Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANA PARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Giudice Rel. Dott.ssa DANIELA MELE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1745 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. STIPO SARILENA, giusta delega in Parte 1
,
atti
RICORRENTE
E
CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIANO SIMONETTA, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
disposto con provvedimento provvisorio del 13.122024.
Infatti, dalle relazioni redatte dai Servizi Sociali territorialmente competenti durante il presente procedimento è emersa, in relazione alla figura paterna "nel corso del tempo la piena collaborazione e disponibilità con il Servizio affidatario sia rispetto agli interventi proposti sia per quanto riguarda la condivisione ed il costante aggiornamento della situazione. Nei confronti della figlia il sig. Parte 1 appare attento, capace di riconoscere i bisogni di crescita e cura, sia dal punto di vista affettivo che educativo. (...) La scuola media evidenziava infine che i rapporti scuola-
famiglia erano stati intrattenuti esclusivamente dalla figura paterna, che si mostrava disponibile,
partecipe e collaborativa". Anche la terapeuta che ha in cura Per 1 "riferisce che la figura paterna sostiene la figlia nella partecipazione al percorso terapeutico, con atteggiamenti collaborativi e di dialogo e nel corso del tempo la dottoressa ha potuto osservare che, se inizialmente il padre necessitava di suggerimenti e consigli circa la gestione di alcuni aspetti, ad oggi si riscontra da parte sua una maggiore autonomia ed intraprendenza" (cfr. relazione Servizi
Sociali del 05.11.2024). Risulta, pertanto, evidente il superamento, da parte del padre, delle lacune e criticità genitoriali riscontrate dalla CTU, dott.ssa Per 2, nel precedente procedimento svoltosi innanzi a questo Tribunale, conclusosi con provvedimento del 12.07.2021, quando si dava atto della scarsa capacità, da parte dell' Parte_1 di sintonizzarsi sui bisogni della minore. L'idoneità
genitoriale paterna, peraltro, si riscontra anche nella situazione di sostanziale benessere della minore, riportata da tutti i soggetti coinvolti (Servizi Sociali, istituto scolastico vecchio e nuovo,
terapeuta).
Viceversa, con riferimento alla figura materna, permangono importanti criticità e grosse lacune, che peraltro la resistente si rifiuta di colmare, nonostante gli aiuti ed i supporti che le sono stati offerti sia nel precedente che nel presente procedimento. Infatti, per ciò che attiene agli incontri protetti svolti tra madre e figlia in esito al precedente provvedimento, la CP 1 ha dapprima omesso di inviare ai Servizi Sociali il calendario dei suoi turni lavorativi, in tal modo impedendo un ampliamento degli incontri pure sollecitato dai Servizi con l'aggiunta di un incontro
infrasettimanale. Successivamente, la madre "ha mostrato fatica nel partecipare con regolarità agli incontri che più volte sono stati disdetti e, sebbene sia stata offerta la possibilità di recuperarli, non sempre tale opportunità è stata colta. Nel mese di marzo 2023 la madre riferiva all'educatrice di non avere sufficienti risorse economiche per pagare il pranzo alla figlia durante gli incontri e ne chiedeva la sospensione" (cfr. relazione del 05.11.2024). In tale frangente giova precisare, da un lato, che il padre “si era reso disponibile a preparare il pranzo al sacco per la figlia o a farsi carico della spesa del pasto al fine di mantenere in essere gli appuntamenti con la figura materna” e,
dall'altro, che la sospensione degli incontri è stata evitata solo grazie all'intervento dei Servizi
Sociali che hanno proposto un lieve anticipo dell'orario degli stessi. Peraltro, si rileva che la
CP_1 risulta regolarmente impiegata come operaia, percependo regolarmente uno stipendio che,
sebbene non elevato, certamente le consente il pagamento di un fugace pranzo, eventualmente anche preparato da casa, anche per la figlia con cadenza quindicinale. Ad ogni modo, in seguito ad un diverbio con la figlia, la madre ha nuovamente richiesto e questa volta ottenuto - la sospensione
-
degli incontri protetti, che infatti risultano interrotti dal mese di agosto 2023. Anche per ciò che attiene al percorso di sostegno alla genitorialità, già consigliato alla CP 1 in esito al precedente procedimento, si rileva che, secondo quanto riferito dai Servizi Sociali “nei colloqui la signora esprimeva atteggiamenti critici nei confronti del sig. Parte_1 e della sua famiglia, che a suo dire stava plagiando la figlia, mettendogliela contro ed anche verso gli operatori, che non intervenivano, secondo la stessa per fermare tali atteggiamenti. Durante gli incontri non si è
riusciti ad affrontare argomenti in profondità, la discussione ed il confronto si sono mantenuti su un piano superficiale (...) Tale spazio veniva utilizzato dalla signora CP 1 principalmente per riportare il proprio malcontento nei confronti dei comportamenti del proprio ex compagno,
riferendosi spesso ad episodi del passato, che originavano in lei uno stato emotivo di agitazione e sofferenza senza permetterle di focalizzare l'attenzione ed il pensiero sulla figlia e sulla sua funzione genitoriale" (cfr. relazione del 05.11.2024). Si osserva inoltre che la madre non ha preso contatti con il Servizio Sociale neppure a seguito del provvedimento emesso dal Giudice relatore in data 13.12.2024, “né per richiedere l'avvio del supporto alla genitorialità né per organizzare appuntamenti con la figlia" (cfr. relazione del 12.03.2025), manifestando, in tal modo, ancora una volta il suo atteggiamento ambivalente e disinteressato, peraltro, già rilevato dalla Corte di Appello
di Genova anni orsono (cfr. provvedimento del 20.10.2022, ove si legge che: "Intanto, mentre mostra sofferenza per il distacco e la lontananza dalla figlia, con la quale intrattiene solo contatti telefonici, per contro non riesce a collaborare coi i SS per intensificare i contatti e programmare gli incontri"). A tal proposito deve rilevarsi come non appare francamente credibile l'impossibilità della CP 1 di organizzare gli incontri con la figlia o il percorso di sostegno alla genitorialità a causa dei suoi turni lavorativi: non pare infatti possibile che la ricorrente, pur lavorando su turni,
non abbia il tempo materiale per svolgere incontri protetti della durata di una/due ore ogni quindici giorni oppure per effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità, con tempistiche sostanzialmente analoghe, così come non pare credibile che la resistente non conosca i propri turni lavorativi sino al giorno stesso di lavoro non potendo pertanto organizzarsi per tempo. In tale quadro, le accuse rivolte al padre circa un suo atteggiamento alienante nei confronti della figlia non solo non hanno trovato riscontro, ma risultano smentite dai comportamenti paterni (cfr. ad esempio offerta di preparare o pagare il pranzo per consentire la prosecuzione degli incontri madre-figlia).
Parimenti non trova riscontro ed anzi risulta smentita dalla documentazione in atti l'accusa rivolta dalla madre al padre, circa un comportamento di quest'ultimo di totale estromissione della madre dalla vita della figlia (cfr. in proposito mail inviate dal ricorrente alla resistente, contenenti informazioni relative alla minore). Risulta, infine, non contestato il totale disinteresse della madre relativamente all'andamento scolastico della minore (a tal proposito in sede di udienza, la madre si
è giustificata affermando di non essere in grado di scaricare la app del registro elettronico e di rispondere alle mail). Anche dal punto di vista economico si osserva che risulta non contestata la circostanza relativa al mancato pagamento, da parte della madre, della propria quota di spese straordinarie.
Pertanto, tenuto conto, da un lato, del disinteresse manifestato dalla resistente sia dal punto di vista morale che sotto il profilo economico, e considerato invece, dall'altro, il forte impegno profuso dal padre nel recupero delle proprie competenze genitoriale ed i notevoli progressi dallo stesso effettuati, il Collegio ritiene di dover disporre l'affido esclusivo di Per 1 1 padre, con competenze genitoriali concentrate in capo allo stesso (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido super esclusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità
genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337quater, comma 3, c.c., ai sensi del quale il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale ("salvo che non sia diversamente stabilito"). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
"Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta,
ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale,
modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)" (cfr. Trib. Milano, 20 marzo 2014). Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo al padre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse della madre e della difficoltà di comunicazione tra le parti dell'odierno giudizio.
Ritiene pertanto il Collegio di disporre l'affidamento esclusivo della minore Per 1 al padre, con facoltà per lo stesso di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la figlia. Tenuto conto delle vicende particolarmente gravi che hanno interessato la minore in passato,
nonché al fine di recuperare il rapporto madre-figlia, deve disporsi la prosecuzione del percorso psicologico già intrapreso dalla minore, incaricando altresì i Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare in favore della minore ogni intervento ritenuto utile.
Tenuto conto delle criticità genitoriali riscontrate in capo alla madre, il Collegio ritiene di dover invitare la madre a sottoporsi ad un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di correggere le criticità sopra evidenziate, abbandonare l'atteggiamento rivendicativo nei confronti dell'altro genitore e focalizzare la propria attenzione sulla minore.
Deve poi ovviamente confermarsi la collocazione della minore presso il padre, come peraltro richiesto da entrambe le parti del giudizio e tenuto conto dell'idoneità paterna e della situazione di benessere della minore.
Quanto agli incontri tra la madre e la figlia, tenuto conto delle lacune genitoriali della CP 1 e
preso atto della totale assenza di rapporti madre-figlia ormai protrattasi da quasi due anni, nonché
considerato il rifiuto attualmente manifestato dalla minore, deve disporsi che i Servizi Sociali
territorialmente competenti redigano man mano e solo in caso di buon andamento dei percorsi sopra indicati e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per la minore, incontri madre-figlia, da svolgersi in regime protetto alla presenza di un educatore o di analoga figura professionale, in luogo neutro ed anche in spazio aperto.
Passando all'aspetto economico, si osserva che rispetto alla precedente regolamentazione le condizioni economico-reddituali delle parti appaiono sostanzialmente invariate (il padre continua a svolgere la professione di elettricista per il Comune di Albenga, percependo una retribuzione mensile di circa euro 1.600,00 mensili;
vive in un immobile acquistato recentemente, ma, a quanto consta, continua a versare il mutuo gravante sulla precedente abitazione pari ad euro 350,00
mensili, sebbene l'TI abbia dato atto di essere intenzionato a vendere tale immobile,
estinguendo il relativo mutuo, con conseguente prospettiva di miglioramento delle sue condizioni economiche;
viceversa, la CP 1 continua a prestare attività lavorativa quale operaia presso un'azienda di confezionamento di frutta, percependo una retribuzione mensile pari a circa euro
900,00-1.100,00 - sebbene debba darsi atto che gli stipendi accreditati sul conto corrente versato in mentre l'aumento del finanziamentoatti risultino leggermente superiori a quanto dichiarato contratto per far fronte alle spese legali - passato da euro 350,00 ad euro 500,00 mensili - pare bilanciato dalla corrispondente riduzione del canone di locazione) e, tuttavia, le esigenze di vita connesse alla minore sono, senza dubbio, aumentate in relazione all'età. Si osserva, infatti, che alla data del precedente provvedimento (12.07.2021), Per_1 veva ancora 10 anni, mentre oggi risulta prossima al compimento dei 15 anni di età: la minore è pertanto, ormai, entrata nella fase adolescenziale, con tutto ciò che ne deriva in termini di aumento delle spese ad essa connesse.
Tuttavia, deve pure darsi rilievo al divario reddituale esistente tra le parti, tanto più in vista del miglioramento della situazione economica del ricorrente derivante dall'estinzione del mutuo attualmente in essere. Ritiene, pertanto, il Collegio di dover disporre che la madre versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di euro 250,00, oltre al 40% delle spese straordinarie, come indicate nel provvedimento emesso da questo Tribunale in data
12.07.2021.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento stante l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore Per 1 al padre, con facoltà in capo allo stesso di adottare, in via esclusiva, le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
* dispone la prosecuzione del percorso psicologico già intrapreso dalla minore, incaricando altresì i
Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare in favore della minore ogni intervento ritenuto utile.
* dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano a predisporre, in favore della madre, qualora dalla stessa richiesti, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità;
* conferma la collocazione prevalente della minore presso il padre;
* dispone che i Servizi Sociali territorialmente redigano man mano e solo in caso di buon andamento dei percorsi sopra indicati e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per la minore,
incontri madre-figlia, da svolgersi in regime protetto alla presenza di un educatore o di analoga figura professionale, in luogo neutro ed anche in spazio aperto;
*pone a carico di CP 1 a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore,
la somma mensile di euro 250,00, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese,
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 40% delle spese straordinarie come indicate nel provvedimento emesso dal Tribunale di Savona in data 12.07.2021;
* condanna CP 1 a rifondere a Parte 1 le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Savona, 20 maggio 2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo