Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2014, n. 53125
CASS
Sentenza 25 novembre 2014

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Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della P.A., in quanto tale comportamento costituisce un inadempimento non ad un proprio debito pecuniario, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, con la conseguenza che, sottraendo la "res" alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, egli realizza una inversione del titolo del possesso "uti dominus". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di peculato nella condotta di un ufficiale di anagrafe il quale si era appropriato del denaro consegnatogli dai privati a titolo di diritti di segreteria sulle carte di identità da lui rilasciate).

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 maggio 2017 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che condannava L. Pantaleone Daniele alla pena di anni due di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie di legge ed al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile (Comune di Torino), per il delitto di peculato continuato commesso per avere incassato nei primi tre trimestri dell'anno 2015, quale rappresentante legale di una struttura alberghiera, somme di denaro per l'importo complessivo di 15.000,00 euro a titolo di imposta di soggiorno, senza corrisponderle al Comune di Torino. 2. Avverso la su …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2014, n. 53125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53125
Data del deposito : 25 novembre 2014

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