mobilità. Non è, invece, configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra i soci e la cooperativa di lavoro nel caso di prestazioni (quali quelle interessate dalla controversia in oggetto) che si svolgono in conformità con il patto sociale e che costituiscono il normale adempimento del contratto societario, che è orientato all'esercizio in comune dell'attività imprenditoriale.
Sotto diverso profilo, invece, si lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto che l'indennità compete in presenza del doppio requisito dell'iscrizione nella lista di mobilità (per l'art. 7 suddetto) e dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (per l'art. 16 della stessa legge 223, richiamato dall'art. 7, che menziona il lavoratore, operaio, impiegato o quadro e non il socio di cooperativa) che si sia estinto per volontà del datore. Sotto un terzo e conclusivo profilo, si imputa al Tribunale di non aver compreso il reale obiettivo che si prefiggeva il legislatore con l'art. 7 del d.l. 148/93, che, da un lato, era quello di garantire anche nei confronti dei soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro la realizzazione della parità uomo-donna nelle procedure di mobilità e, dall'altro, di consentire che gli stessi soci dall'iscrizione nelle liste potessero derivare altri effetti giuridici, diversi da quello economico dell'indennità di mobilità.
Con il ricorso incidentale il OS lamenta che il giudice di appello abbia compensato le spese di causa, in virtù della novità della questione, ritenendo insussistente il motivo evidenziato dal giudice di merito.
Il ricorso dell'INPS non è meritevole di accoglimento. La legge 23.7.91 n. 223, nel dettare la procedura per la collocazione in mobilità del personale delle imprese che attuano programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, determina le modalità per individuare i lavoratori interessati alla mobilità (art. 4). Questi ultimi, a cura dell'Ufficio regionale del lavoro, sono inseriti in una lista, in modo da poter usufruire di una serie di benefici giuridici ed occupazionali (art. 6) e godere di un particolare trattamento economico (c.d. indennità di inobilità, art. 7, per il quale "i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, ..., hanno diritto ad un'indennità per un periodo massimo di dodici mesi ...", c. 1).
L'art. 8 del d.l. 20.5.93 n. 148, convertito dalla legge 19.7.93 n. 236, prevede che "nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 delle legge 23 luglio 1991 n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125". L'art. 24 della l. 24.6.97 n. 196 prevede, infine, che "le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 16.5.94 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla l. 19.7.94 n. 451, si intendono estese al soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nel settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione ... Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge" (c. 4). Secondo la interpretazione data dall'INPS all'art. 8 del d.l. 148/93, la norma consentirebbe alle società cooperative di produzione e lavoro di ricorrere alla procedura di mobilità per i soci lavoratori, con esclusione del diritto a percepire l'indennità (a causa del mancato richiamo dell'art. 7 della l. 223/91), fissando, altresì, l'obbligo di rispettare, nell'attuazione delle disposizioni in tema di mobilità, i principi di non discriminazione previsti dalla l. 10.4.91 n. 125, in tema di parità uomo-donna. Per il godimento dell'indennità, nella sostanza, nulla sarebbe innovato, in quanto per i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro comunque dovrebbero essere riscontrati i caratteri della subordinazione.
Grazie alla normativa del 1997, ad avviso del Collegio, risulta superato ogni dubbio al riguardo, non solo per l'eliminazione del riferimento alla legge sulla parità, ma anche per la previsione - in relazione alle cooperative di lavoro - di uno specifico adempimento societario prodromico all'inizio della procedura di mobilità (l'approvazione da parte dell'assemblea del programma di mobilità). In sostanza, la legge del 1997 per l'indennità detta una disciplina specifica per tutte le cooperative di lavoro (con l'unico limite che le stesse siano operanti nei settori produttivi cui si applica la disciplina indennitaria), senza distinguere (il che è importante ai fini della soluzione della presente controversia) tra le categorie di soci, così togliendo ogni argomento alla tesi limitativa. Nel caso di specie la domanda ha ad oggetto la richiesta di corresponsione dell'indennità per un periodo temporale antecedente alla legge 196/97, avanzata da un ex socio lavoratore. Parte ricorrente sostiene che la prestazione spetterebbe solo ai soci che sono legati alla società non solo dal normale vincolo associativo, ma anche dallo stato di soggezione tipico del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dall'alienità del risultato cui è indirizzata la prestazione e dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione stessa è inquadrata.
Tale tesi deriva da una precisa scelta interpretativa dell'INPS, il quale ritiene che la legge 196/97 sia estranea alla presente vertenza, non essendo applicabile ratione temporis. Questa Corte, tuttavia, ha affermato che le norme che regolano le prestazioni regolate nell'art. 24 della legge 196/97 (ovvero, non solo le disposizioni attinenti l'indennità di mobilità, di cui al comma quarto, ma anche quelle riferite alla garanzia dei crediti di lavoro e all'indennità di disoccupazione, di cui ai commi primo e secondo) hanno efficacia retroattiva.
Premesso che dette norme procedono all 'equiparazione dei soci delle cooperative di lavoro ai lavoratori subordinati per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (anche per il regime speciale delle imprese edili), l'indennita' di mobilità e la tutela previdenziale dei crediti di lavoro e per trattamento di fine rapporto a norma degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 80/92 (cfr. la sentenza 13.1.2000 n. 304), questa Corte ha affermato che l'efficacia retroattiva deriva non solo dal carattere meramente interpretativo della norma (affermato dalle sentenze 18.2.2000 n. 1888 e 4.3.99 n. 1856), ma anche dalle disposizioni che - in relazione ai vari tipi di prestazione sopra evidenziati - precisano che i contributi versati anteriormente all'entrata in vigore della legge restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni (sentenza 304/2000 citata).
In conclusione, dunque, in forza dell'art. 24 della legge 196/97, può affermarsi che a tutti i soci delle cooperative di lavoro competa, in presenza degli altri requisiti di legge (della cui sussistenza oggi non si discute), l'indennità di mobilità. Il ricorso principale, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.
Analoga decisione deve adottarsi per l'incidentale. Con esso parte ricorrente si duole che il giudice di appello abbia compensato le spese in forza di un insussistente principio della novità della questione. La Corte ritiene che la valutazione del grado di novità effettuata dal giudice di merito sia incensurabile in sede di legittimità, essendo frutto di una valutazione discrezionale, che razionalmente è posta alla base dei giusti motivi che consentono la compensazione. Ogni valutazione sul punto darebbe, pertanto, luogo alla formulazione di un giudizio di merito inammissibile in sede di legittimità.
In ragione della reciproca soccombenza, peraltro prevalente per l'INPS, pare opportuno procedere alla compensazione parziale delle spese del presente giudizio, nei termini indicati in dispositivo.
Per questi motivi
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna l'INPS a rimborsare al resistente due terzi delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per l'intero in L. 10.000= oltre a L.
3.000.000 per onorari, dichiarando compensato il rimanente tra le parti.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001