Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della P.A., in quanto tale comportamento costituisce un inadempimento non ad un proprio debito pecuniario, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, con la conseguenza che, sottraendo la "res" alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, egli realizza una inversione del titolo del possesso "uti dominus". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di peculato nella condotta di un ufficiale di anagrafe il quale si era appropriato del denaro consegnatogli dai privati a titolo di diritti di segreteria sulle carte di identità da lui rilasciate).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 maggio 2017 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che condannava L. Pantaleone Daniele alla pena di anni due di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie di legge ed al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile (Comune di Torino), per il delitto di peculato continuato commesso per avere incassato nei primi tre trimestri dell'anno 2015, quale rappresentante legale di una struttura alberghiera, somme di denaro per l'importo complessivo di 15.000,00 euro a titolo di imposta di soggiorno, senza corrisponderle al Comune di Torino. 2. Avverso la su …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2014, n. 53125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53125 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
53 125 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. FRANCESCO IPPOLITO $1788 - Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI REGISTRO GENERALE N. 21007/2014 - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NN NI N. IL 05/10/1955 avverso la sentenza n. 216/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 09/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONA che ha concluso per M rigitto del ricorse-модено Udito, per la parte civile, l'Avv Udit-ildifensore Avv. ROBERTH COFANO, du he concluss сви на соновию excoglimento der mistin di ricorso ри el da RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 9 gennaio 2014 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in data 10 novembre 2010, appellata da EN NT, ha ridotto a tre anni la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314 cod. pen., commesso il 1° settembre 2007 in Felline, frazione del Comune di Alliste, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., per essersi appropriato della complessiva somma di denaro di euro 2.808,31, maturata nell'arco temporale ricompreso fra l'aprile 2004 ed il settembre 2007, e consegnata dai privati a titolo di diritti di segreteria sulle carte d'identità da lui rilasciate nella qualità di Ufficiale di anagrafe incaricato presso l'Ufficio anagrafe e stato civile della su indicata frazione.
2. Avverso la su indicata decisione della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo sette motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Vizi motivazionali con riferimento all'omessa considerazione delle specifiche doglianze difensive, tutte dotate del requisito della decisività, formulate nei motivi d'appello al punto sub 1), avendo la Corte d'appello acriticamente recepito gli errori in cui era incorso il Tribunale nel travisare le deposizioni testimoniali ed il contenuto delle risultanze documentali, conferendo in tal modo esclusiva validità euristica alle dichiarazioni sfavorevoli al EN. L'ipotesi ricostruttiva dei fatti non ha trovato conferma in dibattimento, dove invece è stata raggiunta la prova che l'imputato era in credito - e non in debito della P.A. anche al tempo delle presunte verifiche, senza aver mai posto in essere alcuna condotta appropriativa in danno dell'ente di appartenenza.
2.2. Vizi motivazionali con riferimento alla valutazione della testimonianza di IC HO, responsabile dei servizi finanziari del Comune di Alliste, nonché in relazione alle specifiche doglianze difensive contenute nel punto sub 2) dei motivi di gravame. Si lamenta, in particolare, che la predetta testimone ha mostrato di non conoscere, nella sua deposizione, i tempi e le modalità dell'attività esercitata dall'imputato, il numero delle carte d'identità da lui gestite, il sistema di Ли 1 pagamento, i regolamenti interni all'ufficio e i rapporti di dare/avere tra il EN ed il Comune. Analoghi errori di valutazione, inoltre, inficiano le deposizioni rese dal teste ZO NC che segnalava alla Corte la buona fede con la quale il- -EN aveva sempre operato e dall'Isp. Giuseppe Rollo, che non ha dissipato la confusione ingenerata dalla teste HO, poiché non ha reso una deposizione autonoma ed autosufficiente, limitandosi a rinviare al contenuto dell'accertamento documentale svolto dalla HO. Il dibattimento, peraltro, non ha offerto la prova dell'esatto ammontare del debito ed i relativi controlli sono stati eseguiti su sollecito dell'imputato, che operava in uno stato di evidente disorganizzazione amministrativa e contabile. Anche le verifiche effettuate hanno dimostrato un credito del EN, tanto che l'ente gli corrispose importi mai pretesi in ripetizione. Si pone in evidenza, infine, che i presunti omessi versamenti, ovvero i ritardi su cui si basa la condanna, non attengono al tempo intercorrente tra la percezione delle somme da parte dell'utenza ed il loro versamento in cassa, ma a quello decorso tra il versamento in cassa e la consegna materiale presso l'Ufficio economato, ubicato logisticamente altrove rispetto a quello nel quale il EN operava (da Felline ad Alliste).
2.3. Violazioni di legge con riferimento agli artt. 24, 111 Cost., 43, 81, 314 e 47 cod. pen., per l'omessa delineazione degli elementi costitutivi del reato e dell'incidenza in favor rei dell'errore ex art. 47 cod. pen., nonchè vizi motivazionali per l'omessa considerazione delle specifiche doglianze difensive al riguardo contenute nei motivi d'appello, potendo tutt'al più ascriversi all'imputato un mero scusabile ritardo non tra il tempo della riscossione e quello del versamento all'ente eseguito tempestivamente ma tra quello intercorrente - fra il tempestivo versamento in cassa e quello successivo nell'economato, presso una sede logistica diversa da quella nella quale egli aveva riscosso e versato il percepito. Non si è verificata, dunque, alcuna interversio possessionis, poiché l'imputato mediante il versamento in cassa ha posto in via immediata le somme a disposizione dell'ente. Peraltro, sebbene egli si ritenesse innocente, non esitò a pagare subito l'ingente somma richiesta, pur in assenza di una valida ragione giustificativa di tipo contabile, tanto che all'esito si riscontrò un credito regolarmente riconosciuto in suo favore.
2.4. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 81, 314 co. 2, cod. pen., sotto il profilo della sussunzione della condotta appropriativa 2 lee nell'alveo del peculato d'uso, dal momento che la presunta scopertura che l'ente avrebbe subito è stata tempestivamente sanata mediante la corresponsione di quanto richiesto e la corretta reciproca contabilizzazione degli importi di dare/avere, sollecitata dall'imputato all'epoca della contestazione.
2.5. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 81, 314 e 49 cod. pen., 13, 25, comma 2, 27, comma 3 e 111 Cost., per non avere la Corte d'appello considerato in particolare le doglianze difensive espresse nel punto sub 3) dell'atto di gravame, riguardo al dato inerente alla esiguità delle somme di cui egli si sarebbe appropriato. L'imputato, infatti, non ha danneggiato l'integrità patrimoniale ed il buon andamento della P.A., né ha conseguito per sé alcun profitto mediante l'utilizzo delle somme presuntivamente trattenute, che neanche il dibattimento, peraltro, ha consentito di provare nella loro effettiva entità. La condotta contestata, dunque, sarebbe penalmente inoffensiva, oltre che manifestamente inidonea ex art. 49, comma 2, cod. pen.
2.6. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 81, 314, 62-bis, 62, n. 4, 132, 133, 323-bis, cod. pen., per l'omesso riconoscimento della speciale tenuità del fatto e del danno cagionato alla P.A., tenuto conto delle doglianze difensive espresse nel punto sub 5) dell'atto di appello, riguardo alla inoffensività del fatto, alla incensuratezza dell'imputato, alla esiguità delle somme appropriate, alla decorrenza di dieci anni dalla data del presunto reato e alla mancanza di capacità a delinquere dallo stesso manifestata.
2.7. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 81, 314 cod. pen. e 530 cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello considerato le doglianze difensive espresse nel punto sub 6) dell'atto di appello, riguardo all'invocata applicazione della formula assolutoria ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen, non essendo stata provata la realtà fenomenica del fatto lesivo e la sua riconducibilità al volere del reo, anche sotto il profilo della sola "colpa", con la relativa violazione della regola di giudizio statuita nell'art. 5 della I. n. 46/2006, e basata sul principio del cd. "oltre ogni ragionevole dubbio". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, poiché sostanzialmente orientato a replicare una serie di argomenti - già prospettati in sede di gravame e, ancor prima, nel giudizio di primo grado che risultano, tuttavia, ampiamente vagliati e- correttamente disattesi dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una 3 la rivisitazione in termini meramente fattuali delle risultanze processuali, incentrandola sul presupposto di una valutazione alternativa delle emergenze probatorie, e in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali della decisione impugnata. Il ricorso, dunque, non è volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice d'appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. In tal senso, infatti, la Corte territoriale ha proceduto, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, confutando con precisi argomenti i rilievi inerenti alle deposizioni rese dai testi HO (responsabile dei servizi finanziari comunali) e NC (addetto all'Ufficio economato del Comune di Alliste), ed infine pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze, orali e documentali, offerte dall'istruttoria dibattimentale.
2. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui motivazione viene a saldarsi perfettamente con quella d'appello, sì da costituire un compendio argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha posto in evidenza, segnatamente: a) che l'imputato ha versato sempre con sensibile ritardo, rispetto a quanto espressamente previsto nel regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale, le somme di volta in volta incassate per i diritti dovuti sui certificati rilasciati e per l'emissione di carte d'identità, che egli era tenuto a richiedere quale preposto ai servizi anagrafici comunali;
b) che la verifica del suo operato, documentalmente svolta anche sulla base dei cartellini relativi alle carte d'identità rilasciate e dei verbali delle sedute del collegio dei revisori dei conti, ha consentito di accertare, alla luce del raffronto fra le somme in entrata ed il numero delle marche da bollo utilizzate, che i termini previsti dalla circolare interna e dal predetto regolamento di contabilità per i versamenti delle somme da lui percepite erano ampiamente scaduti, determinando, nell'arco temporale su indicato, un ammanco pari al complessivo importo sopra specificato, tenuto conto anche di alcuni versamenti effettuati dallo stesso imputato;
c) che, in particolare, a fronte dell'emissione di 813 carte d'identità, le marche utilizzate erano state soltanto 270, con la mancata apposizione di marche su 543 carte d'identità e la conseguente appropriazione dell'importo 4 ли relativo ai corrispondenti diritti versati dagli utenti dell'Ufficio anagrafe presso la delegazione comunale della su indicata frazione;
d) che i versamenti delle somme dall'imputato riscosse in denaro contante per poi apporre sul - documento le corrispondenti marche - avrebbero dovuto essere riversati presso il servizio economato entro il giorno 10 del mese successivo alla riscossione;
e) che i ritardi non potevano ritenersi scusabili poiché i termini per il versamento, trattandosi di somme di denaro riscosse negli anni 2004-2007, erano ormai ampiamente scaduti allorquando venne operato il relativo controllo;
f) che sono risultate del tutto infondate, non avendo ricevuto alcun riscontro documentale negli atti del Comune, le affermazioni dell'imputato in ordine all'esistenza di presunti crediti da lui vantati nei confronti dell'ente pubblico, essendosi di contro accertato che la somma restituitagli (pari ad euro 284,01) era quella relativa ai versamenti richiestigli, e da lui effettuati, nelle more, ossia successivamente alla prima contestazione che gli era stata mossa dalla funzionaria (IC HO) responsabile dei servizi finanziari comunali, in ragione di quanto aveva costituito oggetto di accertamento all'esito dei controlli scaturiti dall'avvenuta scoperta dell'ammanco; g) che l'imputato, infatti, scoperti gli ammanchi, cercò, nel corso delle verifiche eseguite dalla HO e dal collegio dei revisori dei conti, di pareggiare l'importo delle somme sino ad allora sottratte, finendo per versare una somma leggermente superiore a quella che avrebbe dovuto corrispondere. Muovendo da tali premesse, e in replica alle obiezioni difensive, i Giudici di merito hanno coerentemente concluso il percorso motivazionale osservando: a) da un lato, che il possesso delle somme di denaro relative ai diritti incassati per l'emissione delle carte d'identità era funzionalmente collegato alla qualifica di pubblico ufficiale dell'imputato ed alle correlative mansioni in tale veste esercitate;
b) dall'altro lato, che le somme di denaro sono state da lui percepite e trattenute con modalità (l'utilizzo di una marca ogni tre carte d'identità emesse, così da rimettere all'economato esclusivamente i diritti spettanti per quella carta e creare un'apparenza di regolarità nel funzionamento del proprio ufficio) tese ad occultarne la presenza alla P.A. cui avrebbe dovuto restituirle, in tal guisa manifestando non già un mero ritardo nelle operazioni di riversamento presso l'economato delle somme incassate a titolo di corrispettivo dei diritti, ma una specifica volontà di appropriazione dei relativi importi.
3. Alla stregua delle su esposte considerazioni, pertanto, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, uniformandosi all'insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, dep. 15/03/2013, Rv. 255998; Sez. 6, n. 20952 del 13/05/2009, dep. 19/05/2009, Rv. 244280), lu 5 secondo cui, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio è non solo quello che rientra, come avvenuto nel caso in esame, nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi, di fatto, nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione materiale per porre in essere il comportamento appropriativo. Seguendo le implicazioni di tale linea interpretativa, dunque, deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui il pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della P.A. non è inadempiente ad un proprio debito pecuniario nei confronti della stessa, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario (ossia, la P.A.), con la conseguenza che, sottraendo la res alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale affatto irrilevante, e quindi ragionevolmente apprezzabile (nel caso di specie, come si è visto, i Giudici di merito hanno rimarcato l'inescusabilità dei ritardi), l'agente realizza una inversione del titolo del possesso uti dominus, con la conseguente appropriazione sanzionata dall'art. 314 cod. pen. e la contestuale sottrazione della res alla legittima disponibilità che su di essa esercita l'avente diritto, in violazione dell'interesse di quest'ultimo alla destinazione pubblicistica del denaro affidato ai pubblici funzionari (v., in motivazione, Sez. 6, n. 34068 del 12/06/2013, dep. 06/08/2013, Rv. 257367). Al riguardo, inoltre, v'è da osservare come questa Corte abbia avuto modo di enunciare, in più occasioni (Sez. 6, n. 10797 del 19/09/2000, dep. 20/10/2000. Rv. 217366; Sez. 6, n. 47193 del 11/11/2004, dep. 06/12/2004, Rv. 230466; Sez. 6, n. 5010 del 18/01/2012, dep. 09/02/2012, Rv. 251786; Sez. 6, n. 42836 del 02/10/2013, dep. 18/10/2013, Rv. 256686), il principio secondo cui, sebbene l'interesse giuridico di fondo tutelato dall'art. 314 cod. pen. attenga al dovere di fedele e onesta amministrazione, indispensabile, specie nel settore patrimoniale, per salvaguardare i principii, dettati dall'art. 97 Cost., di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione, l'oggetto giuridico del delitto de quo si identifica nella tutela del patrimonio della pubblica amministrazione dal comportamento di quanti sottraggano ovvero pongano a profitto proprio o di altri denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui sono in possesso per ragione del loro ufficio o servizio. La norma penale, dunque, presuppone che le cose oggetto di peculato possiedano un valore economico, con la conseguenza che il reato non sussiste solo se le stesse ne siano prive, o abbiano un valore talmente esiguo che l'azione compiuta non configuri lesione alcuna all'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. 6 ли Nel caso in esame, come posto in rilievo dai Giudici di merito, è indubbio che il bene oggetto della condotta appropriativa aveva un valore tutt'altro che esiguo, avuto riguardo non solo al dato rappresentato dalla costante e prolungata reiterazione nel tempo dell'infedele condotta tenuta dal pubblico ufficiale, ma anche a quello dell'apprezzabile rilevanza (sia globalmente, che singolarmente considerata) del danno patrimoniale arrecato attraverso l'appropriazione del su indicato importo delle somme di denaro sottratte alla disponibilità della P.A.. Correttamente, peraltro, la Corte distrettuale ha enunciato, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative della dosimetria della pena irrogata, uniformandosi al principio, reiteratamente affermato in questa Sede, secondo cui, in tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità ricorre solo quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (da ultimo, v. Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, dep. 31/03/2014, Rv. 259501). Di tali principii, invero, i Giudici di merito hanno fatto buon governo, osservando come le condotte appropriative, pur avendo avuto ad oggetto somme di denaro di non elevata entità, non potessero certo considerarsi di gravità contenuta, avuto riguardo alla sistematica sottrazione di denaro pubblico lungo un arco temporale dispiegatosi per almeno un triennio, alle peculiari connotazioni offensive assunte dalle note modali dell'azione delittuosa e al particolare discredito gettato sull'immagine dell'ente locale. Sotto nessun profilo, infine, può ritenersi configurabile la diversa fattispecie del peculato d'uso, che presuppone il momentaneo utilizzo della "cosa" mobile (da ultimo, v. Sez. 6, n. 27528 del 21/05/2009, dep. 06/07/2009, Rv. 244531) e può essere integrata solo da un condotta posta in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen. (Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, dep. 15/03/2013, Rv. 255997).
4. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dell'ipotesi delittuosa oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha coerentemente tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. lee 7 La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico - argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere i passaggi motivazionali ivi delineati, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione al contenuto delle correlative acquisizioni processuali.
5. Per le considerazioni su esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì, 25 novembre 2014 Presidente Il Consigliere estensore dr. Francescoco/Ipperta dr. Gaetano De Amicis DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 DIC 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO T R Dott.ssa Silvana DI PICCHIO O C 800