Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2002, n. 547
CASS
Sentenza 18 gennaio 2002

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Rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare (nella specie, scrittura privata autenticata), lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle cosiddette "visure" catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni.

La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nell'art. 1341 cod. civ. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo.

Commentari3

  • 1Guida completa alle clausole vessatorie (art. 1341 c.c.)Accesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2020

  • 2Responsabilità del notaio per omessi accertamentiAccesso limitato
    Irene Marconi · https://www.altalex.com/ · 12 settembre 2019

  • 3Requisito della buona fede nell’usucapione decennale e responsabilità del NotaioAccesso limitato
    Paolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 12 settembre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2002, n. 547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 547
Data del deposito : 18 gennaio 2002

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