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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 08/08/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4200/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Brunico (BZ), il 23.02.1984 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Tiziana D'Ecclesia del Foro di Pescara elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via dei Marrucini n.21, Pescara (PE)
e
2) Parte_2
Nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 17/07/1981 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Tiziana D'Ecclesia del Foro di Pescara elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via dei Marrucini n.21, Pescara (PE)
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rio Di Pusteria (BZ), in data 02/05/2009, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (anno 2009 atto n. 1 parte II A).
dall'unione sono nate due figlie: 1) nata il [...] in [...], cittadinanza Persona_1 italiana;
pagina 1 di 4 2) nata l'[...] in [...], cittadinanza Parte_3 italiana
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e chiedono contestualmente, verificatasi la condizione di cui all'art. 473 bis 49, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni della separazione. Con sentenza n 14-2025 emessa in data 06.02.2025 veniva di disposta la separazione dei coniugi con omologa delle condizioni congiunte e rimessa la causa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con note di trattazione scritta depositate il 23.06.25 le parti confermavano la volontà di domandare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate con il ricorso introduttivo che di seguito si riportano.
“1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di RIO DI PUSTERIA (BZ);
2) confermare che i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento/assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti;
3) confermare l'assegnazione in favore del sig. della ex dimora coniugale ubicata nel Parte_2
Comune di Ripatransone in Via Macinadoro n.12 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
4) confermare l'affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Pt_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) confermare la collocazione prevalente delle figlie e presso la dimora materna in Per_1 Pt_3
Ripatransone (AP) – C.da Fonte Abeceto n.34, in attesa che la madre, quale genitore collocatario, possa trovare un appartamento da locare e dove trasferire la propria residenza unitamente alle figlie;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5/a) dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica pomeriggio, con la collaborazione dei nonni paterni negli orari in cui il sig. sarà impegnato sul lavoro;
la domenica, prima dell'orario di cena il Parte_2 padre ricondurrà le figlie presso la dimora materna. Salvo diverso accordo tra le parti o per diverse esigenze delle figlie o dei genitori;
5/b) durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, di vacanza, da stabilirsi e concordare preventivamente anche in base ai desideri ed alle esigenze delle minori. Per quanto attiene le festività, le figlie trascorreranno con ciascun genitore sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con quello di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nelle feste pasquali alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo successivo;
il giorno del compleanno di ciascuna figlia sarà festeggiato con ciascun genitore in base alle esigenze delle minori e dei genitori stessi. Salvo diverso accordo tra le parti e volontà di ciascuna figlia. pagina 2 di 4 6) confermare che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per Parte_2 Parte_1 il mantenimento delle figlie e la somma mensile totale di €.520,00 (€.260,00 per Per_1 Pt_3 ciascuna figlia), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio, mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 30 (trenta) del mese (entro la fine del mese per il mese di Febbraio) ed a mese anticipato;
7) confermare che il sig. verserà, inoltre, alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per le esigenze abitative delle figlie, collocate presso la madre/genitore non assegnatario della casa familiare, la somma mensile di €.120,00 mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 30 (trenta) del mese (entro la fine del mese per il mese di Febbraio) ed a mese anticipato. Tale somma è da intendersi quale contributo integrativo di quello a titolo di alimenti versato in favore delle figlie indicato al precedente punto 6);
8) confermare che le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.), saranno a carico di entrambi i coniugi in misura paritaria (50%). Per la loro determinazione le parti fanno espresso riferimento al protocollo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nonché al protocollo d'Intesa del Tribunale di Fermo, che dichiarano di conoscere ed accettare e che per completezza qui si allega (all.nn.11 e 12);
9) quanto all'Assegno Unico questo verrà ripartito al 50% tra i genitori.
10) ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI : confermare che il sig. titolare della Parte_2 polizza assicurativa n.22978084 di previdenza complementare sottoscritta con Alleanza Ass.ni Spa del gruppo Generali Ass.ni Spa, in cui le figlie e sono state già indicate quali beneficiarie Per_1 Pt_3 in caso di premorienza del sig. (cfr. all.n.13), in caso di recesso anticipato dal contratto di Parte_2 polizza de quo si obbliga a corrispondere a ciascuna figlia un terzo della somma residuata. Qualora il recesso anticipato dovesse essere effettuato dal sig. quando le figlie sono ancora minorenni Parte_2 la somma di un terzo attribuita a ciascuna figlia sarà versata su un libretto cointestato.
11) Le parti si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi diritto, ragione o eccezione relative al periodo antecedente la sottoscrizione del presente accordo;
12) Le spese legali della presente separazione saranno interamente compensate tra le parti.
13) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio, quali la carta d'identità elettronica valida ai fini dell'espatrio e il passaporto, per i quali esprimono già il consenso alla loro emissione, consentendo altresì l'iscrizione di ciascuna figlia minore sui rispettivi passaporti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. con le note scritte di udienza del 23.06.2025 hanno precisato congiuntamente la condizione n 3) chiedendo di “3) confermare che la sig.ra ha rinunciato all'assegnazione della casa Parte_1 coniugale sita in Ripatransone (AP) – Via Macinadoro n.12, la quale è rimasta - con tutti gli arredi (ad eccezione degli effetti personali della sig.ra che provvederà a ritirarli) - nella disponibilità del sig. Parte_1 che continuerà ad abitarvi accogliendo in essa le figlie e nei Parte_2 Per_1 Pt_3 periodi/giorni di esercizio del diritto di visita” e la condizione n “5) Confermare la collocazione prevalente delle figlie e presso la dimora materna in Grottammare (AP) – Via Egeo Per_1 Pt_3
n.16; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze” in quanto le parti hanno dato atto che nel frattempo la sig.ra in data 01/12/2024 ha stipulato un contratto di locazione ad Pt_1 pagina 3 di 4 uso abitativo, con decorrenza 01/12/2024 e scadenza 30/11/2027 (salvo proroga) avente ad oggetto un'unità immobiliare sita in Grottammare (AP) – Via Egeo n.16 (cfr. all.n.15/contratto e
), dove ha già trasferito la propria dimora, quale genitore collocatario, unitamente alle Controparte_1 figlie e Per_1 Pt_3 Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), considerati i contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico come precisate congiuntamente nelle note di trattazione scritta sottoscritte personalmente dalle parti del 23.06.2025 in quanto si tratta di precisazioni alla luce del sopravvenuto mutamento di residenza della ricorrente che già era stato previsto in sede di ricorso per la separazione. In considerazione della natura del giudizio deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario concordatario in data 02/05/2009 dai coniugi e a Rio Di Parte_1 Parte_2
Pusteria (BZ);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni come da ricorso introduttivo e precisate nelle note di trattazione scritta del 23.06.2025 da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rio Di Pusteria affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.07.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Brunico (BZ), il 23.02.1984 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Tiziana D'Ecclesia del Foro di Pescara elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via dei Marrucini n.21, Pescara (PE)
e
2) Parte_2
Nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 17/07/1981 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Tiziana D'Ecclesia del Foro di Pescara elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via dei Marrucini n.21, Pescara (PE)
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rio Di Pusteria (BZ), in data 02/05/2009, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (anno 2009 atto n. 1 parte II A).
dall'unione sono nate due figlie: 1) nata il [...] in [...], cittadinanza Persona_1 italiana;
pagina 1 di 4 2) nata l'[...] in [...], cittadinanza Parte_3 italiana
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e chiedono contestualmente, verificatasi la condizione di cui all'art. 473 bis 49, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni della separazione. Con sentenza n 14-2025 emessa in data 06.02.2025 veniva di disposta la separazione dei coniugi con omologa delle condizioni congiunte e rimessa la causa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con note di trattazione scritta depositate il 23.06.25 le parti confermavano la volontà di domandare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate con il ricorso introduttivo che di seguito si riportano.
“1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di RIO DI PUSTERIA (BZ);
2) confermare che i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento/assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti;
3) confermare l'assegnazione in favore del sig. della ex dimora coniugale ubicata nel Parte_2
Comune di Ripatransone in Via Macinadoro n.12 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
4) confermare l'affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Pt_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) confermare la collocazione prevalente delle figlie e presso la dimora materna in Per_1 Pt_3
Ripatransone (AP) – C.da Fonte Abeceto n.34, in attesa che la madre, quale genitore collocatario, possa trovare un appartamento da locare e dove trasferire la propria residenza unitamente alle figlie;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5/a) dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica pomeriggio, con la collaborazione dei nonni paterni negli orari in cui il sig. sarà impegnato sul lavoro;
la domenica, prima dell'orario di cena il Parte_2 padre ricondurrà le figlie presso la dimora materna. Salvo diverso accordo tra le parti o per diverse esigenze delle figlie o dei genitori;
5/b) durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, di vacanza, da stabilirsi e concordare preventivamente anche in base ai desideri ed alle esigenze delle minori. Per quanto attiene le festività, le figlie trascorreranno con ciascun genitore sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con quello di Capodanno;
per tre giorni consecutivi nelle feste pasquali alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo successivo;
il giorno del compleanno di ciascuna figlia sarà festeggiato con ciascun genitore in base alle esigenze delle minori e dei genitori stessi. Salvo diverso accordo tra le parti e volontà di ciascuna figlia. pagina 2 di 4 6) confermare che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per Parte_2 Parte_1 il mantenimento delle figlie e la somma mensile totale di €.520,00 (€.260,00 per Per_1 Pt_3 ciascuna figlia), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio, mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 30 (trenta) del mese (entro la fine del mese per il mese di Febbraio) ed a mese anticipato;
7) confermare che il sig. verserà, inoltre, alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per le esigenze abitative delle figlie, collocate presso la madre/genitore non assegnatario della casa familiare, la somma mensile di €.120,00 mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 30 (trenta) del mese (entro la fine del mese per il mese di Febbraio) ed a mese anticipato. Tale somma è da intendersi quale contributo integrativo di quello a titolo di alimenti versato in favore delle figlie indicato al precedente punto 6);
8) confermare che le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.), saranno a carico di entrambi i coniugi in misura paritaria (50%). Per la loro determinazione le parti fanno espresso riferimento al protocollo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nonché al protocollo d'Intesa del Tribunale di Fermo, che dichiarano di conoscere ed accettare e che per completezza qui si allega (all.nn.11 e 12);
9) quanto all'Assegno Unico questo verrà ripartito al 50% tra i genitori.
10) ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI : confermare che il sig. titolare della Parte_2 polizza assicurativa n.22978084 di previdenza complementare sottoscritta con Alleanza Ass.ni Spa del gruppo Generali Ass.ni Spa, in cui le figlie e sono state già indicate quali beneficiarie Per_1 Pt_3 in caso di premorienza del sig. (cfr. all.n.13), in caso di recesso anticipato dal contratto di Parte_2 polizza de quo si obbliga a corrispondere a ciascuna figlia un terzo della somma residuata. Qualora il recesso anticipato dovesse essere effettuato dal sig. quando le figlie sono ancora minorenni Parte_2 la somma di un terzo attribuita a ciascuna figlia sarà versata su un libretto cointestato.
11) Le parti si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi diritto, ragione o eccezione relative al periodo antecedente la sottoscrizione del presente accordo;
12) Le spese legali della presente separazione saranno interamente compensate tra le parti.
13) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio, quali la carta d'identità elettronica valida ai fini dell'espatrio e il passaporto, per i quali esprimono già il consenso alla loro emissione, consentendo altresì l'iscrizione di ciascuna figlia minore sui rispettivi passaporti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. con le note scritte di udienza del 23.06.2025 hanno precisato congiuntamente la condizione n 3) chiedendo di “3) confermare che la sig.ra ha rinunciato all'assegnazione della casa Parte_1 coniugale sita in Ripatransone (AP) – Via Macinadoro n.12, la quale è rimasta - con tutti gli arredi (ad eccezione degli effetti personali della sig.ra che provvederà a ritirarli) - nella disponibilità del sig. Parte_1 che continuerà ad abitarvi accogliendo in essa le figlie e nei Parte_2 Per_1 Pt_3 periodi/giorni di esercizio del diritto di visita” e la condizione n “5) Confermare la collocazione prevalente delle figlie e presso la dimora materna in Grottammare (AP) – Via Egeo Per_1 Pt_3
n.16; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze” in quanto le parti hanno dato atto che nel frattempo la sig.ra in data 01/12/2024 ha stipulato un contratto di locazione ad Pt_1 pagina 3 di 4 uso abitativo, con decorrenza 01/12/2024 e scadenza 30/11/2027 (salvo proroga) avente ad oggetto un'unità immobiliare sita in Grottammare (AP) – Via Egeo n.16 (cfr. all.n.15/contratto e
), dove ha già trasferito la propria dimora, quale genitore collocatario, unitamente alle Controparte_1 figlie e Per_1 Pt_3 Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), considerati i contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico come precisate congiuntamente nelle note di trattazione scritta sottoscritte personalmente dalle parti del 23.06.2025 in quanto si tratta di precisazioni alla luce del sopravvenuto mutamento di residenza della ricorrente che già era stato previsto in sede di ricorso per la separazione. In considerazione della natura del giudizio deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario concordatario in data 02/05/2009 dai coniugi e a Rio Di Parte_1 Parte_2
Pusteria (BZ);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni come da ricorso introduttivo e precisate nelle note di trattazione scritta del 23.06.2025 da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rio Di Pusteria affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.07.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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