Sentenza 12 giugno 2013
Massime • 1
Commette il delitto di peculato il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di una somma di denaro, a lui affidata dall'amministrazione di appartenenza per il pagamento di un canone, se ne appropri, omettendo o ritardando per un tempo apprezzabile l'esecuzione del pagamento. (Fattispecie relativa a responsabile del servizio amministrativo di un comando di polizia municipale che si era appropriato della somma destinata a pagare il canone per un servizio informatico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2013, n. 34068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34068 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/06/2013
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1082
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 13714/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET EP N. IL 02/01/1952;
avverso la sentenza n. 8654/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. DI POPOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. E. LONGOBARDI in sost.ne Avv. Di Nola che insiste.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Sull'appello proposto da ET EP avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 26-03-2008 che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 314 c.p., comma 1 - perché,in qualità di capo Servizio dell'Ufficio Amministrativo del Comando Polizia municipale del Comune di Gragnano, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità di una somma di denaro (Euro 1036,36) per il pagamento del canone di servizio di informatica del CED del Dipartimento trasporti terrestre, se ne appropriava, omettendo di effettuare il pagamento e che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei e gg. 20 di reclusione, con interdizione dai pp.uu. per anni uno e sospensione condizionale di tali pene, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 20-5-2011, in parziale riforma della decisione di 1^ grado, concessa l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., riduceva la pena a mesi undici di reclusione, confermando nel resto, con ribadita, comprovata sussistenza del reato contestato attribuibile all'accertata condotta dell'imputato, comunque agente in qualità di pubblico funzionario, nonostante l'occasionalità dell'incarico.
Avverso detta sentenza l'ET ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore, sostanzialmente ed in sintesi:
Nullità della sentenza per mancanza di motivazione - travisamento del fatto e violazione e falsa applicazione dell'art. 317 c.p. (rectius art. 314 c.p.) stante il trascurato esame delle controdeduzioni onde poter verificare se lo stesso avesse effettivamente agito "uti dominus" sulla somma di denaro, fermo restando la mera occasionalità dell'adempimento demandato al ricorrente, posto che alcun rapporto istituzionale poteva essere riscontrato tra la qualifica del predetto ed il possesso del denaro, in carenza di specifiche competenze e funzioni svolte, derivanti sia da norme che da prassi e consuetudini.
Con motivi nuovi, proposti ex art. 585 c.p.p., comma 4, la difesa ha ulteriormente dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art.314 c.p., comma 1, posto che "non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali,di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'Ufficio e non abbia causato un danno apprezzabile", come nel caso de quo, tanto che la stessa Corte territoriale napoletana,concedendo l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., ha sostanzialmente riconosciuto che alcun danno patrimoniale vi è stato in concreto ed in alcun modo è stata lesa la funzionalità dell'Ufficio, con conseguente inoffensività della condotta del ricorrente rispetto al bene giuridico tutelato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.
Ed invero, alle controdeduzioni difensive, so stanzialmente riproposte con i motivi del presente ricorso, l'impugnata sentenza ha offerto una corretta e motivata risposta (cfr. foll. 2 - 3) sia quanto alla qualifica soggettiva del soggetto agente, sia in punto di comprovato animus rem sibi abendi, con conseguente interversione del possesso in termini di uti dominus, sia in ordine all'irrilevanza dell'asserita occasionalità della condotta.
Al riguardo, va ribadito il principio di diritto secondo cui il pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della P.A. non è inadempiente ad un proprio debito pecuniario nei confronti della predetta,ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario (la p.a.): ne consegue che, sottraendo la res alla disponibilità di quest'ultima per una durata temporale affatto irrilevante e quindi ragionevolmente apprezzabile (nella specie, per oltre 10 gg. come puntualizzato nella sentenza di 1^ grado a fol. 1), l'agente realizza una inversione del titolo del possesso in termini uti dominus con una conseguente appropriazione sanzionata dall'art. 314 c.p., come figura di peculato intesa proprio come interversione del titolo del possesso e contestualmente sottrazione di detta res alla legittima disponibilità che su di essa esercita l'avente diritto (P.A.), con conseguente lesione dell'interesse di quest'ultimo alla destinazione pubblicistica del denaro pubblico affidato ai funzionari pubblici. Correttamente, uniformando si a detto principio di diritto, i giudici di merito hanno ribadito la comprovata sussistenza del reato di peculato contestato e la sua inequivoca attribuibilità alla condotta cosciente e volontaria dell'imputato ET, il cui ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2013