Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la pronuncia di sentenza di proscioglimento nei confronti del titolare formale del bene sottoposto a vincolo non determina, ex art. 323 cod. proc. pen., la revoca della misura cautelare reale e la automatica restituzione della cosa qualora sia possibile la condanna con conseguente confisca nei confronti del titolare effettivo del bene medesimo. (Fattispecie in cui il titolare formale del bene era stato assolto "perchè il fatto non costituisce reato" dall'accusa di riciclaggio, ma pendeva separato procedimento a carico di chi si assumeva essere proprietario effettivo del bene con possibilità di disporre la confisca a norma dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306).
Commentario • 1
- 1. Art. 323 - Perdita di efficacia del sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2014, n. 18053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18053 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 01/04/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 721
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 50311/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
EP DI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, in data 5 novembre 2013, di rigetto dell'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma, in data 27 maggio 2013, di diniego di revoca di sequestro preventivo;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione di quanto in sequestro;
Sentito il difensore, avv. Sammarco Angelo Alessandro, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Roma, in data 5 novembre 2013, rigettava l'appello presentato da EP DI avverso l'ordinanza del 27 maggio 2013 del G.I.P. dello stesso Tribunale, di diniego di revoca di sequestro preventivo avente ad oggetto l'immobile con connessa attività commerciale di albergo e ristorante denominata Hotel Tripoli sito in Fiuggi. Il Tribunale rilevava che, sebbene il EP fosse stato assolto dal G.U.P., a seguito di giudizio abbreviato, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", dal delitto di cui agli artt. 110 e 648 bis c.p. per avere compiuto operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'Albergo Ristorante Tripoli di Fiuggi, tale bene è strettamente pertinente al reato per il quale è stato disposto il sequestro preventivo e in relazione al quale si procede separatamente a carico di coimputato, OT ST, indicato come il vero proprietario di fatto dell'albergo e della società che controlla tramite il EP. Pertanto, il bene in sequestro non può essere restituito al EP, poiché, in caso di condanna del OT, si dovrà procedere alla confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies. Propongono ricorso per cassazione i difensori del EP, deducendo violazione dell'art. 323 c.p.p., in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e art. 648 quater c.p..
I difensori ricorrenti rilevano che quando un giudizio si concluda con una sentenza di proscioglimento, come nel caso di specie, il sequestro preventivo disposto in via cautelare si estingue ex lege;
aggiungono che la sentenza assolutoria nei confronti del EP ne ha certificato la qualità di terzo, nei cui confronti, di conseguenza, non potrebbe mai operare alcuna ipotesi di confisca avente ad oggetto beni che sono nella sua piena ed esclusiva titolarità giuridica e disponibilità di fatto. Errata, inoltre, sarebbe la premessa fattuale che il sequestro venne disposto nei confronti del OT, poiché esso ha ad oggetto l'Hotel Nuovo Tripoli e le quote di partecipazione societaria della omonima società nei confronti della CNP Group, il cui amministratore e socio di maggioranza è appunto il EP, la cui estraneità e terzietà rispetto alla commissione dei fatti, in relazione ai quali venne disposta la misura ablativa, sarebbe stata asseverata dalla sentenza di merito. Il Tribunale, infine, avrebbe anche, nella ricostruzione dei fatti, erroneamente ricollegato la società CNR Group dei fratelli NI, coinvolti nella prima fase di acquisizione dell'immobile, alla posizione del EP laddove la società nella titolarità di quest'ultimo è la CNP Group.
Ha depositato memoria altro difensore, nominato con revoca dei precedenti, il quale osserva: che l'affermazione della natura fittizia dei passaggi di denaro effettuati dal EP per l'acquisto dell'hotel Tripoli, contenuta nell'ordinanza impugnata, sarebbe priva di riscontro in atti;
che le conseguenze "reali" della commissione dell'illecito possono realizzarsi solo nell'ipotesi in cui sia stata ravvisata la configurabilità dell'illecito in tutti i suoi estremi oggettivi e soggettivi;
che nessuna, disposizione normativa prevede l'ipotesi del sequestro preventivo funzionale ad un procedimento diverso rispetto a quello nel quale è stato adottato e che, se davvero il bene debba tuttora essere soggetto al vincolo del sequestro preventivo, ciò dovrà e potrà stabilirlo soltanto il giudice competente per lo stesso e, quindi, il giudice competente a decidere sulle altre posizioni processuali in questo momento oggetto di separato procedimento;
che il giudice è incorso in un travisamento del fatto confondendo le risorse finanziarie appartenenti alla società CNP del EP con quelle della diversa società CNR dei fratelli NI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. È bensì vero che l'art. 323 c.p.p. prevede la restituzione delle cose sequestrate con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere "ancorché soggetta ad impugnazione", ma la restituzione, per espresso disposto del suddetto articolo, deve avvenire in favore dell'avente diritto, individuabile anche in una persona diversa da quella al quale il bene era stato sequestrato.
Ciò premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, si ravvisano due particolari circostanze:
la prima è quella rappresentata dalle valutazioni espresse dalla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma, in data 28 marzo 2013, che ha assolto il EP dal delitto contestato ex art. 648 bis c.p. con la formula "il fatto non costituisce reato", dando per accertato che il EP con la sua azione ha "concorso a porre in essere intestazioni fittizie della struttura alberghiera di cui è processo"; la seconda circostanza è quella evidenziata dall'ordinanza impugnata, secondo la quale se il separato, ma connesso, procedimento a carico del coimputato OT ST, "indicato come il vero proprietario di fatto dell'albergo e della società in sequestro che controlla tramite il EP", dovesse concludersi con la condanna "si dovrà procedere alla confisca dei beni in sequestro ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies". È noto che l'art. 12 sexies consente di sottoporre a confisca anche i beni intestati a terzi diversi dall'imputato condannato, ma di cui questi abbia nella realtà dei fatti la titolarità o la disponibilità secondo un meccanismo di interposizione fittizia, tale per cui l'appartenenza al terzo costituisce lo schermo formale e legale che, attraverso l'intestazione dei beni, cela il vero titolare o fruitore e protegge gli interessi del condannato interponente alla conservazione di quei cespiti patrimoniali immuni da provvedimenti giudiziali aventi effetto ablatorio.
In definitiva, poiché la sentenza di assoluzione ha escluso che il EP, titolare formale dei diritto sia anche il titolare effettivo, mentre il titolare effettivo potrebbe subire una condanna con conseguente confisca, correttamente il G.I.P. prima e il Tribunale, poi, in sede di appello, hanno rigettato l'istanza di restituzione del bene in sequestro presentata dal EP.
Le altre deduzioni del ricorrente attinenti alla ricostruzione dei fatti e alla sussistenza di un "travisamento del fatto" non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, tanto più che in materia di misure cautelari reali è ammesso ricorso per cassazione solo per "violazione di legge" (art. 325 c.p.p., comma 1). D'altro canto, il EP, da un lato, per tutelare le sue ragioni in qualità di preteso avente diritto alla restituzione del bene in sequestro ben avrebbe potuto impugnare la citata sentenza di assoluzione del G.I.P. (cfr. Sez. 6, n. 41706 del 27/09/2013, Presutto, Rv. 256921), dall'altro lato, in caso di confisca del bene in questione nel procedimento a carico del OT, avrà a disposizione i rimedi di legge (cfr. Sez. 2, n. 14146 del 14/03/2001, Chiazzese, Rv. 218641; Sez. 1, n. 30319 del 05/06/2013, Agenzia A.N.A.D., Rv. 256214).
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014