Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2014, n. 18053
CASS
Sentenza 1 aprile 2014

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Massime1

In tema di sequestro preventivo, la pronuncia di sentenza di proscioglimento nei confronti del titolare formale del bene sottoposto a vincolo non determina, ex art. 323 cod. proc. pen., la revoca della misura cautelare reale e la automatica restituzione della cosa qualora sia possibile la condanna con conseguente confisca nei confronti del titolare effettivo del bene medesimo. (Fattispecie in cui il titolare formale del bene era stato assolto "perchè il fatto non costituisce reato" dall'accusa di riciclaggio, ma pendeva separato procedimento a carico di chi si assumeva essere proprietario effettivo del bene con possibilità di disporre la confisca a norma dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306).

Commentario1

  • 1Art. 323 - Perdita di efficacia del sequestro preventivo
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2014, n. 18053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18053
Data del deposito : 1 aprile 2014

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