Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2012, n. 5010
CASS
Sentenza 18 gennaio 2012

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Massime1

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la configurabilità del reato nella condotta del dirigente di un consorzio di bonifica che aveva saltuariamente utilizzato il telefono e la fotocopiatrice dell'ufficio per ragioni private).

Commentario1

  • 1Il pubblico funzionario che fa uso del cellulare di servizio per fini
    Carlo Benussi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Le Sezioni unite, con l'inattesa pronuncia qui segnalata, avallando il primo e più remoto orientamento interpretativo, qualificano come «peculato d'uso» l'utilizzo da parte di un pubblico funzionario di un'utenza cellulare, posseduta per ragioni d'ufficio, per l'effettuazione di numerose telefonate di carattere privato intercorse nell'arco di un biennio e per importi consistenti. Dunque, delle possibili soluzioni interpretative - già analiticamente esaminate su questa rivista in occasione del commento dell'ordinanza n. 36760 del 18 luglio-24 settembre 2012 della Sesta sezione penale della Cassazione con cui veniva rimesso il processo alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 618 cod. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2012, n. 5010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5010
Data del deposito : 18 gennaio 2012

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