Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5759
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Sentenza 19 aprile 2001

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L'art.24 della legge n.196 del 1997 - che ha proceduto, con efficacia retroattiva (come più volte affermato da questa Corte), all'equiparazione dei soci delle cooperative di lavoro ai lavoratori subordinati per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (anche per il regime speciale delle imprese edili), la tutela previdenziale dei crediti di lavoro e del trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992 e l'indennità di mobilità - per la parte relativa a tale ultima indennità ha dettato una disciplina specifica per tutte le cooperative di lavoro (purché operanti nei settori produttivi cui si applica l'istituto in base alla legge n.223 del 1991) parzialmente innovativa rispetto alla normativa dettata dall'art. 8 del D.L. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993. Da tale innovatività - risultante non soltanto dall'eliminazione di ogni riferimento alla legge n. 125 del 1991 in tema di parità uomo - donna, ma anche dalla previsione di uno specifico adempimento societario prodromico all'inizio della procedura di mobilità (l'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità) - si desume, sul piano interpretativo, che per effetto della normativa in oggetto è stato superato ogni dubbio in merito all'applicabilità (in presenza di tutti i requisiti di legge) dell'indennità di mobilità a tutti i soci delle cooperative di lavoro senza distinzioni tra soci legati alla società dal normale vincolo associativo e soci nel cui rapporto con la società sono rinvenibili anche gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5759
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5759
    Data del deposito : 19 aprile 2001

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