Art. 28-bis. (((Formazione dei collegi delle sezioni).
Se la corte d'assise o la corte d'assise d'appello e' divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa.
Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di piu' sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine piu' basso))
Se la corte d'assise o la corte d'assise d'appello e' divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa.
Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di piu' sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine piu' basso))