Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
Il delitto di peculato d'uso (art. 314, comma secondo, cod. pen.), è configurabile solo in relazione a cose di specie, non al denaro, e presuppone il momentaneo utilizzo della "cosa" mobile. (Fattispecie relativa all'appropriazione di una somma di denaro da parte del cassiere di una tesoreria comunale, che subito dopo l'inizio di una verifica ispettiva ne ha riversato il medesimo importo, dapprima, con un assegno appartenente ad una terza persona, risultato tuttavia scoperto, e solo successivamente con un assegno a buon fine tratto dal proprio conto corrente).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 ottobre 2019 il GIP del Tribunale di Trapani, a sua richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Valeria D.B. ai sensi dello art. 444 c.p.p. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 81, 314, comma 1, c.p., previo riconoscimento delle attenuanti generiche, della diminuente di cui all'art. 62, n. 6, c.p. ed applicazione della riduzione di un terzo per la scelta del rito. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che deduce erronea applicazione dell'art. 314 c.p. poiché il fatto contestato - costituito dall'appropriazione di somme di danaro corrispondenti all'imposta …
Leggi di più… - 2. Uso indebito del telefono d'ufficio e peculato d'usoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2009, n. 27528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27528 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
27528/09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sesta Penale
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI Udienza Pubblica del 21 maggio 2009 Richiesta copia studio
Registro generale 9844/2007 dal sig ITALIA OSS/ Sentenza n.1035 per diritti$ 6/7/050,88
IL CANCELLIERE Composta dai Signori
Presidente 1. Saverio Felice MANNINO
Consigliere 2. Francesco SERPICO
Consigliere 3 Anna AR FAZIO
Consigliere 4 Giacomo PAOLONI
Consigliere 5. Domenico CARCANO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da RI GO, nato a [...] l'[...]
V
avverso sentenza della Corte di Appello di Roma del 18 maggio 2006
A
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott Anna AR Fazio;
Udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. Francesco
Mauro Iacoviello, che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 maggio 2006, la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia resa da quel Tribunale in data 15 aprile 2004, con cui ER GO, cassiere della XX circoscrizione della Tesoreria del Comune di Roma, era stato riconosciuto colpevole del
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delitto di peculato, per avere prelevato la somma di lire 4.900.000, riversando lo stesso importo, dapprima, non appena aveva avuto inizio la verifica della cassa a cura dell'ispettore Morgantini, con un assegno appartenente ad un usciere comunale, poi risultato scoperto, e successivamente, dopo la contestazione dell'ammanco, con un assegno tratto dal proprio conto corrente, dotato di provvista. La Corte escludeva la invocata sussistenza del delitto di peculato d'uso, non configurabile in relazione alla appropriazione momentanea di denaro;
in linea gradata, osservava che comunque non vi era la prova che il
ER avesse sottratto il denaro pubblico per le finalità di cui al secondo comma dell'art.314 cp, non essendo in atti alcun elemento da cui desumere quando fosse avvenuto l'indebito prelievo ed essendo certo che solo al momento dell'ispezione, l'imputato si era attivato, all'atto dell'apertura della cassaforte, per introdurvi il titolo di credito, peraltro di un'altra persona e privo di fondi. Rigettava la censura relativa alla pena, essendo stata inflitta nel minimo.
Ricorre il difensore nell'interesse del ER e insiste nella doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto, che asserisce essere quella del peculato d'uso, essendo altrimenti illogico che il ER si fosse determinato alla sottrazione non momentanee di una somma esigua, nonostante la consapevolezza di poter essere scoperto e delle correlate negative conseguenze. Contesta inoltre che il peculato d'uso non sia configurabile in relazione al denaro appellandosi a un contrario avviso giurisprudenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Af 1. Il motivo proposto è palesemente infondato.
2. E' pacifico che la fattispecie ex art.314 2 comma cp può configurarsi solo in relazione a cose di specie e non al denaro - menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod.pen. - e presuppone il possesso momentaneo della " cosa" mobile. ( Così fra le tante Sez. 6, Sentenza n. 3411 del 16/01/2003 Ud. (dep. 23/01/2003) Rv. 224060 ).
Per maggiore chiarezza, premesso che non è dato rilevare nella giurisprudenza il diverso orientamento invocato dal ricorrente, che per il vero non ha indicato gli arresti a lui favorevoli, solo genericamente richiamati, è da osservare che, in tema di peculato, quando il denaro è destinato alla pubblica amministrazione ed il soggetto fisico, che nel suo interesse agisce, lo riceve a tale titolo dal privato, il possesso conseguito rimane qualificato dal fine pubblico cui il bene risulta destinato. Ne consegue che detta somma entra immediatamente nella disponibilità e nel patrimonio della pubblica amministrazione, nel momento stesso della riscossione e della consegna al pubblico ufficiale. In altri termini la
2 pubblica amministrazione diviene immediatamente "proprietaria" di quella moneta individuata e quella moneta va versata dal pubblico ufficiale nelle casse della P.A. Detto denaro, quindi, non entra mai nel patrimonio del pubblico ufficiale, il quale, da una parte non diventa debitore di una somma nei confronti della P.A, ma ha l'obbligo giuridico di consegnare la moneta ricevuta e dall'altra non può effettuare la commistione tra il denaro ricevuto ed il proprio, poiché ciò comporterebbe, a norma dell'art. 939 c.c., l'acquisto della proprietà del denaro da parte dello stesso pubblico ufficiale, salvo il sorgere di un debito pecuniario a suo carico.
Nè può ritenersi che il pubblico ufficiale agisca, nelle more tra la riscossione ed il versamento, come un depositario nell'ambito del deposito irregolare (art. 1782 c.c.), con la conseguenza che egli ha solo l'obbligo di restituire il tantundem, poiché la figura del deposito irregolare richiede proprio che il depositario abbia la facoltà di servirsi delle cose fungibili o del denaro.
In altre parole, è la stessa natura di cosa fungibile del denaro a rendere impossibile la configurazione dell'invocata ipotesi attenuata, tanto più ove si consideri che nel peculato, per la sua natura di reato istantaneo, il solo trattenimento del denaro realizza l'appropriazione sanzionata, intesa come inversione del titolo di possesso, poiché l'agente comincia a comportarsi uti dominus nei confronti del bene, del quale ha appunto il possesso per ragione d'ufficio.
3 In relazione a tali principi, è evidente che la Corte ha fatto corretta interpretazione della norma e delle evenienze processuali, in specie del dolo, per la cui configurabilità, AV trattandosi di dolo generico, è pertanto, sufficiente che il soggetto attivo abbia la coscienza e volontà di appropriarsi di denaro o della cosa mobile altrui, non essendo necessario che lo faccia anche al fine di trame profitto.
La diversa prospettazione avanzata, al riguardo, dal ricorrente, sotto il profilo che la illogicità del suo comportamento, in contrasto con il suo stesso interesse, attesterebbe solo la volontà di una momentanea appropriazione, oltre che essere infondata, per quanto sin qui argomentato, introduce una inammissibile ipotesi alternativa, non esaminabile in sede di legittimità.
In conseguenza della ritenuta inammissibilità, il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000, 00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € mille in favore della cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma il
Qu e Here for Anna AR FAZIO
Consigliere est
21 maggio 2008
Saverio Felice MANNINO
Presidente
Cefamin DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 6 LUG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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