Sentenza 11 novembre 2004
Massime • 1
Non integra il reato di peculato di cui all'art. 314 cod. pen. la utilizzazione da parte del pubblico ufficiale, per scopi personali, ancorchè non leciti, di beni appartenenti alla P.A. di valore estremamente esiguo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del peculato nella condotta dell'agente della Polizia di Stato che, nell'esplodere senza necessità un colpo dalla pistola di ordinanza, aveva utilizzato una cartuccia in dotazione).
Commentario • 1
- 1. I delitti di peculato e malversazioneLuigi Levita · https://www.filodiritto.com/ · 1 ottobre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2004, n. 47193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47193 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 11/11/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 1560
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 38003/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT SS RO;
avverso la sentenza del 30/6/2003 della Corte d'Appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Legnasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. G. Ciani, che ha concluso per annullamento senza rinvio per le contravvenzioni prescritte;
annullamento con rinvio per altri capi. Udito il difensore avv. Coppi in sostituzione dell'avv. Sbacchi che ha concluso per annullamento senza rinvio.
FATTO
MA GE GL, agente della polizia di Stato, venne tratto a giudizio per avere, in una strada cittadina, esploso senza necessità un colpo della pistola di ordinanza all'indirizzo di un cane attinto a una zampa e per avere poi falsamente dichiarato, nella relazione di servizio fatta per la reintegrazione del munizionamento, di essere stato aggredito e morso dall'animale: sicché lo si imputava dei reati di cui agli artt. 703 (capo A), 727) capo B), 479 (capo C) e 314 C.P. (capo D), quest'ultimo in relazione all'appropriazione della cartuccia.
Il Tribunale di Agrigento, ritenendo quanto meno il dubbio sullo stato di necessità invocato dall'imputato, ne pronunziò assoluzione a sensi dell'art. 530, 2^ e 3^ co. C.P.P., dal reato di cui al capo C) perché il fatto non sussiste e dagli altri perché il fatto non costituisce reato.
Su appello del Procuratore della Repubblica la Corte palermitana ha dichiarato il GL colpevole, condannandolo - in concorso delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis C.P. per il peculato - a pena di legge.
Propone ricorso per Cassazione il difensore avv. Sbacchi che lamenta (si sintetizza per quanto richiesto dall'art. 173 disp. att. c.p.):
1) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione alle norme del codice penale applicate: la Corte territoriale, a differenza dei primi giudici, ha omesso l'esame della quasi totalità delle testimonianze che nulla avevano riferito sulle modalità del ferimento;
ha del tutto pretermesso elementi molto significativi come quello dell'aggressività dell'animale; non ha tenuto conto delle dichiarazioni fornite dal veterinario circa razza,altezza e peso dell'animale; ha trascurato la testimonianza di LV NU circa l'uscita del cane subito dopo gli spari, "da dietro qualche macchina" e la contemporanea partenza dell'auto dell'imputato. La premessa sulla mera compatibilità della ferita - prosegue il ricorrente - risulta logicamente incongrua, posto che il decidente non ha fornito spiegazione alternativa, come quella di un atto di autolesionismo;
ne' da utile contributo alla motivazione il rilievo che il prevenuto avrebbe dovuto recarsi al pronto soccorso immediatamente e non il giorno successivo, visto che i comportamenti umani possono essere determinati dalle più varie ragioni. Si rileva ancora, quanto alla dislocazione delle tracce ematiche, che l'agente OL, intervenuto nella immediatezza dei fatti, ne trovò a partire non dall'interno del cortile ma dal civico 204 bis, mentre risulta dagli atti che i rilievi della scientifica nel cortile furono eseguiti a distanza di circa tre mesi dal fatto e senza analisi di tipo biologico per verificare la esatta natura delle tracce stesse. È solo di carattere congetturale,infine, il rilievo circa il mancato rinvenimento del bossolo.
Sottolinea poi il ricorrente l'errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la sentenza col ritenere che la condotta del GL integrasse peculato là dove vi era stata soltanto distrazione della cartuccia, fatto non più costituente reato;
come l'altro di non aver considerato che il reato non può configurarsi quando la cosa che ne è oggetto sia priva di valore economico o ne abbia uno tanto esiguo da non ledere l'integrità del patrimonio della P.A. (anche la Corte territoriale ha ritenuto il "modestissimo valore patrimoniale" della cartuccia).
2) Violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) in relaz. all'art. 479 C.P.: la corte d'appello ha completamente eluso l'obbligo motivazionale quanto al falso ideologico ma, prima ancora, ha violato il principio devolutivo, posto che il gravame del pubblico ministero non aveva mosso alcuna censura avverso il capo riguardante questo delitto (per il quale vi era stato assoluzione per insussistenza del fatto), con la conseguenza che sullo stesso si è formato il giudicato.
3) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relaz. all'art. 703 C.P.: non è configurabile quest'ultimo reato in quanto l'agente di P.S. dispone, per la qualità, della licenza dell'autorità e d'altra parte neppure per tale capo la Corte ha speso parola di motivazione.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, nel senso che si dirà, solo nell'ultima parte. Alla ricostruzione del fatto la Corte territoriale ha proceduto sulla base di questi argomenti: il certificato medico, non attesta la riferibilità della ferita alla mano a morso di un cane, ma ne dichiara solo la compatibilità; il cane fu colpito mentre si trovava non in strada ma all'interno di un cortile condominiale, per come indicato dalle tracce ematiche rilevate dalla scientifica;
il GL non sparò mentre si trovava all'aperto ma dall'interno del suo veicolo (una Land Rover), stando a quanto dichiarato dai vari testi che sentirono lo sparo immediatamente seguito dal rumore dell'auto "che sgommava via"; la visita al pronto soccorso è solo del giorno successivo;
il bossolo esploso dalla pistola semiautomatica non fu mai ritrovato proprio perché verosimilmente espulso all'interno della vettura. Sono considerazioni che non presentano pecche evidenti sul piano logico e alle quali il ricorso contrappone la propria versione (aggressione da parte dell'animale), oltre tutto non sorretta altro che dall'affermazione del prevenuto che non ha mai dato spiegazioni sui particolari dell'aggressione: si ricordi che lo stesso certificato medico esprime soltanto un giudizio di compatibilità o, secondo la sentenza di primo grado (f.20), di non incompatibilità della ferita riscontrata col morso di una bestia (questa Corte non può ovviamente prendere esame diretto del documento). Non sembra fuor di luogo aggiungere, con riguardo a un'osservazione di tipo generale svolta in apertura del ricorso, che l'imputato, censurando in sede di legittimità condanna in appello dopo proscioglimento ampio in primo grado, può lamentare l'omesso esame di prove (decisive) solo quando ne abbia fatto richiamo, in un qualsiasi atto difensivo, nella fase di appello (SS.UU. 30/10/2003, P.G. c/ Andreotti e altro). Neanche si potrebbe sostenere l'ipotesi del peculato per distrazione oggi non più costituente reato, essendosi comunque verificata la definitiva sottrazione della cosa alla pubblica amministrazione con la "interversione del possesso", ad opera dell'agente che di quella cosa aveva il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e con impiego (in modo irreversibile) per esigenze personali.
In tema di peculato, piuttosto, questa Corte ha ritenuto, in situazioni analoghe relative al valore economico del bene che ne è oggetto, non essere configurabile (neppure) il peculato d'uso quando l'atto di appropriazione abbia riguardato cosa di valore estremamente esiguo, impiegata a scopi personali, ancorché non leciti, dell'agente: così sez. 6^ nelle decisioni 7/6/2000, SA ed altro (nel caso si trattava di materiale cartaceo usato per confezionare un atto pubblico falso) e 23/10/2000, Maggi, in una fattispecie di telefono d'ufficio usato episodicamente per necessità personali e con incidenza economica minima per l'ente. Nella vicenda all'esame non si conosce con precisione il costo della cartuccia utilizzata per commettere il reato di cui all'art., 727 C.P., ma non si è discusso, ne' potrebbe discutersi, che trattasi di cifra in sè pressoché trascurabile, per come sostanzialmente riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata.
Nel contestato reato contravvenzionale, ormai estinto per prescrizione, deve dunque ritenersi assorbito il peculato. Sempre per decorso del termine prescrizionale massimo (tre anni) risulta estinta la contravvenzione di cui all'art. 703 C.P.: va solo ricordato, per quanto il diligente difensore ne abbia fatto un cenno soltanto, che l'autorizzazione al porto dell'arma non sostituisce, nel caso di impiego in luogo abitato per esigenze diverse da quelle di servizio, la particolare licenza dell'autorità prevista dall'art. 57 T.U.L.P.S..
Con riguardo al falso ideologico, infine, non è sostenibile la inammissiblità dell'appello del P.M. (secondo motivo del ricorso):
per quanto la parte argomentativa dell'atto fosse priva di specifici riferimenti alla falsità dell'attestazione, vanno tenute presenti e la intestazione dello stesso atto (contenente esplicita manifestazione della volontà di impugnare la sentenza per "tutti" i reati contestati) e la peculiarità della vicenda nella quale il discorso argomentativo sulla insussistenza dell'aggressione non poteva non esaurire anche la motivazione in ordine alla falsità della circostanza attestata nella relazione di servizio. E tuttavia va ritenuto che ricorra ipotesi tipica di non punibilità per la scriminante di cui all'art. 51 C.P., nel caso come espressione del più generale principio "nemo tenetur se detegere": l'agente, che doveva giustificare presso l'amministrazione l'impiego di una delle munizioni in sua disponibilità, avrebbe dovuto confessare gli illeciti commessi, sicché non aveva altra scelta che quella di attestare il falso col riferire una situazione di fatto integrante stato di necessità.
P.Q.M.
Ritenuto il reato di cui al capo D) assorbito nel reato di maltrattamento di animali, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) perché estinti per prescrizione e in ordine al reato di cui al capo C), trattandosi di persona non punibile per avere agito nell'esercizio di un diritto. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2004