Sentenza 19 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12127 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA,1 2 12 7 /0 3 IN NOME DEL PO DLO ALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.26810/01 Presidente Dott. Paolo VITTORIA +27376101 + 29568101 Dott. Ernesto LUPO Consigliere + 1362/02 Cron. 26008/ Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel. Consigliere Rep. 3236 Dott. Michele VARRONE Consigliere Ud. 05/05/03 Dott. AB MAZZA ha pronunciato la seguente by Jetto: SENTENZA llite ماران می اد hec про тестий ipotecarine sui ricorsi proposti da рондubi lite бел tair M f ' via Cicerone n. FERRARO PIETRO elett. dom. in Roma ساعة E N ' presso lo studio dell'avv. Antonio Bernardini che 49 10 rappresenta e difende anche ' disgiuntamente all'avv. Renato Di Giacomo, come da delega in atti ricorrente
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. in persona del dr. Bernardo Medina direttore della filiale di ' Palermo elettivamente domiciliata in Roma corso WE Vittorio Emanuele II n. 326 presso l'avv. prof. Z A Renato Scognamiglio che la rappresenta e difende S i anche disgiuntamente all'avv. Carlo Varvaro giusta ' 1020 2003 delega in atti;
ricorrente incidentale
contro
IC OV IP NT DI LE ' ' ' AS AL RR RO NO ' MO PP NA AN NE OV ' ' F RE BI RE RC IG PP LO AS CA IA CO f ' TRAFICANTE GA VA AL F 饕 IA AN VA SA VA AU LA IN i BA IO ZI OC SA RI F OV US NT e EL IC elettivamente domiciliati in Roma AR NA ' presso l'avv. MA Livi e via Timavo n. 3 rappresentati e difesi dall'avv. Giovan Battista Di giusta delega in atti;
Pasquale controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. elett. ' domiciliata , rappresentata e difesa ut supra controricorrente MO AN e MO RO RI eredi di ' MO NA e CU LI elett. + domiciliate in Roma via Cassiodoro n. 19 ' presso I 10 studio dell'avv. Claudio Benucci e 2 rappresentate e difese dall'avv. Pietro Manzella come da delega in atti controricorrenti avversO la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 342 del 24 aprile 2001 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 maggio 2003 dal Relatore cons. Francesco Sabatini i 1' Uditi l'avv. Antonio Bernardini per il RA per la Banca Monte dei Paschi avv. Renato Scognamiglio di Siena e l'avv. Di Pasquale per NI ed i hanno chiesto l'accoglimento delle altri che richieste di cui alla rispettive difese scritte;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso dei ricorsi per il rigetto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notar Pietro RA del 22 maggio 1990 la sezione di credito fondiario della Banca Monte dei Paschi di Siena concesse alla società Se. Fin. Italia per la costruzione di un complesso il mutuo ipotecario di residenziale in Cefalù ' lire 7.000.000.000 ; con atto in data 26 marzo 1991 del notaio Li PU la mutuataria fu 3 incorporata dalla Generale Costruzioni Ge.Cos. a r.l. che ' con atto del 30 aprile 1993 del medesimo notaio mutò la denominazione sociale in Progea soc. coop. a r.l. la quale fu dichiarata ' fallita con sentenza in data 14 gennaio 1995 del Tribunale di Palermo i la banca pignorò i beni ipotecati con atto del 26 settembre 1995 notificato al fallimento ed alla società fallita rispettivamente il 28 ed il 29 settembre successivi . Con ricors del 14 ottobre 1996 AN NI ( nato nel 1970 ) AN NI ( nato nel 1972 ) AN IP IM ' ' ' OS OR Di LE TO CA i GI AI IL AL ' ' AN IN AB AR LL AR ' GI GL EL Lo CA OM ' ' AN AE TR , TO RA ' IL AN , SA RA , MA RA ' ZA LA ' UN BA RO ' RU e EL RS Varia tanto premesso e premesso altresì che nel 1994 ' con atti debitamente trascritti essi avevano acquistato ' dalla Progea singole porzioni immobiliari facenti parte del Residence Baia dei Sette Emiri in Cefalù , e che erano venuti a conoscenza del pignoramento in modo del tutto occasionale proposero opposizione all'esecuzione immobiliare così promossa chiedendo che venissero dichiarati nulli nei loro confronti l'iscrizione ipotecaria del 31 maggio 1990 per indeterminatezza ed indeterminabilità del bene gravato ed il successivo pignoramento per insussistenza del diritto di sequela in testa al creditore procedente ' e conseguentemente improcedibile l'esecuzione A sostegno della domanda dedussero quanto segue : nei singoli atti di compravendita il terreno era stato indicato nella sua interezza con particelle diverse da quelle di cui alla nota di iscrizione ipotecaria i come era stato certificato dall'Ufficio tecnico erariale di Palermo le particelle menzionate nella nota di iscrizione ipotecaria non trovavano corrispondenza nel N.C.T. poiché non risultavano approvati tipi di frazionamento delle particelle stesse;
anche considerazione della genericità dei confini in ' il bene sul quale era stata iscritta indicati ipoteca non era ' pertanto in alcun modo identificabile sulla base dei dati contenuti nella relativa nota di iscrizione Analoghe richieste avanzarono AZ OT DI SE AN AR ed NI TT con ricorso del 4 dicembre 1996 . La banca convenuta dedusse che la nota di iscrizione ipotecaria conteneva la precisa descrizione degli immobili e che la difformità era costituita soltanto dalla circostanza che le particelle erano state indicate come frazionate 1 mentre in realtà non 10 erano e chiese ed ' ottenne di chiamare in garanzia il notaio RA Questi affermò la validità dell' ipoteca ed aggiunse che in ogni caso non poteva essere ritenuto responsabile della eventuale e contestata mancata corrispondenza dei dati catastali indicati nella nota di iscrizione , atteso che era stata la banca stessa a fornirgli tutti gli estremi di identificazione del bene e che le parti avevano allegato all'atto una planimetria dei luoghi i vistata dall'ufficio tecnico della banca e da esse ' recante a colori l'indicazione dei sottoscritta lotti sui quali doveva essere iscritta ipoteca . Con sentenza del 28 luglio 1999 l'adito Tribunale di Termini Imerese dichiarò la nullità dell' ipotecaria stante l'impossibilità diiscrizione individuare esattamente il bene gravato di ipoteca 6 con conseguente improcedibilità dell'esecuzione immobiliare ' e rigetto invece la domanda di garanzia avanzata dalla stessa banca nei confronti del notaio In parziale riforma di tale decisione , impugnata dalla banca ed in viain via principale incidentale anche dal RA con la sentenza 1 ' ora impugnata la Corte di appello ha dichiarato che quest'ultimo deve tenere indenne la banca da ogni e qualsiasi conseguenza dannosa derivante dalla dichiarata nullità dell'iscrizione ipotecaria ed ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado Sotto il profilo processuale la Corte ha Osservato che soltanto in presenza di mutuo garantito da ipoteca validamente iscritta gli istituti di credito fondiario si sottraggono a norma del r.d. n. 646 del 1905 e dell'art. 41 d. lgs. n. 383 del 1993 , in vigore dal I gennaio 1994 al divieto di azioni esecutive individuali sancito dall'art. 51 legge fall. a decorrere dal giorno della dichiarazione di fallimento . Le censure che investivano la dichiarata nullità dell'iscrizione ipotecaria erano infondate : il Tribunale aveva infatti correttamente affermato il 7 ' desumibile dal coordinamento degli principio ' 2839 e 2841 C.C. che l'iscrizione artt. 2826 ipotecaria deve considerarsi nulla qualora le omissioni ed inesattezze in essa contenute inducano incertezza sull'individuazione dei beni gravati ' ed aveva attentamente valutato le risultanze della disposta consulenza tecnica la quale aveva conclusivamente affermato che l'area con sovrastanti 11 nuclei con quattro unità immobiliari ' su cui era stata iscritta ipoteca , ciascuno non poteva essere identificata nelle sue caratteristiche essenziali sulla base dei confini descritti nella nota ipotecaria;
nei confronti dei I quali gli acquirenti opponenti non terzi i rilevava la planimetria allegata all'atto di mutuo menzionata nella nota di iscrizione ma non ipotecaria . Era del pari irrilevante che nei singoli atti di acquisto degli opponenti fosse stata espressamente indicata l'esistenza di un'ipoteca in favore della banca considerazione dell'efficaciae ciò in ' costitutiva dell'iscrizione ipotecaria l'invalidità della quale impediva il prodursi di effetti sostanziali o processuali . Nei suddetti atti di acquisto i beni non erano 8 stati più indicati con riferimento alle particelle indicate nel tipo di frazionamento non approvato come nella nota di iscrizione ipotecaria , ma con le nuove particelle annotate nel N.C.E.U. a seguito del frazionamento del 1992 , il che rendeva - anche di fatto 'estremamente difficoltoso se non F agli acquirenti delle costruzioni impossibile realizzate dalla Progea , l'esatta identificazione degli immobili oggetto della pretesa garanzia reale . Sussisteva la responsabilità del RA giacché ' per il notaio la preventiva verifica delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura costituisce salvo espressa dispensa F degli interessati obbligo derivante dall'incarico ' conferitogli dal cliente ' come tale facente parte della prestazione d'opera professionale : obbligo al quale egli si era reso inadempiente . Per la cassazione di tale decisione il RA ha proposto ricorso affidato a due motivi La I . ha proposto successivo ricorso da banca considerarsi ' incidentale ) basato ' pertanto anch'esso su due motivi e separatamente F controricorre avverso il ricorso principale AN NI e gli altri soggetti in ' 9 epigrafe indicati ' hanno а loro volta proposto controricorso contenente altresì due motivi di ricorso incidentale La banca ha depositato controricorso avverso quest'ultimo ricorso con un unico motivo di ricorso incidentale cui NI e gli altri resistono con controricorso " La SE e le OT hanno depositato unico Tutte le parti hanno depositato controricorso memorie . MOTIVI DELLA DECISIONE ' iscritti con numeri di 1. I quattro ricorsi ruolo diversi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. perché investono la medesima sentenza • 2. Per ragioni di ordine logico deve in primo luogo essere esaminato il ricorso n. 27376/01 della ' del quale i controricorrenti NI banca ed altri hanno eccepito l'inammissibilità perché - affermano - del tutto generico e vertente su questioni di merito sottratte al sindacato di Osserva la Cortelegittimità : eccezione manifestamente infondata giacché il ricorso ' al contrario , specifico , mentre l'inammissibilità per ragioni di merito attiene come successivamente esporrà a singole doglianze e 10 non già al ricorso nel suo complesso . I giudici del merito affermato in diritto che a norma degli artt. 2826 , 2939 ( recte 2839 ) ' ipotecaria è nulla e 2841 C.C. l'iscrizione ' omissioni in essa qualora le incertezze ed nell'individuazione contenute inducano incertezza facendo propria dei beni gravati hanno ritenuto la consulenza d'ufficio che tale incertezza era riscontrabile nella nota in questione in considerazione , in particolare della circostanza che i dati catastali in essa riportati , recavano ' mai frazionamento derivante da un progetto un approvato Il primo motivo del menzionato ricorso della censura tali argomentazioni ,banca che afferma ' 蔓 2839 e 2841 violatrici degli artt. 2809 2826 C.C. ed allega inoltre vizi di motivazione . A sostegno delle censure la ricorrente : sostiene che invece che di validità della nota di iscrizione ipotecaria dovrebbe piuttosto parlarsi di operatività di effetti;
osserva che l'ordinamento sulla base del sistema di è imperniato personale e che le particelle registrazione indicate sia nell'atto di mutuo che nella nota esistevano mentre non risultavano al catasto la 11 frazione o il subalterno;
si duole che la Corte del merito non abbia tenuto conto dell'affermazione del c.t.u. secondo la quale nel foglio 3 del catasto in questione nessun altro fondo ha in comune i confini indicati nella nota talché l'area poteva essere identificata dai terzi sulla base dei confini stessi Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate . Premesso che la ricorrente non pone in discussione la natura di pubblicità costitutiva dell'iscrizione ipotecaria , la quale prende grado dal momento della sua iscrizione ( art. 2852 c.c. ) Osserva infatti la Corte che l'art. 2841 cod. + civ. disciplina le omissioni le inesattezze e le о note di iscrizione incertezze nei titoli ipotecaria i tra le varie ipotesi e alternativamente previste ( l'omissione inesattezza può riguardare anche una sola delle indicazioni relative all'immobile gravato previste dall'art. 2826 c.s. : Cass. n.4421/77 ) contempla ' sullaquella della incertezza nella nota identità dei singoli beni gravati : ipotesi J quest'ultima che la Corte del merito ha ritenuto ricorrere nella specie e dalla quale ha 12 fatto scaturire la nullità dell'iscrizione ipotecaria . La tesi , secondo la quale la sanzione prevista dalla legge sarebbe quella diversa dalla nullità ' dell'inefficacia ( come accennato , la ricorrente richiama la nozione di " operatività di effetti “ ) ' 'si pone in contrasto con il testo della norma che fa espresso riferimento alla validità dell'atto ( e quindi , implicitamente al suo contrario ) ; la stessa affermazione noncosì come formulata sembra tradursi in una specifica censura della sentenza impugnata e comunque non indica quali ' ' diverse conseguenze giuridiche dovrebbero della proposta scaturire in punto di fondatezza opposizione all'esecuzione : dal che segue , prima l'inammissibilità ancora della infondatezza della tesi stessa Giuridicamente irrilevante è il carattere personale ( in luogo di quello reale del sistema tavolare dell'impostazione dei registri immobiliari che viene invocato : il rilievo sarebbe stato infatti pertinente nel caso in cui l'incertezza della nota avesse riguardato la persona del creditore o del debitore come anche ' prevede il citato art. 2841 ' mentre nella specie 13 essa è stata riscontrata sotto il diverso ed oggettivo profilo , di cui s'è detto Tanto precisato non può non osservarsi che l'accertamento se si versi in tema di inesattezza od invece di incertezza involge una questione di fatto come tale rimessa al giudice del merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici Vizi siffatti non sono riscontrabili nella specie nella quale la Corte territoriale ha dato , ampia ragione del proprio convincimento in adesione alla espletata consulenza tecnica che ha valutato ' 'criticamente e nel suo valore complessivo rispondendo ai rilievi ad essa mossi dalle parti : risultanze processuali delle quali la ricorrente anche a mezzo di censure rivolte a singoli passi della relazione peritale , pretende nella sostanza il riesame ' non consentito in questa sede di legittimità " 3. La banca con il secondo motivo dello stesso , ricorso censura la sentenza impugnata nella parte ' in cui ha giudicato irrilevante che nei singoli atti di acquisto fosse stata espressamente indicata l'esistenza dell'ipoteca in questione , e ad essa 14 ascrive la violazione degli artt. 2809 , 2826 2839 e 2841 c.c. in relazione agli artt. 1175 e ' 1375 C.C. e 112 c.p.c. nonché carenza di 攀 motivazione su punto decisivo A sostegno del motivo : ribadisce l'improprietà dell'utilizzazione del concetto di invalidità , in luogo di quello della improduttività di effetti a proposito delle conseguenze sulla nota di ' iscrizione ipotecaria di un'eventuale assoluta incertezza circa l'identità dei beni gravati;
trae da ciò che la piena conoscenza dell'ipoteca da ' siparte degli acquirenti i quali aggiunge , - ' erano accollato il pagamento della relativa quota di mutuo assume un rilievo determinante i richiama il divieto di venire contra factum proprium nonché l'exceptio dolí generalis;
precisa al riguardo che non si trattava di ipotizzare un effetto sanante della pretesa invalidità né di scalfire la regola dell'efficacia costitutiva della pubblicità ipotecaria ma di ' tener conto della incompatibilità tra la tesi della impossibilità di identificare i beni ipotecati e la conoscenza dell'ipoteca ; giudica irrilevante che nei singoli atti di acquisto i beni fossero stati identificati con le particelle del N.C.E.U. 15 Osserva preliminarmente la Corte che l'accollo della quota di mutuo da parte degli acquirenti " affermata dalla banca ricorrente ma recisamente negata da costoro nei rispettivi controricorsi ' come tale involge una questione di fatto e nuova inammissibile perché non esaminata dai giudici del merito : la ricorrente che non afferma di ' averla loro sottoposta accenna ad essa in modo I del tutto incidentale e non rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso Tanto precisato la Corte - ribadito quanto già sopra ( sub 2 ) Osservato in punto di validità nozione come detto utilizzata dall'art. 2841 ' C.C. ) della nota di iscrizione ipotecaria e del suo implicito contrario richiamati gli accertamenti di fatto insindacabilmente operati dai predetti giudici e posti a fondamento della ritenuta invalidità della nota stessa i Osservato inoltre che la stessa ricorrente non pone in discussione il carattere costitutivo dell'iscrizione e l'impossibilità di ipotizzare un effetto sanante della invalidità - rileva che la sentenza impugnata è basata su una duplice ratio : la non sanabile nullità dell' iscrizione ipotecaria l'estrema difficoltà se non ' comunque e ' 16 impossibilità ' per i singoli acquirenti di ' identificare esattamente gli immobili oggetto della garanzia reale in considerazionepretesa delle particelle catastali diverse utilizzate nella nota di iscrizione ( catasto terreni ) e negli atti di acquisto ( catasto edilizio) . Orbene , le censure che investono la prima ratio sono infondate : a quanto già osservato deve aggiungersi che come questa C.S. ha affermato ( F ' peraltro in tema di nota di sent. n. 1942/98 ) trascrizione al fine di stabilire se ed in quali 肇 limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi ' deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della " unico strumento funzionale ex lege , alla nota ' per gli interessati , del contenuto conoscenza ' dell'oggetto e del destinatario dell'atto ; rilievi che a maggior ragione trovano ' questi applicazione in tema di iscrizione ipotecaria dato il carattere costitutivo di tale pubblicità in luogo di quello, invece soltanto dichiarativo della trascrizione Il rigetto di dette censure comporta l'assorbimento di quelle che investono la seconda ' peraltro inammissibili perché ratio decidendi dirette al riesame delle risultanze processuali 17 4. Con i due motivi del ricorso principale pertanto da esaminare strettamente connessi e congiuntamente - il ricorrente denuncia con ' riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. vizi di ' motivazione su punti decisivi concernenti l'accoglimento della domanda di garanzia avanzata dalla banca nei confronti del notaio rogante . A sostegno del motivo rileva che la banca incaricò un proprio tecnico di fiducia di verificare le caratteristiche dell'immobile offerto 董 e che in garanzia e di individuarlo esattamente la consegna al notaio della relativa perizia provava che essa aveva inteso liberarlo espressamente dall'obbligo di provvedere alla identificazione catastale e confinaria;
nella relazione notarile del 9 maggio 2000 accettata ' dalla banca esso ricorrente aveva assunto ' personale responsabilità ' espressamente , soltanto in ordine alla proprietà e libertà dei beni segnalati e non anche a detta identificazione la descrizione dei beni ipotecati risultava in ' senza alcuna specifica calce all'atto di mutuo attestazione del notaio;
a maggior ragione doveva ritenersi sen'altro esplicito da f parte della società mutuataria ' l'esonero dello stesso notaio 18 da responsabilità in ordine alla individuazione dei beni avendo essa predisposto e fornito il progetto di frazionamento;
nessun rilievo è stato attribuito dalla Corte territoriale alla richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della banca, da lui richiesto su tali circostanze Le censure sono infondate . Deve in primo luogo ribadirsi che per il notaio 1 richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare od anche di costituzione di un diritto reale di garanzia quale ' la visura dei registri immobiliari l'ipoteca costituisce , salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti ( che non può pertanto ritenersi concessa implicitamente neanche da una né può essere ricavata per factasola di esse F obbligo derivante dall'incarico concludentia ) ' quindi fa parte conferitoli dal cliente e dell'oggetto della prestazione professionale poiché l'opera , di cui egli è richiesto non si riduce ' al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto $ ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la ' serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi , 19 ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto ( in n.tal senso da ultimo Cass. n. 547/02 8470/02 n. 1228/03 ) " A tali principi - non censurati dal ricorrente si è uniformata la sentenza impugnata , la quale ha poi , sulla base di essi motivatamente affermato con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità che ' non v'era stata esplicita dispensa delle parti dall'obbligo delle visure catastali : giudizio del quale il ricorrente pretende il riesame inammissibile in questa sede e per il quale inoltre ' egli si limita ad ' in contrasto con la anzidetta e addurre ' non impugnata premessa giuridica ripetesi una dispensa soltanto implicita ( consegna delle perizia e predisposizione del progetto di frazionamento ) Giuridicamente irrilevante è la circostanza che il notaio abbia assunto espressa responsabilità limitatamente alla proprietà e libertà dei beni giacché l'obbligo , che i giudici del merito hanno affermato essere stato violato, nasce direttamente dal conferimento dell'incarico professionale e può 2 020 essere derogato dalle parti nei limiti già segnalati . Essendo l'interrogatorio formale diretto a provare circostanze inidonee ad escludere la responsabilità del notaio rettamente ancorché ' ' soltanto implicitamente la Corte del merito ha ' ritenuto di non ammetterlo . Difetta ogni censura in ordine al profilo della eventuale responsabilità concorrente della banca ai sensi dell'art. 1227 primo comma C.C.
5. Il rigetto dei due suindicati ricorsi comporta l'assorbimento del secondo motivo F chiaramente condizionato del ricorso incidentale NI ed altri e per conseguenza l'assorbimento anche del ricorso n. 1962/02 della banca che investe , come ' l'art. 330 c.p.c. il precedente ' invece condizionato il primo motivo del Non è con il quale i ricorrenti ricorso NI trascritto la nota spese prodotta in dopo aver 1 censurano la sentenza - nella parte appello relativa agli onorari che affermano liquidati in misura inferiore alla tariffa e ad essa addebitano la violazione dell'art. 24 legge n. 794 del 1942 e dell'art. 4 d.m. Π. 585 del 1994 in relazione all'art. 91 c.p.c. nonché insufficiente 21 motivazione La Corte richiamata e fatta propria la giurisprudenza sul punto formatasi ( tra le altre , ' osserva che la rilevante ed Cass. n. 6816/99 ) apportata alla nota speseimmotivata riduzione comporta l'accoglimento della censura ed il rinvio della causa ad altra sezione della stessa Corte di -Appello che provvederà ' motivatamente alla ' riliquidazione tenendo conto dell'attività defensionale effettivamente svolta e sulla base 1 giacchè gli accertamenti della tariffa vigente - di fatto a tal fine necessari non consentono dell'art. 384 di decidere nel merito ai sensi c.p.c.
6. La complessità delle questioni trattate e l' omessa riunione alla presente causa dell' opposizione proposta avverso la stessa iscrizione ipotecaria ( dichiarata nulla con due diverse sentenze ) dal fallimento della società venditrice delle singole porzioni immobiliari omessa riunione che ha comportato inutile dispendio e duplicazione di attività defensionali nel doppio grado del giudizio di merito comportano l' equa compensazione delle spese del giudizio di cassazione 22
p.q.m.
La Corte riuniti i ricorsi , rigetta il ricorso del RA ed il ricorso n. 27376/01 della Banca Monte dei Paschi di Siena e dichiara assorbiti i ricorsi;
accoglie il primo incidentali condizionati cassa inmotivo del ricorso NI ed altri relazione la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione Così deciso in Roma f nella camera di consiglio della Corte , il 5 maggio 2003 . Il Consigliere est. Il Presidente cool clie F or fabuticЕми IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista IN CANCELLERIA DEPOSITA AGO. 2003 19 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2il 12-9-2003 serie 4 al n. 30643 versate € 131,08 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Riccie 23