Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03644/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2025, proposto da
AL OC, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Fianchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Adrano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Ivan Maravigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della Determinazione n. 59 del 27.03.2025, Reg. Gen.le n. 684 del 17.04.2025, recante il diniego di concessione edilizia in sanatoria n. 248 del 26.03.2025, notificata in data 07.05.2025;
b) Della Determinazione n. 48 del 17.06.2024, Reg. Gen. n. 1037 del 19.06.2024, recante l'annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 73 del 10.08.2005, il diniego della domanda di condono edilizio presentata in data 30.09.1986 e la revoca del permesso di agibilità n. 58 del 08.08.2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Adrano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. ST NI SA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra AL OC – che aveva edificato sine titulo il Fabbricato sito in Adrano, Contrada San Giuseppe, censito al N.C.E.U. al foglio 30, particella 527, piano terra, destinazione d’uso “abitazione” -, a seguito di domanda di condono edilizio presentata il 30.09.1986, otteneva il rilascio, in relazione allo stesso, della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 73 del 10.08.2005 e del Permesso di Abitabilità o Agibilità n. 58 del 08.08.2007 da parte del Comune di Adrano. Tuttavia quest’ultimo, in un torno di tempo successivo, con Determinazione n. 48 del 17.06.2024, Reg. Gen. n. 1037 del 19.06.2024 disponeva l’annullamento di tale concessione edilizia in sanatoria - in quanto «l’art. 31 della L.N. n. 47/85, non consente di sanare opere abusive oggetto di domanda in sanatoria che risultano non ultimate alla data dell’1/10/1983 (…) il fabbricato della signora OC AL, pratica n. 1738/86 di registro, alla data dell’1/10/1983 non risultava essere realizzato» -, nonché la revoca del permesso di Abitabilità/Agibilità del fabbricato in oggetto n. 58 del 08/08/2007 - «in quanto il fabbricato è privo di concessione in sanatoria ed è stato accertato che nel fabbricato non sussistono le condizioni previste dall’art. 24, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380» -; ed altresì, essendo stata presentata dalla attuale ricorrente una ulteriore domanda di condono ricevuta dal Comune di Adrano a prot. n. 29113 del 07/08/2024, la respingeva con Determinazione n. 59 del 27.03.2025, Reg. Gen.le n. 684 del 17.04.2025.
La Sig.ra AL OC impugnava ambedue le sopra indicare determinazioni con un ricorso notificato il 01/07/2025, al cui interno ella postulava il sussistere dei seguenti vizi:
1) con il primo motivo di ricorso, di errata applicazione dell’art. 35 della L. 47/1985 e art 26 della L.R. n.37/1985, poiché, avendo la ricorrente versato le oblazioni dovute (in lire 4.366.252) a far data dall’anno 1986 fino al 18-2-1991, accatastato l’immobile a far data dall’anno 1989 (mese di aprile) e ricevuto il nulla osta della Soprintendenza in data 25-1-1990, la istanza di sanatoria da ella proposta avrebbe dovuto ritenersi accolta per silenzio-assenso in base a tale norma quantomeno a far data dal mese di marzo dell’anno 1993;
2) con il secondo motivo di ricorso, di eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto dei presupposti di fatto e di diritto, nonché di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 comma 10-bis, L. 724/94 e dell’art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003, in quanto l’art. 39 della L. 724/94 non contiene il riferimento temporale (60 giorni) evidenziato nel preavviso di diniego e, da ultimo, nel diniego;
3) con il terzo motivo di ricorso, di eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, perché lo stesso Comune intimato, in casi diversi, non avrebbe preteso il rispetto del termine (ritenuto invece da esso decadenziale nel caso di specie) di 60 giorni dall’entrata in vigore della L. n. 724/94, previsto dall’art. 39 della stessa;
4) con il quarto motivo di ricorso, di eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, in quanto prima istanza di condono, seppur presentata nel 1986, è stata riscontrata positivamente soltanto nel 2005, sicchè una tale circostanza ha impedito all’attuale ricorrente di prevenire la revoca - intervenuta solo nel 2024 - di usufruendo della facoltà conferita dalla D.L. 649/94 entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore;
5) con il quinto motivo di ricorso, di violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990 e dei principi generali di diritto nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa – in particolare per difetto e/o carenza di istruttoria, mancata considerazione e valutazione comparativa degli interessi (pubblico e privato) coinvolti ed intempestività della specifica azione amministrativa.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, ribadendo in memoria che
a) il fabbricato di cui alla domanda di sanatoria presentata dalla signora OC AL, pratica n. 1738/86 di registro, alla data dell’1/10/1983 non risultava essere realizzato (e quindi non poteva risultare ultimato) per quanto risulta dal sopracitato rilievo aerofotogrammetrico, e che quindi la non veritiera prospettazione della richiedente delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento del rilascio della concessione edilizia n° 73 del 10/08/2006 impongono l’avvio del procedimento di annullamento di detta concessione;
b) nel caso di specie non avrebbe comunque potuto formarsi alcun silenzio assenso, posto che la domanda di condono era carente di documentazione essenziale (nulla osta del Parco dell’Etna rilasciato solo nel 2003, certificato di idoneità statica depositato nel 2004).
In memoria di replica depositata in segreteria il 03/11/2025 la ricorrente ha proposto repliche alla ritenuta essenzialità del nulla osta del Parco dell’Etna.
Con istanza di accesso del 30/10/2022 la ricorrente, sul presupposto della censura di eccesso di potere per disparità di trattamento dedotta in gravame, ha chiesto al Comune di Adrano - a causa del mancato funzionamento della sezione storica dell’albo pretorio del Comune di Adrano ove, trascorsi 15 gg., la documentazione diventa non più visibile - di poter prendere visione ed estrarre copia nella sua interezza della seguente documentazione:
1) Concessioni Edilizia in Sanatoria: n. 146/2010;
2) Concessioni Edilizia in Sanatoria: n. 200/2008;
3) Concessioni Edilizia in Sanatoria: n. 35/2014;
4) Concessioni Edilizia in Sanatoria: n. 40/2021.”
Trascorso il termine di 30 giorni il Comune, in data 2-12-2025, comunicava di aver notiziato i titolari delle concessioni in sanatoria oggetto di accesso, qualificandoli come controinteressati e facendo dipende l’ostensione degli atti dalla loro eventuale opposizione. Ma non ritenendo che i titolari di quelle concessioni edilizie fossero controinteressati in senso tecnico stante “ l’obbligo di notiziare il pubblico, mediante affissione all’albo pretorio del Comune, dell’avvenuto rilascio della concessione in sanatoria (art. 20, comma 6 del DPR 380/2001 )”, con istanza depositata in segreteria il 03/12/2025, chiedeva al Collegio di accertare il suo diritto all’ostensione di tali atti.
In data 4 dicembre 2025 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione dopo aver dato avviso ai difensori delle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 73 c.p.a., del rilievo d’ufficio di un possibile caso di (parziale) irricevibilità del ricorso per tardività con riguardo alla impugnata Determinazione n. 48 del 17.06.2024, Reg. Gen. n. 1037 del 19.06.2024.
I - Preliminarmente il Collegio esclude di poter pronunciare sull’istanza depositata dalla ricorrente in segreteria in data 03/12/2025, avente ad oggetto l’accertamento del proprio diritto all’ostensione degli atti oggetto della non positivamente esitata (da parte del Comune intimato) domanda di accesso del 30/10/2022. Infatti, a norma del secondo comma dell’art. 116 c.p.a., “ in pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati ”. Nel caso di specie, però, da un lato manca la notifica all’Amministrazione (già intimata), è dall’altro il deposito della predetta istanza è stato effettuato tardivamente, ben oltre il termine ultimo previsto per il deposito di memorie dall’art. 73 c.p.a. La qual ultima circostanza, malgrado la presa di posizione sul punto da parte del Comune intimato all’interno di memoria depositata in segreteria il 03/12/2025 possa sanare il vizio della mancata notifica dell’istanza all’Amministrazione intimata, non garantisce che il contraddittorio processuale fra le parti abbia potuto svolgersi con la pienezza e regolarità a cui presidio è posta la norma richiamata da ultimo.
Il Collegio pertanto fissa in data 12/02/2026 la camera di consiglio per l’esame della istanza proposta dalla ricorrente a norma del secondo comma dell’art. 116 c.p.a.
II – Con il primo ed il quinto motivo di ricorso è stato avversato un atto, ovvero la Determinazione n. 48 del 17.06.2024, Reg. Gen. n. 1037 del 19.06.2024, notificato alla ricorrente il 26/06/2024.
E’ quindi palese che, con riguardo ad esso, non è stato rispettato il termine decadenziale di 60 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 29 e 41 c.p.a., dato che la notifica del presente gravame è avvenuta (soltanto) il 01/07/2025.
La ricorrente ha tuttavia affermato in gravame che “ resiste il precedente e distinto titolo edilizio formatosi per effetto del silenzio assenso”, che costituisce “un titolo antecedente e distinto dall’intervenuto rilascio della sanatoria n. 73/2005, rispetto al quale il predetto annullamento non opera alcun effetto non avendolo espressamente annullato e/o revocato ”.
Ma osserva innanzitutto ed in contrario il Collegio che, ove mai si fosse formato tacitamente un titolo edilizio, esso avrebbe impedito il rilascio del diverso provvedimento formale di Concessione Edilizia in Sanatoria n. 73 del 10.08.2005 (ed imposto semmai al Comune intimato, in base ad elementari principi di certezza delle situazioni giuridiche, l’adozione di un atto meramente ricognitivo dell’avvenuta formazione per silentium del titolo edilizio richiesto dalla ricorrente …).
In secondo luogo, la ricorrente si è richiamata ad una giurisprudenza secondo la quale sarebbe affetto da difetto d’istruttoria il provvedimento amministrativo basato su “un raffronto puramente visivo, tra materiale fotografico non quotato e documentazione di progetto, inidonei a dimostrare il contestato abuso» (Consiglio di Stato, Sez. VII, 12 giugno 2025, n. 5127). Ma il Collegio, per quanto autorevole il precedente invocato, ritiene di dover invece seguire quello rappresentato dalla sentenza 22 gennaio 2025, n. 58, del C.G.A.R.S., ritenendo indenne da mende l’operato dell’Amministrazione che “utilizzando le aereofotogrammetrie a sua disposizione, ha accertato che alla data 8lì) del 31/12/1993 non vi era traccia del fabbricato in contestazione”, allochè “l'appellante – così come il ricorrente, nel caso di specie - si è limitato a contestare la legittimità di tale fonte di prova ma non ha fornito, come avrebbe dovuto a mente di quanto previsto dall'art. 64 c.p.a., alcun elemento di prova piena contraria, idoneo a dimostrare la preesistenza del fabbricato alla data del 31/12/1993, prevista dalla L. n. 724 del 1994, che avrebbe potuto legittimare la sanatoria in uno alla sussistenza di tutte le condizioni per poterla ottenere”. Posto allora che, come da prevalente e condivisa giurisprudenza, “ il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto ove la domanda sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 12 giugno 2023, n. 5742)” [T.A.R. Lazio - Roma, Sez. IV ter, sentenza 29 luglio 2024, n. 15396]; e che nel caso di specie mancava il dato essenziale della ultimazione dei lavori entro il 01/10/1985, invece neppure iniziati al settembre 1985, nessun accoglimento tacito della istanza di rilascio di concessione edilizia in sanatoria del 30.09.1986 poteva prefigurarsi nel caso di specie, che potesse “resistere” all’annullamento in autotutela della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 73 del 10.08.2005.
III – Le censure di cui al secondo – così come anche al terzo ed al quarto - motivo di ricorso riguardano, invero, unicamente la Determinazione n. 59 del 27.03.2025, Reg. Gen.le n. 684 del 17.04.2025, escludendo per plurime ragioni che a poter impedire l’esame nel merito della istanza di condono rigettata potesse essere la violazione del termine di 60 giorni previsto dal comma 10 dell’art. 39 della L. n. 724/1994.
La norma menzionata da ultimo, nel suo testo originario, così disponeva:
“ 10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute”.
La normativa predetta è stata tuttavia successivamente modificata dall'art. 2, comma 37, lett. g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, con l’inserimento delle seguenti previsioni:
“per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge ”
Il comma 38 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha poi previsto che “ i termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ”.
Con più stretto riferimento al caso di specie, il procedimento di condono edilizio aperto dalla istanza presentata dell’attuale ricorrente in data 30.09.1986 è stato definito con il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 73 del 10.08.2005: ma soltanto temporaneamente, perché, sopravvenendo il suo annullamento con Determinazione n. 48 del 17.06.2024, Reg. Gen. n. 1037 del 19.06.2024, il procedimento doveva considerarsi, a partire da quella data, come quello relativo ad una “ domand (a) di concessione o autorizzazione in sanatoria presentat (a) entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995 ”, rispetto alla quale “ gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni dell’art. 39 del L. n. 724/1994, così come modificato dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662 ”.
L’attuale ricorrente ha quindi chiesto la rideterminazione della definizione negativa del procedimento di condono per l’annullamento in autotutela del suo originario atto conclusivo (in positivo per il primo) con atto ricevuto dal Comune (poi) intimato a prot. n. 29113 del 07/08/2024: ovvero entro il termine di 48 giorni dall’annullamento in autotutela, con Determinazione n. 48 del 17.06.2024, Reg. Gen. n. 1037 del 19.06.2024, della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 73 del 10.08.2005.
Il Comune intimato ha invece preteso di applicare alla lettera il combinato disposto dell’art. 39 della L. n. 724/1994 e dei commi 37 e 38 dell’art. 2 della L. n. 662/1996.
Ora, è vero che se il termine decadenziale di 60 giorni per la proposizione di istanze di rideterminazione dei provvedimenti negativi di definizione di procedimenti di sanatoria di abusi edilizi dovesse iniziare a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 662/1996, la facoltà prevista dal comma 10 bis dell’art. 39 della L. n. 724/1994 avrebbe potuto essere esercitata entro e non oltre la data del 13/03/1997 – e che nel caso di specie, a quella data, il procedimento di sanatoria di abusi edilizi aperto dalla ricorrente non era però ancora stato definito negativamente; né ciò sarebbe mai accaduto sino alla data 19/06/2024, a causa del sopraggiungere dell’annullamento in autotutela – con Determinazione n. 48 del 17.06.2024, Reg. Gen. n. 1037 - della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 73 del 10.08.2005. E che quindi si potrebbe imputare, piuttosto che alla ricorrente, esclusivamente al Comune intimato di avere commesso un errore che ha precluso alla prima di potersi avvalere della facoltà di cui al comma 10 bis dell’art. 39 della L. n. 724/1994.
Tuttavia le esigenze di certezza delle posizioni giuridiche di diritto pubblico sottese alla introduzione di un termine decadenziale ad opera del comma 38 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 non consentono uno stravolgimento delle regole ermeneutiche che, giusta la previsione del primo comma dell’art. 12 delle Preleggi – alla cui stregua “ nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ” – presiedono alla individuazione del precetto posto da quella norma: che impedisce di dare giuridico rilievo ad atti (di diniego della richiesta sanatoria) dell’Autorità amministrativa competente che sopravvengano dopo la data del 13/03/1997, e quindi, con più stretto riferimento al caso di specie, ad un atto di definizione negativa (seppure soltanto in autotutela) del procedimento di sanatoria di abusi avviato dalla ricorrente che data al 17.06.2024, e che quindi non può legittimamente costituire il presupposto per l’esercizio della facoltà di cui al comma 10 bis dell’art. 39 della L. n. 724/1994.
Salve comunque le ulteriori valutazioni circa il ritardo attribuibile al Comune intimato nell’intervenire in autotutela sulla Concessione Edilizia in Sanatoria n. 73 del 10.08.2005, per le quali si rinvia al punto IV) della presente decisione.
III – Il vizio di disparità di trattamento di cui al terzo motivo di ricorso, seppure, in relazione all’esame dei documenti versati in atti dalla ricorrente, potrebbe in astratto evidenziare il sussistere di una palese contraddittorietà esoprocedimentale, ed ulteriormente corroborare il giudizio negativo circa come l’Amministrazione intimata abbia fatto applicazione – sembrerebbe in danno della sola ricorrente … - dell’art. 39 della L. n. 724/1990, tuttavia erroneamente è stato dedotto dalla ricorrente nel caso di un provvedimento vincolato quale quello di rilascio di concessione edilizia in sanatoria: dato che, come da condivisa giurisprudenza, “ a fronte della natura vincolata dell'atto impugnato, non è, inoltre, configurabile alcuna disparità di trattamento rispetto a presunte istanze di sanatoria esitate positivamente …, in quanto tale figura sintomatica dell'eccesso di potere può, in ipotesi, ritenersi sussistente solo quando l'Amministrazione eserciti poteri discrezionali ” (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 28 ottobre 2024, n. 3491; sez. II, 30 marzo 2023, n. 1074).
IV – Venendo all’esame del quarto motivo di ricorso, il Collegio non ritiene di poter apprezzare l’opinione della ricorrente secondo cui “ l’inerzia del Comune a fronte della prima istanza di condono presentata nel 1986 e riscontrata – peraltro positivamente – soltanto nel 2005, così come la revoca intervenuta solo nel 2024, hanno impedito a quest’ultima di usufruire della facoltà conferita dalla D.L. 649/94 entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore ”. Infatti la ricorrente non era certo priva di strumenti giuridici per giungere ad una definizione del procedimento di condono di abusi edilizi avviato il 30/09/1986 ben prima della entrata in vigore del D.L. 649/94. Questo perchè, anche prima della introduzione di una specifica azione contro il silenzio-inadempimento della P.A. ad opera della L. n. 205/2000, quest’ultimo poteva esser portato ad evidenza giustiziabile con lo strumento della diffida ad adempiere ex art. 25 della L. n. 3/1957 (T.U. pubblico impiego) come da giurisprudenza pretoria – e quam maxime, in base alle statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sentenza n. 10 del 10 marzo 1978.
V – Il Collegio, conclusivamente pronunciando:
1) rigetta in parte il ricorso in epigrafe con riguardo alla Determinazione n. 59 del 27.03.2025, Reg. Gen.le n. 684 del 17.04.2025, che per gli effetti annulla;
2) dichiara in parte irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe con riguardo alla Determinazione n. 48 del 17.06.2024, Reg. Gen. n. 1037 del 19.06.2024.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda):
1) rigetta in parte il ricorso in epigrafe con riguardo alla Determinazione n. 59 del 27.03.2025, Reg. Gen.le n. 684 del 17.04.2025, che per gli effetti annulla;
2) dichiara in parte irricevibile per tardività il ricorso in epigrafe con riguardo alla Determinazione n. 48 del 17.06.2024, Reg. Gen. n. 1037 del 19.06.2024.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune intimato, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila/00), più accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE HE, Presidente
ST NI SA IN, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST NI SA IN | IE HE |
IL SEGRETARIO