TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3644
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art. 35 della L. 47/1985 e art 26 della L.R. n.37/1985 (silenzio-assenso)

    Il Collegio ritiene che nessun accoglimento tacito potesse prefigurarsi, dato che mancava il dato essenziale della ultimazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge, e che l'istanza non era conforme al modello legale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto dei presupposti di fatto e di diritto, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 comma 10-bis, L. 724/94 e dell'art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003

    Il Collegio esclude che la violazione del termine di 60 giorni possa impedire l'esame nel merito, ma rigetta la domanda per altre ragioni legate alla normativa applicabile.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità

    Il Collegio ritiene che tale vizio non sia configurabile in relazione a un provvedimento vincolato come il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta

    Il Collegio rileva che la ricorrente non era priva di strumenti giuridici per ottenere una definizione del procedimento prima dell'entrata in vigore delle normative citate.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies L. n. 241/1990 e principi generali sull'autotutela

    Il Collegio, pur non potendo valutare l'opinione della ricorrente riguardo all'inerzia del Comune, rigetta la domanda per altre ragioni procedurali e sostanziali.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il Collegio dichiara il ricorso in parte irricevibile per tardività, non essendo stato rispettato il termine decadenziale di 60 giorni.

  • Rigettato
    Sussistenza di un titolo edilizio per silenzio-assenso

    Il Collegio osserva che, ove mai si fosse formato un titolo tacito, esso avrebbe impedito il rilascio del provvedimento formale di concessione edilizia in sanatoria. Tuttavia, la domanda non era conforme al modello legale e non comprova le condizioni per l'accoglimento.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria nell'annullamento basato su raffronto visivo

    Il Collegio segue un diverso orientamento giurisprudenziale che ritiene valida l'utilizzazione di aerofotogrammetrie per accertare la non realizzazione dell'opera alla data prevista, richiedendo alla parte di fornire prova contraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3644
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 3644
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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