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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 19.12.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3711/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n. 5 presso lo studio dell'Avv.
CA BO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Oliviero Atzeni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici ed indennità di malattia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2023 la ricorrente adiva codesto
Giudice premettendo di essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2017 per complessivi 102 giorni alle dipendenze della ditta
CO AS SE. Parte ricorrente deduceva che con note, tutte datate 24.03.2023, e ricevute successivamente, l' comunicava alla stessa l'esistenza di diversi indebiti CP_1
come di seguito indicati e con le seguenti motivazioni:
- “è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 02.02.2018 al
25.02.2018, un pagamento non dovuto sulla prestazione di
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. 1012194 per un importo complessivo di euro 564,68 per la seguente motivazione: sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”;
- “è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 26.02.2018 al
07.03.2018, un pagamento non dovuto sulla prestazione di
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. 1012195 per un importo complessivo di euro 178,32 per la seguente motivazione: sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”;
- “è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 20.03.2018 al
22.04.2018, un pagamento non dovuto sulla prestazione di
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. 1009511 per un importo complessivo di euro 792,53 per la seguente motivazione: sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”;
- “è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 02.05.2018 al
05.05.2018, un pagamento non dovuto sulla prestazione di
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. 1009514 per un importo complessivo di euro 267,48 per la seguente motivazione: sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”;
- “è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 13.06.2018 al
25.06.2018, un pagamento non dovuto sulla prestazione di
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. 1009516 per un importo complessivo di euro 237,76 per la seguente motivazione: sono state
2 corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”;
- “è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 09.07.2018 al
23.07.2018, un pagamento non dovuto sulla prestazione di
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. 1011985 per un importo complessivo di euro 297,20 per la seguente motivazione: sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”;
- “è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 14.09.2018 al
13.10.2018, un pagamento non dovuto sulla prestazione di
INDENNITÀ MALATTIA E MATERNITÀ n. 1013326 per un importo complessivo di euro 762,81 per la seguente motivazione: sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”.
Di conseguenza, l'ente resistente ne chiedeva la restituzione delle somme erogate indebitamente.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione CP_1
presso gli elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché alla corresponsione dell'indennità di malattia per i periodi sopra descritti e l'annullamento degli indebiti tutti datati 24.03.2023 dell'importo di euro di euro 564,68, di euro 178,32, di euro 792,53, di euro 267,48, di euro
237,76, di euro 297,20 e di euro 762,81, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione, depositata in CP_1 data 06.03.2024, deducendo di aver disconosciuto per l'anno 2017 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro ditta CO AS SE, nonché la conferma degli indebiti oggetto di causa e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
3 All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
Parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate suindicate, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta CO AS SE, nonché alla corresponsione dell'indennità di malattia relativa ai periodi dal 02.02.2018 al 25.02.2018, dal
20.03.2018 al 22.04.2018, dal 02.05.2018 al 05.05.2018, dal 13.06.2018 al
25.06.2018, dal 09.07.2018 al 23.07.2018 e dal 14.09.2018 al 13.10.2018 e di conseguenza all'annullamento degli indebiti comunicati con note tutte datate
24.03.2023.
Occorre, anzitutto, dare atto che con sentenza n. 1969/2023 emessa dal
Tribunale di Patti in data 22.03.2024, nel giudizio con n. R.G. 2529/2020,
l'odierno decidente statuiva che “Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' con ricorso depositato il 18/08/2020, disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - Dichiara che Parte_1
ha lavorato per la IT CO AS SE nel 2017 per un
[...] complessivo di 102 giornate;
- Condanna l' ad operare alla reiscrizione del CP_1
ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno e le giornate indicate;
- Condanna l' al pagamento CP_1
delle spese del giudizio, che liquida in euro € 1.312,00, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Tale sentenza, tuttavia, è stata riformata (come da dichiarazione a verbale non contestata) dalla Corte d'Appello che ha rigettato le originarie domande proposte.
Si ritiene, dunque, che si sia formato un giudicato (negativo) sulla questione e che no è possibile procedere ad alcun ulteriore accertamento sulle giornate lavorative svolte da parte ricorrente, essendo la relativa domanda inammissibile.
4 In relazione alle doglianze in merito al mancato pagamento delle prestazioni oggetto dell'odierno indebito, parte ricorrente dapprima afferma di non averle ricevute, successivamente invece nel ricorso afferma che per tale anno
è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici che ha legittimamente riconosciuto ed erogato le prestazioni spettanti alla stessa per legge.
Nel ricorso amministrativo si legge le somme corrisposte sono da considerarsi del tutto dovute.
Contraddittoria, appare, dunque, la contestazione.
Ancora, l' ha prodotto solo alcune schermate del cassetto CP_1
previdenziale privi di indicazione degli elementi che possano, in via presuntiva, far dedurre detta erogazione (quali l'ente pagatore, numero mandato, data valuta ecc), ma detta documentazione va vista – nel caso di specie – congiuntamente alla mancata specifica contestazione in ricorso sul punto.
La comunicazione di indebito, priva comunque di efficacia esecutiva, appare chiara ed esaustiva nell'indicare, seppur sinteticamente, la circostanza presupposta per l'indebito: la cancellazione delle giornate agricole (di cui la ricorrente era a conoscenza anche alla luce dell'autonomo ricorso effettuato). Né si può affermare che vi sia stata buona fede o affidamento di dette percezioni poiché nelle ipotesi di cancellazione di giornate agricole, la contestazione dell'Istituto si muove da una dichiarazione ritenuta mendace di parte ricorrente
(l'aver lavorato fittiziamente).
Per le considerazioni di cui sopra, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Si esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp att c.p.c. stante la dichiarazione in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con Parte_1 CP_1
ricorso depositato il 05.12.2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
5 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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