Sentenza 18 gennaio 2012
Massime • 1
Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la configurabilità del reato nella condotta del dirigente di un consorzio di bonifica che aveva saltuariamente utilizzato il telefono e la fotocopiatrice dell'ufficio per ragioni private).
Commentario • 1
- 1. Il pubblico funzionario che fa uso del cellulare di servizio per finiCarlo Benussi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Le Sezioni unite, con l'inattesa pronuncia qui segnalata, avallando il primo e più remoto orientamento interpretativo, qualificano come «peculato d'uso» l'utilizzo da parte di un pubblico funzionario di un'utenza cellulare, posseduta per ragioni d'ufficio, per l'effettuazione di numerose telefonate di carattere privato intercorse nell'arco di un biennio e per importi consistenti. Dunque, delle possibili soluzioni interpretative - già analiticamente esaminate su questa rivista in occasione del commento dell'ordinanza n. 36760 del 18 luglio-24 settembre 2012 della Sesta sezione penale della Cassazione con cui veniva rimesso il processo alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 618 cod. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2012, n. 5010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5010 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/01/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 104
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18449/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa;
avverso la sentenza n. 909 emessa l'11 dicembre 2009 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa;
nei confronti di:
RG NG;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Tito Garribba;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore dell'imputato avv. Di Giovanni Umberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza dell'11 dicembre 2009 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva per insussistenza del fatto RG NG dai reati previsti dagli artt. 317 e 323 c.p., che gli addebitavano di avere, quale dirigente di un Consorzio di bonifica, utilizzato l'ufficio e la relativa attrezzatura (telefono e fotocopiatrice) per lo svolgimento dell'attività privata di imprenditore edile. Il giudice osservava:
- in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p., che l'imputazione non contesta un atto specifico dell'ufficio compiuto in violazione di legge, se non lo svolgimento della professione di imprenditore edile esercitata senza la prescritta autorizzazione dell'Ente pubblico di appartenenza e, pertanto, perseguibile come illecito disciplinare;
- in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p., che la prova era insufficiente a sostenere l'accusa in giudizio, essendo emerso un utilizzo del telefono e della fotocopiatrice così modesto da non consentire di ipotizzare con tranquillante certezza la sussistenza del peculato.
Contro la sentenza ricorre il pubblico ministero che denuncia mancanza e illogicità della motivazione, deducendo:
- per il reato di abuso d'ufficio, che il giudice ha omesso di valutare che l'ingiusto vantaggio patrimoniale era rappresento dal risparmio di spesa realizzato grazie all'utilizzo dell'ufficio pubblico;
- per il reato di peculato, che il giudice avrebbe dovuto valutare se il modesto numero di telefonate e di fotocopie fatte abusivamente integrasse il reato contestato.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi sopra sunteggiati.
In ordine al primo, si osserva che il giudice a quo ha correttamente affermato che l'esercizio da parte del pubblico ufficiale di un'attività economica privata per la quale non ha chiesto ne' ottenuto la necessaria autorizzazione non integra in sè e per sè la condotta del delitto di abuso d'ufficio, ma costituisce illecito disciplinare perseguibile con le relative sanzioni. È evidente, infatti, che la disposizione di legge che pone per il pubblico ufficiale il divieto di svolgere una concorrente attività privata è una norma statica, diretta a riservare alla pubblica amministrazione l'utilizzo esclusivo delle energie lavorative del proprio dipendente. La norma in questione, allora, non regola quello svolgimento delle funzioni o del servizio" che l'art. 323 c.p. pone come presupposto del reato, e pertanto la sua violazione non può integrare l'azione tipica costitutiva dell'abuso d'ufficio. Il giudice a quo, nel motivare l'assoluzione per insussistenza del fatto, ha inoltre rilevato che nel capo d'imputazione, che contesta cumulativamente e indistintamente tanto il reato di cui all'art. 323 c.p. quanto quello di cui all'art. 314 c.p., non è dato di individuare uno specifico atto compiuto nell'esercizio delle funzioni pubbliche con violazione di norme di legge, ma il pubblico ministero, invece di controdedurre sul punto, si limita a ribattere che l'imputato si sarebbe procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale grazie a un risparmio di spesa, opponendo, quindi, all'argomentazione che evidenzia la mancata contestazione dell'azione tipica del reato, un'obiezione attinente ad altro elemento della fattispecie penale (l'evento). Pertanto il motivo di gravame, per difetto di congruenza, appare generico.
In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che il giudice a quo, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui non è configurabile il delitto di peculato quando l'appropriazione abusiva non abbia leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile (Cass., Sez. 6, n. 10543 del 7-6-2000, Baldassarre, rv 218338; idem, n. 47193 del 11.11.2004, Battaglia, rv 230466; idem, n. 7177 del 27.10.2010, Mola, rv 249459), rilevato che l'utilizzo dell'ufficio per incontri con i clienti privati "non aveva comportato un significativo venir meno ai suoi doveri di ufficio" e che l'utilizzo del telefono e della fotocopiatrice dell'ufficio per ragioni private era stato "saltuario, occasionale e modestissimo", ha coerentemente deciso di assolvere l'imputato dal reato ascrittogli. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012